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IL DISSENSO TRA SERVIDORI E ME SULLA SEPARAZIONE TRA ANZIANI E NO

Alle proteste scandalizzate (e un po’ fuori misura) come questa rispondo che separazione non è discriminazione, né svalutazione delle generazioni più mature, ma l’unica alternativa seria a un catastrofico ritorno al lockdown; non sarà comunque possibile attuarla senza eccezioni, ma più estesa essa sarà e più facile sarà debellare il Covid-19

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Intervento di Alessandra Servidori 2 novembre 2020 su [1]
Il Diario del Lavoro [1], in marcato dissenso dal mio editoriale telegrafico [2] dello stesso giorno – Segue la mia replica [3], sempre sul Diario del Lavoro

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Alessandra Servidori

ALESSANDRA SERVIDORI: VECCHI AL CONFINO? LA COSTITUZIONE (E IL BUON SENSO) LO VIETA

Pietro Ichino NON sono totalmente d’accordo con te: l’idea di prevedere l’isolamento o comunque la separazione coatta agli anziani è demenziale sia sul piano pratico (a meno che non sia operato un TSO a tutti i milioni di italiani over), sia sul piano costituzionale: gli individui sono uguali senza distinzioni di «condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost.), quindi anche di età. Questi barbari al Governo hanno già più volte massacrato la nostra Costituzione e servirebbe comunque una legge per limitare la libertà di circolazione «per motivi di sanità» (art. 16 Cost.), così come per imporre un trattamento sanitario preventivo – l’isolamento – a fini di tutela della salute (art. 32 Cost.).Le statistiche ahinoi!, hanno una vitalità breve e mutevole se vero è che  secondo ISS il Covid circola ovunque anche se con entità diverse tra regione e regione. La mortalità è dell’11,8% ma si basa sui positivi di cui abbiamo certezza, sono maggiormente uomini, anziani con patologie gravi pregresse e tra le vittime, le donne sono solo il 30%. Si registrano meno decessi tra i 20 e i 29 anni ma stanno aumentando anche nei 50 enni.

Questa in sintesi l’analisi sulla situazione del virus in Italia che si modifica continuamente dall’Istituto Superiore di Sanità. E caro Pietro inoltre ravviso ampiamente principi antidiscriminatori violati  e anticostituzionali. Le norme contro le discriminazioni oggi applicabili in Italia sono la provvisoria conclusione di un lungo processo storico tutt’ora in corso che si é sviluppato a partire dalla graduale integrazione internazionale e dall’affermarsi di principi universali che hanno trovato ingresso nei diversi ordinamenti con gradi diversi di incisività ed efficacia.

Ed è proprio una considerazione poi sovrana che supporta la mia contrarietà: il diritto antidiscriminatorio comunitario ha una lunga e potente storia a cominciare dalla (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo-1950) La Convenzione é vincolante per gli stati ed é possibile per il privato attivare le tutele previste contro il proprio stato. Art. 14 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.” Il trattato di Amsterdam (1997) Art. 13: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la religione, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

La carta di Nizza del 2000 (Carta fondamentale dei diritti) Art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.Trattato di Lisbona – 2007 (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) Art. 10: “Nella definizione e nella attuazione delle sue politiche e azioni l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”. E ancora in merito  all’effettività della tutela il divieto di discriminazione è sancito dall’articolo 13 della CEDU che garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione. “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Dunque una simile decisione condivisa da Pietro Ichino può dare origine addirittura ad una class action, essendoci poi una  nuova legge sull’azione di classe in Italia prevista dal  Ddl n. 844 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”, approvato definitivamente dal Parlamento nell’aprile 2019, introduce una disciplina organica dell’azione di classe nel Libro IV, nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies) del Codice di Procedura Civile (Cpc). Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni di dettaglio che disciplinano le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.Non tenendo conto poi che una simile scelta oltretutto avanzata dal comico Grillo a proposito dell’eliminare le persone anziane dal diritto di voto prima del diritto alla salute, rappresenta una deriva fatiscente dei valori che si presume ogni istituzione deve garantire ai suoi cittadini.

Altra considerazione  se l’azione è proposta nei confronti dei gestori di pubblici servizi o di servizi di pubblica utilità come appunto il ssn o l’esercizio di voto, a tal fine il tribunale deve tenere conto di quanto eventualmente previsto dalle carte dei servizi e dunque se l’azione di classe viene accolta, il tribunale pronuncia una sentenza di condanna con la quale liquida le somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo per liquidarle assegnando alle parti un termine di massimo 90 giorni per addivenire a un accordo di liquidazione (decorso il quale provvede egli stesso alla liquidazione).Con danni erariali immensi. A proposito di contrapporre la salute all’economia.Di anziani e covid si è già da tempo cominciato a vaneggiare  come varie fonti ci riportano (Life news) per esempio in Olanda dove pare gli anziani siano lasciati privi di cure intensive.Una forma di eutanasia avanza neanche tanto silenziosamente stando alle dichiarazioni di Toti, presupponendo che l’eutanasia ha origini naziste nel considerare il malato, l’anziano, il disabile, l’improduttivo (alla Toti) non più una persona di cui prendersi cura, ma un peso sociale, nient’altro che un costo dispendioso.

Si legga il libro della Senatrice Liliana Segre e si vergogni chi  pensa che ai nostri anziani si debba imporre l’isolamento o come dice Ichino la separazione coatta in base a statistiche e medicina preventiva. Se poi vogliamo essere ancora più lucidi che dire sui nostri Italiani e Italiane più illuminati come Draghi, Cassese, Montalcini che non è più tra noi per vecchiaia, ma ha continuato fino a tardissima età a supportarci scientemente. Per  non parlare delle donne medico e scienziate oggi sempre più presenti – rileva la Fnomceo, dove è necessario che anche i sistemi organizzativi ne tengano conto. Occorre, ad esempio, che si modifichino i contratti, introducendo modalità flessibili di impiego.Tra gli over 70 è ancora il numero di uomini cinque volte quello delle colleghe: 45.293, a fronte di 9.108 donne. Addirittura sei volte tra gli over 75, ma non tutti i medici uomini e donne vicini al pensionamento hanno scelto per nostra fortuna quota 100. Evviva Draghi che ha 73 anni!

LA MIA REPLICA

Cara Alessandra, la proposta Favero-Ichino-Rustichini [5] non parla di “isolamento”, bensì di “separazione”, che è cosa assai diversa. Questo significa, per esempio, mezzi di trasporto pubblico separati; spazi differenziati per i ricoveri ospedalieri; ruoli differenti per gli insegnanti più giovani, cui potrebbe essere affidata la presenza nelle classi anche quando ci sia qualche caso di positività tra gli studenti, e comunque quando gli insegnanti anziani fanno lezione alla classe da remoto; possibilità di prosecuzione della produzione nelle aziende, con ricorso alla Cassa integrazione soltanto per gli over50; e così via. La separazione non sarà sempre possibile, ma quanto più estesamente si riuscirà a realizzarla tanto più efficace sarà l’azione di contenimento del contagio per le classi di età per le quali esso è letale. […]

Quanto al carattere discriminatorio che tu denunci in una misura di questo genere, non devo ricordare a te che già la legislazione antidiscriminatoria in vigore oggi attribuisce un peso determinante alla statistica. Ti domando dunque: non basta un tasso di letalità del Covid-19 trecento volte superiore nelle classi di età >50, rispetto alle classi più giovani, per giustificare una differenziazione del trattamento?

E non pensi che per salvare il Paese da una catastrofe economica anche peggiore di quella che già si sta profilando possa avere un senso consentire il lavoro all’interno del perimetro aziendale a chi non è esposto a un pericolo mortale, escludendo solo chi a quel pericolo è effettivamente esposto?

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