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2011: ANNO ZERO PER IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO?

MENTRE MI SEMBRA IMPROBABILE CHE L’ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO PRODUCA EFFETTI DAVVERO RILEVANTI, È CERTO, INVECE, CHE LI PRODURRÀ L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO, IL QUALE SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DEL NOSTRO SESSANTENNIO DI “DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO”

Intervista a cura di Alessia Liparoti, pubblicata su Finanza & Diritto [1] il 12 settembre 2011

Si terrà a Napoli il 29 ottobre il Convegno Nazionale dell’Associazione Giuslavoristi Italiani. Si può dire che il convegno si tiene nell’“anno zero” del nostro diritto sindacale?
Direi senz’altro di sì in riferimento all’accordo interconfederale del 28 giugno scorso, che segna davvero l’inizio della fine del sessantennio di “diritto sindacale transitorio” apertosi con l’abrogazione dell’ordinamento corporativo e l’emanazione dell’articolo 39 della Costituzione. Darei invece la risposta contraria in riferimento all’articolo 8 del decreto di Ferragosto (d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – n.d.r.).

Perché? Non ritiene che questa nuova norma legislativa segni una svolta di grande rilievo?
La nuova norma stabilisce che l’imprenditore può negoziare con i sindacati maggiori una disciplina dei rapporti di lavoro su misura per la propria azienda, anche in deroga rispetto alla legge vigente, purché siano rispettati principi e regole fissati dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle direttive europee. In linea teorica, la norma sembra costituire una riforma molto incisiva del nostro diritto del lavoro, che fino a ieri ‑ tranne alcune eccezioni molto circoscritte – è stato caratterizzato dal divieto di deroga non solo in sede di contrattazione individuale, ma anche in sede di contrattazione collettiva. Sul piano pratico, però, vi sono buoni motivi per ritenere che la nuova norma non produrrà effetti molto rilevanti, né in bene né in male. Essa è, innanzitutto, a rischio di incostituzionalità per diversi aspetti, uno dei quali riguarda l’ammissibilità di una deroga alla legge contrattata con efficacia erga omnes al livello aziendale, oltretutto senza un criterio di verifica della rappresentatività predeterminato. Vi è poi comunque il rischio che il giudice del lavoro disapplichi il contratto aziendale in deroga, perché qualsiasi aspetto del rapporto di lavoro può, in un modo o nell’altro, essere ricondotto a un principio costituzionale; e poi perché il contratto deve essere, secondo la nuova norma, finalizzato a determinati obiettivi e il giudice potrà sempre ritenere che tale finalizzazione faccia difetto nel caso specifico. C’è infine il rischio che il contratto aziendale, come qualsiasi contratto, venga disdetto da una nuova rappresentanza dello stesso sindacato che lo ha stipulato. Così stando le cose, quale imprenditore potrà fondare un piano industriale su quel contratto, senza correre il rischio che l’intera costruzione crolli nel giro di poco tempo? La realtà è che una riforma complessa e delicata come quella del diritto del lavoro non può essere delegata alla contrattazione aziendale: occorre un disegno organico e un legislatore che se ne assuma direttamente la responsabilità.

Quali sono, invece, a suo modo di vedere, le conseguenze dell’accordo del 28 giugno?
A differenza dell’articolo 8 del decreto di Ferragosto, l’accordo interconfederale stabilisce dei criteri precisi di misurazione della rappresentatività dei sindacati, sia al livello nazionale sia a quello aziendale. Esso, inoltre, per la prima volta stabilisce alcune regole fondamentali di democrazia sindacale. Innanzitutto, quella per cui la coalizione sindacale maggioritaria ha il potere di negoziare con efficacia nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda.

 Ma per questo non sarebbe necessario dare attuazione all’articolo 39 della Costituzione?
No. Per due motivi. Il primo è che, secondo l’orientamento dottrinale prevalente – che condivido –, l’articolo 39 detta una disciplina applicabile soltanto alla contrattazione collettiva nazionale e di settore: quando esso venne elaborato ed emanato la contrattazione aziendale era del tutto sconosciuta in Italia. Quest’ultima materia resta dunque nella piena disponibilità del legislatore ordinario. Ma il motivo più forte e decisivo è che la disposizione contenuta nell’accordo interconfederale opera efficacemente, prima ancora che nell’ordinamento statuale, nell’ordinamento intersindacale, cioè in quello fondato esclusivamente sul sistema della contrattazione collettiva. Tutti i soggetti, imprenditori e lavoratori, che accettano di collocarsi dentro questo sistema, ne sono vincolati, in virtù non della legge, ma degli atti di autonomia collettiva compiuti nell’ambito del sistema stesso. Tutti i lavoratori che, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, accettano il suo assoggettamento al contratto collettivo nazionale, entrano nel sistema, godono dei benefici che ne derivano e, corrispettivamente, ne accettano i vincoli.

Quali sono le altre regole di democrazia sindacale poste dall’accordo e che ruolo hanno in un contesto di difficoltà economica come quello attuale?
Un’altra regola posta dall’accordo è quella per cui l’eventuale clausola di tregua sindacale, cioè una disposizione che limiti la possibilità di proclamare lo sciopero per la durata del contratto aziendale in cui essa è contenuta, vincola tutti i sindacati. Questo restituisce al sindacato confederale la disponibilità di una “moneta di scambio” indispensabile per riacquistare forza contrattuale, soprattutto in questo contesto di crisi.

Ma l’accordo stabilisce anche, esplicitamente, che la clausola di tregua non vincola i singoli lavoratori.
È vero. Occorre però pur sempre un sindacato che proclami lo sciopero, perché il singolo lavoratore possa aderirvi. Ora, in violazione della clausola di tregua lo sciopero può essere proclamato soltanto da un sindacato che si collochi fuori dal sistema intersindacale: cioè da un sindacato che non può partecipare ad alcuna trattativa e ancor meno può aspirare a stipulare alcun contratto collettivo.

A proposito di sciopero, qual è stato il significato dello sciopero generale del 6 settembre?
È stato uno sciopero politico, in sé perfettamente legittimo, contro la manovra finanziaria e in particolare contro l’articolo 8 di cui abbiamo parlato prima. Il motivo del mio dissenso sta negli obiettivi dello sciopero, che mi sono parsi essenzialmente difensivi dell’esistente, sia sul piano del diritto del lavoro sia sul piano previdenziale: a me sembra che su entrambi i piani sia necessaria una profonda riforma, volta a recuperare il carattere universale dell’ordinamento, la sua applicabilità effettiva a tutti e la sua capacità di costruire pari opportunità per tutti. Soprattutto per le nuove generazioni.

L’assenza di Cisl e Uil (Bonanni aveva definito l’iniziativa “demenziale”) che peso ha avuto?
Ha sancito il raggiungimento di un obiettivo tattico del ministro del Lavoro: quello della riapertura della frattura tra queste due confederazioni e la Cgil.

Lei ha scritto un libro nel 2005 dal titolo A che cosa serve il sindacato? [2], in cui parla di un sistema bloccato e auspica che si giunga a una “nuova cornice di regole” per lo sviluppo di un pluralismo fecondo. Da allora si è fatto qualche passo in avanti oppure no?
L’accordo interconfederale 28 giugno 2011 realizza gran parte – anche se non la totalità ‑ del progetto di riforma delle relazioni industriali delineato in quel libro.

E alla domanda “a cosa serve il sindacato oggi” come risponderebbe?
Nell’era della globalizzazione il sindacato deve essere l’intelligenza collettiva che consente ai lavoratori di selezionare il meglio dell’imprenditoria mondiale, aprire con essa il negoziato, valutare i piani industriali proposti senza altra pregiudiziale che il rispetto della legge. Se la valutazione è positiva il mestiere del sindacato è quello di guidare i lavoratori nella scommessa comune con l’imprenditore, nell’attuazione del programma contrattato; e, ovviamente, di controllare che il programma sia rispettato anche per la distribuzione dei frutti, quando la scommessa sia stata vinta.