ANCORA SUL MOTIVO CHE IMPEDIREBBE DI LICENZIARE I DOCENTI MOLESTATORI DI STUDENTESSE

La spiegazione fornita dagli apparati ministeriali per giustificare il differimento sine die del provvedimento disciplinare nei confronti dei due professori di Roma e Riccione, basata su di un preteso difetto del contratto collettivo applicabile, è totalmente sprovvista di fondamento

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Lettera di Sylvia Kranz, promotrice e responsabile del Servizio interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, pervenuta il 29 gennaio 2018, in riferimento al mio editoriale telegrafico dello stesso giorno,
Scuola: il motivo assurdo di un’inerzia, nel quale davo conto del motivo addotto dai vertici del ministero per spiegare il differimento del provvedimento disciplinare nei confronti dei due professori imputati di mancanze gravissime (scrivevo: “[…] mi è stato spiegato in alto loco che l’amministrazione non potrebbe fare diversamente, perché il vecchio contratto collettivo della scuola (in vigore nonostante sia da tempo scaduto) non prevede specificamente questa mancanza e per di più non stabilisce quale organo sia abilitato a provvedere. […]”)  

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Sylvia Kranz

Sylvia Kranz

Caro professore,
[…] La giustificazione addotta dai vertici del ministero mi sembra priva di fondamento, dal momento che l’art. 95 comma 8 lett. e) del ccnl scuola del 2007 prevede il licenziamento senza preavviso per:
“e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.”
Non c’è nessuna lacuna nel contratto scuola, a mio avviso. Certo se si pretende di trovare la sanzione da applicare specificamente al professore che invia SMS a contenuto erotico, quella non c’è. Ma non mi vengano a dire che la lettera e)  non contempla, pur nella sua necessaria genericità, anche ipotesi come quella. Se si pretende di trovare scritta una sanzione per ciascun comportamento avremo sempre lacune… ovvero la scusa per non adempiere. Si dirà che il professore indossava calzini blu mentre la norma prevede solo il caso dei calzini verdi. Cordialmente
Sylvia Kranz

Ringrazio S.K. per questa informazione, che mostra la assoluta mancanza di giustificazione per l’inerzia delle amministrazioni scolastiche in entrambi i casi di professori che disonorano la scuola italiana. Dunque nel contratto collettivo, scaduto ma pur sempre applicabile, la previsione del licenziamento disciplinare per casi come questi esiste, eccome; ma, aggiungo io, quand’anche questa disposizione mancasse, l’amministrazione datrice di lavoro avrebbe il dovere di applicare direttamente norme legislative di carattere generale – in primo luogo l’articolo 54 Cost., secondo comma, che impone agli impiegati pubblici di svolgere le proprie funzioni “con disciplina ed onore” – norme dalle quali si desume l’impossibilità di mantenere in ruolo docenti il cui comportamento costituisce un pericolo grave per i propri allievi. Quanto all’altra “giustificazione”, secondo cui mancherebbe la previsione dell’organo competente per l’apertura del procedimento disciplinare e per l’irrogazione della sanzione, anch’essa è palesemente infondata: l’ufficio competente è individuato dalla legge, trattandosi di materia organizzativa interna per sua natura sottratta alla contrattazione collettiva.      (p.i.)

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