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IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA SUI SERVIZI PER L’IMPIEGO

L’INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE FRA STRUTTURA PUBBLICA E OPERATORI PRIVATI, LA NUOVA AGENZIA NAZIONALE (ANPAL) CHE ASSORBIRÀ ITALIA LAVORO E UNA PARTE DELL’ISFOL, LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Testo dello schema di decreto attuativo della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2015, presentato il 16 giugno 2015 al Parlamento come A.G. n. 177 – Sono on line anche lo schema del decreto attuativo della stessa legge-delega in materia di semplificazione [1], quello sugli ammortizzatori sociali [2]e il decreto per il “riordino contrattuale” [3] di cui è ormai imminente l’entrata in vigore – In proposito leggi anche le mie “note non solo tecniche” del 15 giugno 2015 [4] 

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icona-dwl8 [5] Scarica il testo ufficiale dello schema di decreto, con la relativa relazione tecnica, in formato pdf [5]

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive a norma dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (testo provvisorio)

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[Omissis]

TITOLO I
Rete dei servizi per le politiche del lavoro

 

Art. 1 (Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti:
  3. a) l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all’articolo 4 del presente decreto e di seguito denominata “ANPAL”;
  4. b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all’articolo 11 del presente decreto;
  5. c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
  6. d) l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
  7. e) le Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto;
  8. f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  9. g) i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  10. h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e in via provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;
  11. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli  1, 4,  35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito,  di cui all’art. 29 della  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori  il sostegno nell’inserimento o nel  reinserimento al  lavoro.
  12. L’ANPAL di cui all’articolo 4 del presente decreto, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

 

Art. 2 (Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, sono fissate:
  2. a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
  3. b) la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.

 

Art. 3 (Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro)

  1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell’ANPAL:
  3. a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
  4. b) modalità operative e ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione di cui all’articolo 23 del presente decreto;
  5. c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall’ANPAL in qualità di autorità di gestione.
  6. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell’ANPAL, l’adozione dei seguenti atti:
  7. definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, ai fini di cui all’articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
  8. definizione dei criteri per l’accreditamento degli enti di formazione;
  9. definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l’impiego, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n.231 di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e quelle relative  il collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
  10. indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Art. 4 (Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

  1. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. L’ANPAL è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
  3. L’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
  4. La dotazione organica dell’ANPAL, non superiore a 400 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell’ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all’ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all’ANPAL. Sono altresì trasferiti all’ANPAL ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari.
  6. In deroga all’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ISFOL non possono procedere ad assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali negli anni 2015 e 2016, all’esito dei processi di trasferimento in attuazione dell’articolo 1 comma 4 della legge 10 dicembre 2014 n.183. I relativi risparmi affluiscono al bilancio dell’ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento, nonché a finanziamento dell’incremento della dotazione organica, da determinare con il decreto di cui al comma 9.
  7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell’ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
  8. L’ANPAL ha sede in Roma. In fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, l’ANPAL utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ISFOL.
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell’ISFOL all’ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell’ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell’ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni dotazioni organiche e le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ISFOL.
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l’ISFOL ai sensi dell’articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l’invarianza di spesa della finanza pubblica.
  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è nominato il presidente dell’ANPAL di cui al successivo articolo 6.
  13. Allo scopo di condurre i necessari processi di convergenza anche con riferimento alla partecipazione azionaria il presidente dell’ANPAL assume contemporaneamente il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro. Contestualmente gli organi di amministrazione di Italia lavoro S.p.A. decadono e il commissario straordinario, per il quale non trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 2383 del codice civile, ne svolge le relative funzioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso e la durata dell’incarico del commissario straordinario.
  14. Nella fase di commissariamento, Italia Lavoro S.p.A. fornisce ad ANPAL, mediante convenzione, assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A.. In tal caso ANPAL subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, ivi compresi i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
  15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall’ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
  16. In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ANPAL si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  17. L’ANPAL al fine di promuovere possibili sinergie logistiche stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
  18. a) l’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
  19. b) l’INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l’Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
  20. c) l’INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
  21. d) l’ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante;
  22. e) Italia Lavoro S.p.A. allo scopo di favorire l’integrazione e il coordinamento delle attività di cui al comma 14.
  23. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è adottato lo statuto, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  lo statuto dell’ANPAL, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

Art. 5 (Risorse finanziarie dell’ANPAL)

  1. Le risorse complessive attribuite all’agenzia a decorrere dall’anno 2016 sono costituite:
  2. a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell’Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  3. b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  4. c) dal fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
  5. d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  6. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l’incremento della dotazione organica.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all’ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
  9. a) alla quota parte del fondo per l’occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
  10. b) all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  11. c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all’articolo 29, comma 2, del presente decreto.

 

Art. 6 (Organi dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

  1. Sono organi dell’ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
  2. a) il presidente;
  3. b) il consiglio di amministrazione;
  4. c) il consiglio di vigilanza;
  5. d) il collegio dei revisori.
  6. Il presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento economico del presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  7. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
  9. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  10. All’onere per gli organi dell’ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 10, comma 1.

 

Art. 7 (Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l’ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.
  2. Il presidente è interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.
  3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell’azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all’articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ANPAL.
  4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

 

Art. 8 (Direttore generale)

  1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l’invarianza finanziaria è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell’incarico.
  2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l’organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, stipula le convenzioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
  3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

 

Art. 9 (Funzioni e compiti dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

  1. All’ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
  2. a) coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi pubblici per l’impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
  3. b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
  4. c) determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12;
  5. d) coordinamento dell’attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
  6. e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
  7. f) promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
  8. g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;
  9. h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l’impiego ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto e gestione degli albi nazionali di cui agli articoli 12 e 15 del presente decreto e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  10. i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
  11. l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
  12. m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
  13. n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  14. o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;
  15. p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
  16. q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 30.
  17. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all’ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

 

Art. 10 (Funzioni e compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)

  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell’ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui di cui due  designati dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli  assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’ANPAL.
  2. Entro il termine di successivi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell’ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
  3. a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all’articolo 13;
  4. b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
  5. c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
  6. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l’INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’ANPAL e all’ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

 

Art. 11 (Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome)

  1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonché dei seguenti principi:
  2. a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l’esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego;
  3. b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
  4. c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
  5. d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 18, nonché dei seguenti compiti:
  6. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;
  7. avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  8. e) possibilità di attribuire all’ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).
  9. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
  10. identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto;
  11. accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  12. Nel definire l’offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l’impiego.

 

 

Art. 12 (Accreditamento dei servizi per l’impiego privati)

  1. L’ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è definito il regolamento per l’accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri:
  3. a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  4. b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
  5. c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
  6. d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
  7. e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.
  8. In fase di prima applicazione e fino alla definizione dell’albo di cui al comma 1, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e province autonome.
  9. Le normative regionali possono definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.
  10. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1”.

 

Art. 13 (Sistema informativo unico delle politiche del lavoro e fascicolo elettronico del lavoratore)

  1. L’ANPAL realizza, in cooperazione con l’INPS e l’ISFOL, anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l’impiego:
  3. a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  4. b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
  5. c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
  6. d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all’articolo 14 del presente decreto.
  7. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l’impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.
  8. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 2000, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all’ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l’impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
  9. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  10. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.
  11. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

 

Art. 14 (Coordinamento dei sistemi informativi)

  1. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
  2. L’ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l’ANPAL di cui all’articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché  ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall’ANPAL.
  4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:
  5. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
  6. il Direttore generale dell’ANPAL o un suo delegato;
  7. il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;
  8. il Direttore generale dell’INAIL o un suo delegato;
  9. il Presidente dell’ISFOL;
  10. un rappresentante dell’AGID.
  11. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  12. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

 

Art. 15 (Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale)

Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 13, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome.

  1. I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall’ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:
  2. a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
  3. b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.
  4. L’ANPAL provvede, nell’ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l’iscrizione telematica ai corsi di formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
  5. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all’albo nazionale degli enti di formazione accreditati di cui al comma 1 ovvero in mancanza della comunicazione di cui al comma 2. I funzionari ed amministratori responsabili che violino il divieto di cui al presente comma sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della legge n. 20 del 1994.
  6. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.
  7. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 16 (Monitoraggio e valutazione)

  1. L’ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all’articolo 13.
  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall’ANPAL. Per le medesime finalità l’ANPAL mette a disposizione dell’ISFOL i dati di cui al comma 1, nonché l’intera base dati di cui all’articolo 13.
  3. L’ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.
  4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l’ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all’ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. L’attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Art. 17 (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. I primi due periodi dell’articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono così riformulati: “L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall’ANPAL, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

 

TITOLO II
Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro

Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

  1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
  2. a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
  3. b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
  4. c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
  5. d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
  6. e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
  7. f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;
  8. g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
  9. h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;
  10. i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
  11. l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  12. m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto.
  13. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato, e sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL.
  14. Le norme del presente Titolo non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.

 Art. 19 (Stato di disoccupazione)

  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l’impiego.
  2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
  3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
  4. Sono considerati “disoccupati parziali”:
  5. a) i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all’attività esercitata corrisponda a un imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l’impiego; b) i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell’orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l’impiego;
  6. c) i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3, commi 4 e 19, della legge 18 giugno 2012, n. 92, sia superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

 

  1. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.
  2. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
  3. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
  4. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

 

Art. 20 (Patto di servizio personalizzato)

  1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori di cui all’articolo 20 sono convocati dai centri per l’impiego, entro sessanta giorni dalla registrazione, per la stipula di un patto di servizio personalizzato. La mancata comparizione del lavoratore, ove non giustificata, preclude il godimento delle prestazioni indicate all’articolo 21, comma 1, nonché dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23
  2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
  3. a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
  4. b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
  5. c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
  6. d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  7. e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
  8. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
  9. a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  10. b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  11. c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto.
  12. Scaduti i termini di cui al comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.

 Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)

  1. La domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui all’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.
  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio di cui all’articolo 20.
  3. Ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente centro per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
  4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, di cui all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
  5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
  6. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l’impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.
  7. Con riferimento all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ed alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), si applicano le seguenti sanzioni:
  8. a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la sospensione per una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

  1. b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), comporta le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
  2. c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), comporta:

1) la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

  1. d) la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.
  2. Con riferimento all’Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
  3. a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

  1. b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

  1. c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  2. d) la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
  3. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 3 e 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
  4. La regione o la provincia autonoma competente ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto dispone i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’INPS che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
  5. La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
  6. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
  7. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

 Art. 22 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

  1. I “disoccupati parziali” di cui all’articolo 19, comma 4, lettera c), beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede competente per territorio con le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, tenuto conto della situazione operativa dei centri per l’impiego, per stipulare il patto personalizzato di servizio di cui all’articolo 20.
  2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili di cui all’articolo 26, comma 1, del presente decreto.
  3. Con riferimento ai “disoccupati parziali” di cui al comma 1, in caso di:
  4. a) mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;

2) la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

  1. b) mancata partecipazione alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative di cui all’articolo 18, si applica:

1) la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

  1. c) mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 25, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.
  2. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

 

Art. 23 (Assegno di ricollocazione).

  1. Ai disoccupati di cui all’articolo 19, comma 1, la cui durata di disoccupazione eccede i sei mesi è riconosciuta, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12.
  2. L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l’impiego al completamento della procedura di profilazione di cui all’articolo 19, comma 6, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
  3. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
  4. L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.
  5. Il servizio per il quale è utilizzato l’assegno di ricollocazione deve prevedere:
  6. l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
  7. il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  8. l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
  9. l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  10. l’obbligo per il tutor di comunicare al centro per l’impiego competente l’eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il centro per l’impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all’art. 21
  11. la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
  12. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
  13. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
  14. a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
  15. b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
  16. c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
  17. d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di fornire un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
  18. e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
  19. f) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare all’ANPAL, le situazioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti.
  20. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui al comma 1.

 

Art. 24 (Finanziamento dell’assegno di ricollocazione)

  1. Al finanziamento dell’assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
  2. il fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
  3. risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
  4. Allo scopo di garantire il finanziamento dell’assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di fondi strutturali.
  5. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l’INPS versa all’ANPAL una somma pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”.

 

Art. 25 (Offerta di lavoro congrua)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
  2. a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  3. b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  4. c) durata della disoccupazione;
  5. d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012.
  6. I fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 2012, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

 

Art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
  2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL.
  3. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento.
  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l’adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l’orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’INPS a cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
  6. All’assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
  7. L’assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
  8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno.
  10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
  11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l’assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 27 (Collocamento della gente di mare)

  1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.
  2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL.
  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l’ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all’articolo 14 del presente decreto.

 

Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni)

  1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:
  2. a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a e);
  3. b) articolo 18;
  4. c) articolo 20;
  5. d) articolo 23;
  6. e) articolo 26, commi 1 e 2.

 

TITOLO III
Riordino degli incentivi all’occupazione

 

Art. 29 (Riordino degli incentivi)

  1. L’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
  2. Presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:
  4. a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
  5. b) le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.

 

 

Art. 30 (Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione)

  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione, è istituito, presso l’ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
  2. a) categorie di lavoratori interessati;
  3. b) categorie di datori di lavoro interessati;
  4. c) modalità di corresponsione dell’incentivo;
  5. d) importo e durata dell’incentivo;
  6. e) ambito territoriale interessato;
  7. f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
  8. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all’occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
  9. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all’occupazione ne danno comunicazione all’ANPAL.
  10. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all’occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

 

Art. 31 (Principi generali di fruizione degli incentivi)

  1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
  2. a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  3. b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  4. c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
  5. d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  6. e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  7. f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

 

Art. 32 (Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca)

  1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:
  2. a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
  3. b) l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;
  4. c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  5. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
  6. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
  7. All’articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da “di cui il 50 per cento” fino alla fine del comma sono abrogate.
  8. All’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l’anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all’articolo 29, comma 2.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo:
  10. a) pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3;
  11. b) valutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2015, 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per l’anno 2017, 10,7 milioni di euro per l’anno 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019, 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2 si provvede:
  1. a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  2. b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  3. c) quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 13,2 milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per l’anno 2017, 10,7 milioni di euro per l’anno 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 29, comma 3.
  4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell’Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

 

TITOLO IV
Disposizioni urgenti e finali

Art. 33 (Disciplina urgente per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive per il lavoro)

  1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definiscono, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di fondi strutturali.
  2. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego.
  3. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
  4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
  5. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.

 

Art. 34 (Abrogazioni)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
  2. articolo 2, comma 1, lettera i), e articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  3. articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398;
  4. articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  5. decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
  6. decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  7. articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  8. decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
  9. articolo 4, commi da 40 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  10. l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

 

 

Art. 35 (Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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