SIAE: IL GOVERNO CONTRO L’ANTITRUST (E CONTRO SE STESSO)?

IL MINISTRO DEI BENI CULTURALI SEMBRA PROCEDERE SULLA VIA DEL RAFFORZAMENTO DEL REGIME DI MONOPOLIO SIAE, IN NETTA CONTRADDIZIONE CON L’IMPEGNO ASSUNTO NEL LUGLIO SCORSO E CON IL PARERE DELL’AUTORITÀ ANTITRUST

Interrogazione presentata alla Presidenza del Senato nel corso della seduta del 21 dicembre 2016, in riferimento allo schema di decreto presentato dal Governo al Senato l 16 dicembre precedente (il testo dello schema di decreto può essere scaricato mediante il link che precede l’interrogazione) – Si può scaricare la risposta all’interrogazione del ministero dei Beni Culturali, del 13 giugno 2017 – In argomento v. anche l’ordine del giorno approvato quasi all’unanimità dal Senato il 28 luglio 2016, sul quale il Governo aveva espresso il proprio assenso (ivi ulteriori riferimenti a documenti e interventi precedenti)

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icona-dwl8Scarica lo schema di decreto trasmesso dal Governo al Senato il 16 dicembre 2016

 

icona-dwl8 Scarica la risposta del ministero dei Beni Culturali all’interrogazione

 

INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e al Ministro per la Pubblica Amministrazione

dei senatori ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, BERGER, REPETTI, D’ADDA, DALLA ZUANNA, FAVERO, LANZILLOTTA, MARAN

Premesso che:

  • la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno sancisce in modo diretto, esplicito e inequivoco la libertà dei titolari dei diritti suddetti riguardo alla scelta del soggetto a cui affidare la gestione dei propri compensi;
  • il 28 luglio è stata approvata la Legge di Delegazione Europea, n. 170/2016, che all’articolo 20 fissa i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE;
  • il 1° giugno 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso al Parlamento il proprio parere sulla disciplina italiana vigente del mercato dei servizi protezione e riscossione dei diritti d’autore e diritti connessi (A.S. 1281), nel quale ha espressamente ravvisato un palese contrasto tra il regime di monopolio operante in questo settore e la Direttiva europea; ha pertanto chiesto al legislatore “di individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un’adeguata tutela dei titolari dei diritti”;
  • all’atto dell’approvazione della Legge di Delegazione Europea il Senato n. 170/2016 ha approvato quasi all’unanimità l’Ordine del Giorno G-20.101 – peraltro esplicitamente accettato dal Governo in quell’occasione – che, impegna il Governo medesimo “a individuare le migliori soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d’autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono” e a porle in essere in aderenza al parere suddetto espresso dall’Autorità Antitrust;
  • il 13 aprile 2016 la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria contro il Nuovo IMA;
  • il recepimento della Direttiva non riguarda solo il ruolo e la gestione della SIAE, ma coinvolge anche una molteplicità di soggetti, quali, tra gli altri, gli editori, i produttori audiovisivi e fonografici, gli utilizzatori e gli artisti interpreti ed esecutori e ha come obiettivo primario l’efficienza del mercato nell’ottica di fornire tutela e trasparenza agli aventi diritto;
  • il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore è libero; da diversi anni operano diverse società di collecting che rappresentano e tutelano i diritti patrimoniali di produttori discografici e degli artisti, interpreti ed esecutori, in linea con le previsioni di libertà di scelta e garanzia sancite dalla Direttiva 2014/26/UE;
  • agli interroganti risulta inoltre che:
    • in data 9 settembre il Presidente del Comitato Consultivo per il Diritto d’Autore (CCPDA), Paolo Marzano, abbia presentato ai membri, comprese la SIAE e le amministrazioni pubbliche, una bozza di Decreto Legislativo attuativo della delega di cui sopra, sul quale ha chiesto di ricevere i commenti dei soggetti interessanti entro un termine ristrettissimo;
    • alcune delle associazioni di categoria facenti parte del CCPDA hanno più volte manifestato la propria contrarietà al procedimento seguìto dal Comitato oltre che sui contenuti della Bozza;
    • in data 13 settembre lo stesso Comitato ha diramato alle società di collecting dei diritti connessi al diritto d’autore una bozza di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva con la richiesta di inviare i propri commenti entro solo tre giorni dalla ricezione;
    • molte delle società di collecting hanno chiesto al Comitato maggiore trasparenza del processo e un termine più congruo per fornire i propri commenti, tenuto conto dell’importanza delle norme che regoleranno il funzionamento del mercato nei prossimi anni;
  • nonostante quanto descritto, risulta che il 23 settembre la bozza di Decreto sia stata approvata dal Comitato Consultivo permanente sul diritto d’autore con l’astensione, tra l’altro, di alcune delle amministrazioni presenti;
  • il Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore non rappresenta oggi tutti i soggetti coinvolti dalla norma, ma solo ed esclusivamente parte dei titolari dei diritti. La Composizione dello stesso è, difatti, e come noto carente (non essendo mai stata aggiornata la norma del 1941) degli altri soggetti che subiscono gli effetti della norma attuativa ovvero gli utilizzatori (tra i quali anche i fornitori dei servizi di rete come lo streaming) e gli altri enti di gestione collettiva nel frattempo presenti sul mercato;
  • contrariamente a quanto sancito nella Direttiva, le norme contenute nella bozza risultano antitetiche ai principi della libertà di impresa, imponendo modalità operative e clausole restrittive con il solo evidente scopo di consentire alla SIAE e all’ex monopolista oggi denominato Nuovo IMAIE di mantenere la prerogativa di operatori esclusivi nel mercato dei servizi in questione e, quindi, andando completamente nel senso opposto anche rispetto a quanto indicato dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato;
  • agli interroganti risulta che la bozza di decreto preveda, tra l’altro, che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo abbia il compito di vigilare su questo settore del mercato nonostante nella Direttiva sia previsto l’affidamento di tale funzione a un’agenzia indipendente;
  • uno schema di decreto corrispondente alla detta bozza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Senato per il prescritto parere il 16 dicembre scorso;

considerato che:

i contenuti dello schema di decreto sono incompatibili sia con le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1281, 1° giugno 2016), sia con gli impegni assunti dal Governo con l’accettazione dell’Ordine del Giorno G-20.101, e imposti al Governo medesimo dal Senato con l’approvazione di quell’Ordine del Giorno;

si chiede di sapere:

– sul piano del metodo, se il Governo non ritenga di dover riportare il procedimento di messa a punto del decreto legislativo attuativo della delega conferitagli dal Parlamento nelle sedi competenti e su binari di correttezza nei confronti di tutte le Parti interessate: autori, produttori, artisti interpreti ed esecutori, nonché utilizzatori, anche attraverso delle consultazioni pubbliche, come avvenuto nei diversi Paesi dell’Unione Europea prima del recepimento della Direttiva;

– sul piano dei contenuti, come il Governo intenda ottemperare agli impegni assunti con l’Ordine del Giorno G-20.201 approvato dal Senato e in particolare a quello di operare in coerenza con il contenuto del parere 1° giugno 2016 dell’Autorità Antitrust;

– per quali ragioni il compito di vigilare su questo settore del mercato non venga affidato a un soggetto terzo, quale la stessa AGCM, oppure l’AGCOM, che sono autorità indipendenti dotate della necessaria competenza tecnica e istituzionale necessaria e che potrebbero oltre alla funzione di vigilanza, svolgere anche il ruolo di regolatore, nel confronto con tutte le parti interessate..

 

 

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