
{"id":10993,"date":"2010-11-03T10:24:26","date_gmt":"2010-11-03T09:24:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10993"},"modified":"2010-11-07T17:45:21","modified_gmt":"2010-11-07T16:45:21","slug":"il-dibattito-sulla-riforma-forense-%e2%80%93-6-il-divieto-della-consulenza-per-chi-non-e%e2%80%99-iscritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10993","title":{"rendered":"IL DIBATTITO SULLA RIFORMA FORENSE \u2013 6. SOTTRATTA AL MERCATO ANCHE LA CONSULENZA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA MAGGIORANZA NON SA FORNIRE GIUSTIFICAZIONI PER QUESTA IRRAGIONEVOLE RISERVA DI ATTIVITA\u2019 IN FAVORE DEGLI AVVOCATI <\/span><\/p>\n<p><em>Selezione degli interventi nel dibattito al Senato sulla riforma dell\u2019avvocatura, tratti dal resoconto stenografico delle sedute del 2 , 3 e 4 novembre 2010 \u2013 Gli interventi estratti dalle sedute precedenti sullo stesso disegno di legge sono agevolmente reperibili nella sezione <\/em>Giustizia<em> di questo sito<\/em>:\u00a0<a href=\"..\/?p=8210\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -1<\/a>; <a href=\"..\/?p=8449\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -2<\/a> &#8211; <a href=\"..\/?p=8611\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -3;<\/a> <a href=\"..\/?p=10772\" target=\"_blank\">II dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense &#8211; 4. La questione dei minimi inderogabili<\/a><a href=\"..\/?p=10772\" target=\"_blank\">;<\/a> <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10777\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense &#8211; 5. Le incompatibilit\u00e0 professionali<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p class=\"testojustify\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Sommario<\/strong><br \/>\n1. Sull&#8217;ordine dei lavori<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">2. Sulla consulenza stragiudiziale dei professionisti non iscritti all&#8217;albo<br \/>\n3. Sulla natura degli studi legali secondo il diritto comunitario<br \/>\n4. Sull\u2019attribuzione del titolo di specialista<br \/>\n5. Sull\u2019aggiornamento professionale<br \/>\n6. Sulle tutele nel rapporto di lavoro di molti avvocati collaboratori di studio<br \/>\n7. Sulla nomina dei difensori d\u2019ufficio<br \/>\n<\/span>8. Sulla incompatibilit\u00e0 della professione di avvocato con qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato<br \/>\n9. Sul potere esclusivo di rappresentanza dell&#8217;avvocatura e la norma assurda sulla dislocazione della sede\u00a0del Consiglio Nazionale Forense<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"testojustify\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>1. &#8211; SULL&#8217;ORDINE DEI LAVORI<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"testojustify\">FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, credo sia opportuno intervenire sull&#8217;ordine dei lavori prima di riaprire la discussione in Aula sul provvedimento di riforma dell&#8217;ordinamento forense.<br \/>\nCome i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta &#8211; l&#8217;ultima nella quale ci siamo occupati di questo testo &#8211; si era presa la decisione, a nostro avviso saggia, e condivisa dal presidente Schifani, di riportare il testo in Commissione perch\u00e9 fossero dipanate alcune questioni che erano cos\u00ec controverse da legittimare la presentazione di 400 emendamenti e, peraltro, l&#8217;ulteriore voto su 60 articoli del testo. La Commissione, purtroppo, non \u00e8 servita in alcun modo a dipanare tali questioni, n\u00e9 ad approfondirle &#8211; mi permetto di dire fuori dai denti &#8211; e neanche ad ascoltare le ragioni dell&#8217;opposizione o di coloro i quali comunque sono critici nei confronti di questo provvedimento, n\u00e9 a trovare una soluzione condivisa o a spiegare le ragioni per le quali alcune posizioni vengono sostenute in maniera cos\u00ec recisa.<br \/>\nAvevamo peraltro ridotto a cinque i punti di esame del testo, che costituiscono il cuore della novit\u00e0 di un ordinamento forense che interviene a distanza di settant&#8217;anni, o forse di pi\u00f9, dall&#8217;ultimo testo che governa e regola la materia. I punti in questione riguardavano la concorrenza, i giovani professionisti (importantissima questione, direi pregiudiziale per il Gruppo del Partito Democratico), la cancellazione dall&#8217;albo (abbiamo avuto una surreale discussione sul fatto che non si \u00e8 riusciti neanche ad approvare la norma che prevede che non possano essere pi\u00f9 iscritti all&#8217;albo gli avvocati che abbiano riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di mafia), la forma dell&#8217;organizzazione degli studi legali (questione in discussione altrove e pienamente risolta in tutta Europa, tra l&#8217;altro essenziale per garantire la competitivit\u00e0 dei nostri professionisti rispetto agli altri colleghi europei) e, infine, i poteri disciplinari del Consiglio nazionale forense (ben sapendo che la questione della giurisdizione domestica sulle questioni disciplinari \u00e8 all&#8217;ordine del giorno, per esempio, per quanto riguarda la magistratura, e trova, sia pure con soluzioni diverse, accenti unanimi in tutto il Parlamento italiano). Queste cinque questioni, essenziali per ridisegnare la professione dell&#8217;avvocato e consentire l&#8217;apertura del mercato di questa professione liberale ai giovani professionisti, sono state oggetto di una chiusura assoluta da parte della maggioranza. Torniamo in Aula con le stesse rigidit\u00e0 di prima e, purtroppo, in un clima politico che non solo non \u00e8 rasserenato ma trova e trover\u00e0 invece accenti di maggiore animosit\u00e0 e contrapposizione. \u00c8 un peccato, perch\u00e9 questo \u00e8 esattamente uno dei capitoli della modernizzazione del Paese.<br \/>\nIn sede di Conferenza dei Capigruppo ho chiesto al presidente Schifani di poter disporre di pi\u00f9 tempo per discutere: chiuderemo infatti l&#8217;esame di questo testo la settimana prossima. Vorrei per\u00f2 rivolgermi, se possibile, ai colleghi della maggioranza, anche di fronte alle interessantissime prese di posizioni che sono venute in quest&#8217;ultimo periodo dalla Confindustria e senza volere in nessun modo rallentare un iter che probabilmente \u00e8 anche giusto trovi il suo esito prima del congresso nazionale del CNF; insomma, \u00e8 una questione essenziale per ridisegnare il profilo della competitivit\u00e0 dell&#8217;Italia e mi chiedo se sia questo il modo per affrontarla.<br \/>\nCi\u00f2, tra l&#8217;altro, pone un&#8217;ulteriore questione, cui accenno soltanto perch\u00e9 non voglio rubare pi\u00f9 tempo all&#8217;Aula. Le Commissioni del Senato e probabilmente le Commissioni parlamentari in genere non riescono pi\u00f9 ad essere, anche in ragione dell&#8217;organizzazione dei lavori che dedica troppo poco tempo alle stesse, il luogo di un&#8217;istruzione dei provvedimenti che possa sfuggire all&#8217;animosit\u00e0, che \u00e8 normale si sviluppi nell&#8217;Aula, e veda invece i propri lavori affidati alle qualit\u00e0 di competenza, capacit\u00e0 di approfondimento e rispetto delle posizioni reciproche tra i diversi Gruppi rappresentati in Parlamento. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, desidero solo far osservare che abbiamo accantonato l&#8217;articolo 17, che tratta la materia delle incompatibilit\u00e0, e che l&#8217;articolo 18 ha come oggetto le eccezioni alle norme sulle incompatibilit\u00e0. Qualcuno pu\u00f2 spiegarci come sia possibile discutere delle eccezioni se non sappiamo ancora quali sono le norme generali sulle incompatibilit\u00e0? Questo \u00e8 solo un esempio, perch\u00e9 potremmo farne altri dieci.<br \/>\nGli articoli che abbiamo accantonato stabiliscono principi generali della materia. Pi\u00f9 si va avanti e pi\u00f9 si va nel dettaglio. Non \u00e8 materialmente possibile e non ha alcun senso logico procedere nella discussione, senza conoscere la sorte degli articoli accantonati. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, allo stato abbiamo 83 emendamenti accantonati che riguardano i primi 16 articoli. Poi c&#8217;\u00e8 l&#8217;accantonamento di tutti gli emendamenti che riguardano l&#8217;articolo 17 e c&#8217;\u00e8, obiettivamente, il problema che riguarda l&#8217;articolo 18, strettamente correlato all&#8217;articolo 17. Ci\u00f2 che \u00e8 stato accantonato \u00e8 anche materia emendata dalla Commissione, su cui quindi c&#8217;\u00e8 stato un voto della Commissione; inoltre, non \u00e8 questione di due o tre emendamenti &#8211; nel qual caso potrei anche capire &#8211; ma di ben 83 emendamenti: quindi, si tratta di una materia molto vasta. Pertanto, la ragionevolezza imporrebbe forse di cominciare dagli accantonati per avere una visione organica di ci\u00f2 che stiamo affrontando. Penso che tale soluzione sia pi\u00f9 ragionevole. Questi emendamenti, peraltro, devono comunque essere votati: si tratta di votarli prima o dopo, e io propongo che lo si faccia con ordine. Pertanto, sono favorevole a partire dall&#8217;articolo 1.<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Signora Presidente, gli emendamenti accantonati sono stati ampiamente trattati nei lavori svolti in Commissione. Io ho valutato che, per una maggiore snellezza, la trattazione dovesse proseguire a partire dal punto in cui abbiamo interrotto la discussione in Aula. Tuttavia, poich\u00e9 la questione non \u00e8 fondamentale, modifico la mia precedente opposizione e mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Allora, signor relatore, lei \u00e8 favorevole a riprendere dall&#8217;esame degli emendamenti accantonati e, in particolare, da quelli presentati all&#8217;articolo 1. Quindi, sulla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica, sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e il relatore, si decide di riprendere i lavori partendo dagli emendamenti accantonati e, dunque, dall&#8217;articolo 1.Faccio notare, per\u00f2, che all&#8217;articolo 1 sugli emendamenti 1.208 (testo 4)\/1 e 1.208 (testo 4)\/2, presentati dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, e 1.208 (testo 4), presentato dalla Commissione, manca il parere della 5a Commissione permanente.Inoltre, il relatore ha test\u00e9 presentato l&#8217;emendamento 1.501, con il quale si propone di sostituire le parole &#8220;previo parere&#8221; con le altre: &#8220;su proposta&#8221;.Onorevoli colleghi, mi scuso, ma vi \u00e8 un po&#8217; di difficolt\u00e0 anche nella trasmissione degli atti. \u00c8 pervenuto in questo momento il parere della 5a Commissione permanente su alcuni emendamenti, compresi quelli relativi all&#8217;articolo 1. Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura di tale parere.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>2. &#8211; SULLA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DEI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI ALL&#8217;ALBO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, questi emendamenti riguardano uno dei punti pi\u00f9 rilevanti e pi\u00f9 gravi del provvedimento in esame. Il comma 6 dell&#8217;articolo 2 pretende di inibire a chi non \u00e8 iscritto all&#8217;albo degli avvocati l&#8217;esercizio della consulenza in materia legale (parliamo ovviamente di consulenza stragiudiziale).<br \/>\nNoi non possiamo procedere su questo terreno se non considerando attentamente il fatto che le nostre universit\u00e0 sfornano ogni anno decine di migliaia di laureati in giurisprudenza, dei quali meno del 10 per cento si iscriver\u00e0 a un albo degli avvocati; tutti gli altri sono destinati a esercitare le loro conoscenze giuridiche al di fuori della professione forense. Con questa proposta noi metteremmo fuori legge la maggior parte di loro, perch\u00e9 la maggior parte di loro non diventer\u00e0 neppure legale di impresa.<br \/>\nCi sono poi i laureati in scienze politiche. Anche questa laurea comporta uno studio rilevante del diritto, cos\u00ec come si studia diritto anche nelle facolt\u00e0 di ingegneria e di economia e commercio. Tutti i laureati di queste altre facolt\u00e0 si vedrebbero inibita la possibilit\u00e0 di esercitare le proprie conoscenze giuridiche in un rapporto professionale, in quanto a loro \u00e8 evidentemente impedita in modo assoluto l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli avvocati. Questa \u00e8 una scelta gravissima e &#8211; arrivo a dire &#8211; anche incostituzionale, perch\u00e9 \u00e8 evidente che non c&#8217;\u00e8 alcuna ragione di carattere economico o sociale per questa limitazione, se non quella di creare una rendita di posizione per il ceto forense.<br \/>\nDatemi un solo motivo per cui debba essere vietato a un laureato in scienze politiche, in economia o in legge, che non sia iscritto all&#8217;albo, di esercitare le proprie conoscenze giuridiche nel proprio lavoro, anche a vantaggio di un cliente o di un committente con il quale abbia instaurato un rapporto professionale: se non mi sapete dare una ragione per questo, dovete riconoscere che questa norma, non avendo ragion d&#8217;essere, \u00e8 irragionevole e incostituzionale.<br \/>\nEsistono addirittura delle professioni vere e proprie per le quali non \u00e8 prevista alcuna regolamentazione e che non sono inquadrate in albi o ordini, come per esempio quella degli amministratori di condominio o dei periti d&#8217;infortunistica stradale, che tuttavia hanno una loro identit\u00e0, una loro storia e una loro autocoscienza professionale collettiva. Sono professionisti che lavorano quotidianamente con le leggi e il codice in mano: avete mai visto un amministratore di condominio che non prenda in mano il codice per consigliare i condomini sul come si deve affrontare una questione piuttosto che un&#8217;altra? Ebbene, in teoria, secondo la norma che vi apprestate ad approvare, agli amministratori di condominio sarebbe vietato di esercitare la loro attivit\u00e0 a favore dei cond\u00f2mini.<br \/>\nIn ogni caso, se proprio volete che questa norma venga approvata, almeno formulatela in un modo tecnicamente accettabile. Voi dite che \u00e8 consentito &#8211; bont\u00e0 vostra! &#8211; al non iscritto all&#8217;albo esercitare le proprie competenze giuridiche soltanto in favore del datore di lavoro, purch\u00e9 sia esclusivamente nel suo interesse, nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il nostro ordinamento conosce per\u00f2 almeno altri dieci tipi legali di contratto, in cui l&#8217;attivit\u00e0 personale e intellettuale del prestatore pu\u00f2 essere dedotta come oggetto: penso, per esempio, al lavoro a progetto, al contratto di societ\u00e0 con il lavoro come conferimento personale, al lavoro in partecipazione, al lavoro cooperativo, al contratto d&#8217;opera, e persino al lavoro gratuito dei volontari.<br \/>\nIndicatemi voi un solo motivo per cui deve essere consentito mettere le proprie conoscenze giuridiche a disposizione del proprio datore di lavoro solo nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ma non in una di quelle altre dieci forme di contratto in cui il proprio lavoro pu\u00f2 essere oggetto della prestazione. Anche questo non ha senso, ed \u00e8 pertanto irragionevole e incostituzionale la norma che pone questo divieto.<br \/>\nVi chiedo, per la dignit\u00e0 di quest&#8217;Aula, di dare una risposta a queste domande. Se non lo farete e tuttavia respingerete l&#8217;emendamento in discussione, compirete un atto irragionevole. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condivido il giudizio del senatore Ichino, nel senso di ritenere che questo sia uno dei passaggi pi\u00f9 significativi del disegno di legge in esame.<br \/>\nNoi, come Gruppo dell&#8217;Italia dei Valori riteniamo che la consulenza legale debba essere riservata a chi abbia il titolo per renderla. Senatore Ichino, lei ha chiesto un esempio. Immaginiamo il caso di un atto di querela, che non \u00e8 un atto del giudizio, ma di impulso al giudizio, che venga redatto non da un avvocato, ossia da chi si assume la responsabilit\u00e0 dell&#8217;atto che va a compiere il cliente; o il caso di una denunzia, che non \u00e8 un atto del giudizio, poich\u00e9 precede il giudizio. Per determinate attivit\u00e0 si richiede una particolare preparazione &#8211; nella speranza che questa ci sia &#8211; perch\u00e9 le conseguenze degli atti che precedono il giudizio, e quindi sono stragiudiziali&#8230; <em>(Commenti del senatore Ichino)<\/em>. La querela non \u00e8 un atto giudiziale, senatore Ichino, bens\u00ec un atto stragiudiziale, perch\u00e9 introduce: \u00e8 una richiesta di giudizio. Mi dispiace doverla contraddire. La querela, pur se ne parla il codice, non \u00e8 un atto giudiziale. <em>(Applausi dai Gruppi IdV e PdL)<\/em>.<br \/>\nSi tratta di una questione tecnica. La querela \u00e8 una richiesta di giudizio: quaero, richiedo; \u00e8 un&#8217;invocazione di giudizio, non \u00e8 un atto giudiziale. Affidato alla gestione di chi non sia avvocato, e che quindi non si assume la responsabilit\u00e0 di ci\u00f2 che va a compiere il querelante, \u00e8 un atto, questo s\u00ec, di irresponsabilit\u00e0, e di questo noi dovremmo rispondere ai cittadini. <em>(Applausi dei senatori Benedetti Valentini e Spadoni Urbani)<\/em>.\u00c8 come dire che la consulenza medica la pu\u00f2 fare anche un infermiere. <em>(Applausi dai Gruppi IdV e PdL)<\/em>.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, noi voteremo contro questo emendamento, coerentemente con le posizioni da noi assunte. Una consulenza stragiudiziale finalizzata alla stipula di accordi transattivi &#8211; il che significa finalizzata ad atti che hanno un valore giuridico e che rientrano nell&#8217;ambito di normative &#8211; \u00e8 ancora pi\u00f9 delicata dell&#8217;attivit\u00e0 giudiziale, perch\u00e9 si tratta di definire stragiudizialmente rapporti che hanno una ricaduta nel campo del diritto, senza il controllo di un giudice. L&#8217;attivit\u00e0 giudiziale \u00e8 addirittura meno compromettente di questa.<br \/>\nNoi abbiamo fatto una opzione. Ovviamente, il voto sugli emendamenti di questo disegno di legge non ha un contenuto politico ed ideologico. Rivendichiamo quindi la libert\u00e0 di poterci esprimere liberamente, senza farci condizionare da giudizi politici. Stiamo discutendo di un tentativo di riformare la professione forense dopo settant&#8217;anni; speriamo di riuscirci. Non sar\u00e0 un ottimo lavoro, ma ci sforziamo in questa direzione. Quindi non accogliamo lezioni da nessuno: abbiamo libert\u00e0 e capacit\u00e0 di determinarci liberamente. Voi siete intruppati in una gabbia ideologica. <em>(Applausi dai Gruppi IdV, PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell&#8217;emendamento 2.245 (testo 5)\/3.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, intervengo su questo emendamento e sul successivo. Vorrei richiamare molto brevemente due punti. In questa legge stiamo vietando non solo l&#8217;attivit\u00e0 di assistenza giudiziale, ma anche quella di consulenza stragiudiziale in materia giuridica, anche la pi\u00f9 generica, a chiunque non eserciti la professione in modo continuativo a tempo indeterminato per l&#8217;intera vita; cio\u00e8 stiamo tagliando fuori chiunque si occupi di diritto in modo marginale.<br \/>\nMi chiedo, e chiedo a voi, se questa scelta, che viene compiuta con grande severit\u00e0, non dovrebbe accompagnarsi quantomeno ad una delimitazione dell&#8217;attivit\u00e0 di consulenza riservata agli iscritti. Se questa \u00e8 la logica della legge, definiamo almeno qual \u00e8 la consulenza sulla quale vogliamo applicare questa restrizione cos\u00ec drastica. Ieri abbiamo sentito il collega Li Gotti spiegarci che l&#8217;atto di querela, cio\u00e8 l&#8217;atto con cui si attiva un procedimento penale in materia di diffamazione o per altro reato, \u00e8 atto stragiudiziale. Va bene; ma allora elenchiamo gli atti di questo genere riservati all&#8217;avvocato e lasciamo fuori almeno tutte le altre attivit\u00e0 che presuppongono una qualche pratica del diritto. Penso al diritto d&#8217;autore di cui pu\u00f2 occuparsi un agente editoriale, al diritto urbanistico di cui pu\u00f2 occuparsi un architetto, al diritto dei brevetti di cui pu\u00f2 occuparsi un agente del settore, al diritto della propriet\u00e0 condominiale di cui si occupa quotidianamente un amministratore di condominio nell&#8217;attivit\u00e0 svolta per i propri committenti, e ad altre materie nelle quali oggi centinaia di migliaia &#8211; anzi, milioni! &#8211; di operatori professionali devono in qualche modo maneggiare la legge, esercitano un&#8217;attivit\u00e0 in cui si tratta in qualche modo di diritto; essi verrebbero in questo modo amputati della loro facolt\u00e0 di trattare di una parte rilevante delle materie di loro competenza.<br \/>\nRinnovo poi la richiesta gi\u00e0 posta nella seduta di ieri. Qui noi legittimiamo ad occuparsi di diritto i non iscritti all&#8217;albo, che siano dipendenti di un datore di lavoro, purch\u00e9 lo facciano solo nei confronti di quest&#8217;ultimo. Ieri ho ricordato che l&#8217;attivit\u00e0 di consulenza pu\u00f2 essere dedotta anche in contratti diversi dal lavoro subordinato o dalla collaborazione continuativa. Mi riferisco &#8211; per esempio &#8211; al lavoro a progetto, al lavoro cooperativo, al conferimento di lavoro in societ\u00e0, al lavoro in partecipazione, al contratto d&#8217;opera (articolo 2222 del codice civile). Se \u00e8 cos\u00ec, per quale motivo, con questo emendamento della Commissione, dobbiamo limitare al solo contratto di lavoro dipendente la possibilit\u00e0 di esprimere una attivit\u00e0 della persona e non consentirlo invece anche negli altri tipi legali di contratto? Su questo punto chiedo al relatore e al Governo di fornirci una spiegazione. Se non verr\u00e0 data, questo confermer\u00e0 che la norma \u00e8 irragionevole, quindi incostituzionale. <em>(Applausi del senatore Morando)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sar\u00f2 molto breve. Non voglio favorire l&#8217;ostruzionismo o le resistenze, tutt&#8217;altro, non sono cos\u00ec ingenuo. Ogni tanto, per\u00f2, anche un nostro pronunciamento non ci sta male: se non lo facessimo, coloro che ascoltano e sentono inveire potrebbero pensare che siamo portatori di tesi non solo diverse &#8211; il che \u00e8 davvero legittimo &#8211; ma addirittura oscurantiste, illiberali e anticostituzionali. <em>(Applausi ironici della senatrice Poretti e del senatore Perduca)<\/em>. Tutto questo \u00e8 grottesco. Questi toni, per gentilezza, risparmiateveli!<br \/>\nSenatrice Poretti, mi chiedo se lei concepirebbe un medico che, anche al di fuori della struttura chirurgica o ospedaliera, rilasciasse consulenze e ricette per le quali non fosse abilitato o che non fossero riservate a quel professionista. Noi oggi chiediamo anche all&#8217;idraulico di essere fortemente professionalizzato e di rilasciare un certificato di regolare impianto che garantisca l&#8217;utente o il proprietario dell&#8217;impianto installato: in sostanza, esigiamo un certo rigore. Lei invece pretende che colui che eventualmente &#8211; come affermato dal senatore Li Gotti &#8211; assiste ad una transazione (oggi l&#8217;attivit\u00e0 del serio avvocato \u00e8 molto pi\u00f9 stragiudiziale che non giudiziale e le sue responsabilit\u00e0 sono pi\u00f9 forti nel favorire una transazione o una scrittura transattiva, che pu\u00f2 dare luogo a nuove incidenze forti nella sfera giuridica dei contraenti) sia un orecchiante, un mestierante, un mozzaorecchie.<br \/>\nUn consiglio lo pu\u00f2 dare anche un profano: ti consiglio, ad esempio, di fare causa o di lasciare la causa; sarebbe come dire ad un vicino: mangia senza sale se hai la pressione alta. Lo pu\u00f2 dire anche un profano. Ma chi rilascia una consulenza come tale dev&#8217;essere un professionista serio e non l&#8217;avvocataccio all&#8217;angolo della strada o sotto il lampione, come certo iperliberismo mercatista vorrebbe sostenere in chiave di dottrina professionale. (Proteste della senatrice Poretti). Mi dispiace, la filosofia \u00e8 questa. Quando dite che in Commissione non abbiamo voluto confrontarci, dite cosa falsa: abbiamo semplicemente e onestamente un&#8217;impostazione diversa e democraticamente cerchiamo di farne valere gli argomenti. Tutto qui. <em>(Applausi dal Gruppo PdL)<\/em>.<\/p>\n<p>GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, anche se personalmente non ho ancora ben capito come votare e chiedo agli avvocati o a chi conosce la materia di chiarirmi un dubbio. Vorrei sapere come si lega il testo rispetto alla conciliazione, che da marzo diventa obbligatoria; vorrei sapere se la conciliazione obbligatoria la potranno fare solo gli avvocati, oppure no. Vorrei avere dei chiarimenti al riguardo per poi votare di conseguenza. (Commenti del senatore Morando).<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende intervenire per chiarire questo aspetto.<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Signora Presidente, l&#8217;emendamento 2.245 (testo5) della Commissione disciplina un po&#8217; tutte le materie e armonizza una serie di esigenze che oggi sono state evocate &#8211; lo dico con tono sommesso &#8211; un po&#8217; a sproposito. Basta leggere il testo che recita: \u00abFuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l&#8217;attivit\u00e0 di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale \u00e8 riservata agli avvocati. \u00c8 comunque consentita l&#8217;instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata&#8230;\u00bb.<br \/>\nIn sostanza, si possono instaurare dei rapporti che consentono ad aree vaste del mondo professionale (fatti salvi naturalmente coloro che svolgono attivit\u00e0 espressamente regolamentate) di porre in essere tutte quelle iniziative che non siano l&#8217;attivit\u00e0 legale. Abbiamo limitato quest&#8217;ultima agli avvocati, nel solco di un&#8217;esigenza fortemente avvertita, ma ci siamo resi conto che per far questo dovevamo determinare un professionista di alto livello. Abbiamo cos\u00ec imposto l&#8217;aggiornamento costante e richiesto per la specializzazione corsi continui. Peraltro, abbiamo affidato responsabilit\u00e0 certamente non secondarie &#8211; e questo \u00e8 emerso nel corso del dibattito &#8211; a soggetti che avevano la capacit\u00e0 di assolvere a quegli impegni.<br \/>\nVi \u00e8 poi una serie di altre attivit\u00e0 che possono essere realizzate nel quadro di rapporti, anche contenziosi, tesi alla conciliazione, alla sintesi e cos\u00ec via; queste possono essere svolte da soggetti iscritti, le cui professioni siano regolamentate. Certamente il quidam de populo non pu\u00f2 fare la conciliazione, ma a mio avviso pu\u00f2 fare il consulente del lavoro. Questa \u00e8 la mia interpretazione.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signora Presidente si ricevono continuamente sollecitazioni, quasi che l&#8217;avere individuato requisiti per svolgere determinate e delicate funzioni (quale la consulenza stragiudiziale) sia qualcosa di ottuso rispetto alla modernit\u00e0 dei tempi. Quando in Commissione abbiamo esaminato il provvedimento, siamo stati &#8211; l&#8217;emendamento in esame \u00e8 frutto di tale previsione &#8211; favorevolmente impressionati dal comma 5 dell&#8217;articolo 2 del disegno di legge n. 711, a prima firma del senatore Casson (pagina 86 del fascicolo), dove si afferma: \u00ab\u00c8 riservata, altres\u00ec, agli avvocati l&#8217;attivit\u00e0, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto\u00bb.<br \/>\nQuesto \u00e8 il principio che ha trovato un&#8217;esplicitazione pi\u00f9 ampia nell&#8217;emendamento in esame; noi non ci siamo allontanati da questa prospettazione perch\u00e9 la condividiamo, la consideriamo giusta.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata poc&#8217;anzi dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, vorrei segnalare che, bocciando questo emendamento cos\u00ec come gli altri che abbiamo presentato, si vieta &#8211; per esempio &#8211; a un sindacato o ad un&#8217;associazione imprenditoriale di dare consulenza in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale o di qualsiasi altra branca del diritto, a soggetti che non siano iscritti all&#8217;associazione medesima. Ci\u00f2 significa che dovrete mandare gli ispettori in tutte le camere del lavoro della CGIL, le unioni sindacali provinciali della CISL e dell&#8217;UGL, per reprimere ci\u00f2 che oggi avviene quotidianamente e in modo assolutamente pacifico.<br \/>\nSe non \u00e8 questo che volete, fermiamoci un attimo per pensarci, perch\u00e9 questo \u00e8 quanto stiamo votando al momento. A meno che la vostra idea non sia quella di fare la legge per poi chiudere entrambi gli occhi affinch\u00e9 non venga applicata. Ma questo sarebbe il contrario della cultura della legalit\u00e0. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p><em>Il Senato non approva.<\/em><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, il ministro Tremonti ci ha detto che intende inserire nella Costituzione repubblicana il principio per cui tutto ci\u00f2 che non \u00e8 vietato \u00e8 consentito. Se noi volessimo trasferire questo principio nella legge che stiamo approvando, dovremmo scrivere al posto di questo emendamento: \u00abfuori dei casi in cui vi sia un motivo grave di limitazione dell&#8217;attivit\u00e0 di consulenza, l&#8217;attivit\u00e0 medesima \u00e8 libera\u00bb.<br \/>\nTutt&#8217;al contrario, il vostro emendamento dice: \u00abFuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge &#8230;\u00bb, al di fuori di questo caso, la consulenza \u00e8 sempre vietata.<br \/>\nGuardate che per consulenza si intende l&#8217;attivit\u00e0 oggetto di qualsiasi contratto d&#8217;opera intellettuale. Voi state dicendo che, tranne nei casi in cui vi sia un ordine, un albo, un inquadramento preventivo dell&#8217;attivit\u00e0 intellettuale dell&#8217;uomo in questo campo importantissimo, cio\u00e8 il campo del diritto, che permea di s\u00e9 tutta la vita associata (gli antichi giureconsulti dicevano ubi societas ibi ius, cio\u00e8 qualsiasi associazione, societ\u00e0, compagine umana vive di diritto), di questo potr\u00e0 occuparsi solo l&#8217;avvocato iscritto all&#8217;albo, cio\u00e8 un soggetto che esercita la professione in quel modo tradizionale, che avete posto come unico modo possibile.<br \/>\nAvete in mente una societ\u00e0 nella quale, sostanzialmente, la cultura viene irreggimentata, viene irrigidita in schemi preconfezionati. \u00c8 quello che nell&#8217;ordinamento corporativo si chiamava \u00abl&#8217;inquadramento costitutivo\u00bb che \u00e8 esattamente il contrario di quello che la Costituzione repubblicana ha invece sancito come principio generale di libert\u00e0 delle attivit\u00e0 umane, e in particolare di quelle intellettuali.<br \/>\nA questo proposito &#8211; e concludo &#8211; Alessandro De Nicola su \u00abIl Sole 24 Ore\u00bb di venerd\u00ec scorso ha scritto che, in sostanza, gli avvocati stanno mettendosi contro l&#8217;intera societ\u00e0 civile: \u00abNon so perch\u00e9 gli avvocati e i loro supporter in Parlamento abbiano scelto di mettersi tutti contro ma, come il passato insegna, &#8220;molti nemici molto onore&#8221; non \u00e8 un motto particolarmente astuto, n\u00e9 vincente\u00bb. (Commenti del senatore Benedetti Valentini). Pensateci un momento prima di votare questo emendamento. <em>(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pistorio)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">3. \u2013 SULLA NATURA DEGLI STUDI LEGALI SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO<\/span><\/strong><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, intervengo per segnalare ai colleghi che secondo le norme del diritto comunitario gli studi legali hanno la natura di imprese mentre con la disposizione in esame si afferma il contrario. Invito l&#8217;Aula a riflettere su questo passaggio, tenuto conto che non si pu\u00f2 contrapporre l&#8217;ordinamento nazionale a quello europeo. Se passasse la formulazione qui in esame potrebbe nascere un contrasto che rischia poi di dare luogo a una censura della Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee.<br \/>\nCerto, nulla vieta che, come \u00e8 accaduto fin qui, la stessa parola &#8211; &#8220;impresa&#8221; &#8211; assuma due significati diversi rispettivamente nel contesto dell&#8217;ordinamento europeo e nel contesto dell&#8217;ordinamento nazionale italiano; ma un progressivo allineamento dei linguaggi giuridici rientra fra gli obiettivi che l&#8217;Unione Europea ci propone.<br \/>\nOvviamente, qualificare uno studio legale come impresa non comporta necessariamente che in caso di insolvenza esso sia assoggettato al fallimento: nulla vieta di escluderlo e di dettare una disciplina speciale anche per altri aspetti dell&#8217;attivit\u00e0 economica dello studio. Ma perch\u00e9 non riconoscere che, sia pure con le sue indubitabili peculiarit\u00e0, anche uno studio legale\u00a0\u00e8 o pu\u00f2 essere\u00a0sostanzialmente un&#8217;impresa?<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>4. \u2013 SULL\u2019ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Signora Presidente, non si possono condividere queste argomentazioni: trovo veramente impensabile che un soggetto che abbia per vent&#8217;anni esercitato la professione di avvocato e che abbia fatto l&#8217;amministrativista, il penalista, il tributarista e, quindi, abbia conseguito credito, notoriet\u00e0 ed esperienze, poi si debba sottoporre, in questa fase iniziale, a un&#8217;ulteriore verifica. Ma non bastano vent&#8217;anni di attivit\u00e0?<\/p>\n<p>D&#8217;ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). No, non bastano!<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Non bastano, per lei, illustre collega D&#8217;Alia, ma per tanti altri, che hanno svolto la professione con dignit\u00e0 e a tempo pieno, probabilmente vent&#8217;anni bastano! (Applausi dal Gruppo PdL).<br \/>\nMa non \u00e8 questo il punto. Mentre per gli avvocati che da dieci anni svolgono la professione \u00e8 necessario sottoporsi all&#8217;esame del CNF, cio\u00e8 alla verifica della sussistenza di quei requisiti che consentano di attribuirsi il titolo di specialista, dopo vent&#8217;anni di professione, ormai, o si \u00e8 tributaristi, amministrativisti, penalisti e quant&#8217;altro, oppure non lo si diventer\u00e0 pi\u00f9; oppure, se lo si vuole diventare, non avendo una specializzazione particolare, un&#8217;attitudine, un impegno e un&#8217;esperienza particolari nel settore, si seguiranno le indicazioni che la legge ha stabilito.<br \/>\nQuindi, io trovo questa opposizione da respingere e mi auguro vivamente che il collega D&#8217;Alia, che stimo moltissimo e che \u00e8 persona di grande qualit\u00e0, come avvocato e come politico, voglia riconsiderare la sua opinione. <em>(Applausi del senatore Sarro).<\/em><\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, obiettivamente &#8211; e mi rivolgo al relatore &#8211; appare non convincente il fatto che un avvocato che per alcuni lustri abbia esercitato la sua attivit\u00e0 in un ramo del diritto debba sottoporsi a tale esame.<br \/>\nPer\u00f2, proprio perch\u00e9 per vent&#8217;anni egli ha esercitato in un ramo del diritto, acquistando e acquisendo notoriet\u00e0 e competenza, cosa deve farsene del titolo di specialista?<br \/>\nSe questi ha davvero bisogno di scrivere sulla sua carta intestata il titolo di specialista, deve essere sottoposto a questa sorta di forche caudine; ma se ha gi\u00e0 acquisito sul campo la sua specializzazione, non ha bisogno del titolo.<br \/>\nIn questo senso sarei pi\u00f9 favorevole all&#8217;emendamento 8.239, quello che propone la soppressione dell&#8217;automatismo, ossia della seconda parte del comma 10 dell&#8217;articolo, che prevede l&#8217;automatismo dopo vent&#8217;anni. Se si vuole avere il titolo di specialista, ci si sottoponga al confronto con una commissione d&#8217;esame; se si \u00e8 acquisito sul campo il titolo, non c&#8217;\u00e8 necessit\u00e0 di metterlo sulla carta intestata.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, di questa norma, a mio avviso, non si deve fare una bandiera particolarmente solenne. Stiamo dimenticando, onorevoli colleghi, che questa \u00e8 una norma transitoria.<br \/>\nNon \u00e8 che a regime stiamo prevedendo un privilegio per chi \u00e8 pi\u00f9 anziano. \u00c8 una norma transitoria, che reca l&#8217;espressione \u00aballa data di entrata in vigore della presente legge\u00bb e poi tutto quel che segue: dunque \u00e8 una norma transitoria. \u00c8 capitato mille volte, quando si \u00e8 andati a disciplinare ex novo una professione o un&#8217;attivit\u00e0. Per fare il restauratore, ad esempio, si stabilisce che si deve essere iscritti ad un albo dopo aver superato un esame; per\u00f2 si stabilisce anche che coloro che alla data di entrata in vigore della legge abbiano svolto per trent&#8217;anni l&#8217;attivit\u00e0 di restauratore siano iscritti all&#8217;albo che li abilita a svolgere la professione.<br \/>\n\u00c8 il buonsenso che lo dice. Si tratta di una norma transitoria; stiamo parlando di venti anni, onorevoli colleghi. Oggigiorno un giovane professionista entra nell&#8217;albo a trent&#8217;anni, dopo aver conseguito la laurea &#8211; che oggi si tarda molto a conseguire &#8211; ed aver superato il periodo di tirocinio. A chi ha cinquant&#8217;anni e passa, una norma transitoria concede la facolt\u00e0 non di essere abilitato in esclusiva ad esercitare quel ramo di professione, ma esclusivamente a denominarsi specialista esperto in quella particolare materia. Non \u00e8 che chi non \u00e8 specialista non pu\u00f2 esercitare la professione in quella branca: non \u00e8 un&#8217;esclusivit\u00e0.<br \/>\nSe noi consideriamo questi due elementi (la non esclusivit\u00e0 dell&#8217;esercizio in quella branca e il fatto che si tratta di una norma transitoria), vedrete che tutto questo scontrarsi, se non \u00e8 proprio pregiudiziale, \u00e8 un voler scontrarsi su un principio che non \u00e8 un principio con la \u00abP\u00bb maiuscola; quindi diventa pretestuoso. A meno che il relatore non voglia svolgere ulteriori approfondimenti, chiedendo di accantonare l&#8217;emendamento. Ma non credo che ne valga la pena. Secondo me, come norma transitoria, il comma 10 dell&#8217;articolo 8 \u00e8 corretto: \u00e8 stato studiato apposta. Si stabilisce che chi ha esercitato per dieci anni deve superare il filtro di un esame; chi ha esercitato per vent&#8217;anni o pi\u00f9, in base a questo regime transitorio, non deve superare il filtro di un esame. A me sembra ragionevolissimo: \u00e8 un criterio di gradualit\u00e0 del tutto conforme alla tutela del cliente e alla transitoriet\u00e0 della norma. Se si vuole approfondire, si approfondisca; ma \u00e8 pretestuoso, \u00e8 inutile, \u00e8 superfluo. La norma \u00e8 corretta, e non c&#8217;\u00e8 un conflitto tra generazioni, nella maniera pi\u00f9 assoluta. (<em>Applausi del senatore Valentino<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>5. \u2013 SULL\u2019AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell&#8217;articolo 10.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, siamo tanti avvocati in quest&#8217;Aula&#8230;<\/p>\n<p>VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Troppi! Troppi! Troppi!<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Mi correggo, secondo alcuni ci sono troppi avvocati in quest&#8217;Aula. <em>(Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore De Angelis)<\/em>. Ma proprio perch\u00e9 siamo cos\u00ec tanti possiamo confrontare le nostre esperienze personali e chiederci per un momento &#8211; anche sulla base di quello che i colleghi ci dicono e ci scrivono in questi giorni con un flusso di messaggi pressoch\u00e9 unanime sulla questione &#8211; quanta parte dei corsi di cosiddetto aggiornamento professionale \u00e8 davvero utile per la nostra attivit\u00e0 e quanta parte, invece, \u00e8 pura perdita di tempo.<br \/>\nCredo che se ciascuno degli avvocati qui presenti dentro di s\u00e9 fa questa valutazione, dovr\u00e0 onestamente riconoscere che quella piccola parte dei corsi di aggiornamento che veramente serve \u00e8 quella che tutti gli avvocati seri farebbero senza bisogno di alcun obbligo o prescrizione. Inoltre, non \u00e8 una norma come questa che garantisce la frequenza dei corsi veramente necessari.<br \/>\nSe le cose stanno cos\u00ec, e se \u00e8 vero che questa norma \u00e8 stata originariamente inserita in questo progetto di legge in funzione di filtro, di riduzione dei titolari del diritto all&#8217;iscrizione all&#8217;albo, per sfrondare il numero degli iscritti, chiediamoci se davvero \u00e8 utile tutto questo o se non sia invece un laccio, una corv\u00e9e, un peso che imponiamo agli avvocati italiani e che riduce ulteriormente la loro competitivit\u00e0 rispetto ai loro colleghi stranieri.<br \/>\nOnorevoli colleghi, se c&#8217;\u00e8 un vantaggio nell&#8217;essere un Paese un po&#8217; pi\u00f9 arretrato degli altri, \u00e8 solo quello di potersi confrontare con i Paesi nei quali le cose funzionano meglio e recepire il meglio della loro esperienza. Chiediamoci allora se negli altri Paesi del Nord e del Centro Europa c&#8217;\u00e8 una norma di questo genere. Il relatore e il Governo sanno indicare un solo Paese dove una norma del genere venga imposta agli avvocati, dove si impone un certo numero di ore di frequenza a corsi di aggiornamento? Se siete in grado di citarne uno solo, benissimo, ma se non siete in grado di portare esempi di questo genere nel panorama internazionale, in particolare in quello dei Paesi pi\u00f9 civili e avanzati, non \u00e8 forse il caso di ripensare questa norma che oltretutto &#8211; guarda caso &#8211; pone questo onere irragionevole interamente a carico dei pi\u00f9 giovani? Infatti, passati dieci anni, passato il termine per la specializzazione, tutti sono esentati da quell&#8217;onere. Ancora una volta, quindi, chi lo deve sopportare sono i giovani, chi \u00e8 appena entrato nella libera professione. Ancora una volta quella che stiamo varando \u00e8 una norma contro i giovani avvocati. <em>(Applausi dal Gruppo PD).<\/em><\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, intervengo brevemente per svolgere alcune considerazioni. Indubbiamente il problema della formazione continua era avvertito. \u00c8 vero che in nessun altro Paese europeo esiste una previsione del genere, ma \u00e8 altres\u00ec vero che in nessun altro Paese europeo esiste una produzione legislativa come in Italia.<br \/>\nIn Italia le leggi cambiano quasi ogni giorno e poich\u00e9 la produzione legislativa \u00e8 eccessiva e continua ad evolversi in maniera anche caotica&#8230; (Applausi della senatrice Carlino e del senatore Peterlini) &#8230;la formazione dell&#8217;avvocato \u00e8 necessaria.<br \/>\nLa si deve prevedere e disciplinare o lasciare esclusivamente alla buona volont\u00e0? Noi riteniamo che, in nome della tutela dei cittadini, una qualsiasi forma di disciplina e di regolamentazione debba esserci. Se poi la formazione rappresenter\u00e0 una beffa, oppure una finzione, questa \u00e8 altra cosa.<br \/>\nNoi speriamo che non sia cos\u00ec; ci auguriamo che non lo sia. Lo spirito che ci anima vorrebbe non fosse cos\u00ec. Se poi si far\u00e0 \u00aball&#8217;italiana\u00bb, allora sar\u00e0 tutto un fallimento.<br \/>\nMi piacerebbe per\u00f2 se ogni tanto facessimo gli europei anche in quest&#8217;Aula. (<em>Applausi dei senatori Carlino, Benedetti Valentini e Valentino<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signora Presidente, signore e signori del Senato, se da qualche scranno venisse meno demagogia forse risulteremmo pi\u00f9 credibili.<br \/>\nI giovani da sempre devono sacrificarsi di pi\u00f9 perch\u00e9, essendo ignoranti (in quanto giovani), devono studiare di pi\u00f9: studiano alle scuole elementari, studiano alle scuole medie, si affaticano alle scuole superiori e si devastano di fatica nelle universit\u00e0; poi, nel mondo del lavoro devono farsi strada.<br \/>\nI giovani devono studiare, devono applicarsi per tentare di supplire a qualcosa che non possiamo fare per legge. Il peso dell&#8217;esperienza che accumula ciascun avvocato nel corso degli anni \u00e8 forte, come forte ne \u00e8 il peso nel caso del grande magistrato che \u00e8 gi\u00e0 in Corte di cassazione il quale, ovviamente, ne sa di pi\u00f9 del giovane che ha appena superato il concorso per l&#8217;accesso in magistratura.<br \/>\n\u00c8 inutile continuare a contrapporre giovani ed anziani dicendo che facciamo una legge per favorire le posizioni gi\u00e0 acquisite. Ci\u00f2 non deve essere assolutamente fatto, n\u00e9 tanto meno ripetuto. (<em>Applausi dei senatori Sarro e Valentino<\/em>).<\/p>\n<p>GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, intervengo semplicemente perch\u00e9 tutta questa discussione sulla formazione degli avvocati mi sembra piuttosto paradossale.<br \/>\nNel momento in cui ci si confronta con il mercato, non c&#8217;\u00e8 bisogno di una legge che obblighi alla formazione&#8230; <em>(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia e del senatore Ichino)<\/em>&#8230; perch\u00e9, nel caso non ci si aggiornasse, si rimarrebbe senza clienti. Tutto il ragionamento al riguardo \u00e8 paradossale e lo stiamo affrontando per parti disgiunte, prima con la questione dei 10-15 anni, ora con la formazione. Ma, alla fine, una decisione va presa.<br \/>\nSe la professione \u00e8 una professione privata e, dunque, si confronta con il mercato, sar\u00e0 lo stesso mercato a decidere le tariffe, a valutare la formazione o quant&#8217;altro. Viceversa, il problema lo abbiamo nel settore pubblico.<br \/>\nAd esempio, se un magistrato, una volta partecipato ad un concorso, da l\u00ec in poi non sostiene pi\u00f9 esami, n\u00e9 partecipa a corsi di formazione, \u00e8 un problema. Pertanto, dovremmo porci il problema della formazione, dell&#8217;aggiornamento e degli esami l\u00e0 dove non c&#8217;\u00e8 un mercato che pensa a giudicare se si \u00e8 bravi o meno; viceversa, dove interviene il mercato \u00e8 assolutamente inutile e paradossale discuterne, perch\u00e9 sar\u00e0 proprio il mercato a decidere chi \u00e8 bravo e chi non lo \u00e8. (<em>Applausi dai Gruppi LNP e PdL<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>6. \u2013 SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AVVOCATI COLLABORATORI DI STUDIO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>PRESIDENTE. L&#8217;emendamento 13.204 (testo 2) \u00e8 stato ritirato.\u00a0Passiamo alla votazione dell&#8217;emendamento 13.205, identico all&#8217;emendamento 13.206.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, la Sottosegretaria Casellati mi ha gentilmente fornito questa mattina i dati sulla consistenza del partito degli avvocati in Senato: 44 senatori, pi\u00f9 del 13 per cento di quest&#8217;Assemblea. Siamo sostanzialmente il terzo partito, con una netta sovrarappresentazione degli avvocati in quel <em>match<\/em> &#8220;avvocati contro resto del mondo&#8221; di cui parla Alessandro De Nicola su \u00abIl Sole 24 ore\u00bb di venerd\u00ec, ma anche con una sovrarappresentazione netta di una componente in seno alla categoria degli avvocati: siamo tutti avvocati seniores, titolari di studio, mentre non mi risulta che siano qui rappresentati i professionisti pi\u00f9 giovani, i collaboratori, in particolare coloro che, senza essere &#8220;titolari&#8221;, lavorano a tempo indeterminato e continuativo per un unico studio.<br \/>\nQuesti avvocati collaboratori di studio, in Italia, secondo l&#8217;Associazione Nazionale Forense, sono circa 50.000; dato confermato, anzi aumentato, dalla Cassa di previdenza degli avvocati. Sono avvocati sostanzialmente a stipendio. In questa legge, che \u00e8 stata scritta da titolari di studio <em>seniores<\/em>, coll&#8217;imporre la forma del rapporto di lavoro autonomo, si toglie a questi 50.000 avvocati dipendenti l&#8217;autonomia sostanziale. Questi collaboratori possono essere licenziati da un giorno all&#8217;altro, senza un minimo di preavviso e anche per il motivo pi\u00f9 futile. L&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza dell&#8217;avvocato per loro non esistono. Si finge che siano autonomi, in realt\u00e0 dipendono a tutti gli effetti dal loro <em>dominus<\/em>, dal titolare dello studio. Se si ammalano, gli studi seri continuano a retribuirli, mentre gli studi meno seri li lasciano senza una lira di sostegno del reddito. Parlo ovviamente delle malattie consistenti, di quelle che possono comportare l&#8217;interruzione del lavoro per mesi e quindi incidere notevolmente sulla loro condizione.<br \/>\nConcludo osservando che il comma che proponiamo di sopprimere, in sostanza, ha la pretesa, che la Corte costituzionale ha pi\u00f9 volte dichiarato inammissibile, di <em>facere de albo nigrum<\/em>; ovvero intende stabilire che il rapporto di collaborazione dell&#8217;avvocato non pu\u00f2 essere qualificato come rapporto di lavoro dipendente anche se lo \u00e8 <em>in rerum natura<\/em>. Sta di fatto che i Consigli dell&#8217;ordine, applicando una norma come questa, non hanno mai cancellato dall&#8217;albo i 50.000 dipendenti a tempo indeterminato in condizione di monocommittenza e di sostanziale dipendenza. La realt\u00e0 \u00e8 che noi mettiamo <em>a priori<\/em> l&#8217;etichetta dell&#8217;autonomia su un rapporto che di autonomia pu\u00f2 non avere niente.<br \/>\nQuello che abbiamo cercato di proporre in Commissione, senza che ci sia stata data una sola parola di risposta, non \u00e8 stato certo di trasferire su questo rapporto l&#8217;intero diritto del lavoro subordinato: sappiamo che questo non avrebbe senso. Occorre per\u00f2 riconoscere la necessit\u00e0 di un minimo di disciplina del rapporto, nella sola misura in cui questo \u00e8 opportuno, proprio per garantire quella autonomia e quell&#8217;indipendenza sostanziale che voi dite di voler garantire a tutti gli avvocati, ma che in questo caso di fatto negate in radice. Lo si pu\u00f2 fare riconoscendo la particolarit\u00e0 di questo rapporto di dipendenza e provvedendo di conseguenza con una normativa speciale, disegnata in funzione di questo rapporto particolare. \u00c8 esattamente la stessa cosa che \u00e8 stata fatta nel 1981 per i calciatori e gli atleti professionisti, cui si \u00e8 riconosciuto, a determinate condizioni, il carattere di lavoratori dipendenti, dettando per\u00f2 una disciplina adatta alle caratteristiche peculiari del rapporto.<br \/>\nSo bene quello che temono i titolari degli studi: temono che, qualificato il rapporto come dipendente, finiscano coll&#8217;introdursi nel rapporto stesso tutte le rigidit\u00e0 proprie in generale del rapporto di lavoro subordinato. Sono convinto anch&#8217;io che questo sarebbe sbagliato; cos\u00ec come sono convinto che occorrerebbe incominciare a ridurre quelle rigidit\u00e0 anche nella disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato. Ma dobbiamo incominciare a uscire da questa dicotomia drastica, per cui o il dipendente \u00e8 iperprotetto oppure \u00e8 totalmente privo di protezione. Questa dei dipendenti degli studi legali potrebbe essere un&#8217;occasione interessante per sperimentare una disciplina del rapporto di lavoro dipendente ridotta all&#8217;essenziale: un preavviso di recesso commisurato all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, una protezione ben calibrata per il caso di malattia di lunga durata, almeno un principio di retribuzione commisurata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro, che incider\u00e0 poco sul piano pratico ma almeno alimenter\u00e0 qualche rimorso nelle coscienze meno incallite dei titolari di studio.<br \/>\nNon volete imboccare questa strada? Allora lasciate tutto come sta, con un ordinamento che non corrisponde alla realt\u00e0 dei rapporti.\u00a0Questo comma, cos\u00ec come \u00e8 scritto, se applicato correttamente, comporterebbe la cancellazione dall&#8217;albo di 50.000 nostri collaboratori, che oggi lavorano in condizione di sostanziale subordinazione, anche se negata dalla legge. <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>7. \u2013 SULLA NOMINA DEI DIFENSORI D\u2019UFFICIO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, abbiamo discusso a lungo in Commissione e si era evidenziata la necessit\u00e0 di un aggiustamento tecnico. Cos\u00ec come \u00e8 formulata, infatti, la norma significa che difensori d&#8217;ufficio in questi processi possono essere nominati esclusivamente coloro che siano iscritti all&#8217;albo da non pi\u00f9 di sei anni: quindi, da sei anni e un giorno non si pu\u00f2 assumere la difesa. Il comma che precede stabilisce che per essere iscritti nell&#8217;albo bisogna avere per\u00f2 un altro titolo, quello di cinque anni precedenti l&#8217;iscrizione senza avere riportato sanzioni disciplinari.<br \/>\nIl combinato di questa disciplina comporta che esclusivamente gli iscritti dal quinto al sesto anno possono assumere la difesa: i primi cinque anni rappresentano una condizione di iscrizione, perch\u00e9 per cinque anni non bisogna avere riportato sanzioni disciplinari; possono essere nominati quelli che hanno una iscrizione inferiore a sei anni; sei anni meno cinque fa un anno. Con questa formulazione si determinerebbe una specie di riserva indiana per cui solo gli avvocati iscritti dal quinto al sesto anno potrebbero assumere le difese cos\u00ec come previste nell&#8217;emendamento.<br \/>\nLo spirito dell&#8217;emendamento \u00e8 saggio e positivo ma dovrebbe essere sottoposto ad un minimo di correzione tecnica, perch\u00e9 cos\u00ec com&#8217;\u00e8 creerebbe veramente grande confusione. Altro che migliaia di giovani avviati alle difese d&#8217;ufficio: sarebbe uno spicchio di tempo limitato ad un anno, per cui coloro che sono iscritti all&#8217;albo da cinque anni e un giorno non potrebbero essere nominati, come anche coloro che vi sono iscritti da sei anni e un giorno. Questo emendamento non va incontro ai giovani, perch\u00e9 stabilire un limite di cinque anni meno un giorno vuol dire non andare incontro ai giovani: cos\u00ec \u00e8 scritto.<br \/>\nAvevo sollecitato un intervento correttivo, cogliendo lo spirito di tale proposta. In ogni modo, se si dovesse votare, sperando poi che nell&#8217;altro ramo del Parlamento si possa modificare, il nostro voto sar\u00e0 favorevole, cogliendo ci\u00f2 che vuol significare questo emendamento ma non perch\u00e9 confezionato tecnicamente bene. (Applausi del senatore Pedica).<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, vorrei ricordare al senatore Legnini, e anche al senatore Li Gotti, la sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2010. Si \u00e8 parlato qui diffusamente dell&#8217;apertura che si doveva dare ai giovani pi\u00f9 deboli, ma evidentemente questo argomento non \u00e8 stato ritenuto sufficiente dalla Corte costituzionale, che ha stabilito che i praticanti avvocati abilitati &#8211; dopo un anno sappiamo che possono essere abilitati &#8211; non possono essere difensori d&#8217;ufficio; possono invece essere difensori di fiducia.<br \/>\nL&#8217;argomento, un po&#8217; brutale nella sua sintesi (con il massimo rispetto per la Corte costituzionale), sul punto \u00e8 stato il seguente: &#8220;n\u00e9 pu\u00f2 costituire argomento contrario la possibilit\u00e0, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto \u00e8 che tali limiti di competenza professionale e di capacit\u00e0 processuale siano liberamente accettati dall&#8217;imputato, altro \u00e8 che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d&#8217;ufficio&#8221;. In altri termini, con questa sentenza, diffusamente, si \u00e8 data grande forza alla difesa d&#8217;ufficio ma si \u00e8 contemporaneamente detto che questa deve essere attuata soltanto da professionisti di pieno diritto, cio\u00e8 non dai praticanti avvocati che hanno il patrocinio.<br \/>\nLa logica dell&#8217;articolo 15 \u00e8 in questa linea: a regime, la difesa d&#8217;ufficio dovr\u00e0 essere attuata semplicemente e solo dagli avvocati specialisti in diritto penale; possiamo allora creare una norma di carattere transitorio (e si potrebbe capire che nel periodo transitorio si possa avere un disciplina diversa e, essendo una norma transitoria, sappiamo che la Corte costituzionale \u00e8 meno severa nel giudizio di costituzionalit\u00e0), ma comunque l&#8217;emendamento 15.205, per ragioni diverse da quelle che ha ricordato il senatore Li Gotti, non \u00e8 comprensibile, perch\u00e9 dopo le parole \u00abpossono essere nominati difensori d&#8217;ufficio\u00bb e prima delle parole \u00abgli avvocati iscritti nell&#8217;albo da non pi\u00f9 di sei anni\u00bb andrebbe comunque inserita la parola &#8220;anche&#8221; per poter sostenere tale modifica.<br \/>\nPer tale ragione, voter\u00f2 contro l&#8217;emendamento 15.205.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l&#8217;emendamento 16.206 (testo 2) ha una sua specificit\u00e0. Il fatto che nel corpo dell&#8217;articolo proposto sia previsto \u00abessere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense\u00bb introduce, come gi\u00e0 \u00e8 stato detto in Commissione, un giudizio di attualit\u00e0: essere di condotta irreprensibile. L&#8217;emendamento invece prende in considerazione coloro che abbiano riportato condanne definitive per mafia: sono due cose diverse. L&#8217;attualit\u00e0 della condotta irreprensibile non \u00e8 un mantello largo che copra tutto: si tratta di fattispecie e di previsioni diverse.<br \/>\nNoi riteniamo che colui che abbia riportato una condanna definitiva per reati di mafia non abbia titolo per l&#8217;iscrizione in un albo dal quale discende anche come conseguenza la possibilit\u00e0 di iscrizione nell&#8217;elenco dei difensori d&#8217;ufficio, ossia l&#8217;osservanza ed obbligo della prestazione di un ufficio reso nell&#8217;interesse della giustizia. Riteniamo che tra i requisiti richiesti per coloro che possono anche iscriversi nell&#8217;albo dei difensori d&#8217;ufficio, e quindi nell&#8217;elenco dell&#8217;albo degli avvocati, debba anche farsi riferimento alle condotte di vita pregresse: non alle condotte generiche, ma a quelle caratterizzate da comportamenti criminosi e sanzionati. Si sta parlando di reati estremamente gravi, di cui all&#8217;articolo 51 del codice di procedura penale, e dunque di associazione mafiosa ma anche di associazione terroristica. Di queste fattispecie si sta parlando.<br \/>\nNon credo si debba avere timore di inserire in un nuovo ordinamento professionale la specificazione in base alla quale chiunque vuole fare l&#8217;avvocato deve avere certi requisiti, fra i quali il non aver commesso i reati di cui sopra. Penso sia il minimo che un Paese aggredito dalla criminalit\u00e0 organizzata possa chiedere. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signor Presidente, sar\u00f2 molto breve, perch\u00e9 quello che ora si ripropone, anche con l&#8217;intervento del senatore Casson, \u00e8 una sorta di condanna perenne di colui che ha subito una sentenza di condanna. Siamo di fronte al solito vecchio problema, che si trascina da molti decenni: se la pena abbia un effetto retributivo o di prevenzione speciale. Se qualcuno \u00e8 condannato e poi ovviamente, per il tipo di condanna, \u00e8 escluso dai pubblici uffici perch\u00e9 interdetto a vita, \u00e8 un discorso. Ma quando un soggetto ha pagato il suo debito &#8211; come si dice in forma corrente &#8211; o ha avuto addirittura la riabilitazione, siamo in presenza di un cittadino che, dopo aver espiato la pena ed aver ottenuto eventualmente anche la riabilitazione, in quel momento \u00e8 un cittadino di pieno diritto.<br \/>\nO forse vogliamo ancora continuare a sostenere, com&#8217;\u00e8 stato fatto per molti decenni, che uno che ha subito una sentenza di condanna, come tale debba essere sempre considerato pericoloso per la societ\u00e0? Non credo proprio. (<em>Applausi dal Gruppo PdL<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>8. \u2013 SULLA INCOMPATIBILIT\u00c0 DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CON QUALSIASI ATTIVIT\u00c0 DIVERSA DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE SE CON ORARIO DI LAVORO LIMITATO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0. In via eccezionale, le concedo un minuto di tempo.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, ricordo che la legge comunitaria del 2008 ha aggiunto nella legge n. 11 del 2005 l&#8217;articolo 14-<em>bis<\/em>, che stabilisce: \u00abNei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell&#8217;ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale\u00bb.<br \/>\nOra, se noi introduciamo questa incompatibilit\u00e0 prevista nel testo del disegno di legge, considerato che questa incompatibilit\u00e0 non sussiste per molti ordinamenti stranieri, per esempio per gli avvocati francesi, inglesi o spagnoli &#8211; i quali ben possono venire a esercitare la professione in Italia secondo il loro ordinamento -, ne deriva un <em>handicap<\/em> negativo, una discriminazione al contrario che noi infliggiamo agli avvocati italiani. Essendo la legge comunitaria una norma di rango ordinario, noi possiamo anche contraddirla con una legge successiva dello stesso rango; per\u00f2 dobbiamo sapere che questo stiamo facendo; e che comporta una questione di compatibilit\u00e0 della nostra legge nazionale con l&#8217;ordinamento europeo. Stiamo introducendo una discriminazione al contrario ai danni degli avvocati italiani. (<em>Applausi del senatore Morando<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, vorrei cogliere l&#8217;occasione della dichiarazione di voto sull&#8217;emendamento 23.700 per informare i colleghi che davanti al Senato \u00e8 in corso una manifestazione di avvocati, con tanto di toga, che distribuiscono un volantino intitolato: \u00abNo alla controriforma forense\u00bb. Forse vale la pena leggere molto rapidamente due cose che scrive il presidente dell&#8217;Unione giovani avvocati italiani sul quotidiano \u00abEuropa\u00bb del 27 ottobre scorso: \u00abLa verit\u00e0 \u00e8 che molti avvocati non hanno alcuna tutela negli studi di cui sono dipendenti a mille euro al mese. Costoro saranno vessati oltre che da un novello dirigismo anche dalla &#8220;continuit\u00e0 professionale&#8221;, norma pacificamente incostituzionale, laddove stabilisce che un tuo collega e concorrente decida di privarti dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo e del lavoro sulla base di un giudizio discrezionale\u00bb.<br \/>\nQuesto teniamolo presente, quando fra pochi minuti affronteremo la questione delle competenze dei consigli dell&#8217;ordine. L&#8217;articolo continua: \u00abAnche qualora si ritenesse giusto che a dettare un provvedimento al Parlamento fosse una corporazione, non sarebbe accettabile una riforma che rechi solo danni ai cittadini e alle imprese\u00bb; io aggiungo \u00abanche a un intero segmento generazionale del ceto forense\u00bb. Poi prosegue: \u00abSu chi pensate siano scaricati i costi che dovranno essere sostenuti in termini di tempo e di esborsi per conseguire la formazione professionale e le specializzazioni? Che parcella far\u00e0 l&#8217;avvocato cassazionista nel momento in cui potr\u00e0 dirsi uno tra i pochi abilitati?\u00bb.<br \/>\nQueste domande dobbiamo porcele perch\u00e9 se le pone il Paese; e dobbiamo anche darvi una risposta. Non possiamo lasciare senza risposta queste domande. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>9. \u2013 SUL POTERE ESCLUSIVO DI\u00a0RAPPRESENTANZA DELL&#8217;AVVOCATURA E SULLA NORMA ASSURDA CHE REGOLA LA DISLOCAZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, il modello di organizzazione professionale in cui la rappresentanza di una categoria \u00e8 riservata in via esclusiva a un ente pubblico \u00e8 quello proprio dell&#8217;ordinamento corporativo, che \u00e8 stato abrogato con un decreto luogotenenziale del 1944 <em>(Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<br \/>\n\u00c8 gi\u00e0 sbagliato quello che risulterebbe nonostante l&#8217;ipotetico accoglimento dell&#8217;emendamento 24.200\/1, cio\u00e8 stabilire che l&#8217;ordine ha \u00abla rappresentanza dell&#8217;avvocatura\u00bb: semmai, l&#8217;ordine dovrebbe rappresentare l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia e della collettivit\u00e0 a un corretto esercizio delle funzioni dell&#8217;avvocatura. Questo, evidentemente, \u00e8 molto diverso dalla rappresentanza degli interessi economici e professionali dell&#8217;avvocatura.<br \/>\nComunque, almeno eliminiamo l&#8217;inciso \u00abin via esclusiva\u00bb, perch\u00e9 esso implica che nessun altro (nessun sindacato forense, nessuna associazione di avvocati) pu\u00f2 rappresentare l&#8217;avvocatura. Quello che state ricostituendo \u00e8 il sindacato unico di memoria fascista. Non mi sembra decente riproporlo a 76 anni di distanza dalla precedente legge forense. (<em>Applausi dal Gruppo PD)<\/em>.<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Questo emendamento mira a introdurre nella legge un comma secondo il quale, in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del Consiglio dell&#8217;ordine, \u00absono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb nell&#8217;edificio della Suprema Corte di cassazione.<\/p>\n<p>INCOSTANTE (PD). \u00c8 ridicolo.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Proporrei al relatore di aggiungere l&#8217;indirizzo col numero civico e magari anche il numero di telefono. <em>(Applausi del senatore Morando)<\/em>. Nel momento in cui il ministro Calderoli si arrabatta per eliminare le leggi inutili o pleonastiche, qui stiamo introducendo una norma veramente insensata;\u00a0e probabilmente addirittura dannosa per lo stesso Consiglio dell&#8217;ordine che incautamente la chiede. Se per caso domani ci fosse l&#8217;opportunit\u00e0 di chiudere quei locali e aprirne degli altri a un piano diverso non lo si potr\u00e0 fare perch\u00e9 devono essere i medesimi locali e spazi occupati oggi! Questo \u00e8 il contrario della delegificazione. Questo \u00e8 il contrario del Decalogue for Smart Regulation che l&#8217;Unione europea ci indica come guideline per la buona legislazione. \u00c8 l&#8217;ipertrofia normativa, la norma intrusiva che va a disciplinare non una materia di competenza della legge, e neanche quella propria di regolamento ministeriale, ma addirittura quella attinente a scelte operative di competenza di un capo-ufficio, legate a opportunit\u00e0 che cambiano di giorno in giorno. <em>(Applausi del senatore Nerozzi<\/em>).<br \/>\nVi rendete conto dell&#8217;assurdit\u00e0 di inserire in una legge dello Stato, e una legge di questa importanza, una disposizione che andrebbe riservata a un dirigente locale, neanche al Consiglio dell&#8217;ordine nazionale? Credo che siamo ancora in tempo per evitare questa mostruosit\u00e0. Vediamo di prenderci i pochi minuti necessari per ripensarci. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell&#8217;articolo 24, nel testo emendato.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, il voto negativo che esprimeremo su questo articolo \u00e8 motivato non solo dalla stortura, dalla vera e propria rottura rispetto all&#8217;ordinamento costituzionale della libert\u00e0 sindacale, della libert\u00e0 delle rappresentanze professionali, che \u00e8 contenuta nel primo comma dell&#8217;articolo; ma anche dal comma 2-<em>bis<\/em> che avete voluto a tutti i costi inserire nel testo legislativo.<br \/>\nIn proposito, vi invito ad un&#8217;ultima riflessione. Una norma che prevede che agli uffici di un ente, sia pure ente pubblico, sono destinati i medesimi locali e spazi utilizzati da quell&#8217;ente alla data di entrata in vigore della legge, e questo in presenza di una sentenza di sfratto, non \u00e8 una norma di legge, se \u00e8 vero che nel nostro ordinamento costituzionale la legge deve avere carattere generale e astratto e non riferirsi a casi specifici. <em>(Applausi del senatore D&#8217;Ambrosio)<\/em>.<br \/>\nSe questo \u00e8 vero, e se \u00e8 vero che c&#8217;\u00e8 una sentenza della magistratura che dispone il contrario, questo non \u00e8 un provvedimento di legge, \u00e8 un provvedimento di carattere sostanzialmente giudiziario, contrario a quello adottato dai magistrati. Se cos\u00ec \u00e8, qui c&#8217;\u00e8 un vero e proprio conflitto di attribuzione. Stiamo esercitando un potere giudiziario per disporre in senso contrario a quello che \u00e8 stato disposto dalla magistratura in questo caso specifico. Ma noi non abbiamo, per ordinamento costituzionale e civile, questo potere.<br \/>\nVi invito a riflettere per un attimo sulla questione perch\u00e9 &#8211; ripeto &#8211; questa \u00e8 una mostruosit\u00e0 e lo \u00e8 molto di pi\u00f9 di quanto lo sia la norma precedente che ha citato poco fa il collega Li Gotti: perch\u00e9 in quel caso non c&#8217;era, come c&#8217;\u00e8 ora, una sentenza che stabilisse che quei locali devono essere liberati. Se era sbagliata quella norma questa lo \u00e8 molto di pi\u00f9 per questa particolarit\u00e0, per il provvedimento giudiziario che \u00e8 stato adottato sul punto.<br \/>\nAggiungo, infine, e mi rivolgo al presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, che qui c&#8217;\u00e8 un onere aggiuntivo per lo Stato, perch\u00e9 si impone all&#8217;amministrazione della giustizia un costo aggiuntivo che quella sentenza aveva eliminato; quantomeno, si ricostituisce un rapporto che comporta un onere per l&#8217;amministrazione pubblica; e non \u00e8 indicata la relativa copertura.<br \/>\nComunque, il nostro voto su questo articolo, ovviamente, sar\u00e0 contrario. Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA MAGGIORANZA NON SA FORNIRE GIUSTIFICAZIONI PER QUESTA IRRAGIONEVOLE RISERVA DI ATTIVITA\u2019 IN FAVORE DEGLI AVVOCATI Selezione degli interventi nel dibattito al Senato sulla riforma dell\u2019avvocatura, tratti dal resoconto stenografico delle sedute del 2 , 3 e 4 novembre 2010 \u2013 Gli interventi estratti dalle sedute precedenti sullo stesso disegno di legge sono agevolmente reperibili [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[],"class_list":["post-10993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}