
{"id":11052,"date":"2010-11-06T18:34:02","date_gmt":"2010-11-06T17:34:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11052"},"modified":"2010-11-06T19:11:53","modified_gmt":"2010-11-06T18:11:53","slug":"riforma-forense-il-progetto-in-un-vicolo-cieco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11052","title":{"rendered":"RIFORMA FORENSE: IL PROGETTO IN UN VICOLO CIECO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA RIFORMA DISEGNATA E FORTEMENTE VOLUTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CHE LA MAGGIORANZA STA APPROVANDO IN SENATO A TESTA BASSA, SENZA DARE RISPOSTE ALLE CRITICHE DELL&#8217;OPPOSIZIONE, NON CONTIENE SOLTANTO SCELTE DISCUTIBILI (COME QUELLE SULLE TARIFFE MINIME INDEROGABILI E SULLA RISERVA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE), MA ANCHE DISPOSIZIONI ABNORMI, CHE RISCHIANO DI PREGIUDICARE L&#8217;<em>ITER<\/em> PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE<\/span><\/p>\n<p><em>Editoriale per la <\/em>Newsletter<em> n. 126, dell&#8217;8 novembre 2010 &#8211; V. sullo stesso tema anche l&#8217;editoriale per la <\/em>Newsletter<em> n. 124 del 25 ottobre 2010: <\/em><a title=\"Editoriale per la Newsletter n. 124, 25.10.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10819\" target=\"_blank\">Libera professione in libert\u00e0 vigilata<\/a><em>; e <a title=\"Dibattito in Senato sulla riforma forense - 2-3.11.2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10993\" target=\"_blank\">l&#8217;ultima selezione degli interventi nel dibattito in Aula al Senato<\/a> (ivi i link alle selezioni delle sedute precedenti)<\/em><\/p>\n<p><em><!--more--><br \/>\n\u00a0\u00a0 <\/em>Finch\u00e9 si \u00e8 trattato di reintrodurre per gli avvocati le tariffe minime inderogabili, il divieto di pubblicit\u00e0, la riserva assoluta della consulenza stragiudiziale\u00a0in materie giuridiche, i mille pesi caricati soltanto sulle spalle dei praticanti e dei professionisti pi\u00f9 giovani,\u00a0queste erano scelte molto discutibili, osteggiate dall&#8217;Antitrust e da tutte le associazioni imprenditoriali\u00a0e dei consumatori (v. <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #810081;\">l&#8217;editoriale precedente<\/span><\/span>\u00a0sul punto) ma pur sempre scelte rientranti nella discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario.\u00a0Gioved\u00ec scorso, invece, con l&#8217;approvazione dell&#8217;articolo 24, nel disegno di legge sono state introdotte due norme che non esito a definire inammissibili.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 1. Il primo comma dell&#8217;articolo 24 stabilisce che <strong>&#8220;l&#8217;Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura&#8221;<\/strong>. Nel <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #810081;\">dibattito su questa disposizione<\/span><\/span> ho cercato di attirare l&#8217;attenzione del Relatore, degli altri\u00a0senatori della maggioranza e del Governo sul fatto che solo nell&#8217;ordinamento corporativo la rappresentanza esclusiva di una categoria professionale poteva essere affidata a un unico organismo, costituito in ente pubblico; ma\u00a0l&#8217;ordinamento corporativo \u00e8 stato abrogato\u00a0nel 1944. Nel nostro ordinamento costituzionale \u00a0l&#8217;Ordine pu\u00f2 svolgere soltanto una funzione di <strong>tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia e degli utenti<\/strong> all&#8217;esercizio corretto della professione da parte degli avvocati: funzione, questa,\u00a0totalmente diversa dalla &#8220;rappresentanza in via esclusiva&#8221; degli avvocati stessi. Al mio\u00a0rilievo critico n\u00e9 il Relatore, n\u00e9 alcun altro senatore della maggioranza, n\u00e9 tanto meno il Governo, hanno ritenuto di opporre neppure una parola: hanno preferito approvare la norma in un silenzio imbarazzato, piuttosto che avventurarsi in una sua difesa evidentemente impossibile.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 2. L&#8217;altra norma inammissibile \u00e8 quella che \u00e8 stata introdotta nell&#8217;articolo 24 come comma 2-<em>bis <\/em>con un emendamento aggiuntivo del Relatore. Per comprenderne appieno il significato bisogna sapere che il Consiglio Nazionale Forense ha occupato finora alcuni locali dislocati nel palazzo della Corte di Cassazione, dai quali \u00e8 stato recentemente sfrattato con sentenza passata in giudicato. Ora il comma 2-<em>bis<\/em> interviene ad annullare questa sentenza, stabilendo testualmente che <strong>&#8220;Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell&#8217;edificio della Suprema Corte di Cassazione&#8221;<\/strong>. Sono intervenuto nel <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #810081;\">dibattito<\/span><\/span> su questo punto\u00a0per far presente che nel nostro ordinamento costituzionale una norma di legge non pu\u00f2 assumere il contenuto proprio di un provvedimento giudiziario, risolvendo una\u00a0singola controversia:\u00a0essa deve invece avere carattere generale e astratto. Coll&#8217;emanare un provvedimento che sostanzialmente annulla una sentenza, il Parlamento si sostituisce all&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria, compiendo un atto totalmente abnorme per difetto di attribuzione (colpisce che, pur sedendo in senato 44 avvocati &#8211; il 14 per cento dei senatori! &#8211; e 8 magistrati, nessun altro abbia\u00a0rilevato questa grave stortura).\u00a0Anche su questo punto n\u00e9 il Relatore, n\u00e9 alcun senatore della maggioranza, n\u00e9 tanto meno il Governo hanno ritenuto opportuno replicare.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ho poi osservato come sia addirittura ridicolo che una norma legislativa si spinga a stabilire esattamente quali locali e spazi debbano essere destinati al Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati (&#8220;i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge&#8221;), proprio mentre si predica la necessit\u00e0 di una legislazione meno intrusiva e ipertrofica. Qui il senatore Benedetti Valentini (PdL) mi ha replicato che si tratta &#8220;soltanto&#8221; di una legge ordinaria, facilmente modificabile il giorno in cui sar\u00e0 davvero necessario destinare diversamente quei &#8220;locali e spazi&#8221;. Il ministro per la semplificazione legislativa prenda nota.<br \/>\n\u00a0 \u00a0Se c&#8217;era bisogno di una prova del fatto che questo disegno di legge \u00e8 interamente scritto dal Consiglio Nazionale Forense a proprio esclusivo uso e consumo, la prova \u00e8 data da questo comma.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0Quel che \u00e8 certo \u00e8 che l&#8217;articolo 24 contenente queste due disposizioni render\u00e0 molto problematico l&#8217;<em>iter<\/em> ulteriore del disegno di legge: se esse non verranno corrette alla Camera, con conseguente ritorno del provvedimento al Senato per una terza lettura, il Presidente della Repubblica ben potrebbe rinviare al Parlamento una legge contenente\u00a0due norme di questo genere. Ma ancor pi\u00f9 problematico sar\u00e0 per il Popolo della Libert\u00e0 &#8211;\u00a0se continuer\u00e0 a blindare contro qualsiasi possibile correzione questo disegno di legge di marca esplicitamente corporativa\u00a0&#8211;\u00a0continuare a presentarsi come forza promotrice della liberalizzazione del nostro Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA RIFORMA DISEGNATA E FORTEMENTE VOLUTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CHE LA MAGGIORANZA STA APPROVANDO IN SENATO A TESTA BASSA, SENZA DARE RISPOSTE ALLE CRITICHE DELL&#8217;OPPOSIZIONE, NON CONTIENE SOLTANTO SCELTE DISCUTIBILI (COME QUELLE SULLE TARIFFE MINIME INDEROGABILI E SULLA RISERVA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE), MA ANCHE DISPOSIZIONI ABNORMI, CHE RISCHIANO DI PREGIUDICARE L&#8217;ITER PARLAMENTARE DEL [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,40],"tags":[],"class_list":["post-11052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-giustizia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}