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FOODORA: COME SI PROTEGGE IL LAVORO NELLA GIG-ECONOMY

Se si vuole estendere il campo di applicazione del diritto del lavoro ai platform workers, contrattualmente liberi giorno per giorno e ora per ora di rispondere o no alle chiamate, occorre adottare la nozione di dipendenza economica sostanziale, come aveva fatto la legge Fornero del 2012

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Testo integrale dell’intervista a cura di Fabio De Ponte, pubblicata su
la Stampa il 13 aprile 2018 con diversi tagli per ragioni di spazio – In proposito v. anche la scheda pubblicata su questo sito, nella quale un anno e mezzo fa era precisamente previsto il contenuto della sentenza del Tribunale di Torino dell’11 aprile di quest’anno: Sulla questione dei fattorini di Foodora [1]     .
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Professor Ichino, sul suo sito [1], a proposito della questione dei pony-express e dei riders della Gig-economy, lei ha scritto che, se si applicasse la legge Fornero del 2012, il diritto del lavoro subordinato si estenderebbe anche a questi lavoratori. Perché?
Perché quella legge, in funzione del contrasto all’abuso dei rapporti di collaborazione autonoma, estendeva l’intero sistema di protezione ai lavoratori in posizione di dipendenza sostanziale dall’impresa per cui operano.

Che cosa vuol dire dipendenza economica?
Secondo la legge Fornero: i collaboratori che traggono più di tre quarti del proprio reddito di lavoro da un unico committente, comunque al di sotto di una soglia di 18.000 euro annui.

Perché questa norma non si applica più?
Perché è stata sostituita da quella del 2015 che, pur con la stessa finalità, adotta il criterio del coordinamento spazio-temporale: cioè estende la protezione ai lavoratori che lavorano dentro il perimetro aziendale e con un vincolo d’orario.

Dunque oggi ai ciclofattorini della Gig-Economy nessuna protezione?
Se non si torna al riferimento alla situazione di “dipendenza economica sostanziale”, l’applicazione del diritto del lavoro subordinato è evidentemente esclusa in tutti i casi in cui il prestatore è libero di decidere se e quando rispondere alle chiamate. Però anche in questi casi dovrebbe applicarsi il divieto di discriminazioni e di rappresaglia politico-sindacale.

Che invece il Tribunale di Torino sembra abbia negato ai riders di Foodora.
Sembra. Però aspetterei la motivazione della sentenza prima di affermarlo con sicurezza.

Che protezioni hanno i lavoratori della Gig-Economy negli altri paesi?
L’orientamento che sta emergendo negli Usa e in Gran Bretagna è nel senso di riconoscere questi lavoratori come workers, ma non employees. Dunque riconoscere loro il diritto a uno standard minimo di retribuzione, alla previdenza basilare, ed esentarli dalla disciplina antitrust, cioè dal divieto di coalizione; ma senza diritto a ferie, malattia retribuita e tutela contro i licenziamenti.

Nel caso torinese, però, i lavoratori contestano il fatto che dopo aver protestato per chiedere condizioni diverse di lavoro, non hanno più potuto lavorare attraverso la piattaforma.
Il divieto di discriminazioni politico-sindacali si applica anche al di fuori dell’area del lavoro subordinato: non ci sarà un diritto alla reintegrazione, come quello che ha il lavoratore subordinato, ma il diritto al risarcimento sicuramente sì. Ripeto: occorre leggere la motivazione di questa sentenza.

Contestano anche di essere controllati a distanza in ogni minimo spostamento col sistema satellitare.
Questo però accade anche a qualsiasi autotrasportatore autonomo, se sull’auto o il camion c’è un sistema gps. Comunque, la protezione della privacy si applica a tutti allo stesso modo.

Insomma, che cosa può fare il legislatore per dare a questi lavoratori almeno le protezioni essenziali?
Il legislatore può imporre un salario minimo orario o correlato  al tempo medio necessario per una prestazione, l’assicurazione pensionistica, antinfortunistica e per la malattia: in un disegno di legge che ho presentato con altri trenta senatori lo scorso anno (atto S-2934) si prevede che, quando il lavoro non sia qualificabile come subordinato, la retribuzione debba essere corrisposta attraverso la stessa piattaforma Inps che è stata istituita per il lavoro occasionale, che assicura tutte queste cose; ovviamente senza i limiti posti per il lavoro occasionale.

Però anche gli operai nelle prime fabbriche del Settecento lavoravano a cottimo e potevano scegliere di non presentarsi al lavoro giorno per giorno; ma nessuno dubita che fosse lavoro dipendente, anche se allora non aveva alcuna tutela. Siamo tornati al Settecento?
Il diritto del lavoro stenta a tener dietro all’evoluzione tecnologica. In riferimento ai pony-express, una forma di organizzazione del lavoro analoga a questa, il problema si era posto già negli anni ’80. E anche allora, la giurisprudenza lo risolse come ha fatto ora il Tribunale di Torino: se il lavoratore è libero di decidere se e quando mettersi a disposizione, non lo si può qualificare come subordinato. Proprio per superare questo ostacolo logico, nel progetto del Codice semplificato del lavoro avevo proposto di aggiornare la definizione del campo di applicazione del diritto del lavoro, assumendo come criterio quello della “dipendenza economica”; e la Legge Fornero ha seguito questa indicazione. Se vogliamo che i ciclo-fattorini non occasionali e in condizione di monocommittenza rientrino nel sistema generale delle protezioni, non vedo altra possibile strada.