- Pietro Ichino - https://www.pietroichino.it -

GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE SUL LAVORO AUTONOMO E IL LAVORO AGILE

C’È ANCORA LA POSSIBILITÀ DI RIDURRE ALCUNI ECCESSI DI LEGIFICAZIONE DELLA MATERIA E ALCUNI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI, SENZA PER NULLA INTACCARE GLI IMPORTANTI CONTENUTI INNOVATIVI DEL PROVVEDIMENTO

Emendamenti presentati il 7 settembre 2016 al d.d.l. n. 2233 su lavoro autonomo e lavoro agile, la cui discussione in Aula al  Senato avrà luogo probabilmente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre – Sono on line il testo originario del d.d.l. n. 2233/2016 con testo a fronte elaborato dalla Commissione Lavoro [1], con una mia rassegna critica dei contenuti [2]

.

All’articolo 1
All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole “ai sensi dell’articolo 2222” con le parole “contenuta in altra parte del Codice civile o in leggi speciali”.
ICHINO, LANZILLOTTA

All’articolo 6
Nell’articolo 6, comma 1, sopprimere le parole seguenti:
“che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o”.
ICHINO, LANZILLOTTA

All’Articolo 7
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
“5-bis. I lavoratori o lavoratrici autonomi che decidano di non usufruire dell’astensione, totalmente o parzialmente, possono usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura dei figli.”
LANZILLOTTA, ICHINO

All’articolo 11
Nell’articolo 11, comma 1, le parole agli appalti pubblici o sono abrogate; e nel comma 3 sono abrogate le parole e appalti privati consentiti.
Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: Informazioni e accesso ai bandi per l’assegnazione di incarichi
ICHINO, LANZILLOTTA

All’articolo 13
Nell’articolo 13, comma 2, le parole “è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, […] da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi” sono sostituite da “è riconosciuta alle lavoratrici autonome la facoltà, […] di farsi sostituire dai propri familiari, individuati a norma”.
ICHINO

All’articolo 14
Nell’articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
1. All’articolo 409, sostituire il numero 3 con il seguente: “3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, e ogni altri rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile;”.
ICHINO, LANZILLOTTA

All’articolo 15
Nell’articolo 15, comma 1, sostituire le parole “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte” con le seguenti:
“il quale preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte, senza vincoli di orario,”.
ICHINO

All’articolo 16
A.
Nell’articolo 16, comma 1, sopprimere le parole “anche con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore”.
ICHINO, LANZILLOTTA
B. Nell’articolo 16, comma 1, sostituire le parole “anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore” sono sostituite dalle seguenti:
“anche eventualmente con riguardo alle forme particolari di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che si rendano necessarie in relazione al segmento della prestazione destinato a svolgersi al di fuori del perimetro aziendale”.
ICHINO

All’articolo 17
Nell’articolo 17, comma 2, sostituire le parole “articolo 14” con “articolo 16”.
ICHINO

All’articolo 18
A. All’articolo 18, nel comma 1 sostituire le parole “l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali” con le seguenti:
“le eventuali modalità particolari di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro che si rendano necessarie in conseguenza dello svolgersi della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”.
ICHINO, LANZILLOTTA
B. All’articolo 18, comma 2, sostituire le parole “le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari” con le seguenti:
“le mancanze particolari, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che non siano già previste nel codice disciplinare di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, che possano dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. In tal caso la menzione nell’accordo configura, in relazione a tali mancanze, adempimento dell’onere datoriale di cui al medesimo articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300”.
ICHINO, LANZILLOTTA

All’articolo 19
A.
Sopprimere l’articolo 19.
ICHINO, LANZILLOTTA
B. All’articolo 19, nel comma 1, sostituire le parole “e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” con le seguenti:
“A tal fine, quando dalla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro derivino specifici rischi per la salute o la sicurezza del lavoratore, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta concernente tali rischi”.
ICHINO
C. All’articolo 19, nel comma 1, sostituire la parola “connessi” con “aggiuntivi a quelli sussistenti per la prestazione svolta nei locali dell’azienda, che conseguano”.
ICHINO

All’articolo 20
A.
Sopprimere l’articolo 20.
ICHINO
B. Nell’articolo 20 sopprimere il comma 1.
ICHINO
C. Nell’articolo 20 sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
“2. Il lavoro svolto al di fuori dei locali dell’azienda in forza dell’accordo di cui all’articolo 16 è soggetto alla disciplina generale della prevenzione e dell’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Non costituisce infortunio in itinere, soggetto alla suddetta assicurazione, l’infortunio occorso nel percorso tra il luogo di abitazione della persona interessata e il luogo eventualmente diverso, dalla stessa scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa in forza dell’accordo di cui all’articolo 16.”
ICHINO, LANZILLOTTA

.