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IL GOVERNO SI IMPEGNA A FAR PARTIRE LA SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

UN ODG PRECISO E DETTAGLIATO LO VINCOLA A PRESENTARE LA NORMA CHE CONSENTIRÀ ALLE REGIONI DI ATTIVARE UNA COOPERAZIONE STRETTA FRA STRUTTURE PUBBLICHE E SERVIZI PRIVATI PER L’IMPIEGO, COORDINANDO IL SOSTEGNO DEL REDDITO CON L’INSERIMENTO EFFETTIVO DEL LAVORATORE NEL TESSUTO PRODUTTIVO

Ordine del giorno presentato da senatori di SC e PD, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 (AS 1015), accolto dal Governo nella sessione pomeridiana del Senato del 10 ottobre 2013 – L’intesa politica è nel senso che la disposizione (originariamente presentata dagli stessi senatori come emendamento aggiuntivo al decreto-legge, emendamento poi ritirato su richiesta del Governo) verrà inserita nella legge di stabilità destinata a essere presentata nei giorni prossimi, oppure in un provvedimento specificamente dedicato alla sperimentazione in materia di lavoro – E’ on line anche il testo dell’emendamento contenente l’articolo unico [1], dal quale l’ordine del giorno è stato tratto  

Ordine del giorno 3.0.301
presentato dai senatori Ichino, Berger, Cociancich, Della Vedova, Di Giorgi, Lanzillotta, Lepri, Maran, Puppato, Susta, Tonini

SPERIMENTAZIONE REGIONALE

Il Senato, considerata

‑ la necessità urgente di avviare un processo di attivazione di nuovi servizi per l’impiego ispirati al principio della stretta cooperazione tra strutture pubbliche e operatori privati specializzati, anche al fine di consentire l’assorbimento delle eccedenze di personale delle amministrazioni pubbliche e delle imprese da esse partecipate;

‑ l’opportunità di procedere su questo terreno applicando il metodo sperimentale, valorizzando l’autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in questo campo;

impegna il Governo a promuovere l’emanazione di una norma che disponga:

1. La facoltà di ciascuna Regione di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione di un dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, ferme comunque restando le prerogative delle Regioni e Province a statuto speciale, secondo quanto disposto nei punti che seguono.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 stabilisce l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, verrà data la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, con i seguenti contenuti:

a)      l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b)      la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c)       la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d)      l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;

e)      la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal punto 5;

f)        l’obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g)       la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, attivando una procedura semplice e rapida di soluzione del contrasto;

h)      la facoltà dell’agenzia di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f.

3. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f, la Direzione provinciale per l’Impiego e dell’espletamento dell’eventuale procedura attivata dalla persona interessata a norma della lettera g, dispone entro dieci giorni la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all’Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

4. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al punto 1.

5. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma del punto 2, lettere f e g, e del punto 3.

6. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare anche l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art. 4 del decreto 31 agosto 2013 n. 101, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l’erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.

7. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.