DIFFICOLTA’ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BRUNETTA

SE I SINDACATI DEL SETTORE PUBBLICO SUBORDINANO LA STIPULAZIONE DELL’ACCORDO INTEGRATIVO ALLA RI-CONTRATTUALIZZAZIONE DI PREROGATIVE CHE LA LEGGE RISERVA INVECE ALLA DECISIONE UNILATERALE DEL DIRIGENTE, L’ACCORDO NON PUO’ ESSERE STIPULATO

Lettera pervenuta il 23 gennaio 2011 – Segue una mia risposta, con la notizia di un decreto-legge emanato dal Governo nei giorni scorsi, che contiene indicazioni precise sulla questione cui la lettera si riferisce

Gentile Professore,
Le scrivo poiché mi conforterà conoscere la sua opinione (quale essa sia e in ogni caso) sulla questione che è, da mesi, un vero proprio tormento per le scuole (almeno per quelle della mia Regione, l’ Emilia Romagna).
Si tratta della contrattazione integrativa di Istituto che negli istituti scolastici va avviata nel mese di settembre (dal 15) e possibilmente conclusa entro il 30 novembre. Lei sa bene che tale contrattazione a norma del dls.150/2009 dovrebbe vedere oggi esclusa tutta la parte elencata nell’art.6 del vecchio contratto della scuola e precisamente la materia riguardante l’organizzazione degli uffici (ad esempio l’assegnazione del personale ai plessi scolastici, gli incarichi aggiuntivi ecc.)
Tale materia rientra così, o meglio dovrebbe rientrare, nelle responsabili prerogative del Dirigente che ovviamente ne risponde e che avrà, come unico riferimento, il buon andamento del servizio dell’istruzione.
Da subito la levata di scudi e l’opposizione dei sindacati tradizionali è stata aggressiva e feroce.
Insieme con l’associazione dei Dirigenti ANP, che mi onoro di rappresentare nella mia Regione, abbiamo portato seminari formativi sulla questione, in tutta Italia: formazione di tipo tecnico giuridico per consentire ai colleghi dirigenti di agire in contrattazione secondo l’ovvia gerarchia delle fonti normative, legge e contratti.
La risposta sindacale è stata aggressiva e totale: le RSU di Istituto anche quando avevano compreso la questione e quindi, davanti ad un contratto corretto e legittimo da ogni punto di vista, erano pronti a firmare, sono stati letteralmente minacciati, delegittimati, messi a tacere dai loro omologhi territoriali (provinciali e regionali) e davvero costretti, pur in situazioni di proposte contrattuali positive, a non firmare.
Si sono verificate situazioni paradossali: i miei colleghi dirigenti spaventati dalla tensione provocata hanno deciso di seguire pedissequamente il dettato e la volontà sindacale, i sindacati non hanno minimamente valutato le questioni di carattere gestionale e finanziario, magari anche se scorrette o non eque per i lavoratori (i lavoratori della conoscenza, sic!), a loro premeva solo che non comparisse il riferimento al dlgs 150/2009 c.d. odiato Brunetta che esclude dalla contrattazione quelle materie che, di fatto in alcune situazioni, erano da loro gestite.
E’ noto che i veti incrociati sindacali molte volte hanno determinato la paralisi del servizio scolastico: a causa, ad esempio, di un collaboratore scolastico che si rifiutava di essere assegnato ad un plesso oppure rifiutava di osservare una necessaria organizzazione oraria del suo servizio.
Tutti i Dirigenti nelle scuole da anni chiedono strumenti (strumenti non potere!) idonei per una organizzazione del servizio, attenta prima di tutto al risultato del servizio stesso di istruzione.
Niente da fare: non si può neppure gestire l’organizzazione degli uffici, figuriamoci se passerà mai il concetto di valutazione e premialità!
Caro Professore, sono da sempre, per cultura e formazione politica, schierato a sinistra o dovrei dire meglio, ed esclusivamente, che sono per una razionalità rispettosa dei diritti e del lavoro perché a sinistra, in questo modo, si stanno solo facendo danni ai cittadini e agli stessi lavoratori.
Ma torniamo alla vicenda della contrattazione: dunque io non ho ceduto alle minacce di denuncia per comportamento antisindacale, ho mantenuto all’interno dello schema contrattuale l’articolo che riferisce delle materie escluse e ho formulato un contratto coerente con tutte le proposte dei docenti e del personale.
Ma non è servito, quello che conta è non citare, non richiamare il 150, magari ricorrendo a delle formule linguistiche che sono veri e propri ossimori o mostri semantici, tanto i revisori, spaventati come gli stessi dirigenti, se c’è il contratto, quale che sia, lo validano, purché i sindacati non minaccino denunce.
Così io sono stato denunciato al Giudice del lavoro con udienza che ci sarà l’11 febbraio e sarò difeso dall’Avvocatura dello Stato (Avv. L. Paolucci) che presumibilmente dirà che sono accusato di aver osservato e applicato la legge.
Come rappresentante della Associazione sindacale ANP-CIDA che è la più rappresentativa dei dirigenti, non potevo certo negare quello che per noi è un decreto legislativo che restituisce allo Stato priorità decisionale in una materia delicata come l’organizzazione della Pubblica amministrazione ma soprattutto credo di non dover aver affatto paura dei rigurgiti ideologici che mai risolveranno i problemi del lavoratori.
Le scrivo questa e-mail per la grande stima che Le porto e perché considero il suo parere sulla questione davvero dirimente: come può un sindacato attento alle regole affermare che prevale il contratto tra l’altro scaduto, anche se in proroga fino al nuovo, su norme di legge che scandiscono con precisione le procedure da seguire?
Mi permetto di seguito di riassumere la questione nei suoi esatti termini di legge e di contratto:
– la legge (150/2009) è più recente del contratto; inoltre – per espressa previsione della stessa – costituisce norma a carattere imperativo. Pertanto, nel conflitto fra le due fonti, prevale quella legislativa;
– l’art. 65 del DLgs. 150, al comma 5, rinvia al successivo CCNL l’adeguamento delle norme della contrattazione nazionale, mentre (ai commi 1 e 2) fissa al 31 dicembre 2010 l’adeguamento della contrattazione integrativa al nuovo riparto di competenze, che esclude alcune materie dall’ambito contrattuale e le sottopone a riserva di legge;
– la contraddizione si scioglie adottando il principio che le norme del CCNL che hanno diretta ed immediata forza regolativa del rapporto di lavoro continuano ad essere applicabili fino al prossimo rinnovo (2013?); mentre le previsioni dello stesso CCNL che indicano le materie per la contrattazione integrativa sono “intercettate” dall’esplicita previsione dei commi 1 e 2 e quindi cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 2010.
In buona sostanza:
– la legge indica solo le materie che sono “escluse” dalla contrattazione, mentre il CCNL indica solo quelle che sono “incluse”. Rispettare il quadro normativo ed insieme quello contrattuale significa solo una cosa: che si può contrattare “solo” su quello che è previsto dal CCNL, ma che non è “vietato” dalla legge. Quindi non “tutte” le materie elencate nel CCNL, ma solo quelle non in contrasto con la norma;
– fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto integrativo di istituto, restano in vigore le clausole di quello precedente (ancorché eventualmente difformi dalla previsione normativa);
– nel momento in cui un nuovo contratto viene stipulato, esso sostituisce il precedente, ma deve essere conforme alle nuove norme in materia di ambiti riservati alla legge. Deve esserlo, si ribadisce, fin dal momento della sua sottoscrizione e non a partire dal 1° gennaio 2011. Clausole non conformi a legge, che includano nella contrattazione materie riservate alla competenza esclusiva del dirigente, anche se accompagnate dalla previsione della loro ulteriore decadenza al 31 dicembre, sono nulle e non applicabili (art. 40 comma 3-quinquies);
– nell’ipotesi in cui non si giunga ad un accordo (conforme a legge), con il 31 dicembre i vecchi contratti di istituto perdono la loro efficacia ex lege e non possono più essere prorogati. In tale ipotesi maturano le condizioni per l’adozione, da parte del dirigente, delle determinazioni unilaterali di cui all’art. 40 comma 3-ter.
Concludo riferendo che praticamente tutti i miei colleghi dirigenti di Istituzioni scolastiche hanno firmato contratti che portano clausole difformi dal 150/09, dettate dai sindacati e che sarebbero nulli dal primo gennaio di quest’anno.
Il contratto che ho sottoposto ai sindacati in entrambi gli Istituti (uno in reggenza) che dirigo è corretto e regolare, io sarò portato davanti al Giudice con timore (non mio) ma dello stesso Avvocato Paolucci di essere condannato per comportamento antisindacale.
Questo succede e mi vede davvero vacillante nella tenuta del mio essere razionale.
Le sarò infinitamente grato se vorrà darmi il Suo parere sulla questione oppure anche solo se mi segnalerà un Suo intervento in proposito, magari espresso da Lei prima di questa mia richiesta e che mi sia sfuggito.
La ringrazio per le Sue newsletter che da qualche tempo ricevo che sono per me straordinaria, preziosa occasione di arricchimento culturale e professionale.
Grazie per l’attenzione che mi accorderà e un cordiale saluto.
Lamberto Montanari

Non conosco il caso particolare al quale questa lettera si riferisce: non posso quindi pronunciarmi in riferimento specifico ad esso. Credo tuttavia che il problema segnalato – come lo stesso autore della lettera avverte – sia lo stesso che si sta ponendo in tutta Italia e in migliaia di situazioni analoghe alla Sua. In riferimento alla questione generale a mia opinione è questa:
   – in un Paese civile la legge, piaccia o non piaccia, va rispettata;
   – fa dunque bene il dirigente pubblico che rifiuti di firmare un contratto in violazione di quanto la legge stabilisce al riguardo;
– se il sindacato, dal canto suo, rifiuta di firmare un contratto rispettoso della norma legislativa, questo significa che il contratto non verrà stipulato e le materie che avrebbero potuto essere definite bilateralmente saranno provvisoriamente definite unilateralmente dal Dirigente competente.
Mi rendo conto che è più facile dire o scrivere queste cose che praticarle nel vivo dello scontro sindacale. (p.i.)
P.S.  Quando già questa mia risposta era
on line, mi è giunta notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nel corso della sua ultima riunione, di un decreto-legge di interpretazione autentica del d.lgs. n 150/2009, destinato a dirimere le questioni relative alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alle materie oggetto di contrattazione, nonché ad altre forme di confronto sindacale nelle amministrazioni pubbliche, e all’ adeguamento della contrattazione integrativa alla nuova disciplina. Il decreto ribadisce quanto già era indicato nella Circolare n 7 del 13 maggio 2010 della Funzione pubblica. Secondo quanto si apprende dalla stampa (mi riferisco in particolare al Sole 24 Ore del 22 gennaio, pag. 27) il nuovo decreto conferma essere già in vigore le norme che attribuiscono ai dirigenti i poteri di «datore di lavoro pubblico» e sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la semplice «informazione» ai sindacati (art 54 del d. lgs. n 150/2009, che modifica l’art. 40 del d.lgs. n 165/2001). Per i contratti integrativi, invece, nel nuovo testo dell’art 65 del d.lgs. n. 150 si precisa che l’adeguamento alla riforma è necessario solo per quelli già in vigore nel novembre 2009 (data della sua entrata in vigore), mentre per tutti i contratti sottoscritti successivamente la riforma si applica in via immediata e fin dalla stipulazione dell’accordo, senza bisogno di successivi adeguamenti. Ne risultano – mi sembra – pienamente confermate nella loro conformità alla nuova legge le determinazioni assunte dal Dirigente scolastico autore della lettera sopra pubblicata. 

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