
{"id":12420,"date":"2011-01-24T10:51:34","date_gmt":"2011-01-24T09:51:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12420"},"modified":"2011-01-30T21:09:37","modified_gmt":"2011-01-30T20:09:37","slug":"difficolta%e2%80%99-di-attuazione-della-legge-brunetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12420","title":{"rendered":"DIFFICOLTA\u2019 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BRUNETTA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">SE I SINDACATI DEL SETTORE PUBBLICO SUBORDINANO LA STIPULAZIONE DELL\u2019ACCORDO INTEGRATIVO ALLA RI-CONTRATTUALIZZAZIONE DI PREROGATIVE CHE LA LEGGE RISERVA INVECE ALLA DECISIONE UNILATERALE DEL DIRIGENTE, L\u2019ACCORDO NON PUO\u2019 ESSERE STIPULATO<\/span><\/p>\n<p><em>Lettera pervenuta il 23 gennaio 2011 &#8211; Segue una <strong>mia risposta<\/strong>,<strong> <\/strong>con la notizia di un decreto-legge emanato dal Governo nei giorni scorsi, che contiene indicazioni precise sulla questione cui la lettera si riferisce<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Gentile Professore,<br \/>\nLe scrivo poich\u00e9 mi conforter\u00e0 conoscere la sua opinione (quale essa sia e in ogni caso) sulla questione che \u00e8, da mesi, un vero proprio tormento per le scuole (almeno per quelle della mia Regione, l\u2019 Emilia Romagna).<br \/>\nSi tratta della contrattazione integrativa di Istituto che negli istituti scolastici va avviata nel mese di settembre (dal 15) e possibilmente conclusa entro il 30 novembre. Lei sa bene che tale contrattazione a norma del dls.150\/2009 dovrebbe vedere oggi esclusa tutta la parte elencata nell&#8217;art.6 del vecchio contratto della scuola e precisamente la materia riguardante l&#8217;organizzazione degli uffici (ad esempio l&#8217;assegnazione del personale ai plessi scolastici, gli incarichi aggiuntivi ecc.)<br \/>\nTale materia rientra cos\u00ec, o meglio dovrebbe rientrare, nelle responsabili prerogative del Dirigente che ovviamente ne risponde e che avr\u00e0, come unico riferimento, il buon andamento del servizio dell&#8217;istruzione.<br \/>\nDa subito la levata di scudi e l&#8217;opposizione dei sindacati tradizionali \u00e8 stata aggressiva e feroce.<br \/>\nInsieme con l&#8217;associazione dei Dirigenti ANP, che mi onoro di rappresentare nella mia Regione, abbiamo portato seminari formativi sulla questione, in tutta Italia: formazione di tipo tecnico giuridico per consentire ai colleghi dirigenti di agire in contrattazione secondo l&#8217;ovvia gerarchia delle fonti normative, legge e contratti.<br \/>\nLa risposta sindacale \u00e8 stata aggressiva e totale: le RSU di Istituto anche quando avevano compreso la questione e quindi, davanti ad un contratto corretto e legittimo da ogni punto di vista, erano pronti a firmare, sono stati letteralmente minacciati, delegittimati, messi a tacere dai loro omologhi territoriali (provinciali e regionali) e davvero costretti, pur in situazioni di proposte contrattuali positive, a non firmare.<br \/>\nSi sono verificate situazioni paradossali: i miei colleghi dirigenti spaventati dalla tensione provocata hanno deciso di seguire pedissequamente il dettato e la volont\u00e0 sindacale, i sindacati non hanno minimamente valutato le questioni di carattere gestionale e finanziario, magari anche se scorrette o non eque per i lavoratori (i lavoratori della conoscenza, sic!), a loro premeva solo che non comparisse il riferimento al dlgs 150\/2009 c.d. odiato Brunetta che esclude dalla contrattazione quelle materie che, di fatto in alcune situazioni, erano da loro gestite.<br \/>\nE&#8217; noto che i veti incrociati sindacali molte volte hanno determinato la paralisi del servizio scolastico: a causa, ad esempio, di un collaboratore scolastico che si rifiutava di essere assegnato ad un plesso oppure rifiutava di osservare una necessaria organizzazione oraria del suo servizio.<br \/>\nTutti i Dirigenti nelle scuole da anni chiedono strumenti (strumenti non potere!) idonei per una organizzazione del servizio, attenta prima di tutto al risultato del servizio stesso di istruzione.<br \/>\nNiente da fare: non si pu\u00f2 neppure gestire l&#8217;organizzazione degli uffici, figuriamoci se passer\u00e0 mai il concetto di valutazione e premialit\u00e0!<br \/>\nCaro Professore, sono da sempre, per cultura e formazione politica, schierato a sinistra o dovrei dire meglio, ed esclusivamente, che sono per una razionalit\u00e0 rispettosa dei diritti e del lavoro perch\u00e9 a sinistra, in questo modo, si stanno solo facendo danni ai cittadini e agli stessi lavoratori.<br \/>\nMa torniamo alla vicenda della contrattazione: dunque io non ho ceduto alle minacce di denuncia per comportamento antisindacale, ho mantenuto all\u2019interno dello schema contrattuale l&#8217;articolo che riferisce delle materie escluse e ho formulato un contratto coerente con tutte le proposte dei docenti e del personale.<br \/>\nMa non \u00e8 servito, quello che conta \u00e8 non citare, non richiamare il 150, magari ricorrendo a delle formule linguistiche che sono veri e propri ossimori o mostri semantici, tanto i revisori, spaventati come gli stessi dirigenti, se c&#8217;\u00e8 il contratto, quale che sia, lo validano, purch\u00e9 i sindacati non minaccino denunce.<br \/>\nCos\u00ec io sono stato denunciato al Giudice del lavoro con udienza che ci sar\u00e0 l&#8217;11 febbraio e sar\u00f2 difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato (Avv. L. Paolucci) che presumibilmente dir\u00e0 che sono accusato di aver osservato e applicato la legge.<br \/>\nCome rappresentante della Associazione sindacale ANP-CIDA che \u00e8 la pi\u00f9 rappresentativa dei dirigenti, non potevo certo negare quello che per noi \u00e8 un decreto legislativo che restituisce allo Stato priorit\u00e0 decisionale in una materia delicata come l&#8217;organizzazione della Pubblica amministrazione ma soprattutto credo di non dover aver affatto paura dei rigurgiti ideologici che mai risolveranno i problemi del lavoratori.<br \/>\nLe scrivo questa e-mail per la grande stima che Le porto e perch\u00e9 considero il suo parere sulla questione davvero dirimente: come pu\u00f2 un sindacato attento alle regole affermare che prevale il contratto tra l&#8217;altro scaduto, anche se in proroga fino al nuovo, su norme di legge che scandiscono con precisione le procedure da seguire?<br \/>\nMi permetto di seguito di riassumere la questione nei suoi esatti termini di legge e di contratto:<br \/>\n&#8211; la legge (150\/2009) \u00e8 pi\u00f9 recente del contratto; inoltre \u2013 per espressa previsione della stessa \u2013 costituisce norma a carattere imperativo. Pertanto, nel conflitto fra le due fonti, prevale quella legislativa;<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 65 del DLgs. 150, al comma 5, rinvia al successivo CCNL l\u2019adeguamento delle norme della contrattazione nazionale, mentre (ai commi 1 e 2) fissa al 31 dicembre 2010 l\u2019adeguamento della contrattazione integrativa al nuovo riparto di competenze, che esclude alcune materie dall\u2019ambito contrattuale e le sottopone a riserva di legge;<br \/>\n&#8211; la contraddizione si scioglie adottando il principio che le norme del CCNL che hanno diretta ed immediata forza regolativa del rapporto di lavoro continuano ad essere applicabili fino al prossimo rinnovo (2013?); mentre le previsioni dello stesso CCNL che indicano le materie per la contrattazione integrativa sono \u201cintercettate\u201d dall\u2019esplicita previsione dei commi 1 e 2 e quindi cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 2010.<br \/>\nIn buona sostanza:<br \/>\n&#8211; la legge indica solo le materie che sono \u201cescluse\u201d dalla contrattazione, mentre il CCNL indica solo quelle che sono \u201cincluse\u201d. Rispettare il quadro normativo ed insieme quello contrattuale significa solo una cosa: che si pu\u00f2 contrattare \u201csolo\u201d su quello che \u00e8 previsto dal CCNL, ma che non \u00e8 \u201cvietato\u201d dalla legge. Quindi non \u201ctutte\u201d le materie elencate nel CCNL, ma solo quelle non in contrasto con la norma;<br \/>\n&#8211; fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto integrativo di istituto, restano in vigore le clausole di quello precedente (ancorch\u00e9 eventualmente difformi dalla previsione normativa);<br \/>\n&#8211; nel momento in cui un nuovo contratto viene stipulato, esso sostituisce il precedente, ma deve essere conforme alle nuove norme in materia di ambiti riservati alla legge. Deve esserlo, si ribadisce, fin dal momento della sua sottoscrizione e non a partire dal 1\u00b0 gennaio 2011. Clausole non conformi a legge, che includano nella contrattazione materie riservate alla competenza esclusiva del dirigente, anche se accompagnate dalla previsione della loro ulteriore decadenza al 31 dicembre, sono nulle e non applicabili (art. 40 comma 3-quinquies);<br \/>\n&#8211; nell\u2019ipotesi in cui non si giunga ad un accordo (conforme a legge), con il 31 dicembre i vecchi contratti di istituto perdono la loro efficacia ex lege e non possono pi\u00f9 essere prorogati. In tale ipotesi maturano le condizioni per l\u2019adozione, da parte del dirigente, delle determinazioni unilaterali di cui all\u2019art. 40 comma 3-ter.<br \/>\nConcludo riferendo che praticamente tutti i miei colleghi dirigenti di Istituzioni scolastiche hanno firmato contratti che portano clausole difformi dal 150\/09, dettate dai sindacati e che sarebbero nulli dal primo gennaio di quest\u2019anno.<br \/>\nIl contratto che ho sottoposto ai sindacati in entrambi gli Istituti (uno in reggenza) che dirigo \u00e8 corretto e regolare, io sar\u00f2 portato davanti al Giudice con timore (non mio) ma dello stesso Avvocato Paolucci di essere condannato per comportamento antisindacale.<br \/>\nQuesto succede e mi vede davvero vacillante nella tenuta del mio essere razionale.<br \/>\nLe sar\u00f2 infinitamente grato se vorr\u00e0 darmi il Suo parere sulla questione oppure anche solo se mi segnaler\u00e0 un Suo intervento in proposito, magari espresso da Lei prima di questa mia richiesta e che mi sia sfuggito.<br \/>\nLa ringrazio per le Sue newsletter che da qualche tempo ricevo che sono per me straordinaria, preziosa occasione di arricchimento culturale e professionale.<br \/>\nGrazie per l\u2019attenzione che mi accorder\u00e0 e un cordiale saluto.<br \/>\nLamberto Montanari<\/p>\n<p><em>Non conosco il caso particolare al quale questa lettera si riferisce: non posso quindi pronunciarmi in riferimento specifico ad esso. Credo tuttavia che il\u00a0problema segnalato \u2013 come lo stesso autore della lettera avverte \u2013 sia lo stesso che si sta ponendo in tutta Italia e in migliaia di situazioni analoghe alla Sua. In riferimento alla questione generale a mia opinione \u00e8\u00a0questa:<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211; in un Paese civile la legge, piaccia o non piaccia, va rispettata;<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211; fa dunque bene il dirigente pubblico che rifiuti di firmare un contratto in violazione di quanto la legge stabilisce al riguardo;<br \/>\n&#8211; se il sindacato, dal canto suo, rifiuta di firmare un contratto rispettoso della norma legislativa, questo significa che il contratto non verr\u00e0 stipulato e le materie che avrebbero potuto essere definite bilateralmente saranno provvisoriamente definite unilateralmente dal Dirigente competente.<br \/>\nMi rendo conto che \u00e8 pi\u00f9 facile dire o scrivere queste cose che praticarle nel vivo dello scontro sindacale. (p.i.)<br \/>\nP.S.\u00a0 Quando gi\u00e0 questa mia risposta era <\/em>on line<em>,\u00a0mi \u00e8 giunta notizia dell\u2019approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nel corso\u00a0della\u00a0sua ultima riunione,\u00a0di <strong>un decreto-legge di interpretazione autentica del d.lgs. n 150\/2009<\/strong>, destinato a dirimere le questioni relative alla decorrenza dell&#8217;efficacia delle\u00a0disposizioni relative alle materie oggetto di contrattazione, nonch\u00e9 ad altre forme di confronto sindacale nelle amministrazioni pubbliche,\u00a0e all\u2019 adeguamento della contrattazione integrativa alla nuova disciplina. Il decreto ribadisce quanto gi\u00e0 era indicato nella Circolare n 7 del 13 maggio 2010 della Funzione pubblica. Secondo quanto si apprende dalla stampa (mi riferisco in particolare al <\/em>Sole 24 Ore <em>del 22 gennaio, pag. 27) il nuovo decreto conferma essere gi\u00e0 in vigore le norme che attribuiscono ai dirigenti i poteri di \u00abdatore di lavoro pubblico\u00bb e sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la semplice \u00abinformazione\u00bb ai sindacati (art 54 del d. lgs. n 150\/2009, che modifica l\u2019art. 40 del d.lgs. n 165\/2001). Per i contratti integrativi, invece, nel nuovo testo dell\u2019art 65 del d.lgs. n. 150 si precisa che l&#8217;adeguamento alla riforma \u00e8 necessario solo per quelli gi\u00e0 in vigore nel novembre 2009 (data della sua\u00a0entrata in vigore), mentre per tutti i contratti sottoscritti successivamente la riforma si applica in via immediata e fin dalla stipulazione dell&#8217;accordo, senza bisogno di successivi adeguamenti. Ne risultano &#8211; mi sembra &#8211; pienamente confermate nella loro conformit\u00e0 alla nuova legge le determinazioni assunte dal Dirigente scolastico\u00a0autore della lettera sopra pubblicata.<\/em><span style=\"font-family: Times New Roman; font-size: small;\"><em>\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p><em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SE I SINDACATI DEL SETTORE PUBBLICO SUBORDINANO LA STIPULAZIONE DELL\u2019ACCORDO INTEGRATIVO ALLA RI-CONTRATTUALIZZAZIONE DI PREROGATIVE CHE LA LEGGE RISERVA INVECE ALLA DECISIONE UNILATERALE DEL DIRIGENTE, L\u2019ACCORDO NON PUO\u2019 ESSERE STIPULATO Lettera pervenuta il 23 gennaio 2011 &#8211; Segue una mia risposta, con la notizia di un decreto-legge emanato dal Governo nei giorni scorsi, che contiene [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,7],"tags":[],"class_list":["post-12420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22-lavoro-pubblico","category-lettere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}