
{"id":11130,"date":"2010-11-11T12:03:48","date_gmt":"2010-11-11T11:03:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11130"},"modified":"2010-11-21T23:00:42","modified_gmt":"2010-11-21T22:00:42","slug":"il-dibattito-sulla-riforma-forense-7-la-questione-cruciale-del-praticantato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11130","title":{"rendered":"IL DIBATTITO SULLA RIFORMA FORENSE &#8211; 7. LA QUESTIONE CRUCIALE DEL PRATICANTATO"},"content":{"rendered":"<p><em>Selezione degli interventi nel dibattito al Senato sulla riforma dell\u2019avvocatura, tratti dal resoconto stenografico delle sedute del 9, 10, 11 e 16 novembre 2010 \u2013 Gli interventi estratti dalle sedute precedenti sullo stesso disegno di legge sono agevolmente reperibili nella sezione <\/em>Giustizia<em> di questo sito<\/em>:\u00a0<a href=\"..\/?p=8210\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -1<\/a>;\u00a0\u00a0 <a href=\"..\/?p=8449\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -2<\/a>;\u00a0 \u00a0<a href=\"..\/?p=8611\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -3;<\/a>\u00a0\u00a0 <a href=\"..\/?p=10772\" target=\"_blank\">II dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense &#8211; 4. La questione dei minimi inderogabili<\/a><a href=\"..\/?p=10772\" target=\"_blank\">;<\/a>\u00a0 \u00a0<a href=\"..\/?p=10777\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense &#8211; 5. Le incompatibilit\u00e0 professionali<\/a>;\u00a0 \u00a0<a title=\"riforma forense 6. divieto consulenza per chi non \u00e8 iscritto\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=10993\" target=\"_blank\">Il dibattito sulla riforma forense &#8211; 6. sottratta al mercato anche la consulenza<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Sommario<br \/>\n<\/strong>1. Sulla tutela del cliente da parte dell&#8217;Ordine forense<br \/>\n2. <\/span>Sul controllo della continuit\u00e0 ed effettivit\u00e0 dell&#8217;esercizio professionale esercitato dal Consiglio dell&#8217;Ordine<br \/>\n3. Sulla rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura<br \/>\n4. Sulla qualificazione e la disciplina del rapporto di praticantato<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #993300;\">1. &#8211; SULLA TUTELA DEL CLIENTE DA PARTE DELL&#8217;ORDINE FORENSE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, stiamo approvando un provvedimento in cui abbondano disposizioni a tutela dell&#8217;interesse degli avvocati, ma fa difetto la parte in cui si tutela in modo preciso, concreto e moderno (che tiene conto delle esperienze pi\u00f9 rilevanti e interessanti che ci offre il panorama internazionale) l&#8217;interesse del cliente.<br \/>\nIl problema cruciale tipico dei rapporti tra il cliente e qualsiasi professionista \u00e8 l&#8217;asimmetria informativa che pone sovente il cliente in una posizione di debolezza e di inferiorit\u00e0 nei confronti dell&#8217;avvocato. Tutti sappiamo, perch\u00e9 fa parte della coscienza diffusa, quanto sia problematica la posizione di una persona che ha un dubbio, qualche volta fondato, circa la bont\u00e0 dell&#8217;assistenza che gli viene prestata, e che quindi ha la necessit\u00e0 di quella che nei Paesi anglosassoni chiamano la second opinion: il parere di un altro legale indipendente che, se del caso, tranquillizzi il cliente sul fatto che l&#8217;assistenza che gli \u00e8 prestata \u00e8 corretta, che non ci sono conflitti d&#8217;interesse e non ci sono errori evidenti nel modo di procedere. Diverse associazioni professionali in altri Paesi offrono proprio questo, ossia la possibilit\u00e0 di avere una second opinion riservata e gratuita, a garanzia dell&#8217;affidabilit\u00e0 dei membri dell&#8217;associazione.<br \/>\nCon la votazione dell&#8217;articolo 24 gioved\u00ec scorso, avete stabilito che l&#8217;ordine professionale ha la rappresentanza esclusiva dell&#8217;avvocatura; vogliamo ora introdurre in questa legge almeno un dovere di questo organo verso i terzi: quello di mettere a disposizione del cliente che ha un dubbio sull&#8217;operato del suo legale un servizio di informazione e di controllo che pu\u00f2 essere adito direttamente in modo riservato, senza conseguenze dirette n\u00e9 per il cliente n\u00e9 per l&#8217;avvocato? Sarebbe un modo per trasformare l&#8217;ordine da puro e semplice rappresentante e difensore del ceto forense a difensore, anche, almeno per questo aspetto, dell&#8217;interesse del cliente. La grave asimmetria informativa che caratterizza il rapporto in questo caso giustificherebbe in modo particolare l&#8217;introduzione di una forma di assistenza di questo genere.<br \/>\nCredo che il prestigio dell&#8217;avvocatura non avrebbe che da guadagnare dall&#8217;introduzione di un servizio di questo tipo. La stragrande maggioranza degli avvocati, che svolgono con coscienza e con perfezione tecnica e professionale il proprio lavoro, non avrebbero nulla di che dolersi dell&#8217;esistenza di un servizio di questo genere; mentre l&#8217;intera categoria avrebbe il vantaggio di presentarsi al Paese con un elemento di trasparenza e di amichevolezza &#8211; possiamo chiamarla cos\u00ec &#8211; nei confronti degli utenti del servizio.<br \/>\nOggi chi ha un dubbio sulla correttezza del comportamento del proprio patrono \u00e8 totalmente indifeso, non ha modo di verificarlo. Correggere tale situazione riporterebbe un po&#8217; questa legge a quella che dovrebbe essere la sua funzione, cio\u00e8 la tutela del cliente. Per questo chiedo che all&#8217;emendamento 28.200 il relatore e il Governo prestino particolare attenzione. Si tratta di un emendamento a costo zero, che presenterebbe un vantaggio netto per il prestigio dell&#8217;avvocatura. (<em>Applausi del senatore Morando<\/em>).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell&#8217;emendamento 28.200, su cui il parere della 5a Commissione \u00e8 condizionato ad una riformulazione che aggiunga le parole: \u00abi cui costi sono a carico dei consigli dell&#8217;Ordine,\u00bb dopo le parole \u00abinformazione gratuita\u00bb. Domando ai presentatori se accolgono tale riformulazione.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Accetto la correzione; ma sottolineo che su un tema come questo un minimo di risposta da parte di chi respinge la proposta sarebbe dovuto; non per rispetto a noi dell&#8217;opposizione, ma per rispetto al Paese a cui questa legge \u00e8 destinata. Ma \u00e8 mai possibile che non si possa discutere con la maggioranza su un tema importante come questo? \u00c8 mai possibile che argomenti che mi sembra siano esposti quanto meno in modo ragionevole e non ostruzionistico non debbano avere una parola di risposta da parte della maggioranza? Questo, francamente, non mi sembra un modo corretto di affrontare un tema di questa delicatezza e importanza. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>2. &#8211; SUL CONTROLLO DELLA CONTINUITA&#8217; ED EFFETTIVITA&#8217; DELL&#8217;ESERCIZIO PROFESSIONALE ESERCITATO DAL CONSIGLIO DELL&#8217;ORDINE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voter\u00e0 contro questo articolo, non solo perch\u00e9 non contiene le integrazioni che abbiamo chiesto e proposto con i nostri pochi ma precisi e puntuali emendamenti, bens\u00ec anche per la presenza di una norma che riprende un&#8217;altra disposizione gi\u00e0 approvata in precedenza aggravandone in questo caso il contenuto e gli effetti. Mi riferisco alla norma di cui al comma 1, lettera g), dove si stabilisce che il consiglio dell&#8217;ordine esercita il controllo della continuit\u00e0 e effettivit\u00e0 dell&#8217;esercizio professionale, con il conseguente potere di escludere dall&#8217;esercizio della professione i colleghi che siano ritenuti non in posizione tale da rispondere a tale requisito.<br \/>\nQuesta disposizione preoccupa gravemente decine di migliaia di avvocati italiani che oggi vedono con vera, profonda apprensione l&#8217;idea di poter essere cancellati dall&#8217;albo da propri colleghi i quali potranno prendersi l&#8217;arbitrio di stabilire che taluni non esercitano la professione con la necessaria effettivit\u00e0 e continuit\u00e0. Ma ve lo immaginate un provvedimento di questo genere? Avremmo colleghi del consiglio dell&#8217;ordine che si rivolgerebbero ad altri avvocati per dir loro che dall&#8217;indomani sono fuori perch\u00e9 non esercitano la professione con le modalit\u00e0 che il consiglio ritiene necessarie.<br \/>\nData l&#8217;importanza di questa norma mi sono procurato le leggi o regolamenti che disciplinano la professione forense in Danimarca, Slovenia, Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Spagna e Francia: non ho trovato, in queste leggi e regolamenti, una sola parola che sia in qualche modo paragonabile alla norma che ci stiamo accingendo a votare.<br \/>\nTorno a proporvi, e non solo in riferimento a questa parte della legge ma anche in riferimento a tante altre leggi che qui approviamo, l&#8217;opportunit\u00e0 di adottare il criterio della comparazione come criterio fondamentale delle nostre scelte. Se in tutta Europa non esiste una norma di questo genere ci sar\u00e0 pure un motivo; se siamo inseriti in un mercato europeo che \u00e8 mercato comune anche dei servizi legali, come possiamo non percepire l&#8217;esigenza di armonizzare il nostro ordinamento rispetto alla totalit\u00e0 degli ordinamenti forensi in Europa, che ci consiglia di non introdurre un vincolo che graverebbe soltanto sugli avvocati italiani? A me sembra che questa sia un&#8217;esigenza elementare.<br \/>\nVi chiedo che di questo si tenga conto nell&#8217;emanare norme che davvero vanno contro l&#8217;interesse di gran parte degli avvocati italiani. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p class=\"testoJustify\">\n<p class=\"testoJustify\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>3. &#8211; SULLA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELL&#8217;AVVOCATURA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, \u00e8 nuovamente in discussione il tema della rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura.<br \/>\nLa settimana scorsa ne abbiamo discusso con riferimento all&#8217;ordine degli avvocati in generale; in questo caso il discorso \u00e8 riferito in particolare al Consiglio nazionale forense, ma il tema \u00e8 sempre quello: il nostro ordinamento costituzionale non consente di istituire un rappresentante unico ed esclusivo di una categoria professionale.<br \/>\n\u00c8 una norma che aveva un senso e si inseriva organicamente nell&#8217;ordinamento corporativo; ma questo \u00e8 stato abrogato. Vogliamo o no confrontarci con l&#8217;articolo 39 della Costituzione e, prima ancora, con il decreto luogotenenziale del 1944 che ha abrogato l&#8217;ordinamento corporativo oppure tutto questo non ha alcun peso e si ritorna al sindacato unico nazionale di categoria?<br \/>\nCredo che su questo aspetto una riflessione attenta vada fatta e che una risposta vada data. La norma che stiamo per votare \u00e8, per questo aspetto, gravemente lesiva di un principio costituzionale.<br \/>\nSu questo emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (<em>Applausi dal Gruppo PD<\/em>).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>4. &#8211; SULLA QUALIFICAZIONE\u00a0E LA DISCIPLINA\u00a0DEL RAPPORTO DI PRATICANTATO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><\/strong>ICHINO (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, perch\u00e9 questo emendamento \u00e8 dichiarato improcedibile?<\/p>\n<p>PRESIDENTE. A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione; se vuole, le posso rileggere il parere.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Ho capito, ma qui non c&#8217;\u00e8 nessuna implicazione rilevante sul piano finanziario.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Io per\u00f2 non posso personalmente contestare l&#8217;espressione di una Commissione. Se lei solleva obiezioni, lo posso forse accantonare per una verifica, per\u00f2 c&#8217;\u00e8 un parere, che \u00e8 stato letto, della Commissione bilancio.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Possiamo leggere il parere su questo emendamento?<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Glielo portiamo: un attimo solo, senatore.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Questo emendamento dice soltanto che la preclusione della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato \u00e8 la regola: l&#8217;espressione &#8220;di norma&#8221; significa che, se le cose si svolgono regolarmente, il rapporto non pu\u00f2 essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato. Sappiamo che, tuttavia, accade diffusamente che invece si verifichino degli abusi; per esempio, che lo studio legale poco serio utilizzi il giovane, sotto la forma di un rapporto di praticantato, in realt\u00e0 facendogli fare soltanto il lavoro delle segretarie o segretari, o persino dei fattorini. L&#8217;emendamento mira a stabilire che in questo caso, la possibilit\u00e0 di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non \u00e8 esclusa. E in questo non vedo alcuna implicazione finanziaria.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente non pu\u00f2 mettere in discussione il parere della Commissione bilancio, che le leggo: \u00abIn relazione agli emendamenti riferiti all&#8217;articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 39.700, 39.0.200 e 39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246 (&#8230;)\u00bb, che \u00e8 appunto quello di cui parliamo.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Poich\u00e9 il senso di questo parere della Commissione bilancio, come mi chiarisce anche il senatore Morando, \u00e8 evidentemente diretto a evidenziare la possibilit\u00e0 che quella simulazione fraudolenta di cui parlavo prima venga perpetrata anche presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, allora io dico: se questo accade, il dirigente responsabile risponder\u00e0 del danno erariale prodotto; ma non \u00e8 consentito escludere che chi \u00e8 vittima di questa simulazione fraudolenta possa agire in giudizio per il suo riconoscimento.<br \/>\nChiedo pertanto se posso, a norma del Regolamento, avere il sostegno di quindici colleghi perch\u00e9 l&#8217;emendamento venga comunque messo in votazione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Ichino, con il sostegno di 15 senatori l&#8217;emendamento pu\u00f2 essere comunque posto in votazione.<\/p>\n<p>D&#8217;ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>D&#8217;ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente, pur non volendo assolutamente contestare il parere della Commissione bilancio, non comprendo per\u00f2 la ragione per la quale questo emendamento determinerebbe una sovraesposizione finanziaria per il bilancio dello Stato.<br \/>\nCredo che si possa essere d&#8217;accordo sul fatto che nell&#8217;emendamento si ribadisce che colui che fa la pratica legale non pu\u00f2 essere considerato uno che ha un rapporto di lavoro subordinato. Ci\u00f2 non toglie che al di l\u00e0 della regola generale, vi sono alcuni casi in cui rispetto al rapporto di collaborazione, che come \u00e8 noto nei rapporti di lavoro si articola attraverso varie forme, molte tipiche, alcune atipiche, si deve accertare se realmente si \u00e8 in presenza di una forma di praticantato, che non determina un rapporto di lavoro subordinato, o se, viceversa, si \u00e8 in presenza di una simulazione, attraverso una forma di praticantato o di collaborazione, di rapporto di lavoro subordinato.<br \/>\nPoich\u00e9 tutto questo non grava in ogni caso dal punto di vista economico &#8211; e non capisco come potrebbe &#8211; sul bilancio dello Stato, ritengo che sia obiettivamente disarmante l&#8217;idea di un parere contrario.<br \/>\nDetto ci\u00f2, insisto per la votazione di questo emendamento nella convinzione che sia in discussione un emendamento che punta a fare chiarezza distinguendo la pratica forense, e quindi queste forme di collaborazione che non determinano un rapporto di lavoro subordinato, dalla simulazione di rapporti di pratica e collaborazione, che invece sono una forma di sfruttamento dei giovani avvocati.<br \/>\nCredo che questo sia un modo equilibrato per evitare lo sfruttamento di giovani professionisti, per cui chi non vuole votare \u00e8 a favore di uno sfruttamento del genere. E non ci pu\u00f2 essere parere della Commissione bilancio che possa impedire una discussione e un voto su questo emendamento.<\/p>\n<p>LUSI (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LUSI (PD). Signora Presidente, vorrei con molta umilt\u00e0 far presente al presidente D&#8217;Alia che il suo ragionamento potrebbe essere valido soltanto se l&#8217;argomento riguardasse l&#8217;instaurazione di rapporti di lavoro all&#8217;interno di studi prettamente privati. (<em>Il senatore D&#8217;Alia \u00e8 al telefono<\/em>). Per\u00f2 se il presidente D&#8217;Alia non mi ascolta \u00e8 inutile che io intervenga. Signora Presidente, devo parlare al senatore D&#8217;Alia perch\u00e9 stiamo parlando di un emendamento di cui \u00e8 primo firmatario.<br \/>\nL&#8217;osservazione della Commissione bilancio, che per quanto mi riguarda continuo a considerare corretta (ed \u00e8 abbastanza anomalo che si chieda una votazione contro un parere ex articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio), riguarda essenzialmente una fattispecie relativa alla possibilit\u00e0 dell&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione.<br \/>\nSe lei integrasse il suo emendamento, presidente D&#8217;Alia, precisando che esclude espressamente le pubbliche amministrazioni da questa fattispecie, ritengo che la Commissione bilancio potrebbe molto facilmente rivedere il parere precedentemente espresso, proprio perch\u00e9, escludendo le pubbliche amministrazioni, verrebbe meno il rischio di cui si \u00e8 parlato e che \u00e8 oggetto del parere contrario della Commissione in questione. (<em>Applausi del senatore Morando<\/em>).<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Senatore Lusi, mi sembra difficile che in questa fase si possa pervenire ad una riformulazione del testo in esame. (<em>Commenti del senatore Morando<\/em>). Senatore Morando, quando presieder\u00e0 lei la seduta, potr\u00e0 decidere. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ichino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.<\/p>\n<p><em>(La richiesta risulta appoggiata)<\/em>.<\/p>\n<p>Votazione nominale con scrutinio simultaneo<br \/>\n(art. 102-bis Reg.)<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ind\u00ecco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell&#8217;emendamento 39.246, presentato dai senatori D&#8217;Alia e Serra.<br \/>\nDichiaro aperta la votazione.<\/p>\n<p><em>(Segue la votazione)<\/em>.<\/p>\n<p>Il Senato non approva. <em>(v. Allegato B)<\/em>.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha rilevato poco fa il collega Legnini, in questo testo noi qualifichiamo, in un primo tempo, ci\u00f2 che viene erogato al praticante con il termine \u00abrimborso\u00bb. Subito dopo, per\u00f2 chiariamo che questo \u00abrimborso\u00bb non \u00e8 tale, ma \u00e8 retribuzione, \u00e8 corrispettivo per l&#8217;opera prestata: qui si parla di \u00abrimborso per l&#8217;attivit\u00e0\u00bb svolta per conto dello studio, non di rimborso per spese sostenute. In questo modo, noi confessiamo la simulazione.<\/p>\n<p>Ora, passi che ci acconciamo ad approvare una legge scritta di pugno dal Consiglio nazionale forense; passi &#8211; anzi, secondo me non avrebbe dovuto passare, ma \u00e8 passato &#8211; che noi con l&#8217;articolo 24 di questa legge cassiamo una sentenza relativa ai locali occupati attualmente dal Consiglio nazionale forense presso l&#8217;Amministrazione della giustizia, cosa del tutto impropria, che il Parlamento non potrebbe fare per evidente carenza di attribuzione. Ma qui ci pieghiamo ad approvare un emendamento nel quale compiamo una gherminella che non \u00e8 degna neanche dell&#8217;ultimo degli avvocati: un emendamento col quale si pretende di eludere il fisco con il solo cambiamento del termine. In luogo di \u00abcompenso\u00bb o \u00abcorrispettivo\u00bb lo chiamiamo rimborso per consentire l&#8217;evasione delle tasse. Questo francamente non mi sembra dignitoso; ed \u00e8 uno dei tanti motivi per cui voteremo contro. (Applausi dal Gruppo PD).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signor Presidente, in primo luogo chiedo di aggiungere la mia firma all&#8217;emendamento 39.278. Desidero poi attirare l&#8217;attenzione dei colleghi sulle ragioni che lo motivano.<\/p>\n<p>La lettera c) del comma 11 stabilisce che il Consiglio nazionale forense italiano detta le condizioni e le modalit\u00e0 di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell&#8217;Unione europea. Ora, che il Consiglio nazionale forense letteralmente detti legge in Italia \u00e8 ormai assodato; ma che esso detti legge anche su come si debba svolgere il praticantato in un altro Paese europeo, quali &#8211; per esempio &#8211; la Francia o la Germania, mi sembra francamente il colmo. (Applausi delle senatrici Incostante e Della Monica).<\/p>\n<p>Se per caso i francesi non stessero a questo gioco e dicessero: \u00abno, il praticantato nei nostri studi si fa come diciamo noi\u00bb, cosa faremmo? Dichiareremmo guerra alla Francia? (Applausi dei senatori Perduca e Incostante). Per questo credo valga la pena almeno di riformulare la lettera c) del comma 11 dell&#8217;articolo 39.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signor Presidente, gli interventi del senatore Ichino sono sempre molto pungenti. In questo caso, l&#8217;arma \u00e8 fortemente spuntata, perch\u00e9 egli fa dire alla norma una cosa diversa da quella che effettivamente dispone. Il Consiglio nazionale forense ha il diritto-dovere di fissare i limiti dello svolgimento del tirocinio all&#8217;estero. Potrebbe darsi infatti che all&#8217;estero succeda come per i barrister: per diventare barrister in Inghilterra, infatti, in Inghilterra bisogna partecipare necessariamente a 24 cene sociali nel corso di due anni. Non si pu\u00f2 accettare che qualcuno venga a dire che in Spagna si fa il tirocinio partecipando a delle riunioni di carattere storico-giuridico sull&#8217;invasione degli arabi, perch\u00e9 a noi, in Italia, non interessa nulla.<\/p>\n<p>Allora, il Consiglio fissa i parametri necessari e sufficienti perch\u00e9 quel tirocinio valga anche in Italia. Vorremo evitare, professor Ichino, che i nostri giovani pieni di buona volont\u00e0 vadano, per esempio, a fare il tirocinio in Spagna prendendo la residenza per sei mesi per fare quindi degli esami semplicissimi e poi venire a prendere il posto che dovrebbero occupare i nostri giovani che hanno sostenuto l&#8217;esame in Italia. (Applausi dal Gruppo PdL). Non si tratta di fare la guerra a nessuno.<\/p>\n<p>D&#8217;ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>D&#8217;ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente, le argomentazioni del senatore Longo sono oggettivamente suggestive ma non convincenti: spostano i termini della questione, che verte invece sul fatto che, sotto il profilo del riconoscimento nel nostro Paese dell&#8217;abilitazione professionale, non basta modificare le condizioni per evitare che la pratica forense non si faccia o non si possa fare o non si debba fare negli altri Paesi europei. Bisognerebbe, infatti, incidere sulla normativa europea per far s\u00ec che vi sia una legislazione uniforme a livello comunitario. Il rischio \u00e8 che il Consiglio nazionale forense faccia un&#8217;altra operazione: limitare per i giovani professionisti la possibilit\u00e0 di conoscere il diritto comunitario, le procedure e i contenziosi a livello comunitario, che diventano sempre pi\u00f9 la regola nell&#8217;attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>L&#8217;idea che ci possa essere una preclusione o una limitazione rispetto alla formazione professionale fatta in Europa ci sembra un po&#8217; ridicola, anzi, totalmente ridicola. (Applausi dei senatori Ichino e Serra).<\/p>\n<p>PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.<\/p>\n<p>PERDUCA (PD). Signor Presidente, mi asterr\u00f2 nella votazione. Siccome gli altri 26 Stati membri dell&#8217;Unione europea non hanno ancora adottato una normativa stringente come la nostra, cosa succederebbe se un cittadino italiano dovesse andare a fare il tirocinio in uno studio legale americano con sede a Londra, visto e considerato che noi riconosciamo tutta una serie di maggiori competenze (a parte il men\u00f9 delle cene per cui uno diventa barrister conoscendo quattro signori con la parrucca nel Regno Unito)?<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 che con questa norma non escludiamo la possibilit\u00e0 per un praticante italiano di fare uno o due anni di tirocinio in uno studio statunitense con sede in un altro Stato dell&#8217;Unione europea. Per questo mi asterr\u00f2.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ritengo che la lettera c) del comma 11 dell&#8217;articolo 39 sia stata mal formulata, perch\u00e9 obiettivamente non pu\u00f2 disciplinarsi con regolamento del Consiglio nazionale forense la modalit\u00e0 di svolgimento del tirocinio in un altro Paese. Ci\u00f2 che si doveva scrivere &#8211; e che penso si volesse scrivere &#8211; era che il Consiglio nazionale forense disciplina con regolamento i requisiti di validit\u00e0 del tirocinio svolto in un altro Paese. Era questa la formulazione che doveva essere adottata, senza alcun riferimento alle modalit\u00e0 di svolgimento del tirocinio.<br \/>\nLa lettera e) della norma dovrebbe quindi essere modificata in questi termini. (Applausi dei senatori Poretti e Perduca).<\/p>\n<p>LUSI (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LUSI (PD). Signor Presidente, il contenuto della lettera c) e le argomentazioni ad essa sottese sono chiare. Tuttavia, signor relatore, non vi \u00e8 chi non veda che il testo \u00e8 scritto male.<br \/>\nL&#8217;interpretazione data dal senatore Ichino, onesta da un punto di vista intellettuale, discende dal contenuto letterale della norma. Per quanto mi riguarda, \u00e8 chiaro che la lettera c) intende far riferimento ai requisiti minimi necessari perch\u00e9 il tirocinio svolto all&#8217;estero abbia valore in Italia; tuttavia, proprio perch\u00e9 ho capito che questo \u00e8 il significato che si vuole dare alla norma, suggerirei un geometrico miglioramento della formulazione della stessa, affinch\u00e9 non si debba arrivare ad esprimersi in senso favorevole o contrario su un testo semplicemente scritto male.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi al riguardo.<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Signor Presidente, ritengo che per una maggiore coerenza con il principio contenuto nella lettera c) del comma 11 dell&#8217;articolo 39 sia pi\u00f9 corretta la formulazione ipotizzata dal senatore Li Gotti, per cui potrei modificare la lettera c) presentando un mio emendamento che vada proprio in questo senso.<br \/>\nIn particolare, si potrebbe prevedere di sostituire, al comma 11, lettera c), le parole: \u00able condizioni e le modalit\u00e0 di\u00bb, con le seguenti: \u00abi requisiti di validit\u00e0 dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell&#8217;Unione europea\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Senatore Serra, a questo punto intende ritirare il suo emendamento?<\/p>\n<p>SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). S\u00ec, signor Presidente ritiro l&#8217;emendamento 39.278.<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Domando di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei approfittare della disponibilit\u00e0 del relatore per evidenziare il limite rappresentato dal riferimento della norma ai soli Paesi dell&#8217;Unione europea. Non si potrebbe prevedere un riferimento generico ad un altro Paese? Ricordo, infatti, che esistono anche altri Paesi nei quali si potrebbe svolgere il tirocinio (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda). Mi chiedo quindi se davvero sia il caso di limitare il riferimento ai soli Paesi dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Senatore Valentino, intende accogliere tale proposta?<\/p>\n<p>VALENTINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli altri Paesi, nel caso in cui non esistano particolari rapporti di reciprocit\u00e0, si proceder\u00e0 a fare delle valutazioni di volta in volta.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Metto ai voti l&#8217;emendamento 39.803, test\u00e9 presentato dal relatore.<\/p>\n<p>\u00c8 approvato.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento 39.279 risulta assorbito.<\/p>\n<p>Passiamo alla votazione dell&#8217;emendamento 39.280, identico all&#8217;emendamento 39.281.<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>PORETTI (PD). Signor Presidente, con l&#8217;emendamento 39.280 e con il successivo 39.283, si cerca in qualche modo di dare al praticante la possibilit\u00e0 di cambiare studio, rendendolo quindi un po&#8217; pi\u00f9 libero.<br \/>\nIl comma 12 prevede per il praticante la possibilit\u00e0 di cambiare il luogo in cui intende proseguire il tirocinio, dando al Consiglio dell&#8217;ordine la possibilit\u00e0 di autorizzare il trasferimento: noi intendiamo rimettere nelle mani dello stesso praticante la possibilit\u00e0 di cambiare studio, e quindi di trasferire la propria iscrizione presso l&#8217;ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio.<br \/>\nInfatti, con l&#8217;emendamento 39.280, dove si stabilisce che il praticante pu\u00f2, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l&#8217;ordine del luogo in cui intenda proseguire il tirocinio, proponiamo la seguente formulazione: \u00abAl praticante sar\u00e0 concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputer\u00e0 necessario al fine di svolgere pi\u00f9 proficua pratica potendo pure\u00bb (per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l&#8217;ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio). Crediamo utile che sia data al praticante la possibilit\u00e0 di cambiare studio, dove lo ritenga utile o necessario, proprio per svolgere una migliore pratica e potersi cos\u00ec preparare meglio.<\/p>\n<p>Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.<\/p>\n<p>PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>PERDUCA (PD). In dissenso dalla dichiarazione di voto della senatrice Poretti, in quanto ha dimenticato di ricordare che in Italia, malgrado un regime clerico-fascista, abbiamo legalizzato il divorzio. In questo caso, invece, ci deve essere l&#8217;indissolubilit\u00e0 del rapporto tra il tirocinante e lo studio legale: per analogia, si potrebbe prendere in considerazione la possibilit\u00e0 di non limitare la libert\u00e0 di scelta.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LONGO (PdL). Signor Presidente, la delegazione dei radicali nel Gruppo del PD \u00e8 sempre cos\u00ec effervescente, ma in questo caso, come il sorriso della collega dimostra, del tutto inconcludente. Si fa cos\u00ec perch\u00e9 c&#8217;\u00e8 la ripresa diretta televisiva su Internet: io ogni tanto l&#8217;ho fatto. Molti lo fanno! Fate finta di non sapere che una cosa \u00e8 il trasferimento da uno studio all&#8217;altro all&#8217;interno dello stesso dell&#8217;ordine (il che \u00e8 assolutamente legittimo, aperto, facoltativo, ed avviene quando si vuole perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 alcuna limitazione), altro \u00e8 il cambio di studio con trasferimento dell&#8217;iscrizione all&#8217;ordine. Poich\u00e9 si fa l&#8217;esame presso il Consiglio dell&#8217;ordine della localit\u00e0 dove si \u00e8 svolto il tirocinio, si vuole evitare che ci siano trasferimenti di comodo; trasferimenti che, invece, possono avvenire per giustificato motivo. Questo dice la norma.<\/p>\n<p>Quindi, il vostro emendamento non c&#8217;entra nulla con il divorzio: la norma afferma che si entra in uno studio e si pu\u00f2 andare in altro studio dello stesso ordine. Se ci si vuole spostare ad altro ordine, si avr\u00e0 questa piccola difficolt\u00e0. Questo \u00e8 il testo della norma. (Applausi dal Gruppo PdL).<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ind\u00ecco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell&#8217;emendamento 39.280, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all&#8217;emendamento 39.281, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.<\/p>\n<p>Dichiaro aperta la votazione.<\/p>\n<p>(Segue la votazione).<\/p>\n<p>Il Senato non approva. (v. Allegato B).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell&#8217;articolo 39, nel testo emendato.<\/p>\n<p>*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Il voto contrario del nostro Gruppo sull&#8217;articolo 39 merita una motivazione precisa, perch\u00e9 l&#8217;articolo ha per oggetto una questione importante e delicata. Questa motivazione poi varr\u00e0 anche come introduzione alla discussione sui sei articoli successivi. Si tratta di una questione importante, perch\u00e9 il periodo del praticantato \u00e8 quello in cui si attua il trasferimento di un patrimonio culturale e professionale dalla vecchia generazione alla nuova, \u00e8 il momento in cui un giovane traduce i 16-18 anni di formazione scolastica e universitaria in competenza professionale, \u00e8 il momento in cui la crisalide diventa farfalla.<br \/>\nLa questione, per\u00f2, \u00e8 delicata perch\u00e9 la proporzione tra le prestazioni oggetto del rapporto (la prestazione lavorativa del praticante e la prestazione formativa dell&#8217;avvocato maturo) \u00e8 una proporzione non riconducibile a standard, \u00e8 una proporzione che varia da rapporto a rapporto, da caso a caso, ma anche nell&#8217;ambito del singolo caso.<br \/>\nAll&#8217;inizio il praticante sovente assorbe dal professionista una quantit\u00e0 di energia formativa molto superiore rispetto all&#8217;utilit\u00e0 che il praticante stesso d\u00e0 allo studio; ma, se le cose vanno come devono andare, il rapporto si inverte, e il professionista maturo trae dal lavoro del praticante una lauta ricompensa per l&#8217;impegno formativo iniziale. Tutto questo \u00e8 difficile da ricondurre a uno standard e ci pone, come legislatori, un problema di difficile soluzione: per un verso dobbiamo evitare che lo stabilire degli standard minimi di trattamento finisca col deprimere l&#8217;offerta di opportunit\u00e0 di formazione e di tirocinio ai giovani. Questo evidentemente \u00e8 un primo problema che dobbiamo risolvere. Ma c&#8217;\u00e8 anche il problema di evitare, per la tutela del ceto forense, un fenomeno diffusissimo, che \u00e8 sotto gli occhi di tutti noi: lo sfruttamento indecente dell&#8217;opera dei giovani che talvolta per anni e anni lavorano negli studi per 10-12 ore al giorno senza retribuzione, o retribuiti in modo indecorosamente basso; sovente a loro vengono affidate in modo continuativo mansioni che non sono quelle del praticante avvocato, ma sono mansioni di segretario o di fattorino.<br \/>\nIn altri ordinamenti questo problema \u00e8 stato affrontato; abbiamo un panorama di esperienze legislative o regolamentari ricco di indicazioni. Nel Regno Unito, ad esempio, c&#8217;\u00e8 un regolamento interessante che disciplina questa materia, come ce ne sono nella Repubblica federale tedesca, in Francia, in Spagna, in Slovenia, in Danimarca: un insieme di norme e regole di grande interesse, che noi stiamo totalmente ignorando, che riguardano il problema previdenziale, il problema di chi non riuscendo a superare il praticantato vira verso occupazioni diverse in gestioni previdenziali diverse, o viceversa di chi arriva al praticantato avendo accumulato un periodo di contribuzione previdenziale in altra gestione diversa da quella della cassa avvocati. Su tutto il territorio del Regno Unito, dopo tre mesi di praticantato, il tirocinante ha diritto ad un compenso minimo di 16.500 sterline, che sono pari a circa 19.300 euro annui. (Brus\u00eco).<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Mi rivolgo all&#8217;intera Assemblea: c&#8217;\u00e8 un livello di frastuono un po&#8217; eccessivo. Prosegua pure, senatore Ichino.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, nella City di Londra, nel central London, il compenso minimo, dal quarto mese di tirocinio in poi, \u00e8 di 18.590 sterline, pari a circa 21.000 euro annui. Ora, non dico che possiamo trasferire meccanicamente questi standard nel nostro Paese, anche perch\u00e9, dobbiamo riconoscerlo, i giovani che escono da una law school britannica sono molto meglio formati di quelli che escono dalle nostre universit\u00e0; per\u00f2, colleghi, vi chiedo: quando il tirocinio si \u00e8 svolto per tutto un primo anno, se le cose si sono svolte in modo corretto e regolare, possiamo presumere che quel deficit di formazione che imputiamo al nostro sistema universitario, almeno in parte, sia superato. Logica vorrebbe, dunque, che, almeno dall&#8217;inizio del secondo anno di pratica, ai nostri giovani praticanti si riconosca il diritto a un minimo di retribuzione. Non vogliamo adottare la tecnica proposta dal collega Legnini di una percentuale della tariffa minima relativa alle pratiche seguite dai praticanti? Possiamo allora indicare, come appunto in Gran Bretagna, un minimo complessivo: per esempio, 10.000-12.000 euro. Al di sotto di questo non \u00e8 giusto, \u00e8 indegno, \u00e8 incompatibile con la dignit\u00e0 della professione forense che si lavori in uno studio legale italiano.<br \/>\nVi \u00e8 poi la previdenza. Vogliamo porci il problema della ricongiunzione, della totalizzazione dei periodi contributivi nei casi frequenti in cui il giovane passa da una gestione previdenziale all&#8217;altra? Su questo punto nell&#8217;articolo 39 non c&#8217;\u00e8 una parola: questo problema \u00e8 totalmente ignorato.<br \/>\nPer buona sorte dei giovani laureati italiani, e forse per qualche merito di questa opposizione, avete tolto la norma che imponeva addirittura uno sbarramento per l&#8217;accesso al tirocinio; ma per il resto, da queste disposizioni che stiamo per votare emerge soltanto la preoccupazione dell&#8217;avvocato maturo di escludere qualsiasi pretesa che possa essergli rivolta dal praticante. E persino di escludere qualsiasi pretesa del fisco: chiamiamo &#8220;rimborso&#8221; quello che noi stessi diciamo che rimborso non \u00e8, perch\u00e9 \u00e8 compenso per l&#8217;attivit\u00e0 svolta. Qui confessiamo la simulazione, confessiamo una gherminella verbale con cui vogliamo impedire al fisco di compiere il suo prelievo sul compenso erogato.<br \/>\nColleghi, siete stati voi a sostenere che le tariffe minime sono necessarie per garantire la dignit\u00e0 della prestazione forense, e ci\u00f2 in riferimento ad un rapporto, quello tra l&#8217;avvocato e il suo cliente, che non soffre di nessuna delle distorsioni che sono invece tipiche nel rapporto che si instaura con un giovane che entra per la prima volta nel mercato del lavoro. All&#8217;avvocato maturo dobbiamo allora garantire la dignit\u00e0 attraverso le tariffe minime. Per i giovani, invece, questo principio non vale. La dignit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 del praticante non ci interessa per nulla?<br \/>\nVedo in questo una grave incongruit\u00e0. Non \u00e8 questo che ci si aspetta da una legge su questa materia, nel 2010.<br \/>\nVoteremo dunque contro questo articolo, perch\u00e9 in esso si compendiano tutti i caratteri di una legge che sostanzialmente \u00e8 scritta dagli insider contro gli outsider. \u00c8 questo lo spirito dominante nell&#8217;intero provvedimento, che in questo articolo trova la sua massima espressione. (Applausi dal Gruppo PD).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Metto ai voti l&#8217;articolo 39, nel testo emendato.<\/p>\n<p>\u00c8 approvato.<\/p>\n<p>Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione, l&#8217;emendamento 39.0.200 (testo 2) \u00e8 improcedibile.<\/p>\n<p>Passiamo all&#8217;esame dell&#8217;articolo 40, sul quale \u00e8 stato presentato un emendamento che si d\u00e0 per illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Signora Presidente, l&#8217;emendamento che si propone di sopprimere nel comma 1 le parole \u00abobbligatoria e\u00bb mi sembra che vada accolto perch\u00e9 in questo articolo cos\u00ec formulato rischia di esserci un eccesso di regole sulla durata minima dei corsi. Nel primo comma si parla di frequenza obbligatoria per un periodo non inferiore a 24 mesi, ma poi si attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di fissare la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore. Questa formulazione potrebbe essere interpretata nel senso che il Consiglio nazionale forense possa fissare anche una durata di due anni e mezzo o tre anni; e questo sarebbe francamente troppo esoso nei confronti del praticante, il quale, dopo due anni, deve poter accedere all&#8217;esame di Stato per lo svolgimento della professione. L&#8217;obbligo dei corsi dura 24 mesi; sta bene; ma non possiamo lasciar intendere che si possono eventualmente stabilire durate minime superiori. (Applausi del senatore Morando).<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>ICHINO (PD). Colleghi, abbiamo soppresso la prova di accesso al praticantato; per\u00f2 la lettera d) del comma 2 dell&#8217;articolo 41 prevede che il Consiglio nazionale forense possa istituire verifiche intermedie e finali del profitto nell&#8217;ambito dei corsi di formazione.<br \/>\nCi\u00f2 significa che il Consiglio nazionale forense pu\u00f2 introdurre una serie illimitata di sbarramenti e di ulteriori esami nel corso dell&#8217;erogazione di quella formazione cosiddetta frontale, che avviene attraverso i corsi cui fa riferimento l&#8217;articolo 41. Questo \u00e8 un ostacolo all&#8217;accesso alla professione forense forse ancora pi\u00f9 gravoso di quell&#8217;esame di accesso al praticantato che opportunamente abbiamo eliminato.<br \/>\n\u00c8 dunque il caso di accogliere l&#8217;emendamento 41.213, presentato dai senatori D&#8217;Alia e Serra &#8211; al quale chiedo di aggiungere la mia firma &#8211; che vuole sopprimere le prove intermedie durante il praticantato.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Selezione degli interventi nel dibattito al Senato sulla riforma dell\u2019avvocatura, tratti dal resoconto stenografico delle sedute del 9, 10, 11 e 16 novembre 2010 \u2013 Gli interventi estratti dalle sedute precedenti sullo stesso disegno di legge sono agevolmente reperibili nella sezione Giustizia di questo sito:\u00a0Il dibattito sulla riforma dell\u2019ordinamento forense -1;\u00a0\u00a0 Il dibattito sulla riforma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[],"class_list":["post-11130","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia","category-interventi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11130"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11130\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}