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LA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO APPROVA IL DDL “WHISTLEBLOWING”

PASSA CON IL VOTO CONTRARIO DI NCD IL PARERE FAVOREVOLE, CON ALCUNE PROPOSTE DI PERFEZIONAMENTO, SUL DISEGNO DI LEGGE CHE INTRODUCE IN ITALIA UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE MALVERSAZIONI

Parere da me proposto in veste di relatore, approvato il 15 marzo 2017 dalla Commissione Lavoro del Senato, con il voto contrario di NCD, FI e Lega, il voto favorevole del M5S e l’astensione di Sinistra Italiana – È disponibile su questo sito anche la mia relazione [1] sul disegno di legge     .
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PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore: senatore ICHINO)

D.d.l. 2208Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

whistleblowingLa Commissione Lavoro, Previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento mira

– a chiarire che l’interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarità amministrative prevale sull’interesse dei soggetti privati al segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituendo dunque – di regola – giusta causa di rivelazione, e

– a proteggere la fonte dell’informazione veritiera e utile per le suddette finalità, attivando il filtro necessario a distinguerla dalla notizia calunniosa, infondata, o comunque irrilevante,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In via generale, occorre esplicitare che l’interesse pubblico alla rimozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunicazione degli stessi e delle relative prove all’organo amministrativo o giudiziario competente, anche quando la notizia rientri nell’area soggettiva e oggettiva nella quale opera il segreto aziendale (art. 2105 cod. civ.), professionale (art. 622 cod. pen. e art. 2622 cod. civ.) e/o il segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.), con la sola esclusione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull’illecito sia un avvocato, un commercialista, o un medico, per ragione della sua professione.

Sarebbe opportuno altresì precisare che, quando notizie e documenti che vengono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto professionale o d’ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con modalità e contenuti eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione e della punizione dell’illecito, e in particolare la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione a ciò specificamente deputato.

Inoltre, sia nell’articolo 1, sia nell’articolo 2, si suggerisce alla Commissione di merito di uniformare le formulazioni in modo che tutte le norme si riferiscano sia alle ipotesi di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di segnalazione all’autorità amministrativa competente.

Nell’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, capoverso 5, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che l’ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l’adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di omissione.

Ancora all’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, penultimo periodo, è opportuno chiarire che la denuncia all’ANAC delle misure discriminatorie o ritorsive adottate ai danni del segnalante o denunciante costituisce un obbligo in capo ai vertici dell’Amministrazione, ma soltanto una facoltà in capo alla persona stessa interessata e alle organizzazioni sindacali. Pare inoltre inappropriato, nella stessa disposizione, il riferimento al carattere della “maggiore rappresentatività” del sindacato: trattandosi di un sindacato che affianca il segnalante o denunciante a sua tutela, non si vede perché non ampliare il novero anche ai sindacati minori.

Al comma 2 del nuovo articolo 54-bis, come modificato dall’articolo 1, può essere opportuno chiarire che il campo di applicazione della norma si estende non soltanto alle società controllate direttamente, ma anche a quelle controllate da società controllate, sempre a norma dell’art. 2359 cod. civ.

Quanto all’articolo 2, al comma 1, capoverso 2-bis, si suggerisce di aggiungere una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l’adempimento dei nuovi requisiti.

Sempre all’articolo 2, capoverso 2-ter sarebbe opportuno fare un richiamo non solo alla discriminazione, ma anche alla ritorsione o rappresaglia, in ogni caso conformando l’espressione usata in questa disposizione con quella che compare nei capoversi 2-bis e 2-quater.

Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l’inserimento di una disposizione che preveda l’utilizzabilità, nei casi di atti discriminatori o di rappresaglia ai danni dell’autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.