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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO FLEXSECURITY

I CONTENUTI ESSENZIALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1481/2009 [1], CON LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE (LUGLIO 2009) E UNA TABELLA AGGIORNATA DEI COSTI PER LE IMPRESE

 

L’idea centrale del progetto è questa: coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro. Nelle imprese disposte a farsi carico per i propri nuovi dipendenti di una sicurezza nel mercato al livello danese, si applica anche una disciplina dei licenziamenti di tipo danese (ovvero: esenzione dal controllo giudiziale per il licenziamento non disciplinare).

 

    Il nuovo regime si applica alle nuove assunzioni delle imprese che stipulano, con uno o più sindacati, il contratto collettivo denominato “contratto di transizione al nuovo sistema di protezione del lavoro”. La sperimentazione è dunque volontaria.

 

Il contratto di transizione istituisce un’agenzia, in forma di ente bilaterale o consortile, o anche solo di “sportello aziendale”, a cui viene affidata dalle imprese stipulanti la gestione congiunta dell’assicurazione contro la disoccupazione e dei servizi di riqualificazione e assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto per i lavoratori licenziati.

L’agenzia stipula un contratto di ricollocazione con il lavoratore licenziato, che

    gli garantisce un’indennità complementare di disoccupazione che porta il totale al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, digradante del 10% in ciascuno dei tre anni successivi (durata max pari a quella del rapporto di lavoro intercorso detratto il primo anno, con il limite di quattro anni);

    lo obbliga a partecipare a tempo pieno a tutte le iniziative di riqualificazione e ricerca della nuova occupazione attivate per lui;

    lo assoggetta, per queste attività a un potere direttivo e di controllo dell’ente;

    è suscettibile di recesso per giusta causa da parte dell’agenzia, in caso di inadempimento del lavoratore.

 

Il finanziamento delle attività di riqualificazione e collocamento è sostenuto dalla Regione, col contributo del Fondo Sociale Europeo. Il finanziamento del trattamento di disoccupazione è a carico dell’impresa che licenzia.

 

Il costo per l’azienda è molto ridotto per il primo anno successivo al licenziamento, in cui già operano il trattamento ordinario di disoccupazione (60% ult. retr. x 8 mesi) o quello speciale (80% x 12 mesi). Ne consegue un forte incentivo all’efficienza dei servizi di riqualificazione e collocamento: l’agenzia sarà spinta a utilizzare il meglio dei servizi disponibili, nel settore privato o in quello pubblico, perché ogni lavoratore sia ricollocato entro i primi mesi dal licenziamento.

 

Nella tabella che segue sono indicati il costo medio del licenziamento (calcolato sull’ipotesi di un periodo di 6 mesi di disoccupazione) e il costo massimo (calcolato sull’ipotesi del mancato ricollocamento del lavoratore)

•      Licenziamento entro i primi sei mesi di servizio: costo zero

•      Entro il primo anno: una mensilità di preavviso o indennità di licenziam.

•      Alla fine del secondo anno: due mensilità + contratto di ricollocazione max un anno di sostegno del reddito (costo medio: 25% r.a.l.; max 65% r.a.l.)

•      Alla fine del terzo anno: tre mensilità + contratto di ricollocazione max due anni di sostegno del reddito (costo medio: 33% r.a.l.; max:  150% r.a.l.)

•      Alla fine del quarto anno: quattro mensilità + contratto di ricollocazione max tre anni di sostegno del reddito (c. m.: 45% r.a.l.; max: 200% r.a.l.)

•      Alla fine del decimo anno: dieci mensilità + contratto di ricollocazione max quattro anni di sostegno del reddito (c. m.: 115% r.a.l.; max: 300% r.a.l.)

•      Alla fine del ventesimo anno: 25 mensilità + contratto di ricollocazione (costo medio: 230% r.a.l.; max: 415% r.a.l.)

 

 

Tranne i casi ben circoscritti in cui è ammesso il contratto a termine, i nuovi dipendenti sono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, con

   ‑  periodo di prova di max sei mesi;

   ‑ controllo giudiziale e art. 18 per il licenziamento disciplinare e quello discriminatorio, salva la possibilità per il giudice, considerate le circostanze, di condannare l’imprenditore anche solo al risarcimento (o, in altri casi, solo alla reintegrazione senza risarcimento);

   ‑ esenzione dal controllo giudiziale per i licenziamenti non disciplinari: in questo caso tutti i lavoratori hanno diritto a un preavviso convertibile in indennità di licenziamento pari a un mese per anno di anzianità, più – se il lavoratore ha almeno un anno di anzianità ‑ il contratto di ricollocazione di cui si è detto sopra.

 

Sulle retribuzioni di tutti i nuovi dipendenti il contributo pensionistico a carico dell’azienda è ridotto al 30% della retribuzione lorda (pari a una media ponderata dei contributi oggi gravanti sul lavoro subordinato e parasubordinato).