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LIBERI DI NON VACCINARSI, MA NON DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE ALTRUI

La norma che consente all’imprenditore di imporre ai propri dipendenti la vaccinazione anti-Covid c’è già: è l’articolo 2087 del Codice civile, che richiede l’adozione di tutte le misure consigliate dalla scienza e dall’esperienza per assicurare la salute e il benessere di tutti i dipendenti  

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Intervista a cura di Virginia Piccolillo pubblicata sul
Corriere della Sera il 29 dicembre 2020 – In argomento v. anche l’intervento svolto in Senato il 12 luglio 2917 dalla senatrice a vita Elena Cattaneo [1] sulla cultura delle vaccinazioni
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[2]Professor Pietro Ichino, c’è chi ventila l’ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino. È giuridicamente possibile?
«Non solo è possibile, ma in molte situazioni è già previsto».

Da quale norma?
«L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite dalla scienza e dall’esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere».

Quindi intende dire che il datore di lavoro può imporlo?
«Non solo può, ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie – per esempio i medici e gli infermieri – diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso».

Ma non è un’imposizione un po’ troppo invasiva per obbligare il lavoratore?
«Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro».

In sintesi: o ti vaccini o ti licenzio?
«Sì. Perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui».

[3]Ma allora la libertà di sottrarsi ai trattamenti tutelata dall’articolo 32 della Costituzione?
«Quella norma contiene due principi. Prima sancisce quello di protezione della salute di tutti; poi prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia, precisando peraltro che la legge può limitarla nell’interesse della collettività. Comunque, quando la scelta di non curarsi determini un pericolo per la salute altrui, deve sempre prevalere la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento».

E quindi?
«Quindi, finché c’è un rischio apprezzabile di contagio il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree e i titolari di ristoranti, o di supermercati».

Ma l’articolo 32 della Costituzione recita: «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Pensa sia necessaria una legge?
«No. Per imporlo in azienda basta l’articolo 2087 del codice civile. Ma anche su ristoratori e trasportatori grava già oggi un obbligo analogo di garantire la salute e sicurezza degli avventori o dei viaggiatori».

Non pensa che potrebbe sorgere un contenzioso che rallenterebbe le vaccinazioni?
È probabile che qualche contestazione nascerà. Ma in un numero molto limitato di casi.

Però negli altri Paesi europei il vaccino non è obbligatorio.
«Anche negli altri Paesi il vincolo può esser imposto, nel rapporto di lavoro come in altri rapporti, se le circostanze ne fanno una condizione per la sicurezza di altre persone».

[4]Sul lavoro, però, sono già state imposte misure di sicurezza come mascherine e il distanziamento.
«Finché non c’è la possibilità di vaccinarsi, queste sono le uniche misure di sicurezza possibili. Ma dal momento in cui la vaccinazione sarà disponibile, poiché la scienza e l’esperienza la indicano come misura più sicura, anche questa potrà essere imposta: allo stesso modo in cui si può vietare di guidare avendo bevuto alcol».

In Spagna annotano i nomi di chi non si vaccina.
«
Anche questa è una misura ragionevole: è un altro modo per individuare chi può costituire un rischio per chi gli sta vicino.»

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