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NESSUN ALIBI PER IL MANAGEMENT DELLA P.A. CHE NON ESERCITA LE PROPRIE PREROGATIVE

IL DIRIGENTE PUBBLICO È GIÀ OGGI ESENTATO DALLA RESPONSABILITÀ ERARIALE PER IL CASO IN CUI IL GIUDICE ANNULLI IL LICENZIAMENTO CONDANNANDO L’AMMINISTRAZIONE DATRICE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Lettera pervenuta il 19 gennaio 2016 – Segue la mia risposta con il testo del quarto comma dell’articolo 55-sexies  .

Buongiorno Senatore. Durante l’incontro di ieri sera a Domodossola, Lei ha fatto cenno alla presenza (se non ho capito male) nella legge Brunetta, di un articolo che toglie ai dirigenti la responsabilità economica qualora un dipendente pubblico sospeso venisse reintegrato dal Giudice. Credo che sarebbe opportuna una precisazione agli organi di informazione al riguardo. Poiché è tutta la mattina che sento in televisione (Segretario Nazionale Cisl) che il motivo per cui non si colpiscono i dipendenti “fannulloni” sino ad ora è dovuto a questa norma vessatoria nei confronti dei dirigenti che scoraggerebbe le denunce. Ieri è stato un piacere incontrarLa. Grazie e cordiali saluti.
Nadia Tomola

È così: la disposizione, inserita (in accoglimento di un mio emendamento, del quale confesso che mi ero dimenticato) dall’articolo 69, c. 1, del decreto legislativo n. 150/2009 del 2009 (riforma Brunetta) nel Testo Unico dell’impiego pubblico, d.lgs. n. 165/2001 come quarto comma dell’articolo 55-sexies, recita come segue:

Art.55-sexies
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare (1)

[…]

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Dal 2009, dunque, la dirigenza pubblica non ha più questo disincentivo all’esercizio del potere disciplinare e in particolare all’adozione della sanzione del licenziamento nei confronti di un dipendente. Devo questa segnalazione (con il conseguente recupero di memoria – la mia incomincia a perdere colpi – di quella vicenda legislativa) alla bravissima Sylvia Kranz, che della gestione del personale si occupa professionalmente con grande competenza presso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove dirige il Servizio interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro [1]: un modello di buona organizzazione consortile del servizio di consulenza per la gestione del personale, che tutte le amministrazioni dovrebbero adottare.    (p.i) 

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