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SINTESI DEL PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E FLEXSECURITY

I CONTENUTI ESSENZIALI DEL CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO PROPOSTO CON IL DISEGNO DI LEGGE N. 1873/2009

Scheda destinata alla pubblicazione sul sito del Movimento Democratico e alla promozione dei contratti aziendali volti alla sperimentazione del nuovo regime – 20 settembre 2011

1. In primo luogo il disegno di legge ridefinisce la nozione del “lavoro dipendente” cui si applica il diritto del lavoro, in modo che i suoi elementi essenziali non richiedano l’intervento di ispettori, avvocati e giudici per essere accertati. La definizione si basa sui tre elementi essenziali della continuità, monocommittenza e limite di reddito annuo: sono lavoratori dipendenti, oltre a quelli tradizionalmente qualificati come “subordinati” tutti coloro che prestano continuativamente il proprio lavoro per una azienda traendone più di due terzi del proprio reddito, sempreché il reddito stesso non superi la soglia dei 40.000 euro annui.

2. Al “lavoratore dipendente” così definito si applicano i 70 articoli del nuovo Codice del lavoro semplificato. Gli standard di protezione sono definiti secondo il criterio generale dell’allineamento agli standard fissati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Unione Europea, soprattutto in materia di parità di trattamento e discriminazioni, igiene e prevenzione antinfortunistica, orario e riposi, tutela della malattia e maternità/paternità. In tutta l’area del lavoro subordinato e dipendente si applica un contributo previdenziale universale pari al 28% della retribuzione.

3. In materia di licenziamento la nuova disciplina si applica solo ai rapporti costituiti da qui in avanti. Nel nuovo regime, il controllo giudiziale è limitato ai soli licenziamenti disciplinari e a quelli discriminatori. Per i licenziamenti dettati da motivi economici od organizzativi, invece, l’idea centrale è la sostituzione integrale del controllo giudiziale con una ragionevole responsabilizzazione dell’impresa per la ricollocazione del lavoratore.

4. Dopo il periodo di prova, della durata di sei mesi, il lavoratore licenziato per motivi economico-organizzativi ha sempre diritto a un’indennità di licenziamento pari a una mensilità per anno di anzianità di servizio, convertibile a scelta del lavoratore in un preavviso lungo, fino a un massimo di sei mesi, con costo aziendale invariato. La stessa indennità, senza convertibilità in preavviso, è dovuta al lavoratore anche in caso di contratto a termine, se esso non si converte in contratto a tempo indeterminato.

5. Quando siano stati maturati due anni di anzianità di servizio, tra l’impresa e il lavoratore licenziato si instaura un contratto di ricollocazione che prevede:
   – un trattamento complementare di disoccupazione tale da garantire al lavoratore per il primo anno il 90% dell’ultima retribuzione (con il tetto di 3000 euro al mese); in caso di necessità l’80% il secondo anno e il 70% il terzo; la durata del trattamento è pari all’anzianità di servizio maturata dopo i primi due anni, con un massimo di tre anni;
   – l’attivazione di servizi di outplacement e di riqualificazione professionale mirata, ai livelli migliori disponibili nel mercato del lavoro; il costo di questi servizi può e deve essere rimborsato dalla Regione, anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

6. Nel primo anno dopo il licenziamento, il trattamento complementare costa assai poco all’impresa (nell’industria l’Inps paga l’80%): questo la incentiva ad attivare i servizi di outplacement migliori, per ricollocare al più presto il lavoratore licenziato. Per converso, in virtù del contratto di ricollocazione il lavoratore è affidato a un’agenzia scelta dall’impresa, che lo assiste nell’attività di ricerca e riqualificazione e ne controlla la disponibilità e l’attivazione effettiva. In altre parole, il contratto di ricollocazione costringe il lavoratore ad attivarsi, realizzando la “condizionalità” del trattamento di disoccupazione.

7. Questo regime di flexsecurity per le nuove assunzioni è suscettibile di essere esteso senza aggravio alle imprese sotto la soglia dei 16 dipendenti, con accollo all’Erario del relativo costo medio per le imprese stesse, che è stimato nello 0,5% del monte salari. Il costo complessivo per l’Erario è inizialmente molto modesto, perché la fiscalizzazione dello 0,5% si applica alle sole nuove assunzioni; quando il nuovo regime riguarderà tutti i 4 milioni di dipendenti delle piccole imprese, ammonterà a poco più di 300 milioni annui.