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CHE COSA CONTIENE LA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI LAVORO E DI WELFARE

DECONTRIBUZIONE TOTALE PER L’ASSUNZIONE DEI GIOVANI ALL’ESITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ANTICIPO PENSIONISTICO, MISURE DI SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA

Relazione che ho svolto alla Commissione 11ma, Lavoro e Politiche sociali, il 6 dicembre 2016, sul disegno di legge del Governo n. 2611/2016, Legge di Bilancio 2017 – In argomento v. anche le slides [1] della relazione sui contenuti dello stesso disegno di legge in materia di lavoro e welfare [1], svolta il 3 novembre 2016 alle Camere di Commercio britannica, tedesca e francese in Italia      .
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Relazione del sen. Pietro Ichino all’11ma Commissione
sul disegno di legge n. 2611, Legge di Bilancio 2017

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I. UNO SGUARDO SINTETICO AL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE
E ALCUNE OSSERVAZIONI PRELIMINARI

I.1. Un forte incentivo all’aumento della produttività del lavoro
e all’aumento della retribuzione ad essa collegata

La Commissione Lavoro del Senato

L’aula della Commissione Lavoro del Senato

Con il disegno di legge di bilancio 2017 il Governo si propone di proseguire e rafforzare l’iniziativa già assunta nei due anni precedenti volta a favorire l’evoluzione della contrattazione collettiva in direzione di un maggiore spazio alla retribuzione collegata alla produttività o redditività aziendale, per effetto della contrattazione d’impresa, o, là dove questa faccia difetto, del regolamento aziendale. L’obiettivo è quello della massima possibile diffusione di clausole che, collegando al livello aziendale una parte rilevante della retribuzione a questi parametri, costituiscano uno stimolo efficace e capillarmente diffuso alla crescita della produttività del lavoro, la quale costituisce il presupposto essenziale per la crescita dei redditi da lavoro innanzitutto, e quindi anche della ricchezza complessivamente prodotta.

Il disegno di legge prevede dunque l’aumentano dell’entità e del novero dei beneficiari del salario di produttività tassato al 10%: a) potranno avvalersene i lavoratori che guadagnano fino a 80mila euro di reddito anno; b) il tetto del premio aumenta a 3.000 euro annui, e a 4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti in pratiche di partecipazione nell’organizzazione aziendale.

Inoltre l’azzeramento dell’imposta sul premio di produttività pagato in forma di welfare aziendale (rientrano in questa nozione anche le forme previdenza complementare e di assicurazione complementare contro la disoccupazione) si applica anche se questa forma di pagamento del premio di produttività è prevista non dal contratto aziendale, ma da quello nazionale di settore: evoluzione normativa, questa, che – come è noto – ha contribuito al raggiungimento dell’accordo su di una parte assai rilevante del rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico.

I.2. Un impegno simmetrico per anziani in difficoltà
e giovani lavoratori, subordinati e autonomi

Sotto il profilo generazionale, la parte del disegno di legge di bilancio 2017 dedicata al capitolo lavoro e welfare si caratterizza per una scelta di fondo, consistente nel concentrare i nuovi stanziamenti in misura all’incirca pari (intorno ai 1,7 miliardi) a sostegno dell’occupazione giovanile e a sostegno della parte anziana della popolazione in situazione di difficoltà occupazionale o di indigenza.

Sul versante del lavoro subordinato, l’incentivo economico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sotto forma di decontribuzione totale o parziale, del quale si sono potuti constatare gli effetti positivi nel corso dell’ultimo biennio (1,4 milioni di assunzioni in più nel periodo gennaio 2015-settembre 2016, rispetto al periodo corrispondente nel biennio 2013-2014, delle quali più di due terzo a tempo indeterminato), viene ora concentrato:
– sulle assunzioni stabili di giovani che abbiano partecipato a programmi di alternanza scuola-lavoro,
– e sulle assunzioni di disoccupati da più di sei mesi nella parte del Paese che di fatto sembra avere beneficiato meno dell’incentivo nel biennio passato, cioè nel Mezzogiorno (con l’avvertenza che questa specifica misura non figura nel disegno di legge al nostro esame, essendo finanziata altrove con fondi europei);
il tutto per un impegno complessivo di circa 800 milioni. A queste risorse si aggiungono (distribuiti in altri provvedimenti): a) 400 milioni per premiare i dipartimenti universitari che producono buona ricerca e un premio di 3000 euro per i ricercatori più meritevoli; b) 300 milioni per la card mirata a favorire l’accesso dei diciottenni alla cultura degli adulti; d) 200 milioni per il finanziamento degli assegni di ricollocazione.

Sul versante del lavoro autonomo, invece, si prevede: a) per le partite Iva «esclusive», una riduzione dell’aliquota contributiva al 25%; b) per i giovani che intraprendono attività autonoma, l’imposizione Irpef al 5% per 5 anni; c) per i giovani lavoratori autonomi, la riduzione del carico fiscale al 30% del fatturato.

Lo stanziamento complessivo di 1,7 miliardi a favore degli anziani in difficoltà è invece ripartito tra la misura destinata a favorire l’anticipo pensionistico (APE) a costo zero per alcune categorie, la misura destinata a consentire il cumulo di periodi contributivi gratuito e l’aumento della cosiddetta quattordicesima per i pensionati titolari di rendite più basse.

I.3. Il sostegno alla famiglia, alla natalità e ai disabili

Il disegno di legge contiene alcune misure, che esamineremo analiticamente nella seconda parte di questa relazione, dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà, a sostenere i genitori – naturali o adottivi – di neonati, e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità.

In queste misure si apprezza una la conferma delle risorse del Fondo per le Politiche sociali, l’incremento di quello per la non autosufficienza, una dotazione sul triennio per un rifinanziamento immediato del provvedimento c.d. “Dopo di noi”, che adegua quello previsto dalla legge. Positivo anche l’incremento del Fondo per il contrasto alla povertà, che segnerà un’ulteriore crescita nel 2018 anche in previsione dell’approvazione della legge delega e dei relativi decreti, i quali dovranno definire meglio criteri di accesso e importi riconosciuti, al fine di rendere la misura universalistica ed efficace.

Quanto alle politiche a favore della natalità e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si apprezzano le notevoli dotazioni aggiuntive previste, anche se si tratta di misure con carattere non strutturale: occorre evitare il rischio di una ulteriore parcellizzazione degli interventi, che necessiterebbero invece di una razionalizzazione, anche sul modello del disegno di legge di riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, attualmente in discussione, qui al Senato, in Commissione Finanze.
I.4. Misure per la promozione delle pari opportunità, e misure varie di altra natura

Il disegno di legge contiene anche disposizioni volte a rifinanziare fondi destinati alla lotta contro la disparità di genere e le discriminazioni e ad attivare le azioni positive mirate a promuovere la cultura della parità: tra queste ultime l’obbligo del congedo di paternità retribuito in occasione della nascita di un figlio.

Non possono essere classificate in alcuno dei capitoli sopra proposti alcune altre misure, inerenti a costituzione o fusione di fondi pensione, governance delle Casse di previdenza per i liberi professionisti, e alcune altre.

I.5. Una osservazione sulla struttura formale del provvedimento legislativo

Questa relazione offre l’occasione per un’osservazione di carattere generale. L’articolo 72 della Costituzione, primo comma, stabilisce che ogni legge deve essere approvata da ciascun ramo del Parlamento “articolo per articolo”; la disposizione è evidentemente fondata sul presupposto che il provvedimento legislativo sia suddiviso in articoli corrispondenti a ciascuna materia investita dalla nuova disciplina, in modo che:
a) nell’esame del provvedimento ciascuna parte della nuova disciplina relativa a una materia specifica possa essere oggetto di un voto specificamente ad essa dedicato, positivo o negativo che sia;
b) il testo legislativo che ne esce sia di più facile lettura per chi dovrà applicarlo.
Per questo motivo il disegno di legge originariamente presentato dal Governo al Parlamento constava di undici titoli e 105 articoli. Se, ciononostante, secondo una prassi ormai affermatasi da decenni, lo stesso testo esce dalla Camera nella forma dell’articolo unico, composto da molte centinaia di commi, questo è dovuto al fatto che – per evitare la necessità di voto in Aula su decine di migliaia di emendamenti – l’approvazione di queste leggi di importanza cruciale avviene sempre a seguito della posizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo elaborato dalla Commissione Bilancio: si vuole dunque, comprensibilmente, evitare la necessità di molte decine di voti di fiducia, che sarebbero necessari se il testo fosse suddiviso in altrettante decine di articoli. Sta di fatto, comunque, che in questo modo la norma costituzionale viene rispettata solo formalmente ma non sostanzialmente; col risultato della produzione di testi legislativi di difficilissima consultazione, nei quali il reperimento delle disposizioni che interessano è sempre molto problematico.
Una soluzione di ragionevole compromesso potrebbe consistere nel raggruppare le disposizioni in quattro o cinque articoli, corrispondenti a quattro o cinque macro-materie facilmente individuabili. Si ridurrebbe così per i milioni di italiani cui questo testo legislativo si rivolge, anche per influenzarne i comportamenti, la fatica della sua lettura e del reperimento delle disposizioni che di volta in volta interessano.

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Delineato in modo sintetico il contenuto delle parti del disegno di legge che riguardano le materie di competenza della nostra Commissione, passiamo ora a esaminare analiticamente le singole disposizioni. Seguiranno, nella parte conclusiva di questa relazione, alcune osservazioni e valutazioni.

II. LE DISPOSIZIONI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE 11ma

II.1. Misure per la promozione della produttività e dell’occupazione

Gli incentivi all’aumento della produttività – Le misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cd. welfare aziendale sono contenute nei commi da 160 a 162. Queste disposizioni intervengono, in particolare, sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il controvalore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso – a norma della disposizione vigente che regola la materia – dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

Detassazione del welfare aziendale – Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani a seguito di alternanza scuola-lavoro – Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa per l’assunzione, purché compiuta entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (commi da 308 a 313).

Benefici contributivi ulteriori introdotti dalla Camera – Sempre in materia di apprendistato, nel corso dell’esame alla Camera sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, per un importo complessivo di 27 milioni di euro (comma 240 lett. b).

Disposizioni mirate a contrastare la delocalizzazione dei call centre fuori dalla UE – Alla Camera sono state introdotte anche disposizioni volte: a) ad assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori dei call centre, in caso di sospensione temporanea della prestazione: sostanzialmente una sorta di “Cig in deroga” (comma 240 lett. d); b) a contenere il fenomeno della delocalizzazione dei call centre al di fuori dell’Unione Europea (comma 243).

In particolare, il comma 243 modifica la disciplina dei call centre recata dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, eliminando la limitazione del suo campo di applicazione alle imprese con più di venti dipendenti, introducendo nuovi obblighi per gli operatori e innalzando la sanzioni previste per le violazioni. Si prevede che la delocalizzazione dell’attività di call centre in Paesi che non siano membri dell’Unione europea debba essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest’ultimo i numeri telefonici messi a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato. Si commina una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione. Inoltre si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione a operatori economici che delocalizzino – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attività di call centre in Paesi che non siano membri dell’Unione europea. Viene infine previsto l’obbligo di informare preliminarmente, in caso di chiamata da o verso un call centre, sul Paese in cui l’operatore è fisicamente collocato; inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere garantita, nell’ambito della medesima chiamata, la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea; la violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione. Il soggetto che affida il servizio di call centre all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore del servizio di call centre.

Sostegno al lavoro cooperativo di chi perde il posto per crisi aziendali – Alla Camera sono state inserite anche disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (comma 74), in relazione alle quali una proposta di modifica è contenuta nella terza parte di questa relazione.

Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti – Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (comma 344). Qui si pone una questione di compatibilità del beneficio con il divieto di discriminazione per età posto dalla direttiva europea n. 2000/78/CE: sul punto torneremo nell’ultima parte della relazione.

“Stabilizzazione” dei lavoratori socialmente utili calabresi – Una disposizione introdotta dalla Camera dei Deputati destina 50 milioni di euro per il 2017 al completamento delle procedure di “stabilizzazione, con contratto a tempo determinato”, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria (comma 163). Qui va osservato che, quand’anche potesse prescindersi dall’inconciliabilità del termine stabilizzazione con lo strumento del contratto a termine, la disposizione introdotta dalla Camera si colloca nel solco di una tradizione assistenzialistica, che da troppo tempo ha caratterizzato le politiche del lavoro nella regione interessata, finendo col determinare l’affermarsi di una vera e propria deleteria cultura politico-amministrativa: la stessa che ha dato luogo all’attivazione da parte della Regione, otto anni fa, di 500 “super-stages di formazione in innovazione amministrativa” retribuiti mille euro al mese, per calabresi laureati a pieni voti, che come fin dall’inizio prevedibile e previsto non hanno prodotto altro se non ritardo nell’inserimento dei giovani interessati nel tessuto produttivo e ancora oggi – a otto anni di distanza! – pretese di “stabilizzazione” da parte di oltre un terzo degli originari beneficiari di questa misura.

Contratti di solidarietà – Un’altra disposizione introdotta nel disegno di legge dalla Camera aggiunge 15 milioni di euro ai 15 già in precedenza stanziati per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (comma 240 lett. c): più precisamente per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà[1] [2]. Tale riduzione è riconosciuta, nella misura del 35 per cento e per un periodo non superiore a 24 mesi, fermo restando il vincolo dei limiti finanziari annui suddetti, con riferimento alla contribuzione a carico del datore per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

Integrazione del reddito per i pescatori nel periodo di sospensione temporanea obbligatoria – Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (commi 346 e 347) e, sempre per il settore della pesca, è stata prevista l’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio o sospensione dell’attività (commi 244-248).

Riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatoriali – Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato – introdotto al fine di proteggere l’occupazione dei lavoratori cittadini della UE dal rischio di sostituzione con lavoratori extra-comunitari – che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (comma 431).

Esenzione dal contributo per il licenziamento nel caso di cambio di appalto – Viene prevista l’applicazione a regime della disposizione – che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016 – in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (comma 164). A questo proposito va osservato che il contributo in questione è stabilito in misura non dipendente dall’entità della retribuzione del lavoratore interessato, quindi neppure dal fatto che questi abbia lavorato a tempo pieno o a part-time, configurandosi in tal modo una penalizzazione del lavoro a tempo parziale che appare incompatibile con il principio di parità di trattamento stabilito in proposito dal diritto europeo (direttiva n.1997/81/CE, articolo 4). Donde l’opportunità di cogliere l’occasione per rimuovere questa irragionevole deroga al principio di proporzionalità.

Denominazione di Italia Lavoro – Infine, viene modificata la denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in Anpal S.p.A, a seguito dell’attuazione del decreto legislativo n. 150 del 2015 (comma 595).

II.2. Misure attinenti all’ordinamento della previdenza obbligatoria

Anticipazione del pensionamento – Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Alla fine del periodo di sperimentazione, il Governo ne verifica i risultati ai fini di una sua eventuale prosecuzione. È prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’Ape (commi da 166 a 178).

Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’ anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un’ anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un’ anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei casi di: mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, che non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.

Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l’anno 2017; 609 milioni di euro per l’anno 2018; 647 milioni di euro per l’anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) – Consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.  Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (commi da 188 a 193).

Superamento della penalizzazione sui trattamenti pensionistici anticipati – Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. “riforma Fornero”) sui trattamenti pensionistici anticipati (comma 194).

Anticipazione per i lavoratori precoci – Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.  Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Anticipazione per chi ha svolto attività usuranti – Si agevola ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (commi da 206 a 209). Infine, nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme volte a semplificare modalità e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti (comma 206, lett. c-bis).

Pensionamento con il requisito ridotto nel settore pubblico – Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (commi da 199 a 205).

Aumento delle pensioni basse – Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima” – somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso – rideterminandone con effetto dal 2017 l’importo e i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (comma 187).

Cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi – Si interviene sulla relativa disciplina con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all’istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l’accesso alternativo all’istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera si è estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (commi da 195 a 198).

No-tax area per i pensionati – Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (comma 210).

Ottava salvaguardia per i c.d. “esodati” – Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (che da 3 passa a 7 anni successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i requisiti previsti per il pensionamento nel regime previgente. Tranne poche eccezioni, i beneficiari di questa misura non sono persone che possano qualificarsi come “esodati”, poiché la perdita dell’occupazione a sei o sette anni dall’età del pensionamento non può essere ragionevolmente motivata con la “prossimità” al pensionamento stesso: si tratta in realtà di una dilatazione del periodo di applicazione della disciplina transitoria, volta ad attenuare l’impatto della riforma pensionistica del dicembre 2011. Questa ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio. Nel corso dell’esame alla Camera è stato aumentato da 27.700 a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia: in particolare, l’incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge). L’ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia definita nel corso dell’esame parlamentare comporta maggiori oneri per 161 milioni di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (commi da 212 a 221).

Opzione donna – Nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera sono state introdotte importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato per le lavoratrici. In primo luogo è stata prevista l’estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui al comma 9 della legge n. 243 del 2004) a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita. Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. Gli oneri derivanti dall’intervento sono valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022 (commi da 223 a 225).

Pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti – Viene rifinanziato l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 milioni di euro per il 2020 e 1,5 milioni di euro per il 2021 (commi 226-232).

Pensione di inabilità per lavoratori affetti da asbestosi – Viene riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda) (comma 250).

Aggiustamento finanziario in relazione al c.d. part-time agevolato – Considerato il “tiraggio” inferiore al previsto della misura che prevede la possibile combinazione di part-time e pensionamento parziale, ovvero il cd. part-time agevolato, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per detta misura. Si ricorda che l’istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale (comma 233).

Assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali – Per quanto concerne questi fondi, nel settore del credito e in quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l’assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni; inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l’importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l’accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme (commi 234-237).

Altri benefici fiscali e previdenziali introdotti dalla Camera – Nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera sono state introdotte disposizioni ulteriori volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente 1.000 euro (comma 249); definire la quota delle risorse da riversare all’entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno adempiuto i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (comma 370); ed estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale (commi 86 e 87).

Gestione finanziaria dell’Inail e delle Casse di previdenza – Si prevede la possibilità per l’INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start-up innovative (comma 82) È inoltre prevista la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset ed è contestualmente soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali (comma 83).

Agevolazione fiscale per le operazioni di costituzione, scorporo o fusione di fondi pensione – Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (commi da 88 a 99). Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (comma 165).

Composizione degli organi di indirizzo delle Casse di previdenza dei professionisti – È stato infine fissato un limite massimo di 50 membri elettivi dell’organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (comma 98).

II.3. Misure in materia di politica sociale e per la famiglia

Istituzione del Fondo di sostegno alla natalità – Questo fondo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (commi 348-349). Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Premio di natalità o adozione – Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (comma 353). È inoltre istituito un Fondo per l’incremento degli assegni al nucleo familiare dei cittadini italiani lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di quattro o più figli (comma 599).

Buono per l’iscrizione all’asilo nido – Viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private (comma 355).

Proroga del voucher per baby-sitting sostitutivo del congedo di maternità facoltativo – Si dispone inoltre la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (comma 356).

Rifinanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni, di questo Fondo istituito dal comma 386 della legge di stabilità 2016. Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, viene demandato a un decreto interministeriale l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirà altresì le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (commi 238-239).

Limitazione degli sprechi alimentari – Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (commi 59-64).

II.4. Misure per l’occupazione delle persone con disabilità

Riorganizzazione delle risorse finanziarie – Si prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (comma 251).

Riutilizzazione di fondi per la cura dei soggetti autistici – Sono autorizzate le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per il 2016 che confluiscano per il 2017 nel Fondo medesimo (commi 360 e 361).

Sostegno ai grandi invalidi – È incrementato il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di 300.000 euro a decorrere dal 2017 (comma 600).

II.5. Misure mirate a promuovere le pari opportunità

Congedo obbligatorio di paternità – Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (comma 354).

Diritto all’astensione dal lavoro per le vittime di violenza di genere – Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all’astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell’80 per cento del salario minimo (commi 241 e 242).

Rifinanziamento delle azioni positive per la parità di genere – Sono destinate ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 (comma 358). Inoltre, nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, è stata aumentata di 5 milioni di euro all’anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio (comma 359).

III. OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI

III.1. In riferimento al nuovo istituto dell’anticipazione del pensionamento (commi da 166 a 178), occorre interrogarsi circa l’opportunità della previsione di un’alternativa secca tra collocazione dell’onere relativo interamente a carico del soggetto interessato, oppure a carico dell’azienda, oppure a carico dell’Erario: occorre valutare anche l’opportunità di prevedere, soprattutto al fine di agevolare processi di ristrutturazione aziendale o la soluzione di situazioni di crisi, sia l’ipotesi di cofinanziamento, cioè di partecipazione al finanziamento a carico di due o di tutti e tre i soggetti, sia l’ipotesi di un regime agevolato degli incentivi aziendali all’esodo volontario per i soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al fine di favorire cosi le soluzioni conciliative nelle situazioni di crisi aziendale.

III.2. In riferimento alla questione occupazionale relativa ai lavoratori socialmente utili calabresi (comma 163), è necessario che nel testo legislativo non venga utilizzato il termine “stabilizzazione”, stante l’evidente contraddizione con lo strumento cui la disposizione fa riferimento, cioè il contratto a termine. Al di là di questa contraddizione in terminis, occorre valutare se non sia opportuno destinare piuttosto l’ingente somma stanziata per questo capitolo all’incentivazione di investimenti produttivi e in infrastrutture, la cui ricaduta sui livelli occupazionali e sulla produttività del lavoro nella Regione, nel medio e lungo periodo, sarebbe sicuramente superiore rispetto a quella prodotta dalla misura qui in esame.

III.3. In riferimento alla materia del contributo posto a carico dell’impresa che attua un licenziamento (comma 164), si osserva che esso deve essere commisurato all’entità dell’ultima retribuzione, quindi anche dell’orario di lavoro praticato, e correlato più strettamente alla durata del rapporto di lavoro: è irragionevole che il contributo sia uguale nel caso di un rapporto durato tre anni e di un rapporto durato venti anni. Si osserva altresì che il riproporzionamento del contributo può essere agevolmente stabilito in modo tale che non ne derivi alcun onere aggiuntivo per l’Erario.

III.4. In riferimento alla materia del cumulo pensionistico contributivo (commi da 195 a 198), si sottolinea la necessità che la disposizione chiarisca meglio il diritto di qualsiasi lavoratore, autonomo o subordinato, di operare la totalizzazione dei propri periodi di contribuzione presso l’istituto prescelto, senza oneri aggiuntivi e senza alcuna limitazione.

III.5. In riferimento alla nuova disciplina degli appalti aventi per oggetto i servizi di call centre (comma 243) occorrerà valutare l’opportunità di limitare l’obbligo di precisazione preventiva del luogo dal quale la comunicazione è operata alle sole attività outbound, in considerazione del fatto che le attività inbound vedono il call centre in posizione passiva rispetto alla chiamata: appare diverso l’interesse dell’interlocutore nel caso in cui egli sia chiamato per una comunicazione commerciale (qui può avere senso garantirgli la piena trasparenza circa la provenienza della chiamata), rispetto al caso in cui sia lui a chiamare per ottenere un’informazione al gestore del servizio.

III.6. In riferimento allo sgravio contributivo per i coltivatori diretti di età inferiore ai 40 anni operanti nelle aree economicamente svantaggiate (comma 344), si sottolinea la necessità di una attenta valutazione circa la compatibilità della disposizione con il divieto di discriminazione in ragione dell’età posto dalla direttiva europea n. 2000/78/CE, cui dà attuazione nel nostro ordinamento il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216.

III.7. In riferimento alle misure in tema di anticipazione del pensionamento in favore di soggetti in condizioni particolari (commi da 179 a 186) e per i c.d. lavoratori precoci, (commi da 199-205), si sottolinea la necessità di: a) estendere il beneficio pensionistico in favore dei lavoratori con invalidità pari o superiore al 60 per cento, che sulla base della normativa vigente siano privi di altre tutele previdenziali; b) escludere i c.d. lavoratori precoci dall’aumento automatico dell’età pensionabile dipendente dall’aumento dell’aspettativa di vita; c) si invita a valutare l’ipotesi di rivedere le condizioni di accesso all’anticipazione di chi abbia prevalentemente svolto lavori edili caratterizzati da discontinuità strutturale, con effetti pregiudizievoli per la carriera contributiva.

III.8. In riferimento ai soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici (commi da 212 a 221), si sottolinea la necessità di prevedere tra i beneficiari della misura, oltre ai lavoratori in congedo che assistono i figli con disabilità grave, tutti coloro che assistono il coniuge, il partner di un’unione civile, o un parente di primo grado con disabilità grave a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

III.9. In riferimento alle misure volte alla promozione dell’occupazione giovanile (commi da 308 a 313), si suggerisce l’accoglimento della richiesta proveniente da diverse zone ad alta vocazione turistica di aggiungere una misura consistente nel consentire che i comuni siti in dette zone, a seguito dell’acquisizione della necessaria provvista messa a disposizione di sponsor privati, e dunque senza oneri aggiuntivi per le finanze municipali, assumano con contratto a termine stagionali o infrastagionali giovani da adibire a servizi pubblici non essenziali, come quelli di accoglienza, custodia e vigilanza su beni e strutture aperte al pubblico, e simili. Si suggerisce altresì, di prevedere una ulteriore riduzione dell’incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell’IRAP includendovi i lavoratori stagionali, al fine di evitare che questi ultimi determinino una tassazione dell’impresa superiore rispetto a quella derivante dall’utilizzazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

III.10. In riferimento alla misura in materia di Casse di previdenza per i liberi professionisti (comma 370), si sottolinea la necessità di valutare l’opportunità di affiancarle una misura ulteriore di agevolazione, estesa a tutti i lavoratori autonomi, consistente nel rendere deducibili dal reddito imponibili i contributi pagati per forme di assistenza sanitaria integrativa, entro un limite opportunamente determinato.

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[1] [3]   Si ricorda che il contratto di solidarietà (di tipo difensivo), in base alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, è confluito nell’àmbito del trattamento straordinario di integrazione salariale e costituisce una delle causali del medesimo trattamento.

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