
{"id":11640,"date":"2010-11-16T14:41:38","date_gmt":"2010-11-16T13:41:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11640"},"modified":"2011-11-15T11:10:26","modified_gmt":"2011-11-15T10:10:26","slug":"la-questione-del-praticantato-forense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11640","title":{"rendered":"LA QUESTIONE DEL PRATICANTATO FORENSE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA FORENSE, CONTENENTE LA DISCIPLINA DEL PRATICANTATO, ESALTA L&#8217;INTENDIMENTO CONSERVATORE E CORPORATIVO CHE CARATTERIZZA L&#8217;INTERO PROVVEDIMENTO<\/span><\/p>\n<p><em>Quello che segue \u00e8 il testo scritto dell&#8217;intervento svolto nella sessione pomeridiana del Senato del 16 novembre 2010 &#8211; V. anche una <a title=\"Interventi riforma forense - praticantato\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=11130\" target=\"_blank\">selezione degli interventi<\/a> sulla stessa materia, estratti dal resoconto sommario della discussione in Senato <\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Signor Presidente, colleghi, la questione del rapporto tra avvocato libero professionista e praticante \u00e8 una questione molto importante e delicata, che questo disegno di legge affronta in modo inadeguato.<br \/>\n<strong>Questione importante<\/strong>, perch\u00e9 il tirocinio \u00e8 il momento in cui la vecchia generazione trasmette il proprio patrimonio di esperienza professionale alla nuova, e al tempo stesso il momento in cui la crisalide si trasforma in farfalla, in cui sedici o diciotto anni di formazione scolastica e universitaria si trasformano in competenza professionale operativa, in cui il giovane studioso si trasforma in professionista.<br \/>\n<strong>Questione delicata<\/strong>, perch\u00e9 il tirocinio \u00e8 per definizione un rapporto nel quale un professionista maturo fornisce al giovane neo-laureato preziosa formazione, ma al tempo stesso un rapporto nel quale il giovane svolge una prestazione lavorativa dalla quale il professionista trae un vantaggio economicamente apprezzabile. La delicatezza della questione nasce dal fatto che la proporzione tra il peso dell\u2019una prestazione \u2013 quella formativa \u2013 e dell\u2019altra \u2013 quella lavorativa \u2013 non \u00e8 predeterminabile, non \u00e8 riconducibile a uno standard, come invece in qualche misura lo \u00e8 la proporzione tra lavoro e retribuzione nel rapporto di lavoro dipendente ordinario. Nel rapporto di praticantato, quella proporzione muta non solo da caso a caso, da rapporto a rapporto, in funzione della qualit\u00e0 del professionista e della qualit\u00e0 del giovane praticante; ma muta anche nel tempo, nell\u2019ambito di ciascun singolo rapporto di praticantato: all\u2019inizio il praticante assorbe pi\u00f9 fatica formativa dal professionista di quanto non riesca a dare in termini di lavoro utile; ma poi, se le cose vanno come devono, questa proporzione si inverte. E a quel punto, normalmente, il professionista \u00e8 ripagato pi\u00f9 che lautamente dell\u2019investimento iniziale.<br \/>\nIl problema che si pone al legislatore \u00e8 duplice: per un verso evitare che la fissazione di standard di trattamento del praticante troppo onerosi produca un effetto depressivo sulla disponibilit\u00e0 dei professionisti ad accogliere i praticanti presso i propri studi; per altro verso evitare che l\u2019assenza di qualsiasi regola, in un \u201cmercato\u201d caratterizzato da un forte squilibrio di potere contrattuale tra le parti, generi situazioni di sfruttamento, quali quelle che troppo sovente sono sotto i nostri occhi: non \u00e8 infrequente, purtroppo, che si vedano studi legali anche prestigiosi sfruttare in modo indecente il lavoro di giovani praticanti non solo nei primi mesi di tirocinio ma anche per anni, imponendo loro orari di dieci o dodici ore di lavoro al giorno e mansioni talvolta proprie di una segreteria amministrativa pi\u00f9 che di un professionista in formazione.<br \/>\nQuesto \u00e8 il delicato problema. Un problema che la maggior parte degli altri ordinamenti europei affronta con norme di vario genere, volte appunto a realizzare l\u2019equilibrio necessario tra gli interessi in gioco impedendo che sotto la forma di un rapporto di tirocinio si nasconda un sostanziale sfruttamento di giovani per mansioni amministrative; o che in attesa dell\u2019abilitazione il lavoro professionale dei new entrants divenga oggetto di rapina da parte degli insiders. Per garantire che anche questo periodo iniziale della vita professionale generi un inizio di posizione previdenziale, ricongiungibile anche, eventualmente, con periodi di contribuzione maturati in precedenza o in epoca successiva in gestioni previdenziali diverse. Insomma, in altre parole, il panorama internazionale delle discipline della materia mostra come ci siano molte cose che possono e devono essere disciplinate, in riferimento a questo rapporto importante e delicato, senza che questo significhi un meccanico trapianto in questo campo dell\u2019intero apparato protettivo proprio del rapporto di lavoro subordinato ordinario. Nel regolamento emanato dall\u2019Autorit\u00e0 competente in questa materia nel Regno unito si disegnano addirittura tre forme tipiche di rapporto tra solicitor o barrister e trainee, il giovane tirocinante, con tanto di retribuzione minima in relazione allo stadio di avanzamento della formazione, di principi applicabili circa il tipo di attivit\u00e0 coerenti con le finalit\u00e0 formative, di procedure di <em>performance review<\/em>. Meno dettagliato ma pur sempre ricco di spunti interessanti per questo aspetto il regolamento vigente in Germania (emanato il 1\u00b0 marzo scorso, paragrafi da 26 a 28), in Francia (legge 31 dicembre 1971), in Spagna (dove il tirocinio \u00e8 considerato un sottotipo del \u201ccontratto di lavoro professionale\u201d, e come tale \u00e8 disciplinato compiutamente nell\u2019articolo 9 del decreto n. 1331 del 2006), in Slovenia (dove al tema sono dedicati quattro articoli, dal 33 al 36, del decreto che regola la materia), in Danimarca (nel <em>Code of Conduct <\/em>emanato dalla <em>Danish Bar and Law Society<\/em>).<br \/>\nOra, di tutto questo, nel disegno di legge scritto e fortemente voluto dal Consiglio Nazionale Forense, e fatto acriticamente proprio da questa maggioranza, non c\u2019\u00e8 nulla. Nell\u2019articolo 39 leggiamo soltanto l\u2019interesse degli insiders a erigere un nuovo e aggiuntivo sbarramento all\u2019accesso alla professione da parte degli outsiders: addirittura un esame per l\u2019accesso alla pratica forense, che non \u00e8 previsto in nessun altro ordinamento; in questo articolo leggiamo soltanto la preoccupazione del titolare di studio legale di escludere ogni possibile pretesa del giovane praticante (comma 9: \u201cIl tirocinio professionale non determina l\u2019instaurazione di rapporto di lavoro subordinato\u201d). Non una parola, invece, sulla equa retribuzione in relazione al rapporto di cui si \u00e8 detto tra formazione impartita e prestazione lavorativa via via pi\u00f9 produttiva. Quando abbiamo discusso dell\u2019articolo 12 ci avete detto che le tariffe professionali minime inderogabili sono necessarie, pur in un rapporto contrattuale che non soffre di squilibri tipici tra prestatore e committente, addirittura per garantire la qualit\u00e0 e la dignit\u00e0 della prestazione dell\u2019avvocato; ora invece, quando si discute del trattamento dei praticanti, in un rapporto in cui lo squilibrio tipico tra le parti \u00e8 evidentissimo, rifiutate di porre anche solo un minimo di standard di decenza del trattamento. Come la mettiamo? Perch\u00e9 mai lo standard minimo dovrebbe essere indispensabile per garantire la qualit\u00e0 e dignit\u00e0 della prestazione degli avvocati maturi e non per quella dei loro praticanti? La realt\u00e0 \u00e8 che di quest\u2019ultima non vi importa nulla.<br \/>\nE ancora: non una parola in questo disegno di legge sul caso, ben possibile anche per un ventenne o trentenne, di una malattia pi\u00f9 grave dell\u2019influenza di stagione; non una parola sul versante previdenziale del rapporto! Ma ci rendiamo conto che quei primi anni, tra i 22-23 e i 25-26, ma talvolta anche i 29, 30 e oltre di et\u00e0, sono anni decisivi per il futuro pensionistico dei giovani di oggi? \u00c8 decente che ci preoccupiamo soltanto di porre norme che servano da sbarramento contro qualsiasi possibile pretesa dei praticanti avvocati, e ci disinteressiamo totalmente di questo loro diritto costituzionalmente garantito, il diritto a che sia predisposto un adeguato programma previdenziale per loro, anche in vista di un possibile passaggio dal mondo della libera professione ad altri comparti del tessuto produttivo, ad altri tipi di contratto di lavoro?<br \/>\nEcco, in questo articolo si compendia un po\u2019 tutto il carattere di questa legge: una legge scritta dagli insiders di oggi \u2013 anzi, di una frazione neppure maggioritaria degli insiders: quella dei pi\u00f9 anziani e dei pi\u00f9 legati al modello tradizionale di esercizio della professione, nel proprio esclusivo interesse, contro l\u2019interesse degli <em>outsiders<\/em> e dei <em>new entrants<\/em>. Non \u00e8 cos\u00ec che si promuove il prestigio della professione forense: in questo modo, anzi, lo si svilisce. Perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 nulla di pi\u00f9 importante, per la vitalit\u00e0 e il prestigio di una professione, che l\u2019alleanza che in essa si instaura tra la vecchia generazione e la nuova.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-11640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giustizia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}