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IL CONTRATTO DEI RIDER E L’ARRAMPICATA DEL MINISTERO SUGLI SPECCHI

Pur di contrastare il nuovo ccnl per i rider, il dicastero del lavoro non esita a inventarsi regole mai viste e a riscrivere a modo suo il principio costituzionale della libertà sindacale

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Secondo editoriale telegrafico per la
Nwsl n. 533, 23 novembre 2020 – In argomento v. anche il mio articolo pubblicato l’11 novembre scorso su lavoce.info, I rider tra subordinazione e autonomia [1], e il precedente sullo stesso argomento, del 21 settembre, Contratto per i rider: è davvero “pirata”? [2]Il giorno dopo l’uscita di questo articolo è stata depositata una sentenza del Tribunale di Palermo in tema di subordinazione di un rider, il cui contenuto peraltro non interferisce in alcun modo con quanto qui sostenuto (*).
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[3]Con il contratto Assodelivery/Ugl Rider [4] del 15 settembre scorso, il settore del Food Delivery ha incominciato a darsi un proprio sistema di relazioni industriali, costituendosi per la prima volta nel panorama mondiale in “categoria sindacale”. Il problema è che a firmare il contratto, per i lavoratori, è l’Ugl e non Cgil Cisl e Uil. La più contrariata è la Cgil, che chiede al ministero del Lavoro di squalificarlo. Il ministero la accontenta immediatamente con una lettera [5] in cui lo qualifica senz’altro come “contratto pirata”, per difetto di rappresentatività di Ugl. Qualcuno obietta che, per negare a questo sindacato il carattere di “maggiormente rappresentativo”, occorrerebbe dimostrare che nel settore ce ne sono altri con più iscritti. Ma non ce ne sono [2]. Allora che fa il ministero? Il 19 novembre emana una circolare [6], con la quale si esibisce nella più clamorosa arrampicata sugli specchi che si ricordi, da che è nato il diritto sindacale. Il suo primo argomento è questo: “Secondo la lettera della legge [… a firmare il contratto deve essere …] una pluralità di agenti sindacali, e non un singolo agente”! Novità assoluta a livello mondiale, che lascia tutti i cultori della materia senza fiato. L’estensore della circolare, però, si accorge che la nuova norma da lui appena creata potrebbe essere aggirata facilmente: basterebbe che Ugl Rider si scindesse formalmente in due. Per risolvere il problema occorre – nientemeno – abrogare il principio fondamentale per cui la categoria sindacale non preesiste al contratto collettivo, ma è il contratto stesso a darle vita e definirla [7]: la circolare stabilisce dunque che la maggiore rappresentatività del sindacato stipulante va verificata non in riferimento al campo di applicazione del nuovo ccnl – cioè alla categoria dei rider – bensì alla diversa e molto più ampia categoria della logistica, campo di applicazione di un ccnl firmato da Cgil Cisl e Uil. Pur di contrastare il ccnl Assodelivery/Ugl Rider, il ministero del Lavoro è pronto a cancellare il primo comma dell’articolo 39 della Costituzione, e con esso settant’anni di diritto sindacale.

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(*) Quanto esposto in questo editoriale telegrafico non è in alcun modo contraddetto dalla  sentenza del Tribunale di Palermo 24 novembre 2020 n. 7283, che a) non riguarda la validità né il campo di efficacia del ccnl Assodelivery/UGL Rider, b) si riferisce a un rapporto non assoggettato al contratto stesso (anche perché svoltosi prima della sua stipulazione) e  c) si basa su circostanze di fatto particolari, tra le quali l’esercizio del potere disciplinare da parte della società titolare della piattaforma, ovviamente non previsto in quel contratto collettivo.

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