GLI ORDINI DEL GIORNO CHE SCIOLGONO I DUBBI INTEREPRETATIVI SUL DECRETO POLETTI

Ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dalla Commissione Lavoro del Senato nella sessione del 5 maggio 2014, nel corso della discussione del disegno di legge n. 1464/2014, di conversione in legge del  decreto-legge 19 marzo 2014 n. 34 (c.d. decreto Poletti) – Sei degli otto ordini del giorno vincolano il Governo a emanare altrettante circolari applicative di contenuto conforme ai rispettivi dispositivi; anche in attesa dell’emanazione delle circolari, tuttavia, l’interprete può fondatamente fare riferimento a questi ordini del giorno come espressione della volontà del legislatore contestuale all’approvazione del decreto – Gli ordini del giorno di iniziativa del Relatore (l’autore di queste note), in particolare, erano stati preventivamente concordati tra i partiti della maggioranza; il contenuto di questi ordini del giorno è stato poi ripreso nella relazione introduttiva della discussione generale in Aula, svolta dallo stesso Relatore il 6 maggio e nella sua replica del 7 maggio – Sulla vicenda politico-parlamentare e sulla rilevanza tecnico-giuridica di questi ordini del giorno ai fini dell’interpretazione corretta delle nuove disposizioni contenute nel decreto, v. la Lettera sul Lavoro pubblicata sul Corriere della Sera il 20 maggio 2014: I difetti del Decreto Poletti

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ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO E/O APPROVATI
DALLA COMMISSIONE LAVORO IL 5 MAGGIO 2014
IN SEDE DI ESAME DEL DDL N. 1464/2014

Sommario
1. Sulla perdurante legittimità dei rinnovi dei contratti a termine – o.d.g. Sacconi, Mauro, Berger
2.
Sulla perdurante applicabilità dei limiti più larghi previsti dai contratti collettivi nazionali previgenti – o.d.g. Sacconi, Mauro, Berger
3.
Sulla perdurante legittimità dei rinnovi dei contratti a termine stagionali nei settori del commercio, turismo e spettacolo – o.d.g. del Relatore
4. Sulla non applicabilità dei limiti dettati per il contratto a termine ai contratti inerenti alla somministrazione di lavoro – o.d.g. del Relatore
5. Sulla possibilità del lavoro in somministrazione fra le stesse parti anche dopo i 36 mesi di contratto a termine (valutazione di opportunità da parte del governo) – o.d.g. Santini, D’Adda
6. Sulla sanzione applicabile in caso di violazione dell’obbligo di formazione nel rapporto di apprendistato – o.d.g. del Relatore
7. Sulla legittimità del contratto a termine di durata superiore a 36 mesi per sostituzione di lavoratore/trice assente (valutazione di opportunità da parte del Governo) – o.d.g. del Relatore
8.  Sulla sanzione applicabile nel caso di contratto a termine stipulato in eccesso rispetto al limite percentuale  – o.d.g. del Relatore

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1. SULLA LEGITTIMITÀ DEI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

G/1464/1/11 (testo 2)
d’iniziativa di Sacconi, Mario Mauro, Berger

Il Senato,  nell’approvare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l’articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità della successione nel tempo di differenti assunzioni a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, cosiddetti rinnovi, senza che possa intendersi applicabile la disciplina ivi dettata.

2. SULLA PERDURANTE APPLICABILITÀ DEI LIMITI PIÙ LARGHI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PREVIGENTI

G/1464/2/11
d’iniziativa di  
Sacconi, Mario Mauro, Berger

Il Senato,  tenuto conto delle esigenze di certezza delle fonti relativamente a materie regolate tanto dalla legge quanto dai contratti

impegna il Governo

a interpretare l’articolo 2-bis del presente decreto nel senso che:
– le disposizioni sulla determinazione delle percentuali, già stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, conservano la loro efficacia;
– di conseguenza, è e sarà possibile stipulare contratti di lavoro a termine acausali secondo le disposizioni sulle percentuali stabilite dai contratti nazionali vigenti o futuri;
– la norma quindi ha carattere strutturale, anche oltre la fase transitoria.

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3. SULLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ DEI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE STAGIONALI NEI SETTORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SPETTACOLO 

G/1464/3/11 (testo 2)
d’iniziativa del Relatore

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1464, con particolare riferimento all’articolo 1, in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,
considerato che nei settori del commercio, del turismo e dello spettacolo è da sempre consentito dall’ordinamento il rinnovarsi stagionale di anno in anno della stipulazione di contratti di lavoro a termine (in relazione alla stagione turistica, alla stagione teatrale o concertistica, ecc.), così come il rinnovarsi di contratti occasionali (in relazione a convegni, congressi, banchetti, ecc.),

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l’articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità dei suddetti rinnovi di assunzione a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, nel rispetto di quanto già disposto dal decreto legislativo n. 368 del 2001 per ciascun rinnovo.

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4. SULLA NON APPLICABILITÀ DEI LIMITI DETTATI PER IL CONTRATTO A TERMINE AI CONTRATTI INERENTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

G/1464/4/11 (testo 2)
d’iniziativa de
l Relatore

Il Senato,  nell’esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,
considerato che resta in vigore la disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo stesso «i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni»;
l’articolo 4 della Direttiva 2008/104/CE, mirata alla promozione del lavoro tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina da quella del contratto a termine, evitando l’applicazione al lavoro tramite agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d’essere;

impegna il Governo

a operare in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando che i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 5, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368/2001, così come modificati dal decreto-legge n. 34/2014, sono esclusivamente riferibili al contratto a tempo determinato e non al lavoro somministrato tramite agenzia. 

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5. SULLA POSSIBILITÀ DEL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE FRA LE STESSE PARTI ANCHE DOPO I 36 MESI DI CONTRATTO A TERMINE (rimesso alla valutazione di opportunità da parte del Governo)

G/1464/18/11 (testo 2)
d’iniziativa di 
Santini, D’Adda

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a caricò delle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le iniziative necessarie affinché la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si interpreti nel senso che al termine del periodo massimo di durata del contratto a termine pari a trentasei mesi, al cui raggiungimento concorrono anche i periodi di somministrazione a tempo determinato, sia comunque consentito il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato tra il medesimo utilizzatore e lavoratore.

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6. SULLA SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE NEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

G/1464/19/11
d’iniziativa del Relatore

Il Senato, valutata la portata della riforma della disciplina del contratto a termine e del contratto di apprendistato recata dal decreto-legge n. 34 del 2014 e il suo impatto sul sistema sanzionatorio nell’ordinamento giuslavoristico,

impegna il Governo:

a emanare una circolare interpretativa, che, in conformità con gli intendimenti del legislatore, chiarisca in modo vincolante per gli ispettorati del lavoro e ogni altro organo amministrativo competente, che, nel nuovo ordinamento, l’inadempimento grave dell’obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.

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7. SULLA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO A TERMINE DI DURATA SUPERIORE A 36 MESI PER SOSTITUZIONE (rimesso alla valutazione di opportunità da parte del Governo) 

G/1464/21/11 (testo 2)
d’iniziativa del Relatore

Il Senato, in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464),

premesso che:

l’articolo 1 contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato, cosiddetto lavoro a termine, prevedendo l’innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione;
tuttavia esistono casi in cui sussistano obiettive esigenze di assumere una persona per un periodo limitato, ma superiore a tre anni. Infatti, per esempio nei casi in cui la persona assunta deve sostituire una lavoratrice madre con bambino disabile e quindi con la possibilità di prolungare (ex articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2011) il congedo parentale fino a tre anni del bambino, i tre anni di durata complessiva del contratto a termine non sono sufficienti;
ulteriori casi in cui i 36 mesi di durata complessiva del contratto a termine previsti dal legislatore si rivelano insufficienti si rinvengono nelle riconversioni industriali, nelle ipotesi in cui l’esistenza del soggetto datore di lavoro sia predeterminata in un periodo superiore a 36 mesi ecc.;
al fine di conservare un’adeguata copertura contrattuale per quelle situazioni oggettivamente esistenti che necessitano una durata superiore a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro succitato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di operare, in sede di interpretazione, applicazione o modifica dell’attuale disciplina normativa affinché sia possibile garantire la continuità (o la non interruzione) del rapporto di lavoro a termine stipulato in sostituzione di una lavoratrice/lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

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8.  SULLA SANZIONE APPLICABILE NEL CASO DI CONTRATTO A TERMINE STIPULATO IN ECCESSO RISPETTO AL LIMITE PERCENTUALE

G/1464/22/11 
d’iniziativa del Relatore

Il Senato, in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (AS 1464),

impegna il Governo

ad adottare atti interpretativi utili a chiarire che in ogni caso i contratti a termine oggetto della violazione della percentuale consentita sono validi e proseguono fino alla scadenza inizialmente stabilita dalle parti.

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