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SE GLI “ESODATI” RISULTANO ANCORA UNA VOLTA METÀ DEL PREVISTO

Le risorse liberate dalla mancata utilizzazione di gran parte dei fondi stanziati per l’ottava “salvaguardia” dovrebbero essere destinate alle politiche attive del lavoro e ad altre finalità coerenti con le riforme che abbiamo varato o a cui stiamo lavorando – Novità positive per il superamento del monopolio SIAE

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Relazione alla Commissione lavoro del Senato svolta nella sessione antimeridiana del 24 ottobre 2017 – Segue il parere sul provvedimento legislativo reso il giorno successivo dalla Commissione 11ma, Lavoro, alla Commissione 5a, bilancio – In argomento v. anche
Centri per l’impiego e politiche attive del lavoro: una risposta del ministro insoddisfacente [1]       .
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Relazione del sen. Pietro Ichino per l’11a Commissione sul D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (A.S. n. 2942)

 

Il decreto-legge in esame reca un complesso di misure “in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

L'aula della Commissione Lavoro del Senato

L’aula della Commissione Lavoro del Senato

Per quanto riguarda i profili di interesse della presente Commissione, si segnala, in primo luogo, l’articolo 8. Esso dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell’anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia (di cui all’art. 1, commi da 214 a 218, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), cioè della disposizione che ha determinato un ottavo contingente di soggetti per i quali deve applicarsi la disciplina precedente alla riforma del 2011 (precisamente art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) circa i requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.

In base al monitoraggio svolto sulle domande di accesso alla suddetta “ottava salvaguardia”, i soggetti che rientrino in tale contingente vengono rideterminati, nel comma 1 del presente articolo 8, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate (come già prevede l’art. 1, comma 221, della citata L. n. 232) all’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che, per una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, risultano ora per altri anni sono posti (comma 3) a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all’articolo 20 del presente decreto. La novella di cui al secondo periodo del comma 1 costituisce un coordinamento testuale, in relazione alla medesima riquantificazione.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è destinato a finanziare “le attività di apprendimento prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte con università e scuole pubbliche”, nonché iniziative “di sostegno al reddito”: non dobbiamo nasconderci che quest’ultima è la voce di spesa di fatto assolutamente dominante di questo fondo, cui si è attinto fin qui quasi esclusivamente per finanziare la cosiddetta “Cassa integrazione in deroga”. Spetta alla Commissione discutere se sia il caso di raccomandare alla Commissione di merito l’opportunità di destinare le risorse resesi disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro, in tutto o in parte anche al potenziamento delle politiche attive e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive, nonché ad altre finalità coerenti con le riforme in materia di lavoro e welfare che abbiamo varato in questi ultimi anni, o alle quali stiamo lavorando in questo finale di legislatura, come quella sul sostegno ai caregivers.

L’incremento del Fondo è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025 (comma 2). Tale incremento è stanziato (comma 3) a valere sulle risorse derivanti dalla suddetta riquantificazione, ad eccezione di una quota per il 2017 (quota pari a 175,2 milioni), la quale è posta a carico delle misure di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 20.

Il successivo articolo 11 introduce un’ulteriore tipologia di intervento per il Fondo per la crescita sostenibile e prevede un incremento delle risorse del medesimo Fondo per il 2018, nella misura di 300 milioni di euro. L’incremento è specificamente destinato alla nuova finalità, costituita da finanziamenti in favore di imprese aventi (da almeno un anno) lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentino rilevanti difficoltà finanziarie per la continuazione delle attività produttive ed il mantenimento dei livelli occupazionali. La novella demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, di modalità e criteri per la concessione, l’erogazione ed il rimborso dei finanziamenti in oggetto.

Con riferimento ad altri articoli del decreto, si segnala che:

Riguardo alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, si segnala che l’articolo 20, comma 5, lettera a), ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa. Per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la riduzione è pari, complessivamente, a 224,5 milioni di euro.

Per finire, mi sia consentito di esprimere soddisfazione per un aspetto del contenuto del decreto che è solo indirettamente di competenza della nostra Commissione, ma che nondimeno assume un’importanza non secondaria per il futuro del lavoro nel nostro Paese, e in particolare del lavoro letterario e artistico: mi riferisco all’articolo 19, che estende a tutti gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore stabiliti in Italia e operanti nel territorio dell’Unione Europea la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione della SIAE.

 

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
Lavoro, previdenza sociale
Estensore: senatore ICHINO

Roma, 25 ottobre  2017

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che all’articolo 8 si dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito al citato articolo 8, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di destinare in tutto o in parte le risorse resesi disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro – in considerazione dei ben noti problemi contingenti nel settore siderurgico – anche al potenziamento delle politiche attive, e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive, nonché per l’istituzione del  Fondo permanente per il sostegno ai caregivers, ovvero alle persone impegnate nell’assistenza a familiari gravemente disabili.
Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di affrontare i temi della gestione adeguata delle risorse stanziate per l’indennità cosiddetta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti contributivi per i lavoratori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016 nell’articolo 1, commi 179 e 199, per valutare l’ipotesi che, data la novità e sperimentalità degli istituti ivi previsti e considerato che la concreta applicazione amministrativa delle norme sta dando luogo ad una notevole riduzione delle erogazioni effettive rispetto alle previsioni, si possano riutilizzare le somme stanziate per l’adeguamento dei benefici previsti dalla misura, mediante la destinazione delle economie accertate in sede di monitoraggio anche prospettico ad un fondo di apposita costituzione.

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