NUOVI INTERVENTI SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE

Un intervento a sostegno della tesi di Franco Scarpelli, nel senso dell’inammissibilità dell’intervento legislativo; e uno in senso contrario: anche dopo l’abrogazione degli articoli 48-50 del d.lgs. n. 81/2015, la figura del lavoro autonomo occasionale continua pur sempre a essere esplicitamente riconosciuta dalla legge previdenziale

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Lettere dell’avvocato Luciano Belli Paci e del professor Paolo Tosi, pervenute a seguito dello scambio tra Franco Scarpelli e me del 31 maggio 2017 sulla costituzionalità del nuovo intervento legislativo in materia di lavoro occasionale – In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico
Lavoro occasionale: una questione “di metodo” infondata     
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Luciano Belli Paci, avvocato in Milano: “il controllo sull’idoneità della nuova disciplina a evitare il referendum non compete né a Ichino, né a Scarpelli, né al Governo, ma alla Corte di Cassazione”

Luciano Belli PaciCaro Pietro, ho letto lo scambio tra te e Scarpelli e devo dire che, al di là del fatto che le mie opinioni coincidono in questo caso con quelle di Scarpelli, mi ha colpito il livello di incomunicabilità.  Possibile che siamo arrivati a parlare due lingue così diverse ?
A un certo punto scrivi “Il quesito è infatti questo: il nuovo intervento legislativo reca, oppure no, una modifica sufficientemente incisiva rispetto alla disciplina previgente, nella direzione voluta dai promotori del referendum?”. No, il quesito non è per nulla questo.  Il quesito corretto in questa discussione è: a chi compete stabilire se il nuovo intervento legislativo reca una modifica sufficientemente incisiva rispetto alla disciplina previgente, nella direzione voluta dai promotori del referendum, tale da consentire che il referendum non si celebri ? E la risposta mi pare obbligata.  Non compete né a Ichino, né a Scarpelli, né alla CGIL, né al Governo …  Compete alla Corte di Cassazione in un procedimento a cui ha diritto di partecipare il comitato promotore del referendum.
Il vulnus evidente sta nell’avere furbescamente aggirato questa procedura attraverso la precipitosa abrogazione totale della norma per decreto; abrogazione fatta in evidente mala fede visto che poche settimane dopo si perviene a una – come scrivi – “modifica della disciplina previgente”.  Esatto, “modifica”, non più “abrogazione”.
Mi allarma davvero la tua conversione, come definirla, “sostanzialistica” ?  Leninista ? Possibile che tu non avverta la pericolosità del precedente? Se avesse fatto la stessa cosa Berlusconi non saremmo scesi in piazza insieme? Se un futuro governo Grillo dovesse approvare leggi mostruose e noi raccogliessimo milioni di firme per indire un referendum abrogativo, non ti indigneresti se ce lo scippassero con simili giochetti ?  Se si arrogassero il diritto di stabilire loro, in luogo della magistratura, che le modifiche graziosamente introdotte devono andare bene anche a noi  e ai nostri milioni di firmatari ?  E intanto il referendum non si fa più.
Chissà se vedrò mai un renziano alzarsi e dire “basta, questo è troppo.  Enough is enough”?
Scusami lo sfogo, ma è un segno di stima.  Non mi rassegno proprio a vederti come l’on. avv. Paniz e la nipote di Mubarak.
Un caro saluto.
Luciano Belli Paci

Paolo Tosi, professore nell’Università di Torino: “il tipo contrattuale del lavoro occasionale non è venuto meno nell’ordinamento, ma è stato restituito all’area del lavoro autonomo senza il corredo di alcuna disciplina limitativa; al legislatore non può essere inibito di disciplinare questa specifica materia”

Paolo TosiCaro Pietro, vorrei recare un contributo al confronto intercorso sul tuo sito a proposito dell’eventuale intervento legislativo sul lavoro occasionale rammentando all’amico Franco Scarpelli, che è un giurista, il quadro di riferimento normativo dal quale un confronto in materia non può prescindere. Fino al d. lgs. 81/2015 convivevano, con distinte discipline, le “tipologie contrattuali occasionali” (art. 61, comma 2, d.lgs. 276/2003 e successive modifiche) e le “prestazioni occasionali di tipo accessorio” (c.d. voucher: d. lgs. 276/2003, art. 70 ss. e successive modifiche). Il d.lgs. 81/2015 con gli artt. 48-50 ha novellato la disciplina dei menzionati art. 70 ss e con l’art. 52 ha abrogato (anche) il menzionato art. 61, comma 2 con conseguente caducazione della disciplina limitativa ivi contenuta. Ma non per questo la tipologia del lavoro occasionale è venuta meno nell’ordinamento. Solo, è stata restituita all’area del lavoro autonomo senza il corredo di alcuna disciplina limitativa e resta tuttora normativamente tipizzata sul terreno previdenziale dall’art. 44, DL 2069/2003, comma 2, che, a una determinata condizione, li equipara ai co.co.co  (… i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale … sono iscritti alla gestione separata … solo qualora il loro reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000”). La recente consultazione referendaria, al di là e a prescindere da ipotetici propositi perseguiti dai promotori di tale consultazione, ha riguardato esclusivamente gli artt. 48-50 sopra menzionati con conseguente abrogazione della tipologia delle “prestazioni occasionali di tipo accessorio ” (c.d. voucher)  ivi regolate. Ritengo che le conclusioni, nel merito del dibattito cui ho inteso prender parte, si possano trarre da sole.
Un saluto cordiale
Paolo

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