
{"id":12572,"date":"2011-02-01T16:31:13","date_gmt":"2011-02-01T15:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12572"},"modified":"2011-02-14T14:27:04","modified_gmt":"2011-02-14T13:27:04","slug":"mariucci-perche%e2%80%99-il-progetto-ichino-ceccanti-per-la-riforma-del-diritto-sindacale-e%e2%80%99-sbagliato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12572","title":{"rendered":"MARIUCCI: PERCHE\u2019 IL PROGETTO ICHINO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SINDACALE E\u2019 SBAGLIATO"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #993300;\">IL <\/span><span style=\"color: #993300;\">GIUSLAVORISTA BOLOGNESE CRITICA DURAMENTE LA PROPOSTA, SOSTENENDO ANCHE L\u2019INCOSTITUZIONALITA\u2019 DELLA NORMA VIGENTE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE AZIENDALI E RIPROPONENDO LE SUE TESI GIURIDICHE E DI POLITICA SINDACALE \u2013 GLI RISPONDO PUNTO PER PUNTO<\/span><\/p>\n<p><em>Articolo <strong>di Luigi Mariucci <\/strong>pubblicato <\/em>on line <em>sul sito della Cgil il\u00a031 gennaio\u00a02011 \u2013 <strong>Le mie chiose e repliche punto per punto<\/strong> sono inserite in carattere corsivo, in paragrafi rientrati evidenziati\u00a0dal colore azzurro &#8211; A queste mie chiose e repliche\u00a0lo stesso <a title=\"Dialogo con l. Mariucci - 2 - 10.2.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12775\" target=\"_blank\">Mariucci ha risposto punto per punto<\/a>: per facilitare la comprensione di questo scambio ho dato la stessa numerazione ai paragrafi contenenti i miei interventi e, nel\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #810081;\">nuovo post,<\/span><\/span>\u00a0a quelli contenenti le sue risposte<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><!--more--><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style=\"color: #000000;\">Sono molti gli aspetti problematici dell\u2019accordo Fiat di Mirafiori, anche sul piano della stretta legittimit\u00e0. Non intendo qui svolgere una analisi sistematica del testo. In via generale mi limito a dire che condivido largamente le opinioni critiche formulate da molti interventi (cfr. in particolare Vincenzo Bavaro, \u201cDall\u2019\u201darchetipo\u201d al \u201cprototipo\u201d nella vicenda FIAT\u201d, in <em>Diario del lavoro<\/em>, 2011; qualche iniziale osservazione ho svolto nel mio intervento pubblicato nel <em>Il fatto quotidiano<\/em> del 27 dicembre 2010\u00a0 e in forma pi\u00f9 estesa nel sito di Pietro Ichino sotto il titolo <a title=\"Articolo di L. Mariucci 29-12-2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12052\"><em>Perch\u00e9 il modello proposto dalla FIAT va respinto<\/em><\/a>). Ma su un punto specifico, e in verit\u00e0 il pi\u00f9 rilevante sul piano sistemico, ritengo necessario svolgere alcune considerazioni anche per contrastare una vulgata che sta prendendo piede, tra i colti e gli incliti, sul disinvolto ricorso a ipotetici interventi di legge diretti, a loro dire, a sanare l\u2019aspetto pi\u00f9 macroscopico della vicenda: l\u2019abolizione della rappresentanza elettiva dei lavoratori alla FIAT e la conseguente esclusione della FIOM CGIL dai diritti sindacali in azienda.<br \/>\nIl punto \u00e8 in effetti cruciale, sotto molti aspetti. Per un verso ha un carattere sismico rispetto all\u2019intero sistema delle relazioni industriali. Certamente appare poco realistica l\u2019idea di generalizzare il modello Fiat all\u2019universo delle aziende meccaniche, dato che la FIOM CGIL in molte realt\u00e0 (come l\u2019Emilia-Romagna) non solo \u00e8 il sindacato largamente maggioritario anche in termini di soli iscritti ma costituisce un protagonista indiscusso delle relazioni contrattuali. In larga parte del tessuto industriale italiano insomma appare impraticabile l\u2019idea di espellere la FIOM dalle aziende. In questo senso la vicenda FIAT costituisce sicuramente una anomalia: dato che si tratta di una impresa multinazionale, che a dispetto del suo logo sembra avere uno scarso tasso di italianit\u00e0, monopolistica sul piano produttivo ma minoritaria\u00a0 nelle vendite sul mercato interno.<br \/>\nSul piano giuridico l\u2019allegato 1 sui \u201cdiritti sindacali\u201d dell\u2019accordo Mirafiori (poi esteso a Pomigliano, e in seguito, a quanto si prospetta, a Melfi e Cassino, vale a dire a ci\u00f2 che resta della FIAT in Italia)\u00a0 costituisce un vero e proprio capovolgimento di quella che una volta si chiamava l\u2019<em>intentio legis<\/em>. Il dispositivo dell\u2019articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, come risultante dal ritaglio effettuato da un (infausto) referendum abrogativo del 1995 (per la serie \u201cl\u2019avevo detto\u201d rinvio al mio <em>Poteri dell\u2019imprenditore, RSU e contratti collettivi<\/em> pubblicato nel <em>Giornale di diritto del lavoro<\/em>, n. 66, 1995), per il quale il diritto dei lavoratori di costituire rappresentante sindacali aziendali si esercita nell\u2019ambito dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nei luoghi di lavoro, viene rovesciato nel suo contrario. Quella norma nella sua genesi aveva questo significato: un sindacato\u00a0 non ammesso alle trattative e quindi alla stipulazione del contratto collettivo non \u00e8 evidentemente rappresentativo, e quindi non merita di accedere alla fruizione dei diritti sindacali. La normativa FIAT rovescia l\u2019assunto: il sindacato indubbiamente rappresentativo che non stipula il contratto perch\u00e9 dissente dal suo contenuto viene escluso dai diritti sindacali. Si tratta di una evidente distorsione dei principi elementari del diritto alla libert\u00e0 sindacale sancito dal primo comma dell\u2019articolo 39 Cost. e di un rovesciamento della logica dello Statuto dei lavoratori, che rafforza la libert\u00e0 sindacale con il divieto delle discriminazioni (articolo 14), attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali, e, non ultimo, vieta la costituzione di sindacati di comodo (art.17).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>1. &#8211;\u00a0 Qui Luigi Mariucci sembra dimenticare che la Corte costituzionale ha dichiarato la formulazione attuale dell&#8217;articolo 19 St. lav. compatibile con il primo comma dell&#8217;articolo 39 della Costituzione non soltanto in sede di ammissione del referendum del 1995, ma anche dopo, per ben tre volte.<\/em><\/span><\/p>\n<p>Al dunque, e in concreto, se da qui a qualche mese, a Pomigliano o Mirafiori dovesse accadere che la FIOM CGIL chiede di indire una assemblea retribuita ai sensi dell\u2019art. 20\u00a0 dello Statuto dei lavoratori e la FIAT rispondesse \u201cno, perch\u00e9 non avete siglato il contratto aziendale\u201d, qualsiasi \u201cpretore di campagna\u201d (come ha detto Umberto Romagnoli)\u00a0 non potrebbe che dichiarare antisindacale quel comportamento e, al massimo, deferire alla Corte Costituzionale il giudizio di costituzionalit\u00e0, la quale Corte Costituzionale, in base alla sua costante giurisprudenza, non potrebbe che dichiarare, con una sentenza interpretativa di accoglimento, che il criterio di cui all\u2019articolo 19 dello Statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il\u00a0 requisito della stipula dei contratti collettivi applicati\u00a0 nei luoghi di lavoro va inteso come un indice di rappresentativit\u00e0, e non come un indicatore assoluto, di modo che la legislazione di sostegno dello Statuto non\u00a0 pu\u00f2 non applicarsi ai sindacati rappresentativi che non stipulano il contratto collettivo perch\u00e9 dissentono dal contenuto, e possono farlo proprio in forza della loro indubbia, sia pure non maggioritaria, rappresentativit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000000;\">2. &#8211; <\/span><em>La costante giurisprudenza della Consulta, come\u00a0ho osservato nella chiosa precedente,\u00a0\u00e8 orientata in tutt&#8217;altro senso.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Lo scopo di questo intervento non sta tuttavia, come gi\u00e0 detto, nell\u2019analisi dei molteplici contenuti problematici dell\u2019accordo FIAT Mirafiori, ma nel prendere in esame uno specifico punto: l\u2019esclusione della FIOM CGIL dalla agibilit\u00e0 alla FIAT, ovvero dai diritti sindacali di cui alla parte III dello\u00a0 Statuto dei lavoratori (assemblea, permessi retribuiti e non retribuiti, uso dei locali ecc.); esclusione che consegue a una decisione ancora pi\u00f9 grave contenuta in quell\u2019accordo: la pura e semplice abolizione della rappresentanza elettiva dei lavoratori. Cosicch\u00e9 la FIAT in Italia sarebbe l\u2019unica impresa in Europa e, si pu\u00f2 aggiungere, nel mondo democratico dell\u2019occidente in cui i lavoratori non hanno pi\u00f9 diritto ad eleggere proprie rappresentanze. La rappresentanza elettiva dei lavoratori verrebbe invece sostituita da ben quattro (se non cinque considerando l\u2019associazioni quadri Fiat) rappresentanze nominate burocraticamente dai sindacati firmatari e tutte fruitrici paritariamente dei diritti sindacali assicurati dallo Statuto: FIM CISL, UIM UIL, Fismic (erede del sindacato aziendale \u201cgiallo\u201d, Sida), UGL (derivata dal vecchio sindacato corporativo-fascista della Cisnal).<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #000000;\">3. &#8211; <\/span><span style=\"color: #0000ff;\">Per questo aspetto, la formulazione attuale dell&#8217;articolo 19 dello Statuto dei lavoratori ha contenuto identico rispetto alla formulazione originaria del 1970: esso lascia libere le associazioni sindacali titolari di rappresentanza aziendale circa la modalit\u00e0 di scelta dei membri della rappresentanza stessa: ogni associazione \u00e8 pertanto libera di adottare il metodo della elezione, coinvolgendo soltanto i propri iscritti o anche gli altri lavoratori, o altra procedura. Non \u00e8 vero che questo accada soltanto alla Fiat: \u00e8 accaduto comunemente in numerose aziende prima del Protocollo del 23 luglio 1993, \u00e8 sempre accaduto nell&#8217;ultimo quarantennio nel settore bancario e &#8211; nei Paesi stranieri &#8211; accade in tutte le aziende nelle quali la rappresentanza sindacale in azienda conserva il proprio rapporto organico con l&#8217;associazione di appartenenza.<\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Sanare questa evidente distorsione del sistema della rappresentanza sindacale sarebbe facile. Se avessimo un Governo e una maggioranza\u00a0 capaci di guardare all\u2019interesse generale e non alla loro\u00a0 claudicante sopravvivenza, e non un\u00a0 Governo accecato dall\u2019inseguire le convenienze di breve periodo, dominato dall\u2019idea di lucrare sulle divisioni sindacali e quindi impegnato nell\u2019incentivarle, si dovrebbe fare una cosa semplice. Emanare un provvedimento urgente, un decreto legge che aggiungesse al requisito di cui al vigente articolo 19 dello Statuto la seguente breve formula: \u201cnonch\u00e8 nell\u2019ambito dei sindacati rappresentativi, che superano la soglia dell\u2019x per cento calcolata come media tra percentuale degli iscritti e voti ottenuti\u00a0 nella elezione delle rappresentanze aziendali\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">4. &#8211; Questa soluzione sarebbe praticabile soltanto se la stessa norma chiarisse che cosa si intende per &#8220;elezione delle rappresentanze aziendali&#8221; e individuasse una soluzione per conciliare l&#8217;elezione &#8220;dal basso&#8221; con la sussistenza del rapporto organico tra r.s.a. e associazione esterna all&#8217;azienda. Se non si scioglie questo nodo, il problema non \u00e8 risolvibile. Il Protocollo 23 luglio 1993 ha realizzato quella conciliazione attraverso la ripartizione dei membri delle rappresentanze unitarie: per due terzi eletti dal basso, per un terzo nominati dalle associazioni firmatarie del Protocollo stesso; ma Luigi Mariucci sa bene che questa soluzione non pu\u00f2 essere meccanicamente trasferita sul piano legislativo, perch\u00e9 la legge non pu\u00f2 fare riferimento alle associazioni firmatarie di un accordo.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Il Partito Democratico dovrebbe proporre questo semplice intervento legislativo e non impancarsi nella vana ricerca di chiss\u00e0 quale riforma globale della rappresentanza sindacale o evocare improbabili interventi di legge sulla partecipazione, dalla\u00a0 rappresentanza dei lavoratori nei consigli di sorveglianza fino a formule stravaganti di partecipazione agli utili e di azionariato tra i dipendenti. Tutte cose su cui siamo in ritardo da sessanta anni, e che certo non possono essere\u00a0 recuperare nel breve periodo, specie considerando le condizioni date.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><em>5. &#8211; Non mi \u00e8 chiaro come si possa recuperare un ritardo, per lungo che esso sia, se non presentando un progetto di legge. N\u00e9 mi \u00e8 chiaro a quali &#8220;condizioni date&#8221; L.M. qui si riferisca: intende forse dire che quando si \u00e8 in minoranza in Parlamento non si possono presentare progetti di legge?<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>Accade invece che prenda un certo consenso, sul piano mediatico e della propaganda, un ipotetico intervento di legge che con l\u2019aria di volere sanare la ferita FIAT in realt\u00e0 ne codifica il modello. Mi riferisco al disegno di legge n. 1872 proposto dal sen. Pietro Ichino (vedilo in <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/\" target=\"_blank\">www.pietroichino.it<\/a>).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">6. &#8211; Questo disegno di legge non \u00e8 stato presentato affatto &#8220;con l&#8217;aria di volere sanare la ferita FIAT&#8221;,\u00a0poich\u00e9 e stato presentato\u00a0l&#8217;11 novembre 2009, cio\u00e8 un\u00a0 anno prima dell&#8217;accordo di Mirafiori.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Quel disegno di legge, in breve, propone di attribuire ai sindacati e\/o alle coalizioni sindacali maggioritarie il potere di negoziare contratti collettivi aziendali, derogatori e\/o sostitutivi dei contratti nazionali di lavoro, con efficacia giuridica generalizzata, anche verso i lavoratori iscritti a sindacati dissenzienti.<br \/>\nSul piano sostanziale il disegno di legge in parola propone una aziendalizzazione delle relazioni contrattuali, del tutto fuori tempo e in antitesi alla consolidata tradizione italiana (e europea) fondata sulla prevalenza di sindacati e modelli contrattuali di tipo generale (confederali o nazionali di categoria). Ci\u00f2 accade proprio mentre la crisi della industria automobilistica negli Usa, e in particolare della Crysler, dimostra il drammatico collasso del modello aziendalistico: in quella realt\u00e0 al fallimento dell\u2019impresa sarebbe conseguita non solo la perdita dei posti di lavoro, ma anche dei trattamenti pensionistici e sanitari per tutti i dipendenti e gli ex dipendenti dell\u2019azienda. Perci\u00f2 Bob King e l\u2019UAW non avevano scelta: dovevano convertire in azioni i loro crediti salvo perdere tutto, e accettare l\u2019accordo negoziato tra Obama e Marchionne.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">7. &#8211; Luigi Mariucci sembra dimenticare che in Germania, cio\u00e8 nella patria del centralismo contrattuale, da oltre quindici anni \u00e8 ammessa la contrattazione aziendale sostitutiva del contratto nazionale. E che questo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro \u00e8 in atto anche nell&#8217;altro Paese che ha sperimentato il centralismo contrattuale per decenni: la Svezia.<\/span><\/em><\/p>\n<p>In questa sede tuttavia interessa essenzialmente il profilo giuridico della analisi. Il disegno di legge qui criticato va considerato non solo sbagliato in termini sostanziali, ma per pi\u00f9 versi improponibile in quanto illegittimo sullo stesso piano costituzionale, come del resto riconoscono gli stessi proponenti dato che in parallelo si propone una revisione dell\u2019art.39 cost (cfr. il d.d.l a firma Ceccanti e altri, pubblicato in <a href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/\" target=\"_blank\">www.pietroichino.it<\/a>): nientemeno che una riforma costituzionale\u00a0 della norma cruciale in tema di libert\u00e0 sindacale e contrattazione collettiva. Di questi tempi: si pu\u00f2 immaginare qualcosa di pi\u00f9 delirante?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">8. &#8211; Di nuovo: L.M. ritiene che quando si \u00e8 all&#8217;opposizione non si devono presentare progetti di legge costituzionale?<\/span><\/em><\/p>\n<p>La prima osservazione riguarda il fatto che il disegno di legge in parola propone un modello sindacale di tipo seccamente maggioritario, secondo la logica del \u201cchi vince piglia tutto\u201d, del tutto in antitesi rispetto al modello costituzionale, fondato invece sul principio della \u201cproporzionalit\u00e0\u201d rispetto agli iscritti della \u201crappresentanza unitaria\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">9. &#8211; Non \u00e8 cos\u00ec: il progetto mira a un equilibrio tra diritto della coalizione sindacale maggioritaria (a contrattare con efficacia generale) e diritto del sindacato minoritario (ad avere comunque voce in azienda, cio\u00e8 rappresentanza riconosciuta e relative prerogative, anche se rifiuta di firmare il contratto).<\/span><\/em><\/p>\n<p>Sulle infinite controindicazioni della applicazione brutale del principio di maggioranza alla rappresentanza degli interessi esiste una infinita letteratura, a partire dagli scritti di Norberto Bobbio\u00a0 fino ai classici di Max Weber. Quando si tratta di decidere sulla rappresentanza di interessi diversi, come sono quelli che si realizzano nella attivit\u00e0 produttiva, il principio di maggioranza va usato con estrema cautela, per extrema ratio, e non come principio ordinario. Basti fare l\u2019esempio dei recenti referendum della Fiat di Pomigliano e di Mirafiori: \u00e8 sensato, ancora prima che legittimo, un referendum che pone l\u2019alternativa tra il dire s\u00ec e perdere il posto di lavoro?\u00a0 Si prenda un esempio pi\u00f9 generale. In una azienda si deve decidere il ricorso alla cassa integrazione e alla mobilit\u00e0 per una parte dei dipendenti : anche se i nominativi non vengono dichiarati, i lavoratori sanno perfettamente chi sar\u00e0 destinato al licenziamento collettivo e chi no. Si fa un referendum e la maggioranza decide per il s\u00ec. Non \u00e8 questo un classico modo attraverso cui il voto da strumento di democrazia si traduce nel suo contrario, nel prepotere delle maggioranze ai danni delle minoranze? Perci\u00f2 da sempre i buoni maestri ci hanno insegnato che nelle relazioni contrattuali il principio di maggioranza \u00e8 l\u2019ultima istanza: prima vengono la negoziazione, la mediazione, la ricerca di un compromesso tra diversi interessi.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">10. &#8211; Ma non al punto da generare un diritto di veto in capo alla minoranza: quel diritto di veto che genera la vischiosit\u00e0 e inconcludenza del sistema italiano attuale delle relazioni industriali.<\/span><\/em><\/p>\n<p>In secondo luogo il disegno di legge qui criticato propone di trasferire la clausola di tregua (ovvero antisciopero) dalla sfera delle obbligazioni collettive, in capo ai sindacati, a quella dei rapporti individuali di lavoro, in evidente contrasto con gli artt. 39 e 40 della costituzione, come interpretati univocamente dalla migliore dottrina (per tutti: Mancini, Giugni, Ghezzi, Romagnoli) e dalla univoca giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">11. &#8211; Nella dottrina giuslavoristica italiana attuale prevale la tesi opposta a quella sostenuta da Luigi Mariucci. In\u00a0 ogni caso, l&#8217;articolo 40 della Costituzione riserva proprio alla legge ordinaria la funzione di regolare questa materia: non si vede, pertanto, come potrebbe una legge ordinaria &#8211; che allineasse il nostro ordinamento a quello della grande maggioranza dei Paesi occidentali &#8211; violare quella norma costituzionale.<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0Qui davvero si fa come Esa\u00f9: si vende la primogenitura per un piatto di lenticchie. Si rinuncia a un valore strategico (la libert\u00e0 sindacale, il diritto di sciopero inteso come <em>habeas corpus<\/em> del singolo lavoratore, pure connesso ad un esercizio collettivo) per assecondare le esigenze contingenti di una singola impresa.<br \/>\nInfine il citato disegno di legge si pone in contrasto con i principi di fondo della libert\u00e0, della autonomia e del pluralismo sindacale nel momento in cui intreccia sul piano regolativo profili del tutto diversi: l\u2019accertamento degli indici di rappresentativit\u00e0 dei sindacati, l\u2019efficacia dei contratti collettivi e la regolazione del sistema contrattuale. Quest\u2019ultimo \u00e8 il punto pi\u00f9 critico: quando si pretende di attribuire al sindacato e\/o alla coalizione sindacale maggioritaria il potere contrattuale derogatorio e\/o sostitutivo a livello aziendale rispetto ai contratti nazionali di lavoro si legifica il sistema contrattuale, in totale contraddizione con le culture gius-sindacali italiane e gli stessi storici orientamenti dei due principali sindacati, la CGIL e la CISL, che, pur divisi tra loro nel contingente, condividono tuttavia una concezione di fondo, quella per cui le scelte relative alle relazioni contrattuali devono essere riservate alla autonomia collettiva e al rapporto tra le parti sociali. Le diverse questioni vanno dunque distinte, e non ammucchiate in maniera confusa e strumentale.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">12. &#8211; Dove il sistema delle relazioni industriali non sia in grado di produrre la cornice normativa\u00a0necessaria &#8211; e proprio questa \u00e8 la situazione in Italia oggi &#8211;\u00a0l&#8217;intervento legislativo \u00e8 indispensabile per consentire l&#8217;esercizio stesso dell&#8217;autonomia collettiva.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Tre sono i principali problemi che abbiamo di fronte. Il primo consiste nel definire i criteri di accertamento della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, al fine intanto di accedere alla legislazione di sostegno di cui allo Statuto dei lavoratori. Il secondo riguarda il procedimento di stipulazione dei contratti collettivi anche al fine di attribuire efficacia giuridica generalizzata e cogente verso tutti gli interessati. Il terzo riguarda il sistema contrattuale, ovvero la regolazione del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello.<br \/>\nLa questione pi\u00f9 urgente e anche pi\u00f9 semplice da risolvere \u00e8 la prima. Qui, come gi\u00e0 detto, il problema si pu\u00f2 risolvere aggiungendo una riga all\u2019art.19 dello Statuto dei lavoratori, nei termini sopra detti.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">13. &#8211; Ma abbiamo visto che la &#8220;riga&#8221; redatta &#8220;nei termini sopra detti&#8221; da L.M. non scioglie il nodo cruciale: non basta quindi a risolvere il problema.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Il secondo problema, relativo al nesso tra indici di rappresentativit\u00e0, procedimenti negoziali ed efficacia giuridica dei contratti collettivi di diverso livello, \u00e8 straordinariamente complesso: non a caso in Italia se ne discute da 60 anni, senza essere riusciti ancora a risolverlo. E\u2019 del tutto irrealistico che di tale tema possa occuparsi di questi tempi il Parlamento, in tutt\u2019altre faccende affaccendato.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">14. &#8211; Temo di non comprendere bene: L.M. vuol forse dire che, nel momento in cui la maggioranza vorrebbe impegnare il Parlamento nelle leggi ad personam mirate a risolvere i problemi personali del premier, l&#8217;opposizione non dovrebbe attivarsi perch\u00e9 il Parlamento si occupi invece di risolvere i veri problemi del Paese, incominciando da quelli pi\u00f9 importanti e pi\u00f9 antichi allo stesso tempo? Che cosa dovrebbe fare, invece, l&#8217;opposizione secondo lui? Quale idea della politica ha il mio contraddittore?<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0E\u2019 da auspicare che talune regole di fondo si possano intanto stabilire a livello intersindacale per poi essere sancite in un accordo interconfederale. Tali regole, nell\u2019essenziale, possono essere cos\u00ec riassunte: si dovrebbe ripartire dall\u2019accordo tra Cgil-Cisl-Uil del 2008 e riconfermare quanto stabilito nel protocollo del luglio 1993, che attribuisce il diritto di partecipare alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie ai sindacati firmatari dell\u2019accordo e alle organizzazioni che raccolgono nelle aziende almeno il 5% delle firme dei lavoratori.<br \/>\nIl terzo problema, infine, relativo alla definizione dei rapporti tra diversi livelli contrattuali, ivi inclusa la questione dei poteri negoziali derogatori a livello aziendale, di tipo parziale e\/o sostitutivo, rispetto ai contratti nazionali di lavoro, \u00e8 di esclusiva competenza delle parti sociali: in tema deve essere lasciato campo libero alla dinamica del concreto svolgersi delle relazioni negoziali tra le parti, essendo in materia sicuramente impropria, invasiva e con larga probabilit\u00e0 persino illegittima una regolazione di legge.<\/p>\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><span><span style=\"color: #0000ff;\"><em>15. &#8211; A me sembra vero il contrario: questa materia non potr\u00e0 mai essere disciplinata compiutamente ed esclusivamente da un accordo interconfederale, poich\u00e9 potr\u00e0 sempre comparire sulla scena delle relazioni industriali un soggetto nuovo &#8211; imprenditore non iscritto alle associazioni stipulanti, oppure formazione sindacale non firmataria &#8211; che pretenda di non essere soggetto all&#8217;applicazione di quell&#8217;accordo. Lo insegna proprio la vicenda Fiat da cui questo dibattito ha preso le mosse.\u00a0\u00a0 (p.i.)<\/em><\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL GIUSLAVORISTA BOLOGNESE CRITICA DURAMENTE LA PROPOSTA, SOSTENENDO ANCHE L\u2019INCOSTITUZIONALITA\u2019 DELLA NORMA VIGENTE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE AZIENDALI E RIPROPONENDO LE SUE TESI GIURIDICHE E DI POLITICA SINDACALE \u2013 GLI RISPONDO PUNTO PER PUNTO Articolo di Luigi Mariucci pubblicato on line sul sito della Cgil il\u00a031 gennaio\u00a02011 \u2013 Le mie chiose e repliche punto per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-12572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}