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L’ATTENTATO DI GENOVA E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLE NUOVE BR

SECONDO UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA, EPISODI COME L’AGGRESSIONE AL DIRIGENTE DELL’ANSALDO NON DOVREBBERO ESSERE QUALIFICATI COME ATTI DI TERRORISMO

Commento al documento dei sedicenti “anarchici” che si dichiarano autori dell’attentato, 14 maggio 2012

Il 2 aprile scorso è stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione n. 12252 [1] che ha annullato quella del giugno 2010 con cui la Corte d’Appello di Milano aveva condannato i membri delle “nuove Brigate Rosse”. Motivo: non avere questa sufficientemente chiarito se «tra gli effettivi progetti» della banda armata «vi fossero esclusivamente obiettivi “di elezione” (per ottenere un effetto paradigmatico e innescare magari meccanismi di emulazione), o anche il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l’intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di destabilizzare o addirittura distruggere gli assetti istituzionali del Paese». Ho cercato di capire in che cosa possa consistere questa distinzione, senza venirne a capo; finché ho letto il documento dei terroristi – pardon, selezionatori di obiettivi in funzione di effetti paradigmatici – che il 7 maggio hanno ferito (*) il dirigente dell’Ansaldo di Genova Roberto Adinolfi. Questi confessano (**) candidamente di non credere nel valore politico della loro azione violenta, ma di farlo soltanto per motivi esistenziali e di auto-gratificazione: “impugnando la pistola abbiamo solo fatto un passo in più per uscire dall’alienazione”; “con una certa gradevolezza abbiamo armato le nostre mani, con piacere abbiamo riempito il caricatore […] scegliere e seguire l’obiettivo, coordinare mente e mano sono stati un passaggio obbligato, la logica conseguenza di un’idea di giustizia, il rischio di una scelta e nello stesso tempo un confluire di sensazioni piacevoli”; “non cerchiamo consenso, ma complicità”. Sembra proprio il caso ipotizzato dalla Cassazione: qui c’è solo un “obiettivo di elezione”, scelto per ottenere un effetto paradigmatico e innescare meccanismi di emulazione, oltre che per soddisfare una qualche pulsione sadica, ma c’è l’esplicita rinuncia a perseguire concretamente e credibilmente effetti politici generali. Dunque, noi “obiettivi di elezione” possiamo stare tranquilli: secondo la Cassazione questo non è terrorismo.

(*) Per favore, non usiamo il termine “gambizzato”.
(**) Per favore, non usiamo il termine “rivendicano”.



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