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QUANDO IL BABBO O LA MAMMA NON C’È

NESSUN ORDINAMENTO È IN GRADO DI GARANTIRE A OGNI BAMBINO QUELLO CHE TROPPO SEMPLICISTICAMENTE VIENE INDICATO COME UN “DIRITTO INALIENABILE”

Editoriale telegrafico per la Nwsl n. 378, 8 febbraio 2016 – In argomento v. anche il mio intervento in Senato sul disegno di legge Cirinnà [1] del 3 febbraio.

La grande battaglia del Cardinal Bagnasco, di Angelino Alfano, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni contro l’articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, che ammette l’adozione del figlio naturale di uno dei partner da parte dell’altro, è condotta in nome del “diritto inalienabile di ogni bambino a un babbo e una mamma”. Senonché nessun ordinamento, meno che mai il nostro, è in grado di garantire a ogni bambino questo diritto. Perché nessun ordinamento è in grado di impedire che uno dei genitori muoia, oppure se ne vada abbandonando l’altro genitore e il bimbo, magari prima ancora della nascita. Se è per questo, accade anche che in un modo o nell’altro scompaiano più o meno definitivamente entrambi, sostituiti da nonni, zie, tate o istitutori. Oppure, ed è il caso peggiore, che babbo e mamma ci siano, ma sia meglio perderli che trovarli. Cosicché il mondo è pieno di bambini allevati – a volte in modo straordinariamente positivo, a volte con carenze affettive anche gravi – da un genitore solo, uomo o donna; oppure da sole donne non madri; talvolta anche, sia pure più raramente, da soli uomini non padri. Di fronte a questa infinita varietà di casi, è davvero difficile capire come l’articolo 5 del disegno di legge Cirinnà possa essere considerato lesivo di un “diritto inalienabile” del bambino coinvolto: quel bambino è già, di fatto, privo del babbo o della mamma naturale: vogliamo forse togliergli anche il genitore che gli resta? Se davvero vogliamo mettere al primo posto “l’interesse del minore”, una cosa possiamo fare, semmai: consentire che il nuovo partner del genitore – omo o etero che sia – gli faccia a tutti gli effetti da co-genitore assumendone tutti gli obblighi, ma riservando al ragazzo, raggiunta la maggiore età, la facoltà di decidere se rendere definitivo quel rapporto filiale che potrebbe dare domani all’adottante il diritto a essere mantenuto dall’adottato. Se davvero l’interesse del minore deve essere al primo posto, questa è la vera protezione che deve essergli assicurata. Quale che sia l’orientamento sessuale dell’adottante.

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