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LAVORO: ACCORDO NELLA MAGGIORANZA SULLE CORREZIONI E INTEGRAZIONI DEL DECRETO POLETTI

NEL “PREAMBOLO” DEL DECRETO-LEGGE N. 34 VERRÀ INSERITO L’IMPEGNO DEL GOVERNO E DELLA MAGGIORANZA A VARARE MEDIANTE LA LEGGE-DELEGA IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO, CON LA PREVISIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE

Emendamenti presentati dal Governo alla Commissione Lavoro del Senato il 2 maggio 2014 – Segue il testo di alcuni ordini del giorno vincolanti per il Governo, proposti da Scelta Civica, che sono stati condivisi dagli altri partiti della maggioranza – In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico per la Newsl n. 29 [1] e il mio commento al secondo emendamento presentato dal Governo [2] all’articolo 1 

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icona-dwl8 Scarica gli emendamenti presentati dal Governo [3]

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SINTESI DELLE MODIFICHE PIÙ RILEVANTI
rispetto al testo approvato dalla Camera

Il “preambolo” che collega esplicitamente il decreto al disegno di riforma più ampio, comprendente il Codice semplificato e il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, recita così:

“Considerata la perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell’adozione del testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, salva l’attuale articolazione dei tipi e sottotipi di contratto di lavoro, vista la direttiva europea n. 1999/70, al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 sono apportate le modificazioni che seguono.”

Gli altri emendamenti e ordini del giorno vincolanti per il Governo concordati dai partiti della maggioranza integrano incisivamente e in parte correggono il testo approvato dalla Camera, intervenendo

– sull’esclusione dei rapporti di somministrazione di lavoro dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di contratto a termine;

– sull’esenzione dal limite percentuale massimo di contratti a termine rispetto all’organico per le imprese in fase di costituzione (startups);

– sull’esenzione dal limite percentuale massimo di contratti a termine rispetto all’organico per gli istituti pubblici e privati di ricerca scientifica;

– sulla sanzione per il contratto a termine eccedente il 20 per cento dell’organico, che non sarà più sanzionato con la conversione in contratto a tempo indeterminato, ma con una sanzione amministrativa, più lieve per il primo sforamento e più pesante per i successivi;

– sulla componente pubblica dell’offerta formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante, precisandone le modalità e il rapporto tra impresa e Regione;

– sulla sanzione per il grave inadempimento dell’obbligo formativo nell’apprendistato, che non consisterà più nella conversione in contratto a tempo indeterminato, ma nella conversione in contratto a termine con la stessa durata del periodo di apprendistato originariamente previsto (su questo punto si è ritenuto sufficiente un ordine del giorno del Relatore, a carattere interpretativo, che si può leggere in coda agli emendamenti del Governo).

 

GLI ORDINI DEL GIORNO CONCORDATI DALLA MAGGIORANZA
che verranno presentati dai senatori SC 

1. SUI RINNOVI DI CONTRATTI A TERMINE NEI SETTORI COMMERCIO, TURISMO E SPETTACOLO

Il Senato, nell’esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

considerato che nei settori del commercio, del turismo e dello spettacolo è da sempre consentito dall’ordinamento il rinnovarsi stagionale di anno in anno della stipulazione di contratti di lavoro a termine (in relazione alla stagione turistica, alla stagione teatrale o concertistica, ecc.), così come il rinnovarsi di contratti occasionali (in relazione a convegni, congressi, banchetti, ecc.),

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l’articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità dei suddetti rinnovi di assunzione a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, senza che possa intendersi applicabile il limite di durata complessiva dei trentasei mesi.

2. SULL’ESCLUSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DAI LIMITI DEL CONTRATTO A TERMINE

Il Senato, nell’esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato,

considerato che

– resta in vigore la disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo stesso “i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;

– l’articolo 4 della Direttiva 2008/104/CE, mirata alla promozione del lavoro tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina da quella del contratto a termine, evitando l’applicazione al lavoro tramite agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d’essere;

impegna il Governo

a operare in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando la non applicabilità dei limiti ivi previsti al lavoro temporaneo tramite agenzia.

3. SULL’ESENZIONE PER GLI STARTUPS DAI LIMITI PREVISTI PER IL CONTRATTO A TERMINE

Il Senato, nell’esaminare la nuova disposizione in materia di limiti alla legittima stipulazione e alla durata del contratto a termine contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge, intesa ad ampliare l’utilizzabilità di questo sottotipo del contratto ordinario di lavoro subordinato rispetto alla disciplina previgente,

dato atto che resta in vigore senza modifiche il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368,

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca che l’articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità dell’assunzione a termine di quote dipendenti anche superiori al 20 per cento da parte delle imprese di nuova costituzione, non essendo applicabile in fase di nascita dell’impresa il limite massimo di organico di cui all’articolo 1.