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IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA

SONO NUMEROSE LE FORME IN CUI POSSONO REALIZZARSI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA. ED E’ BENE CHE MODELLI DIVERSI POSSANO CONFRONTARSI TRA LORO NEL VIVO DEL TESSUTO PRODUTTIVO, PERCHE’ LA SCELTA TRA DI ESSI AVVENGA IN MODO PRAGMATICO, SULLA BASE DELL’ESPERIENZA REALE

Maurizio Castro (PDL), n. 803/2008 [1], e uno recante la prima firma del sen. Tiziano Treu (PD), n. 964/2008 [2]. A questi se ne sono poi aggiunti altri due: uno dei senatori Anna Bonfrisco e Francesco Casoli (PDL), n. 1307/2009 [3], e uno di Benedetto Adragna (PD), n. 1531/2009 [4]. In qualità di relatore su questi progetti, a seguito della relazione presentata il 30 ottobre scorso [5], per incarico congiunto di maggioranza e opposizione ho proceduto a redigere una bozza di testo legislativo (quello qui sotto riportato), come contributo a una possibile soluzione bi-partisan. Il 20 maggio 2009 si è aperta la discussione in Commissione. Nel corso dell’estate, a seguito di una presa di posizione del ministro Tremonti favorevole alla partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, il ministro Sacconi ha convocato imprenditori e sindacati (già peraltro ampiamente ascoltati dalla Commissione Lavoro del Senato) sollecitandone un “avviso comune” sulla materia. Il 9 dicembre 2009 lo stesso ministro del lavoro ha proposto e ottenuto (con una astensione della Cgil) un “avviso comune” nel senso del rinvio di 12 mesi dell’iter parlamentare della legge; motivazione: necessità di un monitoraggio delle forme di partecipazione effettivamente già praticate nel Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Bozza provvisoria di testo unificato in materia

di partecipazione dei lavoratori nell’impresa – con aggiornamenti al 26 ottobre 2009

 

Articolo 1

Contenuto del contratto istitutivo

1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell’andamento azienda:

   a) obblighi di informazione o consultazione a carico dell’impresa stessa nei confronti delle organizzazioni sindacali stesse, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, in conformità con il diritto comunitario laddove esso ponga disposizioni vincolanti in proposito;

   b) procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle corrispondenti prerogative;

   c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo o controllo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione delle pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;

   d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

   e) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa;

   f) partecipapazione dei lavoratori al risultato di piani industriali di cui all’articolo 5;

   g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati;

   h) la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell’articolo 3;

   i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.

 

Articolo 2

Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo

1. Il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere f), g), h) o i) dell’articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa

   a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo la disciplina di fonte collettiva della rappresentatività sindacale applicabile nell’impresa, sia dotata di rappresentatività maggioritaria;

   b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi.
   [formulazione alternativa:
   b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un indice composto per metà sulla base del risultato elettorale nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo triennio, e per metà sulla base del numero degli iscritti.]

            2. In difetto della disciplina di fonte collettiva di cui alla lettera a) e del requisito di cui alla lettera b), il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell’articolo 1, stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali, deve essere sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell’impresa.

3. Il referendum di cui al comma precedente è regolato mediante accordo tra l’impresa e le rappresentanze sindacali costituite presso di essa. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione firmataria del contratto istitutivo e da altrettanti membri designati dall’impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell’impresa. Allo scrutinio dei voti possono asssistere tutti i dipendenti dell’impresa. L’eventuale controversia concernente l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun dipendente dell’impresa, o il corretto scrutinio dei voti, è risolta dalla Direzione provinciale per l’impiego, previa costituzione del contraddittorio tra la parte ricorrente, l’impresa e tutte le organizzazioni sindacali interessate.

 

Articolo 3

Consigli di sorveglianza

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato di cui all’articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.

 

 

Articolo 4

Partecipazione azionaria dei lavoratori

            1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.

            2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell’impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.

            3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.

            4. Le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2, lettere g) e g-bis) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti a norma del secondo comma. A tal fine, l’importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del detto testo unico è fissato in 2600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

            5. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti al piano. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.

            6. Gli importi versati dai dipendenti dell’impresa aderenti al piano di partecipazione azionaria, diversi da quelli di cui al comma 4 e fino a un massimo di 5200 euro annui, danno diritto a una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento degli importi stessi. Si applica anche in questo caso la disposizione circa il periodo minimo di possesso, di cui al comma 4.

 

Articolo 5

Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali

1. In funzione dell’avvio e attuazione di un determinato piano industriale, mediante il contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 possono essere disposti:

   a) il differimento di una parte della retribuzione dei dipendenti dell’impresa al raggiungimento di determinati obiettivi oggettivamente verificabili;

   b) forme di organizzazione del lavoro o della distribuzione dei tempi di lavoro diverse da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale eventualmente applicabile.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma la pattuizione deve disporre anche l’attribuzione ai dipendenti, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di una parte predeterminata del risultato operativo lordo imputabile al successo dell’iniziativa.

3. I rappresentanti sindacali che hanno partecipato alla stipulazione del contratto aziendale di cui al primo comma hanno diritto di accedere immediatamente a tutte le informazioni di cui l’impresa dispone circa l’andamento del piano industriale oggetto dell’accordo. Il diniego di accesso o la reticenza in proposito da parte dei responsabili dell’impresa costituisce comportamento antisindacale a norma dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

4. Quanto erogato ai dipendenti a titolo di partecipazione al risultato del piano industriale a norma del secondo comma non concorre a costituire la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.