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MOBILITÀ NELLA FUNZIONE PUBBLICA: LA LEGGE IGNORATA

IN TREDICI ANNI NON UN SOLO CASO IN CUI SIA STATO ATTIVATO IL PROCEDIMENTO PREVISTO DAL TESTO UNICO PER IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO DI PERSONALE DALLE AMMINISTRAZIONI IN OVERSTAFFING A QUELLE IN CUI SI REGISTRANO CARENZE DI ORGANICO

Interrogazione presentata in Senato il 5 marzo 2014 – In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico di due giorni prima [1] e l’articolo con cui Gianantonio Stella ne ha dato notizia [2] sul Corriere della Sera del 26 marzo: “Non siamo un Paese civile”

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLA SEMPLIFICAZIONE

dei senatori Ichino, Susta, Dalla Zuanna, Lanzillotta, Maran

Per sapere, premesso che

–      le amministrazioni statali avrebbero urgente necessità di spostamenti ingenti di personale, nell’ambito di ciascuna provincia, dalle numerose sedi che fanno registrare evidenti situazioni di overstaffing a quelle dove si registrano gravi carenze di organico;

–      in proposito, per esempio, il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, in un messaggio letto dal Presidente della 2° Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 4 giugno 2013, segnalò una carenza di oltre 7.000 dipendenti negli uffici giudiziari;

–      sono generalmente sotto-organico anche gli Ispettorati del lavoro e delle Asl, dove dotare ogni ispettore di uno o due assistenti consentirebbe di colmare gravi gap di operatività rispetto alle esigenze;

–      sono sotto-organico anche diversi presidi decentrati dei corpi di polizia; e l’elenco delle funzioni caratterizzate da situazioni di carenza di personale potrebbe continuare ancora a lungo;

–      viceversa, è ben nota la situazione di eccedenza di personale delle Forze Armate, per la quale sono allo studio misure di riassorbimento: fra queste la principale potrebbe essere costituita proprio dalla mobilità verso altre amministrazioni, mediante estensione alle Forze Armate di un procedimento analogo a quello previsto dall’art. 33 del Testo Unico; e, sia pure in minore misura, altre situazioni analoghe di eccedenza di personale si registrano in numerosi altri uffici pubblici;

considerato altresì che

–      tredici anni or sono l’articolo 33 del Testo unico sul pubblico impiego, d.lgs. n. 165/2001, ha istituito la procedura per la mobilità d’ufficio del personale delle amministrazioni pubbliche; dal 2001 a oggi, tuttavia, questa procedura non ha mai avuto alcuna applicazione (la sola mobilità conosciuta è quella volontaria; e produce risultati del tutto insufficienti, quando non di segno contrario, rispetto alle necessità di riequilibrio tra amministrazioni e tra uffici);

–      l’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, stabiliva che “Per il personale non riassorbile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013″ (ma in realtà non sarebbe occorsa una nuova norma: bastava applicare quella del 2001); il termine era stato in un secondo momento prorogato al 31 luglio 2013, poi di nuovo prorogato alla fine dello stesso anno; senonché a tutt’oggi nessuna amministrazione ha dichiarato alcuna eccedenza di personale;

–      lo stesso articolo 33 del Testo unico del 2001, al terzo comma, stabilisce che “La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

tutto ciò premesso e considerato si chiede se risulti al Ministro almeno un caso in cui si sia proceduto disciplinarmente, anche nei confronti di un solo dirigente inadempiente.

Qualora la risposta sia negativa, si chiede

–      se il Ministro non ritenga opportuno, come si fa normalmente nelle aziende private di grandi dimensioni, affidare il compito di individuare le situazioni di eccedenza di personale a un organo diverso dal dirigente responsabile dell’ufficio;

–      come il Ministro intenda provvedere per far cessare questa situazione di grave disapplicazione di una legge dello Stato e per attuare il necessario riequilibrio degli organici tra amministrazioni, al fine di migliorare l’efficienza della burocrazia statale e riqualificare la spesa pubblica.