
{"id":10772,"date":"2010-10-22T12:03:08","date_gmt":"2010-10-22T11:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10772"},"modified":"2010-10-24T09:47:43","modified_gmt":"2010-10-24T08:47:43","slug":"ripresa-la-discussione-al-senato-sulla-riforma-forense-%e2%80%93-4-la-questione-dei-minimi-inderogabili-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10772","title":{"rendered":"IL DIBATTITO AL SENATO SULLA RIFORMA FORENSE \u2013 4. LA QUESTIONE DEI MINIMI INDEROGABILI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SCONTRO IN SENATO TRA DUE VISIONI FRA LORO PROFONDAMENTE DIVERSE SULLA DISCIPLINA DELL&#8217;AVVOCATURA, SULLA CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI, LA DEROGABILITA&#8217; DEI MINIMI TARIFFARI\u00a0E LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE<\/span><\/p>\n<p><em>Interventi dei senatori Longo, Morando, Benedetti Valentini, del sottosegretario alla Giustizia e miei, tratti dal resoconto stenografico delle sedute <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=16&amp;id=509652\" target=\"_blank\">antimeridiana<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=16&amp;id=509674\" target=\"_blank\">pomeridiana<\/a> del Senato del 20 ottobre 2010 &#8211; Gli interventi estratti dalle sedute precedenti sullo stesso tema sono agevolmente reperibili nella sezione Giustizia di questo sito<\/em>:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8210\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell&#8217;ordinamento forense &#8211; 1<\/a>;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8449\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell&#8217;ordinamento forense &#8211; 2<\/a>;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8611\" target=\"_blank\">IIl dibattito sulla riforma dell&#8217;ordinamento forense &#8211;\u00a03;<\/a>\u00a0 <a title=\"Dibattito al Senato sulla riforma forense - 21.10.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10777\" target=\"_blank\">il dibattito sulla riforma dell&#8217;ordinamento forense &#8211; 5. La questione delle incompatibilit\u00e0 professionali<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Sommario<br \/>\n1. Sul difetto fondamentale di impostazione politica del disegno di legge<br \/>\n2. Sull&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di aggiornamento professionale per gli avvocati con cariche elettive<br \/>\n3. Sulla questione se sia opportuno che si riapra la discussione sul disegno di legge in Commissione Giustizia<br \/>\n4. Sulla questione dell&#8217;inderogabilit\u00e0 delle tariffe minime e del divieto del patto di quota-lite<br \/>\n5. Sulla questione dell&#8217;incompatibilit\u00e0 della professione forense con la subordinazione<br \/>\n6. Sul requisito della continuit\u00e0 dell&#8217;esercizio della professione forense<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>1. &#8211; SUL DIFETTO FONDAMENTALE DI IMPOSTAZIONE POLITICA DEL DISEGNO DI LEGGE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, il modo per cos\u00ec dire stagionale con cui il Senato sta affrontando un disegno di legge come questo, su una riforma di grande rilievo, come quella dell&#8217;ordinamento forense, non dipende n\u00e9 da una distrazione della Presidenza del Senato n\u00e9 da cattiva volont\u00e0 di questa Assemblea, ma dal grave errore originario di impostazione di questo provvedimento. Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso nazionale forense di Bologna, ha fatto agli avvocati un discorso che suonava sostanzialmente cos\u00ec: se voi mi portate un disegno di riforma sul quale concordino tutte le componenti e le voci dell&#8217;avvocatura, io mi impegno a farlo passare in Parlamento. Con questo discorso il Ministro mostrava di non tenere nel minimo conto il fatto che &#8211; dopo l&#8217;abrogazione dell&#8217;ordinamento corporativo, nel quale l&#8217;Ordine degli avvocati era al tempo stesso ente pubblico e organo unico di rappresentanza degli interessi economici e professionali degli avvocati &#8211; <strong>la disciplina della professione forense non \u00e8 pi\u00f9 posta dallo Stato nell&#8217;interesse prioritario degli avvocati, bens\u00ec \u00e8 posta principalmente nell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia e della collettivit\u00e0<\/strong>. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque, <strong>non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne dell&#8217;avvocatura. In realt\u00e0. <\/strong>Quell&#8217;accordo in seno al ceto forense che il ministro Alfano richiedeva non \u00e8 stato affatto raggiunto: ad esempio, non sono affatto d&#8217;accordo con questo disegno di riforma i giovani avvocati. In ogni caso, semmai si sarebbe dovuto costruire un accordo con gli organismi e le associazioni che rappresentano l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia, l&#8217;interesse degli utenti e delle imprese, l&#8217;Antitrust e l&#8217;interesse ad un corretto svolgimento della concorrenza nel mercato dei servizi forensi e legali. Di tale interesse, che avrebbe dovuto costituire il punto di riferimento principale per questa iniziativa legislativa, il ministro Alfano si \u00e8 invece totalmente dimenticato, con il risultato che, appena partito, il disegno di legge si \u00e8 incagliato. Cos\u00ec stando le cose, chiedo al Governo di chiarirci se, nei cinque mesi che sono trascorsi dall&#8217;ultima volta in cui ci siamo occupati di questo provvedimento, sia maturata un&#8217;impostazione pi\u00f9 meditata, una considerazione pi\u00f9 attenta degli interessi che questa nuova legge dovr\u00e0 proteggere. Vorrei che ci venisse anche chiarito quali modifiche ne derivano, secondo gli intendimenti del Governo, nelle linee portanti del disegno di legge.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che noi abbiamo cominciato la discussione su questo provvedimento il 30 marzo. Da allora, <strong>vi sono state dedicate 11 sedute in sei tornate e questa \u00e8 la dodicesima. Durante queste 11 sedute, sono stati svolti 137 interventi<\/strong>, in un <em>certamen<\/em> oratorio che ha certamente arricchito la mia cultura e, devo riconoscerlo, risultiamo tutti pi\u00f9 ricchi adesso. Faccio per\u00f2 anche rilevare che <strong>sono stati approvati 6 articoli, dei 9 discussi, su un articolato di 66 <\/strong>articoli. Quindi, abbiamo approvato un articolo su 11. Di questo passo, facendo una previsione esoterica, occorreranno 2.000 giorni per completare l&#8217;esame di questo provvedimento di legge, ovverosia sei anni. Ebbene, alcuni colleghi pi\u00f9 competenti di me mi dicono che questa legislatura non \u00e8 destinata a durare tanto e che forse durer\u00e0 meno di sei anni. Allora io mi domando se questo sia l&#8217;ulteriore giorno nel quale il provvedimento viene portato qui come tappabuchi, perch\u00e9 questo Senato non ha articolati di sostanza da discutere e non ha abbastanza mozioni di riserva da discutere. <em>(Applausi del senatore Astore)<\/em>. E noi siamo ancora una volta qui a discutere, ad accantonare e ad intervenire su un disegno di legge che, evidentemente, \u00e8 uscito malformato dalla Commissione e ci viene qui sottoposto nell&#8217;incertezza totale, sia della maggioranza che dell&#8217;opposizione. Noi non vogliamo essere ulteriormente presi in giro! Esiste una dignit\u00e0 di questo Senato da rispettare. <em>(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).<\/em><\/p>\n<p>\u00a0[\u2026]<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Signora Presidente, visto che riprendiamo l&#8217;esame di questo disegno di legge, di cui abbiamo trattato l&#8217;ultima volta il 27 maggio scorso, credo sia importante cercare di capire i motivi di questi emendamenti e di questo stallo nei lavori dell&#8217;Aula. Poco fa \u00e8 stato ricordato come su 10 articoli (oggi stiamo esaminando l&#8217;articolo 10) soltanto quattro sono stati approvati, mentre gli altri sono stati accantonati. Si tratta poi di articoli corposi, quali l&#8217;articolo 1, il 2, il 3 e il 4, tutti articoli il cui esame \u00e8 stato accantonato e che hanno visto anche la presentazione di emendamenti da parte del relatore. Credo pertanto sia importante capire cosa \u00e8 accaduto, anche per comprendere come andare avanti. Infatti, o mancano decreti-legge, per cui l&#8217;Aula, non sapendo di cosa trattare, ogni tanto riprende in esame questo provvedimento &#8211; nelle discoteche si parla di brani riempipista, per l&#8217;Aula si potrebbe parlare di provvedimenti di riempimento &#8211; oppure si deve dar conto di promesse fatte e che per certi versi non vengono mantenute: promesse fatte, da una parte, al Consiglio nazionale forense e, dall&#8217;altra, all&#8217;Ordine degli avvocati. \u00c8 possibile che entrambe le ipotesi siano valide: che manchino decreti-legge e disegni di legge da sottoporre all&#8217;esame del Parlamento, non pi\u00f9 abituato ad esaminare provvedimenti trasmessi dalle Commissioni (perch\u00e9, quando arrivano in Aula, si evidenzia che l&#8217;Assemblea non \u00e8 poi cos\u00ec compatta come nelle Commissioni), e che anche la seconda ipotesi sia vera. Ma se \u00e8 vera anche la seconda ipotesi, si dimostra che anche l&#8217;Italia del 2010 per certi versi subisce il retaggio dell&#8217;Italia dei primi del Novecento, e cio\u00e8 di <strong>un&#8217;Italia che continua a restare ostaggio degli ordini e delle corporazioni, che dettano al Parlamento le leggi di cui hanno bisogno e che questo in qualche modo deve assecondare<\/strong>. \u00c8 uscito in questi giorni un libro che credo vi sarebbe di utile lettura: \u00abIl cappio. Perch\u00e9 gli ordini professionali soffocano l&#8217;economia italiana\u00bb, edito da Rubbettino e scritto da Riccardo Cappello, che \u00e8 un avvocato. Il libro, quindi, non \u00e8 stato scritto da qualcuno che per qualche motivo ce l&#8217;ha con gli avvocati. L&#8217;autore ricorda giustamente come gli ordini professionali, in primis proprio l&#8217;ordine forense, in qualche modo abbiano legato, ingabbiato, bloccato e &#8211; come dice il sottotitolo &#8211; soffocato l&#8217;economia italiana: \u00abSe con 230.000 iscritti all&#8217;albo forense importiamo consulenza legale, se non esiste la meritocrazia, se la burocrazia \u00e8 pletorica e inefficiente, se la culla del diritto ne \u00e8 diventata la bara, se ogni legge che entra in Parlamento ne esce finendo col dare pi\u00f9 potere a quelli cui avrebbe voluto ridurlo, se persino il mondo dello sport \u00e8 afflitto da periodiche scosse telluriche. Se, cio\u00e8, la vita italiana \u00e8 costellata da tanti scandali che si ripropongono con ciclica periodicit\u00e0 e con ossessionante ripetitivit\u00e0, non pu\u00f2 trattarsi di vicende svincolate tra loro ma deve ragionevolmente ritenersi che vi sia una radice comune, una causa non rimossa che trascende i singoli &#8220;orticelli&#8221;. Per fare la storia delle professioni occorre partire proprio dagli avvocati, non solo per la primogenitura della regolamentazione alla quale si sono richiamati tutti gli ordini professionali istituiti successivamente, ma perch\u00e9 il mercato, per essere tale, ha bisogno del diritto. Mercato e Diritto sono &#8220;inscindibilmente legati: nascono, si sviluppano e muoiono insieme&#8221;. La professione forense, quindi, per la &#8220;strategicit\u00e0&#8221; e per la sua interferenza con la giustizia, servizio essenziale per un societ\u00e0 che voglia dirsi civile, costituisce l&#8217;emblema, la metafora ideale per leggere le strutturali inefficienze del Paese\u00bb. Si potrebbe andare avanti nella lettura di questo testo, che ricorda come sono nati gli ordini e perch\u00e9 siamo arrivati a questo punto di dibattito. Con questo disegno di legge e, in particolare, con l&#8217;articolo 10 e il suo secondo comma, che con l&#8217;emendamento 10.202 intendiamo sopprimere, si va esattamente nella direzione dirigistica di una legge che muove da un mercato costituito da tanti attori e, siccome la torta continua a rimanere quella (anzi, la concorrenza arriva dall&#8217;estero, perch\u00e9 &#8211; come ricordavo prima &#8211; in realt\u00e0 ci si rivolge all&#8217;avvocatura di altri Paesi dell&#8217;Unione europea), per continuare a mantenere questo orticello, lo ingabbia ulteriormente a tutela di chi \u00e8 gi\u00e0 dentro questo mercato, ovviamente a svantaggio di quelli che invece ne sono fuori. L&#8217;intervento \u00e8 di tipo dirigista: se questa \u00e8 la torta, continuate a dividerla tra di voi, e che non intervenga qualcuno di nuovo a sottrarre delle fette di torta. Altro poteva essere un intervento di tipo liberale e liberista, quindi non nel senso di legge della giungla, ma di legge del mercato, in cui chi \u00e8 in grado di sapersi conquistare la propria clientela e di portare avanti la propria attivit\u00e0 professionale deve poterlo fare. L&#8217;articolo 10 \u00e8 quello che dice che l&#8217;avvocato deve essere continuamente formato per poter esercitare la propria attivit\u00e0 professionale, ma il comma 2 smentisce il precedente &#8211; ed \u00e8 per questo che ne chiediamo l&#8217;abrogazione &#8211; perch\u00e9 incomincia a elencare una serie di figure che sono esentate. Credo che sia utile ricordare chi volete esentare dall&#8217;obbligo di formazione; soprattutto, dovrete anche rendere conto del perch\u00e9 volete farlo. In particolar modo, ricordo l&#8217;esenzione per i membri del Parlamento nazionale ed europeo; qual \u00e8 il motivo? Forse perch\u00e9 noi parlamentari facciamo in questa sede le leggi e siamo quindi formati continuamente a fare l&#8217;attivit\u00e0 di avvocato? Non credo. Si parla poi dei consiglieri regionali. Per quale motivo i consiglieri regionali non debbono procedere ad una formazione continua per poter assistere i clienti e il loro interesse, come dice il comma 1? Si menzionano i presidenti di provincia e gli assessori provinciali. Quale formazione hanno gli assessori provinciali o i consiglieri provinciali nell&#8217;ottica dell&#8217;interesse dei loro clienti? Il fatto di essere assessori provinciali fa s\u00ec che siano formati a fare gli avvocati? Ma ancora: sono esentati i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Ci\u00f2 significa che tale cariche sono equivalenti ad una formazione continua, nell&#8217;ottica dell&#8217;interesse dei clienti e &#8211; come \u00e8 stato aggiunto con l&#8217;emendamento poco fa accolto dal relatore &#8211; dell&#8217;amministrazione della giustizia? L&#8217;avere esentato queste figure, come se la loro attivit\u00e0 conferisse loro i titoli di una formazione continua, \u00e8 un modo evidentemente per continuare a creare meccanismi in base ai quali chi \u00e8 gi\u00e0 dentro continua a starci e chi ne \u00e8 invece fuori deve incontrare ulteriori difficolt\u00e0 e barriere di accesso. Per tutti questi motivi, dichiaro che il mio voto sar\u00e0 favorevole.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signore e signori del Senato, intervengo su questo emendamento e poi non interverr\u00f2 pi\u00f9. <em>(Commenti dal Gruppo PD)<\/em>. Intanto vorrei cominciare il mio intervento dalle affermazioni dell&#8217;illustre senatore Livi Bacci, che &#8211; a mio parere &#8211; ha dimostrato in questa sede una intima contraddizione con quanto ha sostenuto pi\u00f9 volte, ripetutamente e pervicacemente, la minoranza, la cui convinzione \u00e8 che nell&#8217;Aula del Senato vi sarebbe semplicemente una mortificazione del Senato perch\u00e9 si passerebbe soltanto unanimemente a votare provvedimenti decisi <em>aliunde<\/em>. Voglio far osservare al professor Livi Bacci, il quale forse non ha un interesse diretto nei confronti di questa normativa, che, al contrario, proprio quanto sta accadendo in questa sede in merito al disegno di legge in esame dimostra la vivacit\u00e0 e la funzione del Parlamento e, nel caso specifico, del Senato. Non si preoccupi il professor Livi Bacci. La votazione di questo disegno di legge durer\u00e0 quanto dovr\u00e0 durare, con un&#8217;attenzione particolare a quanto dice ciascuno di noi rispetto ad una norma molto dettagliata ed articolata, che ha aspetti &#8211; come ha sottolineato anche la senatrice Poretti o come dice giustamente il senatore Ichino &#8211; di grande rilevanza. Questo \u00e8 il punto. Voi, al contrario, avete la convinzione &#8211; o molti di noi forse, ma certamente molti di voi &#8211; che in questa sede sia stato portato un testo che \u00e8 stato mal abborracciato in Commissione. Quindi dovremmo &#8211; ahim\u00e8 &#8211; mettere riparo a quello che ha fatto male la Commissione. Ammettiamolo pure, senatore Livi Bacci. <strong>La Commissione non ha lavorato abbastanza bene, e ce ne scusiamo <\/strong>&#8211; ho fatto parte del Comitato ristretto &#8211; e chiediamo a voi di correggerci, di invitarci ad una meditazione ulteriore, ad accettare o a rifiutare un emendamento. Questo per quanto riguarda la contraddizione che avevo rilevato nelle parole del senatore Livi Bacci. In ordine all&#8217;intervento della senatrice Poretti, la invito ad avere pazienza. Infatti, quando si scatena contro il comma 2 dell&#8217;articolo 10 e chiede perch\u00e9 devono essere esentati dalla formazione continua, per esempio, i parlamentari, le faccio presente che <strong>i parlamentari hanno una formazione continua anticipata perch\u00e9<\/strong>, se fossero attenti, come sta attento il professor Livi Bacci, <strong>in questa sede creiamo le leggi prima ancora che siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale<\/strong>. E a me sembra questo abbastanza sufficiente. Lo stesso pu\u00f2 dirsi per i consiglieri regionali perch\u00e9 ci sono le legislazioni regionali. Lo stesso pu\u00f2 dirsi per i parlamentari europei che, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, producono una serie di normative europee che stanno a noi, qualche volta, come un giogo sul collo, col massimo rispetto per l&#8217;Unione europea. Per quanto riguarda invece i sindaci delle grandi citt\u00e0, abbia pazienza: essi si sono dedicati, per scelta evidentemente, ad un&#8217;attivit\u00e0 di amministratori che \u00e8 molto impegnativa: non si tratta, infatti, di tutti i sindaci, ma soltanto dei comuni di grande rilevanza. Allora, qui c&#8217;\u00e8 un bilanciamento tra interesse della pubblica amministrazione e dei singoli: si \u00e8 semplicemente detto che questi soggetti saranno esentati dalla formazione continua perch\u00e9 dovranno adempiere totalmente, con efficacia e dedizione, all&#8217;attivit\u00e0 amministrativa politica. <em>(Applausi dal Gruppo PdL)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>2. &#8211; SULL&#8217;ESENZIONE DALL&#8217;OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI AVVOCATI CON CARICHE ELETTIVE<\/strong><\/span><\/p>\n<p><em>L&#8217;intervento che segue risponde a quello del Relatore, il quale ha giustificato l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di aggiornamento professionale per gli avvocati con cariche elettive in Parlamento e negli enti locali col fatto che essi si aggiornerebbero automaticamente per il solo fatto di partecipare alla produzione delle norme giuridiche.<\/em><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, chiedo anche a lei, che appartiene al ceto forense, se ci stiamo prendendo in giro. Qualsiasi avvocato sa benissimo che <strong>l&#8217;aggiornamento professionale, nel campo dei servizi legali, consiste per il 95 per cento in un aggiornamento riferito alle novit\u00e0 giurisprudenziali e dottrinali e solo per il 5 per cento o anche meno sulle novit\u00e0 legislative<\/strong>. Quello che si chiede all&#8217;avvocato, e che \u00e8 particolarmente oneroso per l&#8217;avvocato che vuole servire bene il proprio cliente, \u00e8 conoscere tutte le novit\u00e0 giurisprudenziali, come l&#8217;ultima sentenza di Cassazione, magari non ancora pubblicata su una rivista e che, per\u00f2, pu\u00f2 servire per vincere la causa. La novit\u00e0 legislativa incide su questo onere di aggiornamento in misura minima, anche perch\u00e9 \u00e8 molto pi\u00f9 facile conoscere la nuova legge che non conoscere l&#8217;ultimo grido della giurisprudenza o della dottrina. Ora, <strong>se questa \u00e8 la vera materia di cui stiamo parlando, in tema di aggiornamento professionale, veramente non riesco a capire come si possa sostenere decentemente che un assessore regionale o un consigliere regionale, come anche un parlamentare, si aggiornino sulla giurisprudenza e sulla dottrina per il solo fatto di sedere in un consiglio comunale o in un&#8217;Aula del Parlamento<\/strong>. \u00c8 veramente una presa in giro di cui dobbiamo fare giustizia. Nessuno ci crede; \u00e8 dunque evidente che le norme delle quali stiamo discutendo costituiscono soltanto una esenzione per la casta dei politici, rispetto a un onere di cui vogliamo caricare soprattutto i pi\u00f9 giovani. Di fatto, quest&#8217;onere graver\u00e0 soltanto su quelli che escono dall&#8217;universit\u00e0 e sui loro primi quattro anni di professione. Poi, con l&#8217;acquisto della specializzazione essi ne saranno esentati, proprio quando invece incomincerebbero ad averne pi\u00f9 bisogno. Questa \u00e8 veramente una scelta che mi sembra non si possa decentemente giustificare in alcun modo. Per questo motivo, noi voteremo contro questo emendamento come contro l&#8217;intero articolo, se resta cos\u00ec com&#8217;\u00e8. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Senatore Ichino, la Presidenza l&#8217;ha ascoltata con interesse.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>D&#8217;AMBROSIO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>D&#8217;AMBROSIO (PD). Signor Presidente, il problema non \u00e8 costituito tanto dal disposto della lettera b) quanto dal fatto che per la formazione degli avvocati l&#8217;aggiornamento deve riguardare non solo le nuove leggi ma anche &#8211; come illustrato dal senatore Ichino poco fa &#8211; la dottrina e la giurisprudenza, nonch\u00e9 la circostanza di realizzare la formazione non soltanto nell&#8217;interesse del cliente bens\u00ec &#8211; come auspicava, anche se non ascoltato, il senatore Carofiglio &#8211; nell&#8217;interesse della giustizia. E sappiamo tutti che un buon avvocato fa ottimamente gli interessi della giustizia in generale. Quindi, il fatto che si lasci unicamente al Consiglio nazionale forense la possibilit\u00e0 di stabilire le modalit\u00e0 e le condizioni per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di aggiornamento, lasciando completamente fuori il Ministro della giustizia, l&#8217;universit\u00e0, cio\u00e8 i professori di diritto, che dovrebbero essere i pi\u00f9 interessati all&#8217;aggiornamento dottrinale, \u00e8 inconcepibile. Non vengono ascoltati i professori, ma neppure il Consiglio superiore della magistratura, che comunque \u00e8 l&#8217;organo in condizione di dare indicazioni relativamente a quanto riferito dai vari magistrati (che sono i due terzi dei componenti del Consiglio superiore della magistratura) sulle condizioni di preparazione per capire dove e su quali punti \u00e8 opportuno indirizzare meglio la preparazione degli avvocati. A me sembra <strong>davvero eccessivo lasciare esclusivamente tutto questo al Consiglio nazionale forense anzich\u00e9 coinvolgere soggetti importanti come i professori universitari, il Consiglio superiore della magistratura e gli stessi organi dell&#8217;ordine, non solo quelli nazionali ma anche quelli territoriali che forse hanno qualcosa da dire<\/strong>. Mi sembra pertanto opportuno accogliere l&#8217;emendamento in esame che estende la possibilit\u00e0 di fare il meglio per l&#8217;aggiornamento professionale degli avvocati, vale a dire sentire non solo il Ministro di giustizia ma anche i professori universitari, il Consiglio superiore della magistrature, e gli altri soggetti indicati nell&#8217;emendamento. Insisto pertanto per la votazione. [\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>3. &#8211; SULLA QUESTIONE SE SIA OPPORTUNO CHE SI RIAPRA L&#8217;ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>GASPARRI (PdL). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>GASPARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per confermare che in Conferenza dei Capigruppo su questo provvedimento, che come un fiume carsico appare e scompare dall&#8217;ordine del giorno dell&#8217;Assemblea e riguarda una riforma importante quale quella della professione forense, si era convenuto &#8211; e credo che il senatore Zanda lo ricordi bene, e del resto il suo dire di adesso non contraddice &#8211; di portarlo in Aula fino all&#8217;approvazione, nel senso che non sarebbe stato pi\u00f9 tolto dall&#8217;ordine del giorno, n\u00e9 inframmezzato da altri provvedimenti. Ci\u00f2, anche per una seriet\u00e0 del Senato nei confronti di un mondo professionale che, quale che sar\u00e0 la decisione del testo, vuol sapere quali sono le decisioni, e questo mi sembra legittimo. Si convenne di non procedere ad un contingentamento rigido dei tempi perch\u00e9 c&#8217;era la volont\u00e0 di arrivare alla conclusione. Non abbiamo stabilito, in verit\u00e0, se questo avvenisse oggi, domani o marted\u00ec ad un&#8217;ora stabilita; se si ritiene di svolgere domani, al termine della seduta antimeridiana, una valutazione sulla tempistica, il nostro Gruppo non ha alcunch\u00e9 in contrario, purch\u00e9 si mantenga quella decisione che assumemmo, e che non riguarda solo i rapporti tra di noi, ma l&#8217;immagine del Senato e la sua responsabilit\u00e0 di arrivare ad una decisione su una materia che non si pu\u00f2 dire non sia stata approfondita in Commissione. Abbiamo infatti preso e lasciato il provvedimento in Aula prima e dopo l&#8217;estate, e non pu\u00f2 essere considerato un intermezzo tra alcuni provvedimenti ed altri. <strong>Spesso ci si lamenta dei decreti, dei tempi contingentati e dei voti di fiducia: questa volta stiamo discutendo un provvedimento che \u00e8 frutto delle iniziative parlamentari senza voler soffocare la discussione; per\u00f2 il provvedimento deve anche avere un punto di approdo<\/strong> e mi auguro che domani, al termine della seduta antimeridiana, si possa definire un percorso. (Applausi dal Gruppo PdL).<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, all&#8217;inizio di questa discussione sono intervenuto per sottolineare che s\u00ec, \u00e8 vero, il disegno di legge \u00e8 di iniziativa parlamentare, ma politicamente questo provvedimento nasce da un atto politico del Ministro della giustizia, compiuto al Congresso nazionale forense di Bologna di due anni fa. A nostro avviso, <strong>le difficolt\u00e0 che sta incontrando questa riforma in sede di discussione in Parlamento non sono casuali, ma nascono da un difetto di impostazione: l&#8217;avere cio\u00e8 assunto come unici interlocutori del potere legislativo nell&#8217;impostazione della riforma gli avvocati, quando invece la disciplina della professione ha come principale referente, come principale soggetto interessato l&#8217;amministrazione della giustizia, e poi gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori, i quali sono stati invece tenuti totalmente fuori<\/strong> dall&#8217;itinerario di formazione di questo testo legislativo; tanto che, per esempio, elementari principi di tutela della concorrenza sono totalmente obliterati, pretermessi. Chiedevo stamattina e torno a chiedere che, prima ancora che si riunisca la Conferenza dei Capigruppo, il Governo ci dica se rispetto a quella impostazione iniziale c&#8217;\u00e8 una modifica nel suo intendimento riguardo a questa riforma oppure no; perch\u00e9 da questo e non da scelte di contingentamento dei tempi del dibattito dipende la sorte di questa riforma.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Senatore Ichino, <strong>sta al Governo decidere se dare una risposta alla sua osservazione<\/strong>, non compete a questa Presidenza. Mi auguro che vi possano essere gli opportuni chiarimenti. Per quanto mi riguarda, confermerei la mia iniziativa di convocare la Conferenza dei Capigruppo, aderendo alla proposta del presidente Zanda di convocarla al termine dei lavori della seduta antimeridiana di domani, in maniera tale da avere un quadro definito, nella certezza di venire incontro alla volont\u00e0 di tutti i Capigruppo quando hanno deciso di riportare il testo in Aula per arrivare al voto finale. \u00c8 evidente che per portare il provvedimento al voto finale ci dobbiamo dare delle regole e stabilire un percorso, senza minimamente limitarci a strozzare una discussione che sino ad oggi \u00e8 stata amplissima, approfondita ed articolata e cos\u00ec sar\u00e0 anche qualora dovessimo armonizzare i tempi. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all&#8217;articolo 11.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">4. &#8211; SULLA QUESTIONE DELL&#8217;INDEROGABILITA&#8217; DELLE TARIFFE MINIME<\/span><\/strong>\u00a0<span style=\"color: #993300;\"><strong>E IL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA-LITE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>CARUSO (PdL). Signor Presidente, l&#8217;articolo 12 del disegno di legge si occupa delle tariffe professionali, cio\u00e8 di una di quelle questioni che, come non mai, sono state solo oggetto di mistificazione. La massima parte degli avvocati, a quattro anni di distanza dai provvedimenti del Governo di centrosinistra sul tema, mostrano ancora di non aver digerito la novit\u00e0 della rimozione dei minimi tariffari dalle loro tariffe e dell&#8217;abrogazione del divieto dei patti di quota lite. Dall&#8217;altra parte, continuano ad affaticarsi sulla questione almeno due importanti centri di opinione, vale a dire, in primo luogo, gli imprenditori, e per essi la loro massima associazione, cio\u00e8 Confindustria, e, in secondo luogo, l&#8217;Autorit\u00e0 garante per la concorrenza e il mercato. <strong>Gli imprenditori hanno sempre avuto, nei confronti dei professionisti, sentimenti assolutamente opposti e contrastanti, al limite del surreale: li hanno in odio quando sono loro fornitori, detentori di saperi di cui non \u00e8 possibile fare a meno<\/strong>, e quindi quando chiedono, come tutti i fornitori, il controvalore delle prestazioni che rendono (insomma, li hanno in odio quando presentano parcelle alle loro imprese); viceversa, li amano molto tutte le volte che tentano &#8211; ormai il fatto \u00e8 risalente e ricorrente &#8211; di appropriarsi dei loro saperi per farne prodotto d&#8217;impresa, oltre che per impossessarsi della loro indipendenza. Sto parlando delle risalenti e ciclicamente ricorrenti proposte di aprire l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale (dell&#8217;avvocato, in questo caso) alle societ\u00e0 di capitali e quindi di fornire prodotto nuovo a chi vuol fare impresa, ovvero nuovo <em>business<\/em> a chi gi\u00e0 fa impresa: alle grandi societ\u00e0, ai grandi gruppi, con il non celato fine &#8211; tante volte &#8211; di rivitalizzarne conti tendenti a divenire traballanti quando generati dalle produzioni tradizionali. I Governi di centrosinistra sono stati sensibili alle suggestioni di vario genere a sostegno di tale idea. Lo sbarramento posto in essere dai professionisti finora ha retto. In futuro vedremo che succeder\u00e0. Dunque, gli imprenditori da una parte e, dall&#8217;altra, l&#8217;autorevolissima Autorit\u00e0 garante per la concorrenza e per il mercato e, per essa, il relativo presidente, che non solo \u00e8 persona assai piacevole (\u00e8 stato un privilegio averne avuta conoscenza personale), ma che autorevolissimo lo \u00e8 anche di suo. L&#8217;Autorit\u00e0 si \u00e8 infatti schierata senza esitazione, su uno dei punti di vista comunitari in argomento, nella direzione di considerare le tariffe obbligatorie come causa di diniego di opportunit\u00e0 e di limitazione della concorrenza. Su uno solo dei coesistenti punti di vista comunitari &#8211; lo ripeto &#8211; perch\u00e9 \u00e8 ormai palese che, in sede di governo europeo, \u00e8 con grande disinvoltura che si giustificano plurime e discordanti opinioni tutte le volte che le questioni toccano pi\u00f9 interessi molteplici. Ebbene, ecco dunque il comune denominatore argomentativo impiegato sia dagli imprenditori, sia dall&#8217;Autorit\u00e0 garante, che condusse l&#8217;onorevole Bersani, allora Ministro dell&#8217;industria del Governo Prodi, a &#8220;lenzuolare&#8221; (giusto per usare il neologismo allo stesso caro) l&#8217;obbligatoriet\u00e0 dei minimi tariffari abrogandola ed affermando che in tale maniera si sarebbero aperte alla concorrenza le prestazioni professionali, a tutto vantaggio dei consumatori. <strong>Minimi tariffari abrogati, dunque, e rimozione del divieto del patto di quota lite: un vero toccasana &#8211; a loro opinione &#8211; per la collettivit\u00e0 dei consumatori. Non \u00e8 affatto cos\u00ec e si tratta &#8211; come dicevo &#8211; di una mistificazione non ulteriormente sopportabile<\/strong>. In s\u00e9, nel caso degli avvocati, \u00e8 semplicemente surreale parlare di mancanza di concorrenza quando lavorano in Italia (o cercano di lavorare) oltre 230.000 soggetti che quotidianamente si misurano fra loro: un numero enorme (il mercato ne richiederebbe meno della met\u00e0) che si \u00e8 determinato nel tempo (il contatore non accenna, peraltro, ad arrestarsi) per le ragioni che ho pi\u00f9 volte esposto anche in quest&#8217;Aula e che sono (almeno in parte) ricadenti proprio su responsabilit\u00e0 attribuibili al mondo delle imprese. Ma al di l\u00e0 di ci\u00f2 e accantonato quindi il risibile quanto suggestivo argomento della mancanza di concorrenza e del relativo danno ai consumatori, il punto \u00e8 visibilmente un altro. Premesso che il principale problema per moltissimi dei 230.000 avvocati italiani purtroppo non \u00e8 oggigiorno quello di non avere tariffe minime ma, semmai, quello di vedersele pagate, le dette tariffe, <strong>c&#8217;\u00e8 da chiedersi se alla fine la riforma bersaniana abbia giovato a qualcuno<\/strong>. Visto che il tasso di concorrenza in favore dei consumatori non \u00e8 variato e che gli avvocati hanno, come visto, altri problemi (primo fra tutti quello di reperire sufficiente quantit\u00e0 di lavoro), c&#8217;\u00e8 da chiedersi chi abbia tratto vantaggio da tutto questo. Ci\u00f2 si scopre facilmente, signor Presidente, perch\u00e9 in effetti un vantaggio c&#8217;\u00e8 ed anche di grande misura; un vantaggio enorme che va in danno dei professionisti e in danno, ancorch\u00e9 indiretto, dei consumatori. Dar\u00f2 lettura di una lettera di poche righe presa a caso, fra le tante che mi sono state fornite da avvocati, in quanto tutte uguali nella sostanza. Si tratta di una lettera scritta da una grandissima banca nazionale, che ormai si potrebbe definire un &#8220;concentrato&#8221; di banche, e diretta ad un&#8217;avvocatessa &#8211; permettetemi di ometterne nome e citt\u00e0 di residenza &#8211; che opera nel Nord-Est, che non conosco ed a cui ho parlato per telefono; una donna giovane che svolge la professione come tanti. Si tratta di una causa avviata dal curatore di un fallimento in cui \u00e8 chiesto alla banca stessa di restituire 365.000 euro, oltre agli interessi, in sede di revocatoria. Ecco cosa scrive la banca: \u00abGentile avvocato, faccio seguito alle conversazioni intercorse e con la presente trasmettiamo atto di citazione notificato alla nostra banca. Le confermiamo la nostra disponibilit\u00e0 a conferire l&#8217;incarico per la difesa giudiziale di (&#8230;). Detto incarico \u00e8 tuttavia condizionato all&#8217;applicazione, per l&#8217;attivit\u00e0 che sar\u00e0 da lei prestata, della convenzione gi\u00e0 in essere con la nostra capogruppo, tenuto conto del valore della controversia che quantifichiamo convenzionalmente in euro 42.000\u00bb, e non &#8211; aggiungo io &#8211; nei 365.000 euro rivendicati in sede di citazione. Sono componente in questa legislatura della Commissione antimafia e, da quelle parti, la vicenda narrata \u00e8 riassunta in un solo vocabolo che corrisponde ad una grave, quanto diffusa condotta illecita. L&#8217;avvocatessa, giusto per la cronaca, ha accettato l&#8217;incarico e l&#8217;Associazione degli avvocati di cui fa parte dovrebbe, quindi, senz&#8217;altro espellerla, quantomeno a sentire le lezioni di legalit\u00e0 che ci vengono di recente impartite. Non avverr\u00e0 senz&#8217;altro (per fortuna), ma \u00e8 del tutto chiaro che <strong>si tratta di situazioni non oltre tollerabili a cui occorre porre rimedio, intanto legislativo<\/strong>. Confido nel parere favorevole del relatore e del Governo sull&#8217;emendamento 12.202 che affronta il tema da molteplici punti di vista, compreso quello della incondizionabilit\u00e0 dell&#8217;incarico dato all&#8217;avvocato, e confido che l&#8217;Aula voti lo stesso e la restante parte dell&#8217;articolo 12, nella costruzione che ci \u00e8 giunta dal lavoro svolto dalla Commissione giustizia con l&#8217;approvazione (mi riferisco in particolare al comma 5) degli emendamenti l\u00ec proposti. Presidente, non illustrer\u00f2 gli altri emendamenti che ho presentato; annuncio anzi il ritiro degli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214. Le chiedo, tuttavia, di prendere nota, signor Presidente, con riferimento all&#8217;emendamento 12.232, che, qualora dovesse essere approvato l&#8217;emendamento 12.202, lo stesso dovr\u00e0 essere integrato con il riferimento alle eccezioni di unit\u00e0 di cui ai commi 1,1-bis, 6, 6 bis, eccetera. Ci\u00f2, nel sol caso in cui venga approvato l&#8217;emendamento 12.202.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Signor Presidente, credo che l&#8217;articolo 12 sia importante. Si tratta di un articolo sulle tariffe professionali, che ancora una volta enuncia un principio e poi, andando avanti nella lettura dei commi, lo smonta. Al comma 1 leggiamo infatti: \u00abIl compenso professionale \u00e8 determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessit\u00e0 della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all&#8217;articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. Dopo la virgola, inizia la demolizione del principio. Infatti, dopo questo principio enunciato in cui appare che il cliente e l&#8217;avvocato si mettano a tavolino e decidano che tipo di compenso e di accordo prevedere, si va a smontare proprio il principio della libera concorrenza e della possibilit\u00e0 di prevedere un accordo tra il libero professionista e il proprio cliente. Si va infatti a fissare per legge il fatto che esistono degli onorari minimi, che sono inderogabili e vincolanti, mentre poi si prevede che, se qualcosa pu\u00f2 essere derogato, sono proprio i limiti massimi tariffari; si inverte e si capovolge quello che era stato il testo della riforma Bersani, citata pi\u00f9 volte, e le indicazioni che erano arrivate non soltanto dall&#8217;Antitrust italiana, ma anche dalla Commissione europea. Cito poche parole della comunicazione della Commissione europea: <strong>\u00abPrezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti pi\u00f9 dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali\u00bb<\/strong>. Il discorso sulle tariffe \u00e8 quello che pi\u00f9 interessa il cittadino e l&#8217;utente dell&#8217;avvocato; \u00e8 altrettanto evidente che l&#8217;articolo 12 del provvedimento in esame va nella direzione opposta: si tratta, infatti, di un testo fatto ad hoc, su ordinazione, che non tiene conto delle esigenze della concorrenza e del cittadino che si rivolge all&#8217;avvocato, ma tutela soltanto le esigenze degli avvocati, peraltro non in generale ma solo dei liberi professionisti gi\u00e0 affermati e pertanto non dei giovani che tentano di entrare nel mercato dei liberi professionisti e quindi degli avvocati. L&#8217;Antitrust, che si \u00e8 espressa molto duramente e in modo preciso su alcuni articoli del disegno di legge in esame, prende in esame anche l&#8217;articolo 12 (noi presenteremo un ordine del giorno chiedendo che il Governo ponga attenzione proprio al parere espresso dall&#8217;Antitrust). Ad avviso dell&#8217;Autorit\u00e0, le tariffe fisse e minime, come pi\u00f9 volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualit\u00e0 della prestazione, ma anzi possono disincentivare l&#8217;erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all&#8217;albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il pi\u00f9 importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. <strong>A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso<\/strong>. Infine, occorre osservare che l&#8217;affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi. L&#8217;Autorit\u00e0 osserva che il decoro \u00e8 un concetto di valore etico che pu\u00f2 essere utilizzato quale principio generale dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi tariffari (esattamente quello che si propone con la norma in esame): il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticit\u00e0 della norma \u00e8 aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l&#8217;utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoch\u00e9 esclusiva, agli organi dell&#8217;ordine professionale. L&#8217;Autorit\u00e0 ricorda che l&#8217;articolo 2233 del codice civile, pure richiamato nel comma 1 dell&#8217;articolo 12 del disegno di legge in esame, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all&#8217;ordine alcun potere di valutazione sulla conformit\u00e0 del compenso professionale alla nozione di decoro. L&#8217;articolo 12 del disegno di legge in esame prevede inoltre, al comma 6, la facolt\u00e0 di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico. A tal riguardo si noti che il richiamo alla &#8220;tariffa&#8221;, quale parametro di riferimento al fine di determinare un &#8220;compenso ulteriore&#8221; da riconoscere all&#8217;avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonch\u00e9 con il citato decreto-legge n. 223 del 2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Con la riforma Bersani sull&#8217;abolizione dei minimi tariffari e sull&#8217;inserimento della possibilit\u00e0 di contrattazione di prezzi e preventivi, si era quasi creduto che finalmente qualcosa cominciasse a cambiare. Si sperava che finalmente si aprissero spazi per l&#8217;utente verso una maggior trasparenza in merito ai costi e agli accordi con il proprio legale. Il preventivo scritto, in ragione della normativa introdotta, forniva al cliente un valido strumento di programmazione dei costi e di bilanciamento con i relativi benefici, prima di affrontare un&#8217;azione giudiziaria, soprattutto se ci\u00f2 poteva esser effettuato in deroga ai minimi tariffari. Con la proposta contenuta invece all&#8217;articolo 12 del disegno di legge in esame, si vuole far regredire, per non dire riazzerare, quanto si era fatto alla condizione di prima, in cui, sempre in modo oscuro e paternalistico, chi affronta un giudizio non sa mai quale parcella aspettarsi dal legale. Il sistema delle tariffe, se non derogabile nei minimi, si presta infatti ad essere uno strumento di ricatto da parte del professionista, che ha grande alea e discrezionalit\u00e0 su quanto alla fine fatturare all&#8217;assistito. Occorre invece creare meccanismi di trasparenza che consentano a chi intraprende un&#8217;azione di forfetizzare grosso modo i costi della stessa, anche non modificando l&#8217;attuale possibilit\u00e0 &#8211; introdotta nella passata legislatura &#8211; di legare agli esiti della procedura giudiziaria i costi della stessa. Al di l\u00e0 di quanto indicato negli emendamenti che saranno esaminati di volta in volta, imporre un prezzo uguale per prestazioni qualitativamente differenti, tenuto conto che differenti sono i professionisti che offrono la propria prestazione, dovrebbe essere rifiutato da qualsiasi professionista serio. In primis dovrebbero ribellarsi proprio gli avvocati che si trovano costretti in gabbie tariffarie particolarmente strette sia rispetto ai minimi che ai massimi. Certo, poi i massimi per assurdo si possono derogare mentre per i minimi ci\u00f2 non \u00e8 possibile. Legislatura 16\u00ba &#8211; Aula &#8211; Resoconto stenografico della seduta pomeridiana n. 442 del 20\/10\/2010.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 12.211 e 12.226. Quanto all&#8217;emendamento 12.211 (a cui chiedo di poter aggiungere la firma), osservo che il miglior commento su di esso \u00e8 senz&#8217;altro costituito dall&#8217;intervento del ministro della giustizia Alfano <strong>al convegno Ambrosetti di Cernobbio dei primi di settembre<\/strong>. In quell&#8217;occasione <strong>il ministro Alfano, davanti a una platea qualificatissima e alla stampa internazionale, ha dichiarato che non intendeva reintrodurre la regola dei minimi inderogabili nelle tariffe relative alle libere professioni<\/strong>. Ha detto ci\u00f2 non in riferimento a una sollecitazione generica, ma di fronte a una domanda che gli veniva rivolta dall&#8217;avvocato Maurizio de Tilla, presidente dell&#8217;Organismo unitario dell&#8217;avvocatura. Quindi non c&#8217;\u00e8 dubbio che il Ministro abbia inteso riferirsi anche alla riforma che \u00e8 all&#8217;esame del Senato in questo momento. A questo punto io dico: non vi \u00e8 niente di disdicevole nel fatto che il Governo possa esprimere un parere negativo su una parte di un disegno di legge di iniziativa parlamentare sostenuto dalla maggioranza; vuol dire che in questo caso &#8211; e ovviamente solo in questo &#8211; il Governo avr\u00e0 il nostro pieno appoggio. Su questo punto occorre per\u00f2 fare chiarezza e quindi chiedo che il Governo dica chiaramente, in questa sede e adesso (non in un altro momento), quali sono i suoi intendimenti riguardo a questa disposizione, che ha un valore cruciale e direi in qualche modo emblematico in riferimento all&#8217;intera riforma. Forse disdicevole sarebbe semmai che il Governo tacesse su questo punto, come ha fatto stamattina di fronte a una mia prima sollecitazione. Ripeto: occorre chiarezza. Se il ministro Alfano a Cernobbio ha detto una cosa e adesso ne pensa un&#8217;altra, che lo dica: anche in questo non ci sarebbe niente di male. <strong>Quello che non \u00e8 ammissibile \u00e8 che su un punto di questa importanza ci sia un grave difetto di chiarezza, un atteggiamento furbesco e doppio<\/strong>. Detto questo, io credo che avesse pienamente ragione il ministro Alfano nel prendere quella posizione. In realt\u00e0 non \u00e8 affatto vero ci\u00f2 che si dice comunemente, soprattutto da parte di associazioni e organismi interessati alla reintroduzione dei minimi inderogabili nel nostro ordinamento. Non \u00e8 vero che la regola dell&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi avvantaggia soltanto le grandi imprese o le banche. Intendiamoci, se anche fosse vero che se ne avvantaggiano le grandi imprese, in questo non vedrei niente di male, dal momento che <strong>\u00e8 noto che in Italia le imprese sono penalizzate rispetto alle loro concorrenti internazionali per un pi\u00f9 alto costo dei servizi &#8211; e tra questi c&#8217;\u00e8 anche il servizio legale &#8211; rispetto a quanto accade negli altri Paesi e questo accade proprio per un difetto di concorrenza<\/strong> nel corrispondente mercato italiano. Quindi, non ci sarebbe proprio motivo di rammaricarsi se quella piccola rendita generata dalla limitazione della concorrenza venisse abolita a vantaggio delle imprese. Il punto per\u00f2 \u00e8 che <strong>in realt\u00e0 a soffrirne \u00e8 anche l&#8217;uomo della strada, \u00e8 anche la povera gente. A questo proposito, vorrei raccontarvi molto brevemente una mia esperienza personale vissuta in qualit\u00e0 di responsabile del coordinamento dei servizi legali della Camera del lavoro di Milano, in un&#8217;epoca in cui la regola dell&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi era in vigore<\/strong>. La Camera del lavoro di Milano stabil\u00ec in modo molto esplicito un sistema di remunerazione dei propri legali, di quelli cio\u00e8 che operavano in collegamento con la stessa Camera del lavoro, in cui sostanzialmente si prevedeva un acconto molto ridotto, eravamo negli anni &#8217;70 e si chiedevano 20.000 lire per l&#8217;inizio della pratica, e poi si chiedeva al lavoratore di destinare a remunerare l&#8217;avvocato il 5 per cento di quanto eventualmente recuperato con la vittoria in giudizio se il giudice non avesse provveduto a condannare la controparte alle spese: era quello che si chiama <strong>il patto di quota lite<\/strong>. Pu\u00f2 piacere o non piacere, ma \u00e8 un fatto che non si poteva fare altrimenti: o quel servizio veniva organizzato in questo modo, oppure gli operai non avrebbero potuto permettersi di avvalersi dell&#8217;assistenza. Pubblicammo apertamente questa regolamentazione e poco dopo venni convocato dal presidente del consiglio dell&#8217;ordine, che era allora Giuseppe Prisco,\u00a0il vicepresidente dell&#8217;Inter,\u00a0il quale mi disse: \u00abCaro Ichino, non si pu\u00f2 fare, la disciplina della materia lo vieta\u00bb; io gli risposi: \u00abMetteteci tutti sotto procedimento disciplinare; voglio farne una battaglia fino ad arrivare davanti alla Corte costituzionale, perch\u00e9 alla Camera del Lavoro o facciamo in questo modo oppure i servizi legali agli operai non li possiamo offrire in termini realmente accessibili a tutti\u00bb. Prisco mi conged\u00f2 dicendo: \u00abCon voi milanisti non si pu\u00f2 ragionare\u00bb. Il seguito della vicenda fu che, avendone Prisco discusso in seno al Consiglio dell&#8217;Ordine, informalmente decisero di lasciar correre, con la raccomandazione di non dire troppo in giro che le cose funzionavano in quel modo. Noi non accogliemmo neanche quella raccomandazione, continuammo a farlo alla luce del sole, con il regolamento affisso ben in vista nei locali degli uffici-vertenze; per\u00f2 era una violazione evidente della regola allora vigente sull&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi e del divieto del patto di quota lite. Allora <strong>cosa vogliamo fare? Vogliamo davvero tornare al principio del \u00absi fa ma non si dice\u00bb? <\/strong>Vogliamo davvero tornare ad un regime in cui il lavoratore che deve recuperare 100 o 1.000 euro deve sborsare per la causa un minimo che comunque rende impraticabile l&#8217;azione legale? Di questo si tratta; e badate che\u00a0lo stesso discorso vale\u00a0anche per il divieto di patto di quota lite:\u00a0per quel tipo di cause, che sovente hanno un valore molto vicino ai minimi\u00a0stessi delle tariffe forensi,\u00a0\u00e8 l&#8217;unico modo in cui il servizio legale pu\u00f2 essere davvero offerto a tutti.<br \/>\n\u00a0<strong>Il divieto del patto di quota lite \u00e8 ancora pi\u00f9 impraticabile nel momento in cui si introduce davvero nel nostro sistema la <em>class action<\/em><\/strong>. Tutti sanno che quest&#8217;ultima non pu\u00f2 funzionare se non si consente allo studio legale\u00a0che la promuove di raccogliere adesioni in gran numero all&#8217;iniziativa giudiziaria, sulla base di un patto di quota lite. Allora come la mettiamo? Vogliamo la <em>class action<\/em> da una parte, ma rifiutiamo la condizione indispensabile per la praticabilit\u00e0 della <em>class action<\/em>, dall&#8217;altra parte? Su queste questioni <strong>non dovete rispondere soltanto alla parte vecchia dell&#8217;avvocatura, quella che difende ancora il vecchio modo d&#8217;essere della professione forense in Italia; dovete rispondere anche alla parte nuova, ai giovani che guardano alle prospettive future; e dovete rispondere all&#8217;intero Paese<\/strong>. Anche limitando i vostri orizzonti all&#8217;ambito dell&#8217;avvocatura, voi non potete proporre una difesa della sola sua parte vecchia &#8211;\u00a0che comprensibilmente difende vecchie rendite, piccole o grandi che siano &#8211; e poi, invece, legare le mani dietro la schiena alla parte pi\u00f9 dinamica dell&#8217;avvocatura italiana, che vorrebbe competere sul piano internazionale con gli studi delle grandi <em>legal firms<\/em> americane, canadesi, britanniche. <strong>Ve lo immaginate uno studio legale italiano che prova a offrire i propri servizi sulla piazza di Londra o di Chicago dovendo rispettare questa vostra legge, quindi non potendo raccogliere capitali nel mercato azionario per gli investimenti necessari, non potendo di fatto promuovere una <em>class action<\/em> perch\u00e9 il divieto del patto di quota-lite non lo consente, non potendo neppure informare i potenziali clienti della propria esistenza per via del divieto della pubblicit\u00e0?<\/strong>\u00a0Mentre da una parte difendete le vecchie rendite, dall&#8217;altra impedite agli avvocati italiani di competere sul piano internazionale, vietando loro di dotarsi degli strumenti necessari per confrontarsi ad armi pari con i concorrenti.\u00a0Gli studi di Londra e di Chicago, per\u00f2,\u00a0sono gi\u00e0 venuti da noi, stanno gi\u00e0 incominciando a prendersi il meglio del nostro mercato dei servizi legali, senza certo render conto al nostro Consiglio Nazionale Forense sul come hanno reperito i capitali necessari, quali tariffe applicano ai loro clienti, con quale tipo di contratto ingaggiano i collaboratori e cos\u00ec via.<br \/>\nCon questo disegno di legge state facendo un&#8217;operazione regressiva, che non va nell&#8217;interesse del Paese, ma non va neppure, a ben vedere, nell&#8217;interesse della stessa avvocatura. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>MUGNAI (PdL). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MUGNAI (PdL). Signor Presidente, facendo specifico riferimento ad un emendamento illustrato trattenendosi lungamente dal professor Ichino, mi sembra giusto fare chiarezza su uno degli aspetti pi\u00f9 delicati del tema che stiamo trattando. Intanto, vi \u00e8 da ricordare &#8211; e questo se vogliamo \u00e8 il paradigma all&#8217;interno del quale va inserito il ragionamento che quest&#8217;Aula \u00e8 chiamata a fare &#8211; che l&#8217;obbligazione del professionista \u00e8 obbligazione di mezzi e non di risultato, cosa che viceversa verrebbe completamente meno, aderendo alla tesi espressa in particolare dal professor Ichino, che ha delle professioni ordinamentali una concezione molto particolare, sotto il profilo del patto di quota lite. Debbo peraltro far presente due aspetti che, a sommesso avviso di chi parla, sembrano tutt&#8217;altro che trascurabili. <strong>L&#8217;esempio fatto dal professor Ichino \u00e8 obiettivamente inconferente. Le ragioni sono due. La prima \u00e8 che il processo del lavoro \u00e8 a costo zero, quindi non vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 di versare fondi spese. La seconda \u00e8 che se la domanda avanzata dal lavoratore \u00e8 fondata, in virt\u00f9 del principio della soccombenza processuale, vi \u00e8 la condanna alle spese<\/strong>. Il lavoratore, professor Ichino, proprio per quel rispetto alla magistratura che costantemente, anche dalla sua parte politica, viene invocato, non vedo di cosa potrebbe dolersi nel momento stesso in cui la sua domanda, giudicata dalla magistratura infondata, venisse respinta per i relativi costi della procedura. Quindi l&#8217;esempio da lei fatto relativamente all&#8217;esperienza della camera del lavoro di Milano mi pare inconferente. L&#8217;altro aspetto che vorrei segnalare, perch\u00e9 mi pare un po&#8217; contraddittorio, \u00e8 il seguente. All&#8217;interno di questa legge, soprattutto da parte di alcuni senatori del Partito Democratico, si tende ad inserire delle norme sostanzialmente di tipo protezionistico di posizioni deboli, vuoi dei praticanti avvocati, vuoi dei giovani avvocati o quant&#8217;altro. Ma lei, qualche istante fa, parlando di <strong>una parte pi\u00f9 dinamica dell&#8217;avvocatura<\/strong>, che <strong>non si capisce bene quale sia, visto che tutte le componenti dell&#8217;avvocatura si sono riconosciute in un testo che gi\u00e0 significativamente stiamo modificando <\/strong>e abbiamo modificato in Commissione, ha citato proprio quegli esempi che vanno nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dagli emendamenti proposti dai suoi colleghi. Pensiamo soltanto alla gratuit\u00e0 dei corsi di formazione. <strong>I grandi studi nordamericani, anglosassoni o di buona parte dell&#8217;Europa, i colleghi, giovani o anziani, con la scatolina di cartone li mettono alla porta dalla sera alla mattina.<\/strong> Mi sembra dunque contraddittorio. Non c&#8217;\u00e8 garanzia di sorta, e glielo dico per esperienze professionali anche dirette. Credo che anche da questo punto di vista l&#8217;atteggiamento sia strumentale e contraddittorio. <em>(Applausi del senatore Benedetti Valentini)<\/em>.<\/p>\n<p>\u00a0[\u2026]<\/p>\n<p>MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per sollevare un problema che riguarda la qualit\u00e0 del confronto tra maggioranza, opposizione e Governo che stiamo sviluppando a proposito di questo disegno di legge. Signor Presidente, il professor Ichino poco fa nel suo intervento ha sollevato un problema preciso rivolgendosi al Governo. Ha citato una circostanza precisa: <strong>il recente convegno di Cernobbio, nel quale, non qualcuno che passava l\u00ec per caso, ma il Ministro competente, cio\u00e8 il Ministro della giustizia, ha sostenuto, di fronte a un uditorio qualificato e di livello internazionale, in presenza di un dibattito sopra la reintroduzione o meno delle tariffe minime, una posizione molto precisa di cui tutti gli organi di informazione italiana hanno dato notizia. Il Ministro ha detto: mi opporr\u00f2 alla reintroduzione della norma relativa alle tariffe minime<\/strong>. Non voglio adesso discutere sopra il fondamento positivo o negativo, a mio giudizio, di questa posizione. Voglio sottolineare che, per la qualit\u00e0 del confronto pubblico, la presa di posizione del Ministro della giustizia su un tema tanto rilevante ha naturalmente un notevole peso. Questa posizione \u00e8 stata richiamata dal senatore Ichino nel corso del nostro dibattito al fine di ottenere un chiarimento da parte del Governo, qui rappresentato autorevolmente dal sottosegretario Alberti Casellati. Il professor Ichino richiama il punto e il Governo, signor Presidente, non sente la necessit\u00e0, nel corso dell&#8217;esposizione del parere, di replicare per enunciare una delle seguenti possibili posizioni. In primo luogo, si pu\u00f2 ammettere che il Ministro in quella sede ha adottato quella posizione, ma che nel frattempo il Ministro e il Governo hanno cambiato idea e intendono essere favorevoli alla reintroduzione delle tariffe minime: \u00e8 legittimo, ma va reso trasparente. Oppure: il Ministro e il Governo continuano a pensare quello che ha anticipato il Ministro a Cernobbio, ma prendono atto che la maggioranza ha qui in Senato un orientamento del tutto diverso, e ci\u00f2 induce il Governo a pronunciarsi in modo difforme rispetto al relatore. Poi decida l&#8217;Aula del Senato se reintrodurre le tariffe minime, contrariamente a quello che dice il Ministro della giustizia. Una terza possibile posizione \u00e8 la seguente: il Governo difende la posizione del Ministro, si rivolge alla sua maggioranza per ottenere un mutamento di parere del relatore di maggioranza. In ogni caso, signor Presidente, per la qualit\u00e0 del nostro confronto in questa sede, non pu\u00f2 certo accadere che un senatore della Repubblica sollevi un problema, citando puntualmente una posizione presa dal Ministro, ed il rappresentante del Governo di quello stesso Ministero finga di non avere ascoltato, perch\u00e9 questo rende del tutto inutile il confronto che stiamo facendo. Si rischia infatti che poi accada quello di cui tutti lamentiamo l&#8217;effetto e cio\u00e8 che in questa sede non si dice nulla, poi magari si scopre che il Ministro conferma l&#8217;orientamento di Cernobbio e, quando il disegno di legge viene esaminato dalla Camera, lo fa valere, modificando il testo licenziato dal Senato. Di conseguenza, i cittadini italiani ricevono due danni, invece di uno, cio\u00e8 l&#8217;approvazione di questa norma nel testo attuale, cos\u00ec come la maggioranza ce la vuole imporre. <em>(Applausi del senatore Ichino)<\/em>. Mi auguro che <strong>la rappresentante del Governo voglia prendere la parola su questo punto per dire, banalmente, se la pensa come il Ministro <\/strong>e se egli ha cambiato idea, oppure non l&#8217;ha cambiata ma prende atto che la sua maggioranza ha un orientamento diverso da quello del Governo. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare la rappresentante del Governo.<\/p>\n<p>ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, gli emendamenti in esame non sono identici. Mentre la prima parte \u00e8 identica, la seconda non lo \u00e8. Infatti, la seconda parte dell&#8217;emendamento 12.207 recita: \u00abLa misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica\u00bb. Invece, la seconda parte dell&#8217;emendamento 12.208 \u00e8 la seguente: \u00abLa misura degli onorari \u00e8 articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica\u00bb. Quindi, nel primo caso, si fa riferimento al tipo di prestazione, nell&#8217;altro caso, alle fasi processuali. [\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Parler\u00f2 poi del silenzio del Governo. Innanzitutto vorrei rispondere al senatore&#8230;<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Il Governo ha gi\u00e0 annunciato una risposta su questi temi, perch\u00e9 l&#8217;intervento del senatore Morando, in effetti, \u00e8 stato svolto su un altro emendamento che riguardava altra materia. Invece l&#8217;emendamento in questione \u00e8 proprio il 12.211. Chiedo pertanto al rappresentante del Governo se intende intervenire prima dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.<\/p>\n<p>ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Certo, Presidente. Francamente non sto rispondendo su sollecitazione del senatore Morando, perch\u00e9 \u00e8 da un po&#8217; che chiedo la parola per rispondere a quello che mi aveva chiesto il senatore Ichino. Non intendo sottrarmi ad alcuna responsabilit\u00e0. <strong>Non ero a Cernobbio e non so che cosa sia stato detto dal Ministro ma, dopo la discussione generale, dove ognuno ha esposto le posizioni in ordine a questo provvedimento, nel rispondere il Governo ha aderito in toto a questo impianto<\/strong>. Per quello che riguarda oggi i pareri sugli emendamenti riferiti all&#8217;articolo 12, e mi assumo ovviamente la responsabilit\u00e0 di quello che affermo, condivido il testo che ripristina sia i minimi tariffari, sia il divieto del patto di quota lite. Lo dico perch\u00e9 abbiamo sempre sostenuto che queste sono da un lato misure a salvaguardia della dignit\u00e0 professionale e dall&#8217;altro misure di trasparenza a vantaggio del cittadino utente. Tutti sanno che dove &#8211; ad esempio in America &#8211; il patto di quota lite \u00e8 stato applicato per parecchi anni questo ha dato luogo a sistemi di corruzione ed anche ad intese non troppo lecite e chiare tra avvocati. Noi vogliamo evitare tutto questo. Per tali motivi, non avendo ad oggi indirizzi diversi da parte del Ministro, rispetto all&#8217;impianto normativo di questo provvedimento, ho espresso il mio favore in ordine a questo articolo nelle sue varie esplicitazioni. <em>(Applausi dal Gruppo PdL)<\/em>.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare ora in dichiarazione di voto il senatore Ichino.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Questo \u00e8 un giorno importante: <strong>la politica dell&#8217;annuncio, che ha caratterizzato questo Governo nei primi due anni e mezzo di legislatura, nei quali agli annunci non seguivano i fatti promessi, fa un salto di qualit\u00e0. Oggi siamo arrivati alla politica dell&#8217;annuncio cui seguono fatti diametralmente opposti rispetto all&#8217;annuncio medesimo<\/strong>. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>. \u00c8 un annuncio molto chiaro gi\u00e0 il nome del partito maggiore di Governo: Popolo della Libert\u00e0; ora sar\u00e0 bene integrarlo: Popolo della Libert\u00e0, salve le rendite per le libere professioni dove \u00e8 politicamente conveniente difenderle. Non potete continuare a parlare della politica del Governo come di una politica che tende a collocare l&#8217;Italia in Europa e nel mondo, a rendere l&#8217;Italia un Paese capace di competere nell&#8217;arena internazionale. Il ministro Alfano voleva dire questo al seminario di Cernobbio, davanti alla stampa internazionale e ai protagonisti dell&#8217;economia globale, perch\u00e9 sapeva che la scelta di limitare la concorrenza stabilendo l&#8217;inderogabilit\u00e0 dei minimi \u00e8 contro il parere dell&#8217;Antitrust, contro il parere e l&#8217;indicazione precisa dell&#8217;Unione europea; sapeva che probabilmente questa norma che ora qui in Parlamento state difendendo a spada tratta, sarebbe destinata a essere cassata dalla Corte di giustizia europea; difenderla a Cernobbio sarebbe stata una posizione impresentabile. Poi, per\u00f2, in Parlamento, tirati per la giacca di qua o di l\u00e0, tornate alla vecchia politica della difesa delle rendite e fate fare un passo indietro al Paese\u00a0su questo terreno.<br \/>\nPrendiamo atto. Per\u00f2 &#8211; consentitemi di dirvelo &#8211; occorre che modifichiate la vostra tecnica dell&#8217;annuncio. Occorre, qualche volta, essere pi\u00f9 prudenti negli annunci, pensarci due volte prima di parlare, se ci si riserva di fare poi il contrario.<br \/>\nDetto questo, vengo alle obiezioni del senatore Mugnai. La prima obiezione riguarda l&#8217;esempio che ho fatto in sede di illustrazione dell&#8217;emendamento 12.211; \u00e8 un&#8217;obiezione che non calza. Dice Mugnai: il processo del lavoro \u00e8 gratuito. Attenzione: il processo del lavoro \u00e8 gratuito solo nel senso che l&#8217;imposta di bollo sugli atti giudiziari \u00e8 azzerata, ma ci\u00f2 non significa certo che gli avvocati che si occupano di diritto del lavoro non abbiano diritto di farsi pagare; non significa certo che le tariffe minime che state reintroducendo non si applichino nelle cause di lavoro. Se \u00e8 questo ci\u00f2 che vuol dire, senatore Mugnai, mi sembra che stia prendendo un grosso abbaglio, che stia dicendo una cosa non vera. Nelle cause di lavoro gli avvocati si fanno pagare eccome.<br \/>\nL&#8217;altra obiezione che il senatore Mugnai ha proposto contro il mio intervento su questo punto \u00e8 quella secondo cui, poich\u00e9 la prestazione dell&#8217;avvocato ha per oggetto un&#8217;obbligazione di mezzi e non di risultato, il compenso non pu\u00f2 essere commisurato al risultato. Anche questo discorso non sta in piedi. I giuristi sanno bene che numerose prestazioni &#8220;di mezzi&#8221;, siano esse di lavoro subordinato o autonomo a carattere continuativo, possono essere retribuite con premi di produzione, con partecipazioni agli utili, cio\u00e8 con forme di retribuzione che, pur riferite a prestazioni di mezzi, sono correlate al risultato della prestazione. Anche questa obiezione del senatore Mugnai, dunque, non regge.<br \/>\nA questo punto <strong>mi chiedo se davvero abbia un senso che con motivazioni cos\u00ec deboli, che non stanno in piedi, voi continuiate a difendere una disposizione che ci fa fare un pesante passo indietro rispetto al resto d&#8217;Europa <\/strong>e che, oltre tutto, ci pone in contrasto con precise disposizioni antitrust dell&#8217;ordinamento europeo e dell&#8217;ordinamento nazionale. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signor Presidente, parlo in difformit\u00e0 all&#8217;indicazione del mio Gruppo. Intervengo perch\u00e9 non parteciper\u00f2 fisicamente al voto: mi asterr\u00f2 materialmente dal votare l&#8217;emendamento 12.211 perch\u00e9 sono convinto, per ragioni diverse da quelle espresse dal professor Ichino, che <strong>per una professione liberale non ci debbano essere tariffe minime imposte per legge, e ancora meno possano esserci tariffe massime<\/strong> imposte per legge, e di cui non si comprende la ragione. <em>(Applausi della senatrice Contini)<\/em>. Questa \u00e8 la ragione: non perch\u00e9 c&#8217;\u00e8 l&#8217;<em>Authority<\/em>, la quale deve governare se stessa e quindi fa un&#8217;autoapologia sull&#8217;<em>how to<\/em>, come si usa, e neanche per quello che dice la Comunit\u00e0 europea. <strong>Tanto meno capisco il divieto del patto di quota lite: un fenomeno che, oltre a quel che ha detto il professor Ichino, non vedo caratterizzato dalle prerogative negative espresse dal Sottosegretario<\/strong>. Per queste ragioni mi asterr\u00f2 dal votare l&#8217;emendamento 12.211. <em>(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto sull&#8217;ordine del giorno G12.200.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, l&#8217;ordine del giorno G12.200 investe proprio la questione che \u00e8 stata al centro del nostro dibattito oggi: cio\u00e8 se davvero la dignit\u00e0 di un mestiere o di una professione possa essere misurata o difesa da una tariffa minima fissata per quel mestiere o quella professione. Su questo punto l&#8217;Autorit\u00e0 antitrust si \u00e8 pronunciata in modo molto chiaro. Cito testualmente: <strong>\u00abIl decoro \u00e8 un concetto di valore etico che pu\u00f2 essere utilizzato quale principio generale dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso\u00bb<\/strong>. Questo significa che la dignit\u00e0, il decoro della professione non possono essere difesi limitando la competizione libera in un mercato ben funzionante. Salvo che &#8211; questo \u00e8 un punto che deve essere molto chiaro &#8211; quel mercato soffra di distorsioni che ne impediscano il corretto funzionamento. <strong>Nel mercato del lavoro subordinato la fissazione di un salario minimo o di tariffe collettive si giustifica per l&#8217;esistenza di precise distorsioni di quel mercato determinate da asimmetria informativa e\/o dalla struttura di monopsonio che quel mercato molto sovente assume, cio\u00e8 l&#8217;esistenza di un unico compratore con una pluralit\u00e0 di venditori di lavoro, cosa che determina uno squilibrio di potere contrattuale tra le parti. Nel mercato del lavoro libero-professionale <\/strong><strong>queste distorsioni non si verificano<\/strong>:\u00a0i liberi professionisti sono tipicamente &#8211; direi quasi per definizione &#8211;\u00a0persone che forniscono i loro servizi a una pluralit\u00e0 di clienti, e conoscono solitamente il loro mercato molto meglio\u00a0di quanto lo conoscono i loro clienti.\u00a0Allora, se nel mercato libero-professionale queste distorsioni non si verificano, non pu\u00f2 giustificarsi l&#8217;introduzione di un minimo di compenso: questo genera posizioni di rendita a favore di una parte dei professionisti.<br \/>\nChiedo a voi, colleghi della maggioranza: davvero non vedete quanto lede il prestigio dell&#8217;avvocatura il fenomeno che \u00e8 sotto gli occhi di tutti, che tutti conosciamo, degli avvocati che lucrano proprio in virt\u00f9 delle tariffe minime delle vere e proprie rendite che talvolta sono ingentissime? Mi riferisco alle difese penali d&#8217;ufficio che si riducono a due parole in udienza e venivano retribuite in serie, come se il caso avesse richiesto ore di lavoro; oppure\u00a0alle cause seriali, nelle quali l&#8217;atto giudiziale si faceva un tempo con il ciclostile, pi\u00f9 di recente con la fotocopiatrice, cambiando solo un nome nell&#8217;epigrafe; eppure ognuno di quegli atti veniva obbligatoriamente retribuito, prima del decreto legislativo voluto da Bersani, come se quell&#8217;atto fosse stato scritto e studiato per esteso per ogni singolo caso. Credo che la dignit\u00e0 della professione non fosse certamente favorita dalla percezione di quelle rendite. N\u00e9 riesco a vedere come quelle tariffe minime potessero di per s\u00e9 garantire una migliore qualit\u00e0 della prestazione professionale: al contrario, tutto induce a pensare che<br \/>\nViceversa, non vedo niente di indecoroso nel fatto che l&#8217;avvocato della Camera del lavoro svolga la propria attivit\u00e0 chiedendo onorari inferiori ai minimi tariffari, magari concordando che, una volta vinta la causa, se il giudice non condanner\u00e0 la controparte alle spese processuali (perch\u00e9 anche questo accade, senatore Mugnai), una percentuale predeterminata della somma recuperata verr\u00e0 destinata a remunerare l&#8217;avvocato stesso. Ma che cosa c&#8217;\u00e8 di indecoroso in questo? Ci sono interi stuoli di avvocati, in Italia, che lo fanno molto decorosamente e proprio per questo sono amati e stimati dai lavoratori che si rivolgono a loro.\ufffd<br \/>\nVengo ora all&#8217;obiezione secondo cui nel processo del lavoro non si pagherebbero fondi spese. Certo, non c&#8217;\u00e8 l&#8217;esborso per i bolli sugli atti giudiziari, ma l&#8217;onorario dell&#8217;avvocato c&#8217;\u00e8 e di questo abbiamo discusso e stiamo discutendo. In questo settore, i minimi professionali vengono diffusamente trasgrediti, solo che, fino al decreto Bersani,\u00a0non lo si poteva dire.\u00a0Era forse dignitoso questo? Allora, poich\u00e9 il riferimento alla dignit\u00e0 e al decoro \u00e8 del tutto fuori luogo, vi invito a considerare questo ordine del giorno.\u00a0E preannuncio ovviamente il voto favorevole su di esso da parte del Gruppo PD. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">5. &#8211; SULLA QUESTIONE DELL&#8217;INCOMPATIBILITA&#8217; DELLA PROFESSIONE FORENSE CON LA SUBORDINAZIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, illustro all&#8217;emendamento 13.205. Il comma quarto dell&#8217;articolo 13 recita: \u00abLa collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non d\u00e0 mai luogo a rapporto di lavoro subordinato\u00bb. Oggi questa \u00e8 la norma che regola la materia; quindi questo comma non introduce una novit\u00e0. Tuttavia, <strong>il ribadire questa norma contrasta con un orientamento molto preciso della Corte costituzionale, che stabilisce che il legislatore ordinario non pu\u00f2 <em>facere de albo nigrum<\/em>, ovvero stabilire che \u00e8 autonomo ci\u00f2 che \u00e8 in realt\u00e0 subordinato<\/strong>. La Corte costituzionale stessa avverte che ci possono essere molti buoni motivi, in situazioni particolari, per modificare la disciplina del rapporto in questione e quindi, pur rispettandone la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, per esentarlo da determinate norme. Per esempio si pu\u00f2 assoggettarlo, in materia di contribuzione, al regime di assicurazione della cassa avvocati e non al regime dell&#8217;assicurazione generale INPS; oppure dettare norme particolari in materia di licenziamento per non assoggettare il rapporto allo Statuto dei lavoratori. Tutto ci\u00f2 \u00e8 perfettamente legittimo, dice la Corte costituzionale, ma quello che non si pu\u00f2 fare \u00e8 dire che \u00e8 autonomo ci\u00f2 che in realt\u00e0 \u00e8 subordinato. Chiedo allora perch\u00e9 dobbiamo commettere qui un errore tecnico quando la Corte ci ha indicato in modo molto preciso e limpido in quale modo si pu\u00f2 risolvere il problema. Tutti noi avvocati sappiamo che <strong>negli studi legali \u00e8 comunissimo che si determini un vero e proprio rapporto di dipendenza<\/strong>; ci sono praticanti che sono molto pi\u00f9 subordinati e molto pi\u00f9 dipendenti di quanto non sia un normale lavoratore subordinato. Prendiamo allora atto di questa situazione e regoliamola adeguatamente. Sopprimiamo un comma, che \u00e8 evidentemente sbagliato e incostituzionale, e sostituiamolo non con un rinvio alla disciplina generale del lavoro subordinato &#8211; che, sono il primo a riconoscerlo, sarebbe qui del tutto inopportuno &#8211; ma con una normativa adatta alla specialit\u00e0 del rapporto.<br \/>\nQuesta non sarebbe una novit\u00e0 sul piano sistematico. \u00c8 esattamente quanto \u00e8 stato fatto per esempio, nel 1981 per il lavoro sportivo. Invece di qualificare automaticamente l&#8217;atleta come autonomo, si \u00e8 detto: laddove lo sportivo professionista operi in regime di sostanziale subordinazione, non si applicano lo Statuto dei lavoratori, le norme in materia di provvedimenti disciplinari, bens\u00ec uno statuto speciale per il lavoro dello sportivo professionista. Facciamo un&#8217;operazione di questo genere anche per quelle posizioni tipiche del lavoro forense che hanno tutti i caratteri della subordinazione e che per certi aspetti meritano anche una qualche tutela tipica del lavoro subordinato, ma che \u00e8 tuttavia giusto esentare dalla disciplina generale del lavoro subordinato. Credo che in proposito non ci siano problemi di destra e sinistra, di maggioranza e opposizione, e neanche problemi di favore nei confronti di un&#8217;istanza della professione forense rispetto a interessi sottolineati dall&#8217;Antitrust o da altri enti esponenziali. Si tratta solo di una questione di correttezza giuridica e di buona tecnica legislativa, la quale ci evita di andare contro un orientamento costituzionale che \u00e8 ben conosciuto e ribadito in numerose sentenze. Per queste ragioni, propongo di sopprimere concordemente il comma 4 e magari, con l&#8217;accordo del relatore, individuare gli emendamenti integrativi che possono adeguatamente sostituirlo.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">6. &#8211; SUL REQUISITO DELLA CONTINUITA&#8217; DELL&#8217;ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, ritiro l&#8217;emendamento 16.210 e illustro invece l&#8217;emendamento immediatamente successivo, il 16.211. La lettera c) del comma 8 dell&#8217;articolo 16 prevede la cancellazione d&#8217;ufficio dagli albi, elenchi e registri quando viene accertata la mancanza del requisito dell&#8217;esercizio continuativo della professione ai sensi dell&#8217;articolo 20. Ora, non siamo ancora arrivati all&#8217;articolo 20, ma quando ci arriveremo illustreremo il motivo per cui <strong>riteniamo che tale requisito della continuit\u00e0 della professione non possa costituire requisito dirimente ai fini della permanenza nell&#8217;albo degli avvocati<\/strong>. Abbiamo gi\u00e0 discusso in riferimento ai primi articoli di questa legge su questo punto e abbiamo tra l&#8217;altro osservato che il requisito della continuit\u00e0 \u00e8 incompatibile con un divieto di discriminazione indiretta ai danni delle lavoratrici, in questo caso delle avvocatesse, perch\u00e9 \u00e8 noto che nell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa delle donne la discontinuit\u00e0 \u00e8 statisticamente maggiore rispetto agli uomini. Sulla base di questa osservazione statistica, <strong>la Corte di giustizia ha vietato tutte le clausole di regolamenti, contratti collettivi o leggi che condizionino alla continuit\u00e0, o ad un certo tasso di continuit\u00e0, dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa determinati benefici o diritti<\/strong>. Questo significa che noi non possiamo introdurre un criterio di continuit\u00e0 senza determinare un danno, un pregiudizio, per la parte femminile della platea a cui la norma si riferisce: in questo caso, la platea degli avvocati. Questo \u00e8 il motivo per cui proponiamo la soppressione di questa disposizione. Naturalmente, poi\u00a0torneremo su questo punto quando arriveremo all&#8217;articolo 20. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>\u00a0[\u2026]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SCONTRO IN SENATO TRA DUE VISIONI FRA LORO PROFONDAMENTE DIVERSE SULLA DISCIPLINA DELL&#8217;AVVOCATURA, SULLA CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI, LA DEROGABILITA&#8217; DEI MINIMI TARIFFARI\u00a0E LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE Interventi dei senatori Longo, Morando, Benedetti Valentini, del sottosegretario alla Giustizia e miei, tratti dal resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del Senato del 20 ottobre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[],"class_list":["post-10772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10772\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}