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UNA NUOVA NORMA IMPORTANTE IN MATERIA DI SEGRETO PROFESSIONALE, D’UFFICIO E AZIENDALE

Una nuova disposizione integra la disciplina dell’obbligo di segreto con una specificazione della giusta causa di rivelazione: per la quale non basta l’intendimento meritevole di tutela, ma occorre anche l’adozione di modalità di comunicazione strettamente coerenti con quell’intendimento

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Segreto 1Testo dell’emendamento (redatto da me, presentato dal relatore sen. Alessandro Maran) che ha introdotto un articolo aggiuntivo nel disegno di legge n. 2208 sul cosiddetto
Whistleblowing, approvato dal Senato in seconda lettura il 17 e 18 ottobre 2017 e attualmente di nuovo all’esame della Camera dei Deputati – In argomento v. anche il mio intervento nella discussione generale in Aula [1] sul disegno di legge, nel quale, tra l’altro, ho illustrato il significato sistematico di questo emendamento       .
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Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Integrazione della discipina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

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