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I CORRETTIVI NECESSARI AL REGIME DEL 41-BIS

IL REGIME DI ISOLAMENTO NON PUÒ GIUSTIFICARSI COME AGGRAVIO DI PUNIZIONE, BENSÌ SOLO COME MISURA DI SICUREZZA CONTRO IL RIPETERSI DI AGGRESSIONI MORTALI; PROPRIO PER QUESTO NON DEVE APPLICARSI A PERSONE CHE ABBIANO NETTAMENTE RECISO OGNI LEGAME CON LE ASSOCIAZIONI CRIMINALI DI CUI HANNO FATTO PARTE

Interrogazione presentata alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2016 – In argomento v. anche la mia Lettera aperta sul 41-bis [1], pubblicata sul mensile Ristretti Orizzonti il 16 novembre 2015; e lo scambio di lettere con i detenuti che ne è seguito:  Le prime risposte dal carcere sul 41-bis [2]; Perché gettare la chiave può essere un delitto peggiore [3]; nonché il resoconto di Ornella Favero, direttore di Ristretti Orizzonti, sul mio incontro con i detenuti in regime di alta sicurezza 1 del carcere di Parma [4]   
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
al ministro della Giustizia

dei senatori ICHINO, MANCONI, BERGER, D’ADDA, DALLA ZUANNA,
FUCKSIA, GUERRA, MANASSERO, SUSTA

per conoscere l’orientamento del ministro sul piano amministrativo e su quello dell’eventuale iniziativa legislativa in merito alle questioni sotto illustrate, relative all’applicazione del regime speciale di detenzione ex art. 41-bis introdotto nella legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, nonché all’applicazione dell’articolo 4-bis introdotto nella stessa legge n. 354/1975 dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

Premesso che

. la limitazione dell’orario dei colloqui con i familiari della persona detenuta a una sola ora al mese;

. la regola della rigida invariabilità del giorno e dell’orario fissati dall’amministrazione penitenziaria per il colloquio i familiari, per cui il colloquio salta anche quando questi ultimi abbiano subìto un impedimento oggettivo a presenziare al colloquio (per esempio a causa di uno sciopero dei mezzi di trasporto);

. la regola per cui le conversazioni telefoniche consentite tra la persona detenuta e i familiari possono avvenire soltanto a condizione che questi ultimi si facciano trovare per la chiamata presso un carcere;

. il divieto di cucinare i propri alimenti in cella;

tutto ciò premesso

si chiede innanzitutto quale sia la valutazione del ministro circa le criticità evidenziate nell’applicazione della norma;

si chiede inoltre se, anche a legislazione invariata, il ministro non ritenga di adottare le misure opportune affinché

si chiede infine se il ministro non ritenga di promuovere una iniziativa legislativa mirata a