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UNA TABELLA PER CONFRONTARE LE PROPOSTE DI RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO IN DISCUSSIONE NEL PD

I CONTENUTI PRINCIPALI DEI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE ELABORATI DA ESPONENTI DEL PD E ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE, con un breve commento

Per i testi dei quattro progetti di legge, tutti disponibili su questo sito, vai al Portale della Semplificazione e della Flexsecurity [1]. Seguono alcune note di commento.

 

DDL n. 1481/09 Ichino + 34

(sperimentazione flexsecurity)

DDL n. 1873/09 Ichino + 53
artt. 2119-2120 (nuovo Codice del lavoro)

PDL n. 2630/09 Madia Miglioli Gatti
(C.U.I.F.)

DDL  n. 2000/10 Nerozzi

(modellato sul progetto Boeri-Garibaldi)

 

Area di applicaz.:
– imprese

Tutte le imprese che si impegnano nella sperimentazione con il contratto collettivo di transizione

Tutte le imprese >15 dipendenti; per quelle <16 si prevede estensione successiva a costo compensato

 

 

Tutte le imprese

 

 

Tutte le imprese

 

Area di applicaz.:
– lavoratori

Tutti i nuovi assunti in posizione di dipendenza economica (*)

Tutti i nuovi assunti in posizione di dipendenza economica (*)

Tutti i nuovi assunti in posizione di dipendenza economica (*)

Tutti i nuovi assunti in posizione di dipendenza economica (*)


Denominazione

Contratto di lavoro dipendente

Contratto di lavoro dipendente

CUIF – Contratto unico di inserim. formativo

CUI – Contratto unico di ingresso

 

Come il ddl si propone di superare il dualismo del mercato del lav.

Tutti i nuovi contratti di lav. dipendente (*) – di qls. tipo – sono a tempo indeterminato con nuova disc. lic. (salvo stagionali, sostituzioni, e pochi altri casi di contr. a termine)

Tutti i nuovi contratti di lav. dipendente (*) – di qls. tipo – sono a tempo indeterminato con nuova disc. lic. (salvo stagionali, sostituzioni, e pochi altri)

L’unica alternativa al contratto normale e a casi ristretti di contr. a termine è il CUIF, contratto a causa mista di durata fino a 3 anni

L’unica alternativa al contr. lav. normale e a casi ristretti di contr. a termine è il CUI, contratto a t. indeterminato, con protezione crescente

 

Possibilità di assunzione con contratti diversi

Contratto a termine nei soli casi previsti
Co.co.co. o lav. a  prog. solo sopra i 40.000 euro annui

Contratto a termine nei soli casi previsti
Co.co.co. o lav. a prog. solo sopra i 40.000 euro annui

Contratto a termine nei soli casi previsti Co.co.co. o lav. a prog. solo sopra € 40.000

Contratto a termine con restrizioni Co.co.co. o lav. a prog. solo sopra i 30.000 euro annui


Protezione contro licenziamento discriminatorio

Controllo giudiziale pieno, con nullità del licenziamento e reintegraz. (art.18)

Controllo giudiziale pieno, con nullità del licenziamento e reintegraz. (art.18)

Controllo giudiziale pieno, con nullità del licenziamento e reintegraz. (art.18)

Controllo giudiziale pieno, con nullità del licenziamento e reintegraz. (art.18)


Disciplina del licenziamento disciplinare

Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e/o reintegraz. a discrezione del giud.

Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e/o reintegraz. a discrezione del giudice

Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e reintegrazione secondo art. 18 S.L.

Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e reintegrazione secondo art. 18 S.L.

 

Disciplina del licenziamento economico

Indennità di licenz. (1 mese per anno anz.) + tratt. complementare di disoccupazione a carico dell’impresa
(
v. sotto)

Indennità di licenz. (1 mese per anno anz.) + tratt. compl. disoccupazione a carico dell’impresa
(v. sotto)

La prima fase (<3a.) è contratto a termine, con libertà di scelta delle parti circa la convers. in rapporto regolare; poi art. 18 S.L.

 Indennità di licenz. pari a 5 gg. per mese di anzianità, fino al limite massimo dei 3 anni;
poi art. 18 S.L.


Durata massima di applicazione della nuova disciplina della stabilità

Dal 21° anno di anzianità si applica una presunzione di discriminazione per età (il datore deve dimostrare la necessità del lic.)

Dal 21° anno di anzianità si applica una presunzione di discriminazione per età (il datore deve dimostrare la necessità del lic.)

3 anni, con incentivo alla trasformazione a tempo indeterminato, poi si applica art. 18

 3 anni per la fase iniziale a stabilità crescente, poi prosegue a t. indeterminato con applicaz. art. 18

Trattamento di disoccupazione al termine (base attuale + tratt. complementare a carico impresa)

Primo anno 90% con tetto 36.000 euro, poi decresc. per altri 3 anni: 80%, 70%, 60%

Primo anno 90% con tetto 36.000 euro, poi decresc. per altri 2 anni: 80% e 70%

Accesso al trattamento di disoccupazione oggi vigente (non è previsto tratt. complementare)

Accesso al trattamento di disoccupazione oggi vigente (non è previsto tratt. complementare)

 

Cassa integrazione guadagni

 

Non viene modificata

Garanzia 80% per i lav. di tutti i settori; assic. Inps obbligatoria per az. industriali, facoltativa per az. degli altri settori

 

Non viene modificata

 

Non viene modificata

 


Retribuzione oraria minima 
 

 

 


Non è prevista

 

Determinata dal Governo su proposta del Cnel

 


Non è prevista

 Determinata dal Governo su proposta del Cnel


(*) Tutti e quattro i progetti definiscono la posizione di dipendenza economica come quella del collaboratore che, nel periodo dato, trae dal singolo rapporto più di due terzi del proprio reddito complessivo di lavoro, salvo che il reddito stesso superi i 40.000 euro annui, oppure che il lavoratore stesso sia iscritto a un albo od ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza (notai, avvocati).
I d.d.l. Ichino e Nerozzi prevedono un dimezzamento della soglia massima di 40.000 euro annui per i primi due anni di esercizio dell’attività di lavoro autonomo da parte del soggetto interessato.

 

COMMENTO
La tabella pone in evidenza le convergenze che ormai possono considerarsi acquisite:
   – la più importante riguarda l’adozione della nozione di dipendenza economica come nuovo criterio di delimitazione del campo di applicazione della maggior parte della normattiva protettiva in materia di lavoro: per la prima proposta in questo senso, in campo giuslavoristico, rinvio al mio libro
Il lavoro e il mercato [2] (1996) e al successivo approfondamento nel primo volume del trattato su Il contratto di lavoro [3], vol. I (2000); l’idea di far leva su questa nozione per il superamento del dualismo del mercato del lavoro italiano è stata fatta propria dalla Cgil nel suo congresso nazionale del 2006 (Rimini), anche se è poi mancata quasi totalmente, nella Confederazione maggiore, la riflessione sulla riscrittura del diritto del lavoro necessaria perché esso possa essere realisticamente applicabile a tutta l’area del lavoro “dipendente”;
   – va segnalata anche l’identità di contenuto di tutti i progetti sulla necessità che l’istituzione del nuovo tipo legale di contratto di lavoro si accompagni all’assorbimento in esso di tutte le forme di lavoro atipico oggi utilizzate dalle imprese per ridurre la stabilità del rapporto nella fase di ingresso e a un ritorno alla limitazione del contatto a termine a una casistica ben determinata.
    Le differenze più rilevanti fra i tre progetti (il progetto Ichino nelle sue due versioni: d.d.l. n. 1481/2009 sulla sperimentazione e d.d.l. n. 1873/2009 sul nuovo
Codice del lavoro semplificato, il progetto Madia e il progetto Nerozzi) stanno in queste due innovazioni, presenti soltanto nel primo e non nei secondi:
   * sostituzione del filtro del controllo giudiziale sul motivo dei licenziamenti economico-organizzativi con il filtro costituito dal costo dei licenziamenti stessi (il severance cost, secondo il ben noto progetto Blanchard-Tirole 2004), volto a responsabilizzare le imprese circa la sorte dei propri ex-dipendenti nel mercato del lavoro;
   * istituzione di un trattamento di disoccupazione universale, applicabile a tutti i nuovi rapporti di lavoro caratterizzati da dipendenza economica, fondato su due pilastri: il trattamento-base a carico dell’Inps e il trattamento complementare a carico dell’impresa (nel quadro del “contratto di ricollocazione”  dovuto a chi perde il posto): quest’ultimo costituisce un forte incentivo all’attivazione di buoni servizi di assistenza al lavoratore licenziato nel mercato (
outplacement, riqualificazione professionale mirata agli sbocchi occupazionali effettivamente possibili, ecc.), poiché più presto il lavoratore viene ricollocato, minore è il costo del trattamento complementare per l’impresa.
      Inoltre, soltanto il progetto Ichino, in entrambe le sue versioni
, in armonia con la direttiva europea su questa materia, prevede la libertà del primo contratto a termine tra le stesse due parti, estendendo ad esso l’indennità finale di mancata conversione in contratto a tempo indeterminato, allo scopo di allineare perfettamente il costo di questa forma di ingresso nel tessuto produttivo rispetto al costo del lavoro ordinario a tempo indeterminato;