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LA RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLE P.A. CONTRADDICE LE LINEE DI FONDO DEL DECRETO BRUNETTA

TOLTO IL VINCOLO DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI, RISCHIANO SERIAMENTE DI ANDARE IN SOFFITTA SIA IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, SIA QUELLO DEL MERITO

Al testo dell’interrogazione fa seguito la risposta del ministro, datata 2 dicembre 2009

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
al ministro della Funzione Pubblica
presentata alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 2009
dai Senatori Pietro Ichino, Enzo Bianco e Stefano Ceccanti

premesso che
– il Governo nell’esercizio di una delega legislativa, sta procedendo alla riforma delle strutture dipendenti dal Ministro della Funzione Pubblica, quali CNIPA, FORMEZ e SSPA;
– a quanto risulta, la suddetta riforma non modifica sostanzialmente né le funzioni né l’organizzazione delle strutture indicate, spesso limitandosi a modificare i nomi o la composizione dei relativi organi di governo;
– vi è peraltro motivo di ritenere che i problemi di funzionamento delle strutture indicate non derivino dalle norme vigenti, bensì dalla loro cattiva attuazione: basti l’esempio della mancata emanazione dei bandi per i Corsi Concorsi della SSPA;
– nel quadro normativo vigente le strutture in esame hanno a volte avviato buone prassi relative ai metodi di ricerca e formazione oltre che di organizzazione interna, per esempio con la prassi instaurata dalla SSPA di reclutare i docenti con procedura concorsuale;
– in particolare la SSPA ha avviato un processo di rinnovamento, di applicazione e consolidamento di un principio meritocratico e di acquisizione di prestigio internazionale, rispetto al quale la riforma rischia di determinare un arretramento, a causa della più intensa soggezione dell’Istituto all’influenza politica del Governo di volta in volta in carica;
– le nuove norme, come le vecchie, non prevedono alcuna forma di selezione in base al merito, in contrasto con la politica di riforme amministrative enunciate dal Ministro della Funzione Pubblica;
– gli stessi schemi di decreti legislativi non prevedono alcuna attivazione di un sistema di valutazione indipendente idoneo ad accertare i risultati prodotti dal CNIPA, dal FORMEZ e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, né alcun sistema di fissazione di obiettivi precisi, specifici e misurabili al cui raggiungimento possano essere vincolati gli organi di governo, tale da consentire una verifica ex post della bontà del loro operato;
– al contrario, il fatto che tutte le figure di vertice delle strutture indicate e in particolare della Scuola siano soggette a nomina governativa aggrava il rischio che l’intera gestione della Scuola stessa e in particolare le chiamate dei docenti finiscano coll’essere ispirate a criteri partitocratici;

si chiede al ministro della Funzione Pubblica;

– come intenda prevenire il rischio che le menzionate riforme si esauriscano nella sostituzione dei titolari degli organi di vertice delle strutture indicate;
– come intenda garantire che la Scuola mantenga l’alto livello scientifico e didattico raggiunto, universalmente riconosciuto;
– in particolare, se non ritenga necessario confermare e semmai rafforzare la regola costituzionale del concorso per il reclutamento dei docenti della SSPA.

LA RISPOSTA DEL MINISTRO

Roma, 2 dicembre 2009

 

Al Sen. Pietro ICHINO

Senato della Repubblica

 

                       e, p.c.      Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                               

                                                                                                   Alla Camera dei Deputati

                                                                                                   Servizio Sindacato Ispettivo 

                                                                                                  Al Senato della Repubblica

                                                                                                  Ufficio Sindacato Ispettivo

 

Oggetto:    Interrogazione a risposta scritta 4-02183, concernente provvedimenti di riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA.

 

 

                  In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, con il quale si chiedono delucidazioni in merito alla riorganizzazione degli organismi vigilati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si rappresenta quanto segue.                  ¦lt;br />                  Le richieste dell’interrogante trovano adeguata ed esaustiva risposta nelle disposizioni normative che provvedono al riordino degli enti in questione; già, infatti, dalla lettura della norma di delega recata dall’articolo 24 della legge n. 69 del 2009 possono agevolmente evincersi le finalità che i decreti legislativi intendono perseguire. Nel più ampio quadro della riforma della pubblica amministrazione, intrapresa attraverso varie misure normative, i decreti legislativi in parola sono volti alla realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.¦lt;br />                        Si precisa poi che i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Cnipa, approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 6 novembre u.s., sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mentre il provvedimento concernente il Formez è ancora all’esame della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246 e deve quindi completare l’iter di approvazione.
                       Per quanto attiene alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, si precisa che il relativo ordinamento è attualmente definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 che viene ad essere modificato dal decreto legislativo di riordino attuativo del citato art. 24 della legge n. 69 del 2009 in relazione ai seguenti profili:

·         il ruolo e le funzioni della Scuola vengono adeguate per farne uno dei principali centri culturali di modernizzazione della pubblica amministrazione, secondo le linee guida della l. n. 15 del 2008 e dei decreti legislativi di attuazione;

·         vengono così ridefinite la mission e le competenze della Scuola, con maggiore attenzione all’ambito sovranazionale, la cd. internazionalizzazione della Pubblica amministrazione. I destinatari rimangono i dipendenti dello stato (dirigenti e funzionari), sia per la formazione e per l’aggiornamento: si specifica, però, che l’attività principale della nuova SSPA è diretta alla formazione “post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici”. Inoltre, si favorisce il raccordo con le strutture privatistiche nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;

·         alla Scuola si attribuisce il potere di rilasciare titoli di master di alta qualificazione professionale. Pertanto, si amplia il novero dei soggetti che, a pagamento, possono usufruire delle proposte formative della SSPA: non solo i dipendenti delle amministrazioni diverse da quelle centrali (come già previsto nel 1999), ma anche quelli di “istituzioni, ed imprese private”;

·         si modifica l’assetto strutturale della Scuola, prevedendo come nuovi organi:

1) Il Comitato di programmazione, che approva il programma triennale della Scuola; valuta l’attività formativa e di ricerca; fornisce indirizzi scientifici.
2) Il Comitato di gestione, che delibera il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo.
3) Il Presidente, vertice dell’istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E’ responsabile dell’attività didattica e scientifica; nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, redige il programma triennale ed il programma annuale delle attività della Scuola. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, dotato di funzioni consultive.
Infine, il Dirigente amministrativo (figura già prevista nel decreto legislativo n. 287 del 1999), responsabile della gestione amministrativo-contabile.

                        La disciplina del CNIPA, attualmente contenuta nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, viene invece innovata nel modo seguente:        

·         ne viene modificata la denominazione, in DigitPA, e viene specificata la natura giuridica, qualificando espressamente come ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. Svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale;

·         in riferimento agli organi, si prevede che il Presidente, scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale, dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta, se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell’incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Si prevede altresì che il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti;

·         l’incarico di Direttore generale è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, nominato con la stesse procedure già previste dal d.lgv. n.39/1993 e dall’attuale regolamento n. 609/94. Il Direttore Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato; se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell’incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa;

·         viene ridotta la dotazione organica dell’Ente che risulta infatti fissata in 120 unità di personale, di cui 20 dirigenti. In particolare, 40 unità potrà essere costituito da personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo; inoltre l’Ente può far ricorso a personale con contratto di lavoro flessibile, nel numero di 30 unità, di cui 10 con esperti e 20 con contratti a tempo determinato. In sede di prima attuazione il numero massimo del personale è fissato nel limite di 130 unità.

             E’ di tutta evidenza quindi che il riordino dei suddetti enti, ispirato a principi di trasparenza, merito ed efficienza, intende perseguire i seguenti obiettivi:
a)  la ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b)  la trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c)  il raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;
d)  la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Renato Brunetta