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IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE MUOVE I PRIMI PASSI NEL LAZIO

LA GIUNTA ZINGARETTI VARA IL PRIMO REGOLAMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE DI QUESTO NUOVO STRUMENTO MIRATO A CONSENTIRE IL COORDINAMENTO TRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO E AL TEMPO STESSO LA COMPETIZIONE DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CAMPO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INTENSIVA AI DISOCCUPATI

Delibera della Giunta Regionale del Lazio recante la disciplina del contratto di ricollocazione,  30 settembre 2014 – Per la documentazione relativa a questo nuovo istituto v. il Portale del contratto di ricollocazione [1] 

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OGGETTO: Disciplina del contratto di ricollocazione.

L A G I U N T A  R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale al Lavoro;

VISTI:
–    lo Statuto della Regione Lazio;
–    la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
–    la Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro;
–    la Comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;
–    la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una Garanzia per i giovani;
–    la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e successive modifiche e integrazioni;
–    il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
–    il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
–    la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;
–    il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro”, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni;
–    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni;
–    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
–    la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
–    il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
–    il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
–    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
–    il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 1, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
–    la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni.;
–    il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
–    legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
–    legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 1 co. 215;
–    il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” come convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
–    la legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.;
–    la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)” e s.m.i.;
–    la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
–    la legge regionale 6 novembre 2009, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 Luglio 2003, n.19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”)”;
–    la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e, in particolare, l’articolo 2, cc. 111, 113 e 114
–    il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
–    la deliberazione della Giunta regionale 31 Ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2008, n. 837 “Approvazione Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007 – 2013”;
–    la deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2012, n.41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
–    la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 “Documento di economia e finanza regionale 2014-2016”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 “Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2014, n. 4 “Rettifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 ”Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
–    la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 213 “Modifica dell’allegato A, sezione “Stato di disoccupazione” della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002”.”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Approvazione del “Piano di Attuazione regionale””;
–    la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014 n. 338 “Rettifica della DGR 23 aprile 2014, n. 213 “Modifica dell’allegato A, sezione “Stato di disoccupazione” della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002””;
–    la deliberazione della Giunta regionale del 1 luglio 2014, n. 430 “Approvazione dell’Atto di indirizzo per la stipula di protocolli d’intesa con gli operatori pubblici e privati della rete dei servizi per il lavoro”;
–    deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
–    la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
–    delibera della Giunta regionale del 9 settembre 2014, n. 585 “Adozione del “Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio” di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” articolo 2, comma 111”.

CONSIDERATO che:

–    la Regione Lazio, in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, vuole contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall’Italia a partire dal 2012, garantendo l’offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l’applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;
–    la Regione Lazio, ai sensi della richiamata DCR 14/2013, al fine di perseguire l’inserimento lavorativo, sostiene lo sviluppo di strumenti e servizi per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro;
–    la Regione Lazio, ai sensi della richiamata DGR 479/2014, mira a promuovere l’occupazione, a migliorare l’accesso al mercato del lavoro, a sostenere l’invecchiamento attivo e sano e la mobilità volontaria dei lavoratori, a promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, ad aumentare l’occupabilità e a promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro;
–    gli obiettivi e le priorità regionali sul tema del lavoro si traducono in interventi mirati che prevedono anche una prima sperimentazione del contratto di ricollocazione inteso quale strumento di politica attiva del lavoro finalizzato a stimolare il comportamento proattivo delle persone in cerca di nuova occupazione e degli operatori pubblici e privati  accreditati nell’ambito del “Sistema regionale dei servizi per l’impiego” (ai sensi della DGR 509/2013 e s.m.i.);
–    il contratto di ricollocazione rappresenta un’iniziativa sperimentale della Regione Lazio, volta a potenziare le politiche attive del lavoro, nell’ambito degli interventi di politica attiva finanziabile anche con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
–    la sperimentazione del contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare le persone anche nella transizione tra una precedente occupazione e una nuova ed è  rivolto principalmente ai soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell’art. 1, c. 2, lett. f).

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra espresse, approvare la disciplina del contratto di ricollocazione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E L I B E R A

di approvare la disciplina del contratto di ricollocazione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

Il Direttore regionale competente in materia di Lavoro provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it.

Allegato A

Disciplina del contratto di ricollocazione
Art. 1
Nozione e finalità

1.    La Regione Lazio promuove il contratto di ricollocazione (di seguito denominato c.r.) come strumento di politica attiva del lavoro basato sul principio dell’adesione volontaria delle parti e finalizzato a stimolare il comportamento proattivo della persona interessata, dell’operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati per i servizi specialistici (area funzionale V) a norma della DGR 509/2013 e s.m.i., del Centro per l’Impiego, secondo i principi della cooperazione e della complementarità di funzioni in questo campo tra amministrazione pubblica e operatori privati. Le persone che possono fruirne sono individuate nell’art. 5. Il c.r., vista la sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.
2.    Il c.r. ha la funzione di sostenere e accompagnare la persona interessata rientrante fra i soggetti indicati nell’art. 5 favorendone  il reinserimento attraverso un servizio personalizzato.
3.    La persona interessata ha la facoltà di scegliere l’operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L’operatore accreditato prescelto è a sua volta vincolato a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell’art. 5.
4.    Il c.r. prevede adeguate forme di remunerazione del servizio, a carico della Regione, proporzionate alla difficoltà del collocamento, che si configurano come corrispettivo per l’attività di assistenza intensiva prestata dall’operatore accreditato.

Art. 2
Competenze e funzioni dei Centri per l’Impiego

1.    La Regione Lazio, in coerenza con quanto disposto dalla L. R. 38/1998 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”, art. 2, commi 1, 3 e 5, in collaborazione ed accordo con le Province, promuoverà l’utilizzo del c.r. attraverso i Centri per l’Impiego.
2.    I soggetti di cui all’art. 5 devono rivolgersi ai CpI per stipulare il c.r. Il Centro per l’Impiego procede ad accogliere e a profilare la persona interessata, nonché a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinché la persona possa effettuare liberamente la propria scelta.
Dalla suddetta profilazione emerge l’indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale è attribuito un valore economico variabile in base al grado di occupabilità, secondo quanto stabilito dalla direttiva regionale di attuazione della presente disciplina. Questo valore economico si traduce in un voucher finanziato dalla Regione Lazio, destinato alla remunerazione dell’operatore accreditato.
3.    Il Centro per l’Impiego garantisce l’imparzialità della disponibilità degli operatori, la libertà della scelta che la persona interessata deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell’informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare, e raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti.
4.    Il Centro per l’Impiego assume compiti di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull’operatore accreditato e sulla persona interessata.

Art. 3
Forma del contratto

1.   Il c.r. è stipulato in forma scritta nella sede del Centro per l’Impiego che prende in carico la persona interessata. Esso è firmato contestualmente dal Centro per l’impiego, dalla persona interessata e dall’operatore accreditato da questa prescelto.

Art. 4
Durata del contratto

1.    Il c.r. ha una durata massima di sei mesi, salvo eventuale proroga consensuale delle parti, entro i limiti stabiliti dalla direttiva regionale di attuazione della presente disciplina.
2.    Il termine può essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento della persona interessata.
3.    In quest’ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il contratto si intende risolto, ferma restando la possibilità di riattivarne uno nuovo da parte della persona interessata non appena cessate le cause di impedimento.

Art. 5
Soggetti legittimati a stipulare il contratto in qualità di utenti del servizio

1.    Sono legittimati a stipulare il c.r. e a beneficiare del servizio in esso previsto i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell’art. 1, c. 2, lett. f).
2.    I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il c.r. come misura di politica attiva al momento della stipulazione del patto di servizio.
3.    Con la stipulazione del c.r. i soggetti interessati assumono l’obbligo di svolgere le attività quali la ricerca di opportunità, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall’operatore accreditato.
4.    La persona interessata s’impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.

Art. 6
Disponibilità al lavoro e congruità dell’offerta

1.    Al momento della sottoscrizione del c.r. la persona interessata s’impegna ad accettare le offerte di lavoro che le verranno rivolte per il tramite dell’operatore accreditato che rientrino nel novero di quelle cui la persona può ragionevolmente aspirare tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Al fine della valutazione della congruità dell’offerta si tiene conto della distanza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, della durata del periodo di disoccupazione, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro. Nel c.r. possono essere indicati, in una apposita clausola, i contenuti delle attività di lavoro per le quali la persona interessata si dichiara disponibile, a condizione che la delimitazione sia ragionevole in relazione alle possibilità offerte dal mercato del lavoro, alla durata del periodo pregresso di disoccupazione, e alla disponibilità della persona per la mobilità geografica.
2.    Salvo che vi siano ragionevoli possibilità di reperimento di una occupazione migliore in breve tempo, è considerata congrua l’offerta di lavoro che preveda un livello retributivo non inferiore all’importo lordo dell’indennità cui la persona interessata ha diritto, ove dovuta e che non disti più di 50 chilometri dalla sua residenza o sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, secondo quanto stabilito dalla L. 92/2012 e s.m.i.

Art. 7
Operatori accreditati

1.    Possono stipulare il c.r. gli operatori accreditati alla fornitura dei servizi specialistici presso la Regione Lazio in base alla DGR 509/2013 e s.m.i..
2.    Con la sottoscrizione del c.r. l’operatore accreditato per i servizi specialistici assume l’obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro nella ricerca di una nuova occupazione e nell’individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale necessari.
3.    Il lavoratore viene affiancato da un tutor designato dall’operatore accreditato. Questi ha il compito di individuare le possibilità di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assistere continuativamente e consigliare il lavoratore circa le attività necessarie per sfruttare al meglio tali possibilità e al tempo stesso controllare la sua disponibilità effettiva per tali attività.
4.    Il tutor designato dall’operatore accreditato ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego ogni eventuale inadempimento agli obblighi o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli stessi da parte della persona interessata.

Art. 8
Finanziamento regionale.

1.    Il c.r. è finanziato dalla Regione Lazio nei limiti delle risorse disponibili.
2.    Il voucher regionale riconoscibile ha un valore economico parametrato sulla distanza dal mercato del lavoro della persona da ricollocare e sulla tipologia contrattuale offerta.
3.    Il voucher si compone di due parti:
a)    Una prima parte, che può arrivare fino al 20% del valore del voucher, corrispondente alle attività svolte dall’operatore accreditato finalizzate all’inserimento lavorativo. Detta parte è pagata indipendentemente dal risultato, quando il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all’operatore accreditato.
b)    Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.
4.    Si intende risultato utile, ai fini del pagamento della seconda tranche del voucher, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di  sei mesi, anche in regime di somministrazione. Ferma restando la durata minima di sei mesi, nel caso di contratto a tempo determinato il valore del voucher sarà riproporzionato in base alla durata del termine.

Art. 9
Cessazione del contratto di ricollocazione

1.    Fermi i limiti temporali di cui all’art. 4, il c.r. si considera cessato per raggiungimento del risultato, anche se questo è raggiunto prima della scadenza del termine allo stesso apposto dalle parti in sede di sottoscrizione.

Art. 10
Decadenza

1.    La persona interessata decade dai benefici correlati alla fruizione del servizio qualora, senza giustificato motivo, rifiuti un’offerta di lavoro congrua secondo i criteri di cui all’art. 6.
2.    La persona interessata decade altresì nel caso in cui non partecipi alle attività previste dal c.r. a norma dell’art. 5, c. 3.
3.    Il provvedimento di decadenza equivale alla non partecipazione a una misura di politica attiva prevista dal patto di servizio, da cui deriva l’obbligo di comunicazione all’INPS a norma dell’art. 4, c. 44 della l. n. 92/2012.

Art. 11
Rinuncia dell’utente

1.    La persona interessata può rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il c.r. in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il c.r. abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell’operatore prescelto.

Art. 12
Risoluzione del contratto da parte del Centro per l’Impiego

1.    Il Centro per l’Impiego, d’ufficio o sulla base delle segnalazioni della persona interessata, verifica gli eventuali inadempimenti dell’operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all’operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del c.r. e all’operatore accreditato non è riconosciuto il voucher regionale.
2.    In questo caso, il Centro per l’Impiego provvederà alla riconvocazione della persona interessata affinché abbia la possibilità di sottoscrivere un nuovo c.r. con diverso operatore.

Art. 13
Contestazioni

1. La Regione con successivo atto definisce gli strumenti per la risoluzione di eventuali contestazioni tra le parti in ordine all’attuazione del c.r.

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