
{"id":10883,"date":"2010-10-25T18:41:28","date_gmt":"2010-10-25T17:41:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10883"},"modified":"2010-11-05T18:54:03","modified_gmt":"2010-11-05T17:54:03","slug":"fioretti-perche%e2%80%99-il-contratto-unico-di-ichino-non-convince","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10883","title":{"rendered":"FIORETTI: PERCHE\u2019 IL CONTRATTO UNICO DI ICHINO NON CONVINCE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">DIALOGO A DISTANZA CON MICROMEGA SUL PROGETTO <em>FLEXSECURITY<\/em>: LE CRITICHE E LE MIE REPLICHE<\/span><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Renato Fioretti<\/strong>, pubblicato su<\/em> Micromega<em> il 19 ottobre 2010 &#8211; Inframmezzate al testo compaiono <strong>alcune mie repliche, evidenziate con paragrafi rientrati, carattere corsivo e colore azzurro <\/strong>&#8211; A queste mie repliche R.F. ha controreplicato a sua volta punto per punto: <a title=\"Controreplica di R, Fioretti, con le mie risposte - 3.11.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10989\" target=\"_blank\">v. quest&#8217;ultimo documento, con le mie altrettanto puntuali risposte<\/a><\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 La straordinaria facilit\u00e0 di accesso alle pi\u00f9 svariate fonti d\u2019informazione ci consente di seguire \u201cin tempo reale\u201d tutto ci\u00f2 che accade all\u2019altro capo del mondo, ma, contemporaneamente, l\u2019enorme quantit\u00e0 di notizie disponibili, rende sempre pi\u00f9 arduo selezionarne la qualit\u00e0. In questo quadro, \u00e8 molto alto il rischio che (anche) fatti e notizie, di grande rilevanza politica e sociale, risultino (sostanzialmente) \u201coscurati\u201d o, solo marginalmente, rilevati. Questo \u00e8 quanto, a mio parere, \u00e8 accaduto rispetto ai contenuti del dibattito sul lavoro, sviluppatosi all\u2019Assemblea nazionale del Pd, del 21 e 22 maggio scorso.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Recuperando, quindi, l\u2019interessante confronto, coglier\u00f2 l\u2019occasione per esprimere alcune considerazioni sul Ddl 1481, presentato al Senato da Pietro Ichino. Nei due giorni di discussioni, partendo da un denominatore comune &#8211; l\u2019esigenza di ridurre lo squilibrio, in termini di diritti e tutele, prodottosi tra lavoratori \u201cinsider\u201d e \u201coutsider\u201d &#8211; si fronteggiavano, in sostanza, due posizioni.<br \/>\n\u00a0\u00a0 In estrema sintesi, \u00e8 possibile rilevare che la prima &#8211; a sostegno del documento presentato da Stefano Fassina, responsabile nazionale dell\u2019economia &#8211; unitamente ad una serie di misure tese a condizionare il ricorso al lavoro a progetto e a tempo determinato, sosteneva la necessit\u00e0 di rendere pi\u00f9 onerose le forme di lavoro \u201catipico\u201d. Per disincentivarne l\u2019uso e, contemporaneamente, promuovere il rapporto di lavoro \u201cstandard\u201d (a tempo pieno e indeterminato).<br \/>\n\u00a0\u00a0 La proposta alternativa, sostenuta da Ichino, Nerozzi e numerosi altri esponenti, sosteneva, piuttosto, l\u2019esigenza di una revisione dell\u2019art. 2094 del c.c. Nel senso di pervenire alla definizione di \u201clavoratore economicamente dipendente\u201d, nella quale comprendere anche alcune tipologie contrattuali \u201catipiche\u201d in regime di \u201cmono \u2013 committenza\u201d. Alla nuova formula, ai fini di una sostanziale \u201cunificazione\u201d dei rapporti di lavoro, si accompagnava l\u2019idea di graduare nel tempo le tutele oggi riconosciute a coloro che Ichino definisce \u201cgarantiti\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Alla conclusione dei lavori, il documento finale di Fassina \u201dSviluppo, lavoro, welfare: il decalogo del Pd per il diritto unico del lavoro\u201d, fu approvato con una cinquantina di voti favorevoli e ben quarantadue astensioni.<br \/>\nImmagino che <strong>il sostanziale \u201cpareggio\u201d rappresent\u00f2 una sorpresa solo per coloro i quali, evidentemente, ignoravano che, appena pochi mesi prima, molti tra i presenti avevano sottoscritto due disegni di legge &#8211; d\u2019iniziativa dei senatori Ichino e Nerozzi &#8211; tesi a trasformare in norme di legge le proposte successivamente avanzate in sede di Assemblea nazionale<\/strong>.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Rinviando l\u2019esame della proposta Nerozzi a un successivo (eventuale) appuntamento, \u00e8 utile riproporre all\u2019attenzione del lettore il Ddl 1481, comunicato alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2009. Esso presenta numerosi e interessanti elementi di riflessione e, nel rispetto della sintesi, prover\u00f2 a illustrarne i contenuti ed evidenziarne i motivi di dissenso.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Innanzi tutto, \u00e8 opportuno rilevare che l\u2019ipotesi Ichino di: \u201cUno standard minimo universale di protezione della continuit\u00e0 del lavoro e del reddito, a stabilit\u00e0 crescente\u201d, pu\u00f2 essere considerata una sorta di evoluzione darwiniana del c.d. \u201cContratto unico\u201d di Tito Boeri e Pietro Garibaldi, il cui progetto prevedeva &#8211; e tutte le occasioni sono buone per ribadirlo e riproporlo &#8211; \u201dUn sentiero a tappe verso la stabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #003366;\"><em>Se mi \u00e8 consentita una precisazione su questo punto, osservo che <strong>il mio &#8220;progetto flexsecurity&#8221; era gi\u00e0 compiutamente delineato nel libro <\/strong><\/em><strong><a title=\"Il lavoro e il mercato - Mondadori, 1996\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=205\" target=\"_blank\">Il lavoro e il mercato<\/a><\/strong><em><strong>, pubblicato nel 1996<\/strong>. Esso si tradusse in un primo tempo, nel 1997, in un disegno di legge presentato al Senato da Franco Debenedetti, poi, nel 2009, con alcuni rilevanti aggiornamenti e perfezionamenti, nel d.d.l. n.1481 (progetto di sperimentazione) e nel d.d.l. n. 1873 (<\/em>flexsecurity<em> nel quadro del nuovo Codice del lavoro). (p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Rispetto alla proposta Boeri, che gi\u00e0 fu oggetto di uno schietto e approfondito dibattito con Massimo Roccella, attraverso le pagine della versione cartacea di Micromega, quella di Ichino presenta, come gi\u00e0 anticipato, alcuni elementi di novit\u00e0. <em>In primis<\/em>, al fine di offrire tutte le informazioni possibili rispetto ai motivi del mio dissenso, \u00e8 utile riportare l\u2019<em>incipit<\/em> della relazione di accompagnamento al Ddl 1481.<br \/>\n\u00a0\u00a0 La stessa rileva la situazione <em>\u201cdi vero e proprio apartheid che divide i 9 milioni di lavoratori protetti (dipendenti pubblici e dipendenti stabili da aziende private cui lo Statuto dei lavoratori del 1970 si applica nella sua interezza), dagli altri 9 milioni di lavoratori sostanzialmente dipendenti, che oggi portano tutto il peso della flessibilit\u00e0 di cui il sistema ha bisogno\u201d. <\/em>E ancora: <em>\u201cUn Paese moderno, attento alle comparazioni con le esperienze dei Paesi stranieri pi\u00f9 civili, dove un simile fenomeno non si manifesta, non pu\u00f2 rassegnarsi alla perpetuazione del modello del mercato del lavoro duale. Innanzitutto perch\u00e9 quel modello \u00e8 iniquo: esso genera, infatti, da una parte posizioni di rendita, dall\u2019altra situazioni di precariet\u00e0 di lunga durata, per ragioni che hanno poco o nulla a che vedere con il merito delle persone interessate o con esigenze tecnico &#8211; produttive\u201d<\/em>.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nel merito della proposta, \u00e8 opportuno evidenziare che la stessa, al pari del contratto unico, prevede la stipula di un contratto a tempo indeterminato, una durata della prova non superiore a sei mesi (tre mesi, nella versione Boeri), un periodo d\u2019inserimento nel corso del quale &#8211; in deroga all\u2019art. 18 dello Statuto &#8211; sarebbe possibile il licenziamento per motivi economici o organizzativi, un risarcimento economico all\u2019atto del recesso, un contratto di \u201cricollocazione al lavoro\u201d e una diversa modalit\u00e0 di gestione del preavviso.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Rispetto al tipo di contratto, vale, per Ichino, quanto autorevolmente contestato da Roccella a Boeri. In effetti, piuttosto che di un contratto a tempo indeterminato \u201cclassico\u201d, si tratterebbe di una sorta di contratto a termine \u201ca scadenza variabile\u201d nell\u2019arco della sua vigenza. In sostanza, una nuova tipologia contrattuale da aggiungere alle tante gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p style=\"PADDING-LEFT: 30px\"><em><span style=\"color: #003366;\">Sul piano tecnico-giuridico, questa critica di Massimo Roccella mi sembra davvero sbagliata. Sostenere che dovunque non si applichi l&#8217;articolo 18 dello Statuto dei lavoratori\u00a0il rapporto di lavoro debba qualificarsi come contratto a termine equivale a sostenere che in tutto il resto di Europa (dove il licenziamento \u00e8 disciplinato in modo diverso dal nostro articolo 18) esistano soltanto rapporti di lavoro a termine; ovviamente non \u00e8 cos\u00ec: altrimenti <strong>tutti i Paesi dell&#8217;Unione europea sarebbero fuori-legge rispetto al diritto comunitario<\/strong>, che vieta di consentire il contratto a termine come forma normale di rapporto di lavoro. Lo stesso identico discorso potrebbe farsi, poi, in\u00a0riferimento alle imprese italiane con meno di 16 dipendenti:\u00a0non\u00a0pu\u00f2 certo sostenersi che tutti i loro dipendenti siano assunti a termine.\u00a0(p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 In pi\u00f9, per tutta la sua durata, resterebbe sospesa la possibilit\u00e0 di ricorrere contro un licenziamento senza \u201cgiusta causa\u201d.\u00a0Tra l\u2019altro &#8211; e si tratta di un particolare di non trascurabile importanza &#8211; mentre Boeri prevede un c.d. \u201cperiodo d\u2019inserimento\u201d della durata massima di tre anni, la proposta di Ichino si candida a battere qualsiasi record. Infatti, la flessibilizzazione prevista dal Ddl 1481 si estende ai primi venti anni del rapporto; con pari durata della deroga all\u2019art. 18!<\/p>\n<p style=\"PADDING-LEFT: 30px\"><em><span style=\"color: #003366;\">Il mio progetto, sia nella versione sperimentale (d.d.l. n. 1481), sia nella versione organica (d.d.l. n. 1873), non prevede una &#8220;deroga&#8221; temporanea all&#8217;articolo 18, come fa il progetto Boeri-Garibaldi, bens\u00ec <strong>un regime\u00a0generale\u00a0radicalmente alternativo all&#8217;articolo 18<\/strong>: un regime generale ispirato al modello scandinavo, quindi radicalmente alternativo rispetto al regime oggi vigente in Italia, ispirato al c.d. modello mediterraneo. (p.i.)\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p>La tutela \u201creale\u201d, prevista dalla vigente legislazione, sarebbe limitata al licenziamento disciplinare e a quello dettato da motivi discriminatori. Su questo punto, oltre ad evidenziare che, per un lavoratore, dimostrare di essere vittima di un licenziamento dettato da un motivo discriminatorio o \u201cdi mero capriccio\u201d \u00e8 quasi impossibile &#8211; stante l\u2019onere \u201cdella prova\u201d a suo carico -, [&#8230;]<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #003366;\">Ma <strong>perch\u00e9 mai in Italia dovrebbe essere impraticabile una efficace protezione anti-discriminatoria, come accade in tutti i Paesi pi\u00f9 civili? <\/strong>E non \u00e8 forse una efficace protezione anti-discriminatoria quella prevista dall&#8217;articolo 28 dello Statuto dei lavoratori contro i comportamenti antisindacali, applicata nell&#8217;ultimo quarantennio in modo molto incisivo dai giudici del lavoro italiani? (p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>[&#8230;] \u00e8 opportuno rilevare che il Ddl 1481prevede (anche) la possibilit\u00e0 che il giudice, in entrambi i casi &#8211; tenuto conto delle circostanze (?) &#8211; disponga la sola reintegrazione con azzeramento o riduzione del risarcimento del danno, oppure il solo risarcimento!<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #003366;\">Non \u00e8 vero: questa\u00a0disposizione &#8211; che riprende testualmente un disegno di legge a prima firma di Tiziano Treu del 2000 &#8211; <strong>non \u00e8 dettata in riferimento al licenziamento discriminatorio<\/strong>, ma soltanto in riferimento al licenziamento disciplinare. Chiunque abbia esperienza della materia sa quanto sia frequente che\u00a0il giudice si trovi di fronte a un licenziamento motivato con una mancanza grave o gravissima effettivamente dimostrata, ma viziato da difetti soltanto formali, oppure\u00a0soltanto da\u00a0difetto di immediatezza della contestazione disciplinare; oppure che il giudice si trovi di fronte a <strong>una situazione in cui non si \u00e8 raggiunta in giudizio la certezza della responsabilit\u00e0 del lavoratore, che risulta tuttavia altamente probabile<\/strong>, con conseguente grave inopportunit\u00e0 della reintegrazione nel posto di lavoro (si pensi al caso &#8211; accaduto di recente &#8211; di un insegnante di cui non sia certo, ma soltanto molto probabile che abbia molestato sessualmente una propria allieva). In questi casi, consentire al giudice di disporre soltanto il risarcimento del danno pu\u00f2 corrispondere a esigenze di evidente ragionevolezzza. (p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Un altro punto, che ricalca quanto previsto dal contratto unico, \u00e8 la previsione di un indennizzo a favore del lavoratore licenziato per motivi economici\/organizzativi. Lo stesso \u00e8 pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda quanti sono gli anni compiuti di anzianit\u00e0 di servizio. A solo titolo di curiosit\u00e0, vale la pena rilevare che la versione Boeri prevede un ammontare del risarcimento pari al doppio di quanto indicato nel Ddl in esame.<\/p>\n<p style=\"PADDING-LEFT: 30px\"><em><span style=\"color: #003366;\">Ma <strong>nel mio progetto all&#8217;indennit\u00e0 di licenziamento si aggiunge il trattamento complementare di disoccupazione<\/strong>, della durata di tre anni\u00a0a regime (quattro nella versione sperimentale)\u00a0interamente a carico dell&#8217;impresa che licenzia: trattamento che \u00e8 invece del tutto assente nel progetto Boeri-Garibaldi. (p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Un altro elemento di novit\u00e0 \u00e8 rappresentato dal c.d. \u201cContratto di ricollocazione al lavoro\u201d. Esso prevede che al lavoratore licenziato per motivi economici o non reintegrato, sia offerto, da parte di un\u2019Agenzia all\u2019uopo costituita (ennesimo Ente bilaterale \u201cdi scopo\u201d): <em>a)<\/em> un trattamento economico complementare, a scalare nel tempo, per il periodo di disoccupazione; b) assistenza nella ricerca di una nuova occupazione; <em>c)<\/em> iniziative di formazione professionale.<\/p>\n<p style=\"PADDING-LEFT: 30px\"><em><span style=\"color: #003366;\">Il <\/span><span style=\"color: #003366;\">mio progetto <strong>non vincola le imprese ad avvalersi di un&#8217;agenzia in forma di ente bilaterale<\/strong>: la scelta della struttura cui affidare l&#8217;assistenza dovuta al lavoratore \u00e8 del tutto libera. L&#8217;idea \u00e8 che, gravando sull&#8217;impresa il trattamento complementare di disoccupazione, questa avr\u00e0 un fortissimo incentivo a far s\u00ec che il lavoratore sia ricollocato al pi\u00f9 presto, quindi a scegliere i servizi di <\/span><\/em><span style=\"color: #003366;\">outplacement<em> e di riqualificazione professionale migliori. (p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 A ben vedere, per\u00f2, la novit\u00e0 non \u00e8 poi tale. A parte la previsione di un nuovo \u201cammortizzatore sociale\u201d (finanziato dalle aziende), resterebbero funzioni di \u201cpolitiche attive del lavoro\u201d gi\u00e0 ampiamente previste (e in gran parte disattese) dalla famigerata \u201criforma del collocamento\u201d!<br \/>\n\u00a0\u00a0 Rappresenta, al contrario, un\u2019ipotesi assolutamente inedita la possibilit\u00e0 che, all\u2019atto della comunicazione del preavviso di licenziamento &#8211; pari a tanti mesi quanti sono gli anni di anzianit\u00e0 in azienda, con un massimo di dodici &#8211; il lavoratore abbia la facolt\u00e0 di scegliere tra la cessazione immediata del rapporto (con conseguente godimento della prevista indennit\u00e0 economica) e la prosecuzione della prestazione lavorativa fino alla scadenza dello stesso.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Anche qui, contrariamente a quanto si possa presupporre, ritengo si tratti di un\u2019opzione solo apparentemente favorevole. Personalmente, nel considerare un pi\u00f9 o meno lungo periodo di \u201cpreavviso lavorato\u201d, in alternativa all\u2019immediato recesso, la scelta prevedibilmente operata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori, immagino il conseguente \u201cstato di soggezione\u201d cui sarebbe costretto il \u201clicenziando\u201d nei confronti di un datore di lavoro che &#8211; se disponibile, e a certe condizioni &#8211; potrebbe, in un arco di tempo lungo fino a dodici mesi, anche revocare il provvedimento.<\/p>\n<p style=\"PADDING-LEFT: 30px\"><em><span style=\"color: #003366;\">Qui davvero non capisco la critica. <strong>Perch\u00e9 mai dovrebbe costituire un danno per il lavoratore la libert\u00e0 di scelta tra godere del preavviso lungo o andarsene sbattendo la porta e incassando in una volta sola tutta la relativa retribuzione?<\/strong> Questa possibilit\u00e0 \u00e8 invece molto vantaggiosa per la persona interessata, perch\u00e9: <strong>a) <\/strong>se essa ha gi\u00e0 (o riesce a trovare nel giro di un tempo breve) un&#8217;occupazione alternativa, pu\u00f2 andarsene quando vuole, anche subito, prendendo l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso; <strong>b)<\/strong> in caso contrario, ha un tempo congruo per cercarsi un&#8217;altra occupazione dalla posizione di persona occupata e non disoccupata: chiunque abbia qualche esperienza in questo campo sa bene quanto questo possa costituire un vantaggio per chi cerca lavoro. A queste considerazioni ne aggiungo un&#8217;ultima: in molti casi, il danno peggiore derivante dal licenziamento \u00e8 quello che il lavoratore subisce in termini di mortificazione per l&#8217;improvvisa recisione dei rapporti professionali e di amicizia con i colleghi di lavoro, ma anche di mortificazione di fronte ai propri amici e parenti, per il fatto di trovarsi sia pur solo temporaneamente privato del lavoro e\u00a0 disoccupato. La disponibilit\u00e0 di qualche settimana o mese per trovare la nuova occupazione senza periodi di interruzione pu\u00f2 valere pi\u00f9 di un grosso indennizzo. Per altro verso, se l&#8217;impresa revocasse il licenziamento nel corso del preavviso lungo, sarebbe ancora una volta il lavoratore a poter decidere se accettare la revoca oppure no. (p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Potenzialmente, in aggiunta al licenziamento per giustificati motivi oggettivi e a quello per esigenze economico-produttive, si tratterebbe di una vera e propria \u201cspada di Damocle\u201d strategicamente sospesa sul capo di tutti i lavoratori. Uno straordinario (e ulteriore) deterrente a disposizione dei datori di lavoro poco affidabili.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #003366;\">Vale a questo proposito quanto ho appena scritto poco sopra. (p.i.)<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Relativamente ai lavoratori \u201catipici\u201d, Ichino prevede di comprendere tra i lavoratori dipendenti \u201cI prestatori d\u2019opera personale a carattere continuativo che traggano pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito complessivo dal rapporto con l\u2019azienda medesima\u201d. Salvo il caso in cui \u201cLa prestazione lavorativa sia svolta in condizione di autonomia e ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) retribuzione annua lorda superiore a 40 mila euro; b) iscrizione del lavoratore all\u2019ordine degli avvocati o altro ordine o albo professionale incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0 A questo punto, \u00e8 d\u2019obbligo il riferimento alla relazione di accompagnamento al Ddl 1481.<br \/>\nConcordando con l\u2019autore, circa il fatto che l\u2019iniquit\u00e0 dei trattamenti rappresenta il motivo determinante della precariet\u00e0 di lunga durata &#8211; per ragioni, per altro, che hanno poco a che vedere con le esigenze tecnico-produttive delle aziende &#8211; perch\u00e9 mai la condizione di <em>apartheid<\/em> andrebbe abbattuta solo ed esclusivamente a beneficio di poche centinaia di migliaia di lavoratori (prestatori d\u2019opera a carattere continuativo, in regime di sostanziale mono &#8211; committenza)? E i restanti nove milioni di lavoratori, che lo stesso definisce sostanzialmente dipendenti?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #003366;\"><em>La nuova disciplina prevista nei d.d.l. n. 1481 e 1873 \u00e8 <strong>destinata ad applicarsi soltanto a chi verr\u00e0 assunto dalla sua entrata in vigore in avanti<\/strong>, accorpando in un&#8217;unico nuovo sistema di protezione unitario tutti i lavoratori in posizione di sostanziale dipendenza economica (quindi anche quasi tutti quelli che oggi sono qualificati come &#8220;parasubordinati&#8221; e molti di quelli che oggi lavorano &#8220;con partita Iva&#8221;, pur traendo di fatto un modesto stipendio da un unico committente). I nove milioni di lavoratori cui oggi si applica l&#8217;articolo 18 restano con questa vecchia disciplina. La questione che deve correttamente porsi \u00e8 dunque questa:\u00a0per chi cerca lavoro \u00e8 migliore la situazione che gli\/le si offre oggi nel mercato del lavoro italiano, a legislazione invariata, o \u00e8 migliore la situazione che gli si offrirebbe con il regime di <\/em>flexsecurity<em> delineato nel progetto? Il 95 per cento dei giovani cui ho posto questa domanda, nei due anni scorsi, sceglie il nuovo regime senza alcuna esitazione. La riforma che propongo, dunque, non cambia per nulla la posizione di chi ha gi\u00e0 un lavoro stabile e\u00a0migliora le prospettive di chi oggi un lavoro stabile non ce l&#8217;ha; sul punto che anche le imprese ci guadagnerebbero, rinvio alle molte cose scritte in argomento nei mesi scorsi (ma di questo Fioretti sembra non dubitare); gli unici danneggiati, dunque,\u00a0sarabbero gli avvocati, che perderebbero gran parte del contenzioso in materia di licenziamento; se ne faranno una ragione. (p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Si deve ritenere che coloro i quali offrono la loro prestazione attraverso (finte) associazioni in partecipazione (di solo lavoro), rapporti a termine (senza alcuna causale oggettiva e reiterati per anni), agenzie di somministrazione e ogni altra \u201cdiavoleria\u201d, consentita da quel grande \u201csupermarket delle tipologie contrattuali\u201d rappresentato dal decreto legislativo 276\/03, siano da considerare &#8211; per dirla alla Ichino &#8211; lavoratori \u201cgarantiti\u201d?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #003366;\">I rapporti di lavoro in partecipazione sono esplicitamente ricompresi &#8211; secondo il mio progetto &#8211; nel\u00a0nuovo regime. Il contratto a termine \u00e8 consentito soltanto nei casi\u00a0specificamente elencati (che sono poi\u00a0in sostanza quelli previsti dalla legge n. 230\/1962, prima della riforma\u00a0 del 2001), con un onere per l&#8217;impresa di corrispondere al termine una indennit\u00e0 pari a quella di licenziamento, nel caso di mancata conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro temporaneo tramite agenzia \u00e8 consentito soltanto nei casi in cui sarebbe consentito il contratto a termine e con identico trattamento. Quanto al preteso &#8220;supermarket delle tipologie contrattuali&#8221; che sarebbe stato istituito dal d.lgs. n. 276\/2003 (legge Biagi) se Fioretti riesce a indicarmi un solo rapporto di lavoro precario disciplinato da questa legge che non esistesse gi\u00e0 prima, sia pure con altro nome, e che prima\u00a0non fosse regolato in misura meno\u00a0restrittiva,\u00a0gli\u00a0pago una cena.\u00a0<strong>Finch\u00e9 a sinistra non smetteremo di dire sciocchezze sul contenuto di questa legge, continueremo a mancare clamorosamente il bersaglio nella nostra &#8220;lotta al precariato&#8221;. <\/strong>Sveglia, compagni!\u00a0\u00a0(p.i.)\u00a0\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Infine, per concludere, \u00e8 possibile condividere il principio secondo il quale ridurre le tutele &#8211; in termini di deroga ventennale all\u2019art. 18 e sua profonda \u201cmanomissione\u201d &#8211; a coloro che ne beneficiano, per ridurre il <em>gap<\/em> tra \u201cgarantiti\u201d e \u201cparia\u201d, rappresenti un\u2019opera di equit\u00e0 sociale?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #003366;\"><em>Ripeto quanto ho scritto sopra: questo progetto non riduce le tutele proprio a nessuno. <strong>La nuova disciplina \u00e8 destinata ad applicarsi soltanto a chi verr\u00e0 assunto da qui in avanti, abolendo drasticamente, nell&#8217;area della\u00a0sostanziale &#8220;dipendenza economica&#8221;,\u00a0l&#8217;<\/strong><\/em><strong>apartheid <\/strong><em><strong>tra protetti e non protetti o poco protetti<\/strong>.\u00a0E si osservi,\u00a0in proposito, come il criterio adottato per definire il lavoratore &#8220;economicamente dipendente&#8221; (monocommittenza e limite di 40.000 euro di reddito annuo) sia tale da consentire l&#8217;accertamento del requisito\u00a0in modo automatico, senza bisogno di ispettori o di avvocati e giudici: esso pu\u00f2 essere rilevato direttamente e immediatamente dai tabulati dell&#8217;Inps o dell&#8217;Amministrazione fiscale.\u00a0La questione \u00e8 dunque soltanto questa: per un giovane che non sa quale sar\u00e0 il suo futuro nel mercato del lavoro \u00e8 migliore la prospettiva che gli si offre oggi (due terzi di probabilit\u00e0 di restare per anni con una sequenza di rapporti di lavoro a termine, o &#8220;a progetto&#8221;, o &#8220;con partita Iva&#8221;), o quella che gli si offrirebbe secondo il progetto <\/em>flexsecurity<em>?\u00a0\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DIALOGO A DISTANZA CON MICROMEGA SUL PROGETTO FLEXSECURITY: LE CRITICHE E LE MIE REPLICHE\u00a0 Articolo di Renato Fioretti, pubblicato su Micromega il 19 ottobre 2010 &#8211; Inframmezzate al testo compaiono alcune mie repliche, evidenziate con paragrafi rientrati, carattere corsivo e colore azzurro &#8211; A queste mie repliche R.F. ha controreplicato a sua volta punto per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-10883","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10883\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}