
{"id":11168,"date":"2010-11-13T22:04:41","date_gmt":"2010-11-13T21:04:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11168"},"modified":"2011-08-10T12:20:13","modified_gmt":"2011-08-10T11:20:13","slug":"il-disegno-di-legge-di-sacconi-per-lo-%e2%80%9cstatuto-dei-lavori%e2%80%9d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11168","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE DI SACCONI PER LO \u201cSTATUTO DEI LAVORI\u201d"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">FINALMENTE IL MINISTRO DEL LAVORO SCOPRE LE SUE CARTE, METTENDO SUL TAVOLO IL SUO PROGETTO \u2013 MA IL CONTENUTO DELLA RIFORMA APPARE PER MOLTI VERSI TROPPO GENERICO<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Bozza di disegno di legge-delega del Governo per la riforma del diritto del lavoro sottoposta dal ministro del Lavoro alle Parti sociali l\u201911 novembre 2010 &#8211; V. in proposito <a title=\"La montagna ha partorito un topolino\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11156\" target=\"_blank\">un mio primo commento<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Delega al Governo per la predisposizione di uno <\/strong><strong>Statuto dei lavori<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Maggiori e migliori posti di lavoro non si creano per decreto. Le leggi possono contribuire a un contesto favorevole per la competitivit\u00e0 delle imprese e sostenere la loro naturale propensione ad assumere e investire in modo stabile sulle persone. Ma possono anche determinare un effetto contrario, comprimendo le potenzialit\u00e0 del sistema produttivo e le istanze di inclusione, soprattutto l\u00e0 dove non siano capaci di interpretare e governare gli imponenti cambiamenti intervenuti nella societ\u00e0 e nel lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019attuale centralismo regolatorio di matrice pubblicista e statualista riflette assetti di produzione propri della vecchia economia. Dominati dalla grande fabbrica industriale. Con modelli di organizzazione del lavoro standardizzati e rigidi. Con un perimetro aziendale ben definito quanto a struttura, composizione della manodopera, localizzazione territoriale.<\/p>\n<p>\u00c8 questa l\u2019immagine del lavoro riflessa nello \u201cStatuto dei lavoratori\u201d del 1970.<\/p>\n<p>Una legge storica perch\u00e9 ha consentito l\u2019effettivo ingresso nelle fabbriche dei diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione, anche attraverso la promozione della presenza sindacale in azienda. Una legge che, tuttavia, trova oggi applicazione per una parte limitata del mondo del lavoro.<\/p>\n<p>Quarant\u2019anni di Statuto evidenziano gli enormi progressi compiuti a tutela della persona che lavora, ma anche tutta la distanza che separa l\u2019impianto di questa legge dai nuovi modelli di produzione e di organizzazione del lavoro e dalla recente evoluzione di un mercato del lavoro sempre pi\u00f9 terziarizzato e plurale: con forza sempre meno radicata presso la stessa azienda; con nuove istanze di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dettati dal massiccio (ma non ancora soddisfacente) ingresso delle donne nel mercato del lavoro; con nuovi e crescenti dualismi, a partire da quello tra Nord e Sud, che ampliano e rendono via via sempre pi\u00f9 profondo il solco tra chi partecipa al mercato del lavoro istituzionale, sindacalmente presidiato e tutelato, e chi invece \u00e8 costretto alla inattivit\u00e0 quando non relegato in una economia informale governata da rapporti di lavori grigi che progressivamente degradano nel sommerso totale.<\/p>\n<p>Al lavoro stabile e per una intera carriera si contrappongono oggi sempre pi\u00f9 frequenti transizioni occupazionali e professionali che richiedono tutele pi\u00f9 adeguate. I mutamenti del mondo del lavoro implicano l\u2019insorgere di esigenze che spiazzano un sistema di tutele ingessato \u2013 perch\u00e9 fatto di norme rigide sulla carta quanto ineffettive e poco adattabili alla mutevole realt\u00e0 del lavoro \u2013 suggerendo l\u2019introduzione di assetti regolatori maggiormente duttili e la definizione di diritti universali e di tutele di matrice promozionale.<\/p>\n<p>Uno Statuto rigido, ancorato ai modelli e alle logiche di un passato che non c\u2019\u00e8 pi\u00f9, tradirebbe la sua funzione storica che \u00e8 ancora oggi pienamente attuale. Quella cio\u00e8 di approntare, al di l\u00e0 delle tecniche e delle norme di dettaglio di volta in volta adottate, un sistema di tutele moderne e mobili tali da consentire il pieno sviluppo della persona attraverso il lavoro e nel lavoro.<\/p>\n<p>I tempi per discutere lo Statuto dei lavoratori sono dunque maturi. Non si tratta di prospettarne la cancellazione, quanto un suo aggiornamento. E come potrebbe essere diversamente in un tempo in cui le sollecitazioni al pi\u00f9 generale cambiamento dei paradigmi della crescita sono straordinarie.<\/p>\n<p>La verit\u00e0 \u00e8 che l\u2019attuale sistema normativo del diritto del lavoro non soddisfa pienamente nessuna delle due parti del contratto di lavoro. Non i lavoratori che, nel complesso, si sentono oggi pi\u00f9 insicuri e precari. N\u00e9 gli imprenditori ritengono il quadro legale e contrattuale dei rapporti di lavoro coerente con la sfida competitiva imposta dalla globalizzazione e dai nuovi mercati.<\/p>\n<p>Anche dopo le recenti innovazioni apportate dalla legge Treu e, pi\u00f9 ancora, dalla legge Biagi \u00e8 palese, e non solo nei settori maggiormente esposti alla competizione internazionale, l\u2019insofferenza verso un corpo normativo sovrabbondante e farraginoso che, pur senza dare vere sicurezze a chi lavora, rallenta inutilmente il dinamismo dei processi produttivi e l\u2019organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p>Stime incerte ci portano a parlare di circa 1.000 atti normativi che incidono, direttamente o indirettamente, sulla regolazione dei rapporti di lavoro per un numero approssimativo di oltre 15.000 precetti e disposizioni. Cos\u00ec, se per un verso i lavoratori chiedono tutele pi\u00f9 incisive ed effettive, le imprese reclamano a loro volta maggiore certezza del diritto e un quadro di regole meno invasivo, chiaro, esigibile.<\/p>\n<p>Il superamento delle molte criticit\u00e0 nel mercato del lavoro \u2013 vere e proprie ingiustizie sociali per il valore che attribuiamo al lavoro come occasione di sviluppo e formazione della persona \u2013 non pu\u00f2 pi\u00f9 essere affidato a una concezione formalistica e statualista dei rapporti di lavoro che alimenta un imponente contenzioso e un sistema antagonista e conflittuale di relazioni industriali. Ma non pu\u00f2 neppure essere affidato a soluzioni semplicistiche, pensate a tavolino, che ipotizzano di ricondurre forzatamente la multiforme e sfuggente realt\u00e0 del lavoro in un unico schema contrattuale. Un modello di giuridificazione dei rapporti di lavoro rigido che non solo non \u00e8 presente in nessun Paese industrializzato ma che non \u00e8 stato ipotizzato neppure nell\u2019epoca, oggi superata, in cui imperava il modello di organizzazione del lavoro massificato di tipo fordista.<\/p>\n<p>\u00c8 in effetti una operazione astratta \u2013 quanto illusoria \u2013 quella di pensare di poter cristallizzare il dinamismo dei nuovi lavori e della nuova economia in rigide categorie e schemi di legge unificanti (solo) sulla carta, ma lontani da una realt\u00e0 che, per essere governata e non rifuggire nella economia sommersa, deve essere sempre meno ingabbiata dal legislatore statale e sempre pi\u00f9 affidata alla libera contrattazione collettiva tanto pi\u00f9 quando accompagnata da forme di partecipazione dei lavoratori ai destini dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>La stessa dinamica del salario ne pu\u00f2 beneficiare attraverso lo sviluppo della componente collegata agli incrementi di produttivit\u00e0 o ai risultati dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>\u00c8 giunto il tempo di realizzare l\u2019intuizione del sindacato riformista quando sosteneva con coraggio e lungimiranza, rispetto al dibattito che ha poi portato alla codificazione dello Statuto dei lavoratori, che \u201cil contratto \u00e8 il mio Statuto\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 questa l\u2019unica strada praticabile per superare una concezione sterilmente conflittuale e antagonista dei rapporti di lavoro consolidando e, anzi, estendendo i diritti del lavoro. Non solo quelli presidiati da norme inderogabili di legge, ma anche quelli di matrice promozionale che li rendono adattabili ed esigibili a una realt\u00e0 in costante movimento.<\/p>\n<p>Con l\u2019obiettivo di incoraggiare una maggiore propensione ad assumere e un migliore adattamento tra le esigenze del lavoro e quelle della impresa, l\u2019articolo 1 del presente disegno di legge affida pertanto al Governo la delega a emanare uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti disposizioni, anche di carattere innovativo, volte alla redazione di un testo unico della normativa in materia di lavoro denominato \u00abStatuto dei lavori\u00bb.<\/p>\n<p>I diritti universali della persona e le moderne tutele di matrice promozionale possono infatti essere esaltati e meglio perseguiti nella ottica unitaria dello \u00abStatuto dei lavori\u00bb ipotizzato da Marco Biagi gi\u00e0 nel corso dello scorso decennio quale corpo di tutele adattabili, affidate alla contrattazione collettiva e costruite per geometrie variabili e modulabili in funzione di molteplici parametri tra cui, in particolare, le caratteristiche del lavoratore e le condizioni della azienda, del settore o del territorio di riferimento.<\/p>\n<p>La delega di cui all\u2019articolo 1 del presente disegno di legge, che dovr\u00e0 essere esercitata in conformit\u00e0 agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, si propone, in primo luogo, la razionalizzazione e semplificazione del quadro legale con l\u2019obiettivo di ridurre almeno del 50 per cento la normativa attualmente vigente frutto di una stratificazione disorganica. Ci\u00f2 potr\u00e0 avvenire anche mediante abrogazione delle normative risalenti nel tempo prevedendo altres\u00ec, ove opportuno, un nuovo regime di sanzioni civili, penali e amministrative.<\/p>\n<p>La semplificazione del quadro legale vigente potr\u00e0 essere perseguita anche attraverso la valorizzazione delle sanzioni di tipo premiale e incentivante in modo da tenere conto della natura sostanziale o formale della singola violazione anche attraverso la utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e la eliminazione degli effetti della condotta illecita da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi.<\/p>\n<p>Avviata la razionalizzazione e semplificazione del quadro legale la delega si propone di identificare nell\u2019ambito della legislazione vigente, che viene dunque confermata, un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, applicabili a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale mono-committenza.<\/p>\n<p>Le tutele non ricomprese nel nucleo dei diritti universali potranno essere eventualmente rimodulate e adattate, anche in chiave promozionale, alle reciproche esigenze di lavoratori e imprese attraverso un rinvio permanente alla contrattazione collettiva per la definizione di assetti di tutele variabili a livello territoriale, settoriale o aziendale anche in deroga alle norme di legge, valorizzando altres\u00ec, mediante norme promozionali e di sostegno, il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali.<\/p>\n<p>La rimodulazione delle tutele da parte della contrattazione collettiva potr\u00e0 avvenire attraverso il riferimento ad alcuni indicatori dinamici come l\u2019andamento economico della impresa, del territorio o del settore di riferimento con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendale e occupazionale, all\u2019avvio di nuove attivit\u00e0, alla realizzazione di significativi investimenti e ai pi\u00f9 generali obiettivi di incremento della competitivit\u00e0 e di emersione del lavoro nero e irregolare. Potranno altres\u00ec essere prese in considerazione le caratteristiche e la tipologia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore con specifico riferimento alla anzianit\u00e0 continuativa di servizio, alla professionalit\u00e0 o alla appartenenza a gruppi svantaggiati ai sensi della regolamentazione comunitaria di riferimento. Specifiche modulazioni potranno essere previste anche per i contratti a contenuto formativo o di inserimento o reinserimento al lavoro, nonch\u00e9 in ragione delle concrete modalit\u00e0 di esecuzione della attivit\u00e0 lavorativa con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative rese a favore di un unico committente.<\/p>\n<p>Quanto alle tutele sul mercato l\u2019articolo 1 del disegno di legge \u2013 preso favorevolmente atto delle deleghe in materia di razionalizzazione degli ammortizzatori esistenti contenute nel \u201ccollegato lavoro\u201d \u2013 dispone l\u2019estensione (su base volontaria od obbligatoria e mediante contribuzioni corrispondenti alle prestazioni) degli ammortizzatori sociali e contempla interventi di politica attiva del lavoro coerenti con le linee guida e i principi concordati tra Governo, Regioni e parti sociali nell\u2019accordo del 17 febbraio 2010 con particolare riferimento alla valorizzazione di percorsi formativi per competenze e in ambiente produttivo, certificabili in funzione degli esiti e programmati in coerenza con i fabbisogni professionali espressi a livello settoriale e territoriale.<\/p>\n<p>In una ottica di sussidiariet\u00e0 e di maggior coinvolgimento delle parti sociali, il disegno di legge prevede infine che tali principi potranno essere integrati da un avviso comune reso al Governo da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro su scala nazionale entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 del disegno di legge contiene alcune disposizioni di ordine tecnico concernenti l\u2019esercizio della delega di cui all\u2019articolo 1. Gli schemi dei decreti legislativi, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, saranno trasmessi alle Camere, per l\u2019espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, solo una volta sentite le associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative dei datori e prestatori di lavoro.<\/p>\n<p>Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all\u2019articolo 1, il Governo potr\u00e0 adottare eventuali disposizioni modificative e correttive, comprensive della possibilit\u00e0 di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di lavoro, con le medesime modalit\u00e0 e nel rispetto dei medesimi criteri e princ\u00ecpi direttivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* * * * *<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 1<br \/>\nDelega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori<\/strong><\/p>\n<p>1. Al fine di incoraggiare una maggiore propensione ad assumere e un migliore adattamento tra le esigenze del lavoro e quelle della impresa, il Governo \u00e8 delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti disposizioni, anche di carattere innovativo, volte alla redazione di un testo unico della normativa in materia di lavoro denominato Statuto dei lavori.<\/p>\n<p>2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformit\u00e0 agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro e nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n<p>a) razionalizzazione e semplificazione con l\u2019obiettivo di ridurre almeno del 50 per cento la normativa vigente anche mediante abrogazione delle normative risalenti nel tempo, prevedendo un nuovo regime di sanzioni, in particolare di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita;<\/p>\n<p>b) identificazione di un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, applicabili a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale mono-committenza;<\/p>\n<p>c) conseguente identificazione della rimanente area di tutele con possibilit\u00e0 per la contrattazione collettiva di una loro modulazione e promozione nei settori, nelle aziende e nei territori, anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali. Nell\u2019esercizio di questa capacit\u00e0 la contrattazione collettiva tiene conto, in particolare, dei seguenti indici:<\/p>\n<p>&#8211; andamento economico della impresa, del territorio o del settore di riferimento con particolare riguardo alle crisi aziendali e occupazionali, all\u2019avvio di nuove attivit\u00e0, alla realizzazione di significativi investimenti e ai pi\u00f9 generali obiettivi di incremento della competitivit\u00e0 e di emersione del lavoro nero e irregolare;<br \/>\n&#8211; caratteristiche e tipologia del datore di lavoro anche con riferimento a parametri dimensionali della impresa non legati al solo numero dei dipendenti;<br \/>\n&#8211; caratteristiche del lavoratore con specifico riferimento alla anzianit\u00e0 continuativa di servizio, alla professionalit\u00e0 o alla appartenenza a gruppi svantaggiati;<br \/>\n&#8211; modalit\u00e0 di esecuzione della attivit\u00e0 lavorativa autonoma e coordinata con un solo committente, con particolare riferimento all\u2019impegno temporale e al grado di autonomia del lavoratore;<br \/>\n&#8211; finalit\u00e0 del contratto con riferimento alla valenza formativa o di inserimento al lavoro.<\/p>\n<p>d) riordino della regolazione delle tutele nel mercato del lavoro con riferimento ai servizi di orientamento e collocamento al lavoro e ad attivit\u00e0 di formazione secondo percorsi per competenze in ambiente produttivo, certificabili negli esiti, coerenti con i fabbisogni professionali rilevati;<\/p>\n<p>e) estensione, su base volontaria od obbligatoria e mediante contribuzioni corrispondenti alle prestazioni, degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica.<\/p>\n<p>3. I principi e criteri direttivi di cui al comma 2 potranno essere integrati da un avviso comune reso al Governo dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative su scala nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 2<br \/>\nDisposizioni concernenti l\u2019esercizio della delega di cui all\u2019articolo 1<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all\u2019articolo 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere, una volta sentite le associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, per l\u2019espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l\u2019esercizio della relativa delega.<\/p>\n<p>2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall\u2019esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l\u2019espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l\u2019esercizio della delega o successivamente, quest\u2019ultimo \u00e8 prorogato di sessanta giorni.<\/p>\n<p>3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all\u2019articolo 1, il Governo pu\u00f2 adottare eventuali disposizioni modificative e correttive, comprensive della possibilit\u00e0 di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di lavoro, con le medesime modalit\u00e0 e nel rispetto dei medesimi criteri e princ\u00ecpi direttivi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FINALMENTE IL MINISTRO DEL LAVORO SCOPRE LE SUE CARTE, METTENDO SUL TAVOLO IL SUO PROGETTO \u2013 MA IL CONTENUTO DELLA RIFORMA APPARE PER MOLTI VERSI TROPPO GENERICO Bozza di disegno di legge-delega del Governo per la riforma del diritto del lavoro sottoposta dal ministro del Lavoro alle Parti sociali l\u201911 novembre 2010 &#8211; V. in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-11168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}