- Pietro Ichino - https://www.pietroichino.it -

SE IL “MERITO” SCOMPARE DALLO STIPENDIO

Al ministero del Lavoro c’è una manina misteriosa che, nel decreto legislativo sulla trasparenza delle retribuzioni, ha soppresso la parola che consente di differenziarle sulla base dell’impegno personale

.
Articolo pubblicato dal
Corriere della Sera il 1° luglio 2026 – Sullo stesso argomento v. l’articolo di Tito Boeri pubblicato il 23 giugno scorso su la Repubblica, Trasparenza delle retribuzioni non significa appiattimento [1]

.
È incredibile, ma è proprio così: il decreto legislativo con cui il nostro Governo ha dato attuazione alla direttiva UE sulla trasparenza delle retribuzioni sembra proprio stabilire che, nel determinare il trattamento dei dipendenti, l’imprenditore non possa tenere conto delle diversità di impegno personale.

Anche per promuovere la parità di genere la direttiva UE n. 2023/970 impone la trasparenza dei criteri di differenziazione delle retribuzioni; prevede inoltre, nel “considerando 26” e poi di nuovo nell’art. 4 comma 4, che le retribuzioni possano, come parrebbe ovvio, essere differenziate in base a «competenza (cioè livello di istruzione o formazione), impegno (nella versione inglese: effort), responsabilità e condizioni di lavoro». Orbene, il nostro decreto legislativo n. 96/2026, entrato in vigore nei giorni scorsi, ricalca la direttiva; ma quando, all’articolo 4 comma 3, indica i criteri di possibile differenziazione delle retribuzioni, dei quattro criteri ammessi dalla direttiva ne riprende soltanto tre: «competenza, responsabilità e condizioni di lavoro».  All’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro c’è una manina misteriosa che ha soppresso la possibilità di differenziazione del trattamento sulla base dell’impegno personale!

Come ha osservato Tito Boeri la settimana scorsa su la Repubblica [1], il nostro Governo Meloni – sì, proprio quello che fin dall’inizio ha messo il “merito” sulle proprie bandiere – sembra aver voluto ora stabilire che in Italia, a differenza di tutti gli altri Paesi della UE, il principio della parità di trattamento vieta all’imprenditore di differenziare le retribuzioni dei propri dipendenti tenendo conto dell’eventuale diversità di dedizione al proprio compito. Il che, evidentemente, determinerebbe nel settore dell’impiego privato un appiattimento verso il basso analogo a quello cui si assiste nell’impiego pubblico, dove le differenze di impegno personale sono da sempre per lo più ignorate. Ma lì si tratta di incapacità delle amministrazioni di esprimere valutazioni credibili su cui basare premi di rendimento individuali, che di per sé non sarebbero vietati; mentre qui sembrerebbe proprio che, con la manipolazione della norma comunitaria, si sia voluto mettere al bando la differenziazione dei trattamenti sulla base dell’impegno personale.

La speranza, a questo punto, è che siano la Corte di Giustizia Europea o la Corte costituzionale a porre rimedio a questa stortura alla prima occasione.

.