
{"id":12926,"date":"2011-02-19T20:24:19","date_gmt":"2011-02-19T19:24:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12926"},"modified":"2011-02-20T17:33:43","modified_gmt":"2011-02-20T16:33:43","slug":"la-laicita-come-metodo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12926","title":{"rendered":"LA LAICIT\u00c0 COME METODO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL METODO NECESSARIO PER LA COOPERAZIONE TRA PERSONE DI BUONA VOLONTA\u2019 NELLA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE CONSISTE NEL RICONOSCIMENTO DELL&#8217;AUTONOMIA PROPRIA DELLA SFERA POLITICA E DI QUELLA TECNICO-SCIENTIFICA, DUNQUE NELLA RINUNCIA DA PARTE DI TUTTI, CREDENTI E NON CREDENTI, A FAR VALERE PROPRIE VERITA\u2019 RIVELATE\u00a0SUL TERRENO DELLE SOLUZIONI PRATICHE AI PROBLEMI DELLA CITTA&#8217; DELL&#8217;UOMO<\/span><em><span style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 14pt;\"><br \/>\n<\/span><\/em><\/p>\n<p>\u00a0<em>Passi tratti dalla relazione <strong>di Augusto Barbera<\/strong>, tenuta all\u2019Universit\u00e0 di Bologna nell\u2019ambito del <\/em>Cortile dei gentili &#8211; Spazio di dialogo fra credenti e non credenti, <em>promosso dal <\/em>Pontificium Consilium de cultura,<em> il 12 febbraio 2011 \u2013 testo provvisorio<\/em><\/p>\n<p><span style=\"mso-bidi-font-style: italic;\"><!--more--><\/span><\/p>\n<p><strong>1. L\u2019incontro tra movimento liberale e pensiero cristiano<br \/>\n<\/strong>\u00a0\u00a0 Tra la fine dell\u2019Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, i movimenti antitemporalisti e i movimenti politici cristiano-sociali, cresciuti in varie parti dell\u2019Europa continentale, avrebbero facilitato, dopo i drammatici scontri del passato, un incontro fra il pensiero liberale e quello cristiano. Il primo sempre meno su posizioni pregiudizialmente ostili alle fedi religiose. Il secondo progressivamente arricchito in senso liberale prima dalle allocuzioni papali degli anni trenta, poi, in modo definitivo, dal Concilio ecumenico Vaticano II, partendo dal concetto di libert\u00e0 religiosa ed estendendosi a tutto il sistema delle libert\u00e0 civili e politiche.\u00a0 \ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Negli anni trenta decisivo sarebbe stato, per il superamento del conflitto, il contributo dei movimenti personalisti, soprattutto in quella Francia repubblicana che pi\u00f9 di tutte aveva vissuto, dopo la Rivoluzione, la scissione fra libero pensiero e cattolicesimo. Grazie in particolare ad <em>Emmanuel Mounier <\/em>e alla rivista <em>Esprit <\/em>da lui fondata agli inizi degli anni trenta, e a <em>Jacques Maritain <\/em>&#8211; come anche in Germania grazie a <em>Paul Ludwig Landsberg <\/em>(martire in un campo di sterminio nazista ) e allo stesso <em>Max Scheler <\/em>&#8211; il richiamo alla &#8220;persona&#8221; si sarebbe affermato come visione realistica dell\u2019uomo in contrasto e in alternativa sia all\u2019 individualismo liberale sia ai totalitarismi nazionalisti e collettivisti, che proprio in quegli anni sembravano trionfanti. Si ponevano cos\u00ec le basi per superare la scissione fra la persona concreta e l\u2019idea della stessa, recuperando l\u2019unit\u00e0 che era stata bandita dalle filosofie razionaliste.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 <strong>2. I diritti della &#8220;persona&#8221; nelle Costituzioni del secondo dopoguerra e nelle Dichiarazioni internazionali<br \/>\n<\/strong>\u00a0\u00a0 Attorno ai valori della persona si sono costruite le Costituzioni di questo secondo dopoguerra, prime fra tutte la Costituzione italiana del 1948 e quella tedesca del 1949; se nelle Costituzioni liberali il fondamento era da rinvenirsi nel binomio propriet\u00e0-libert\u00e0, nello &#8220;stato costituzionale&#8221; del secondo dopoguerra (dopo la parentesi di Weimar) esso viene sempre pi\u00f9 rinvenuto nella dignit\u00e0 e nella libert\u00e0 della &#8220;persona&#8221;, nella concretezza della stessa rispetto all\u2019individuo astratto e isolato, nella tutela dei diritti sociali accanto ai diritti politici e civili.\u00a0 \ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 La Repubblica italiana fin dall\u2019art. 1 della Costituzione \u00e8 fondata sul lavoro perch\u00e9 \u00e8 il lavoro che assicura la piena dignit\u00e0 alla persona, chiamata a proseguire la creazione del mondo e non a soffrire una maledizione biblica. Essa, inoltre, riconosce nell\u2019art. 2 i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0 (vedendo in queste ultime tuttavia non solo il mezzo attraverso cui la persona acquista una dimensione responsabile, ma nello stesso tempo un possibile mezzo di oppressione della persona stessa di fronte a cui predisporre le necessarie tutele). Per rendere effettivi tali diritti la Repubblica \u00e8 altres\u00ec impegnata a garantire la pari dignit\u00e0 sociale e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, in particolare attraverso il riconoscimento di quei diritti sociali che rappresentano una nuova frontiera del costituzionalismo del Novecento (da ultimo, con riferimento espresso a quest\u2019ultimo obbiettivo, la sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, a proposito del diritto all\u2019istruzione dei disabili).\u00a0 \ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Non \u00e8 privo di significato che a questa architettura abbiano contribuito, nella stessa scrittura delle norme, personalit\u00e0 cos\u00ec diverse, cattolici come <em>Giorgio La Pira <\/em>e <em>Giuseppe Dossetti <\/em>e marxisti come <em>Lelio Basso<\/em>, con il contributo di <em>Aldo Moro <\/em>e <em>Palmiro<\/em> <em>Togliatti<\/em>, uniti nella formulazione delle disposizioni normative, anche se distinti &#8211; come tenevano a sottolineare &#8211; per le retrostanti &#8220;motivazioni spirituali&#8221;. E\u2019 anche significativo che i cattolici impegnati nella Costituente siano riusciti a sottrarsi alle pressioni di taluni ambienti vaticani che premevano per un testo costituzionale meno liberale, quale sarebbe risultato da un progetto preparato dai gesuiti di \u201cCivilt\u00e0 cattolica\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Accenti ancora pi\u00f9 marcati nella Costituzione tedesca, nella quale dichiarato \u00e8 l\u2019intento di prendere le distanze dal formalismo positivista. Costruita da una Assemblea (come recita il Preambolo), &#8220;consapevole della propria responsabilit\u00e0 davanti a Dio e agli uomini&#8221;, ruota attorno alla <em>Menschenw\u00fcrde<\/em>, alla dignit\u00e0 della persona e alla <em>frei Entfaltung der Pers\u00f6nlichkeit<\/em>, allo sviluppo della persona stessa riconosciuta come cardine dell\u2019ordinamento giuridico, sottolineando cos\u00ec il ripudio delle teorie che avevano distinto i <em>Menschen <\/em>dagli <em>Untermenschen<\/em>.<br \/>\n\u00a0\u00a0 I diritti fondamentali si fondano sulla dignit\u00e0 umana e non \u00e8 sufficiente per la Costituzione tedesca l\u2019inverso: far discendere la dignit\u00e0 umana dal riconoscimento di diritti inviolabili.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Le costituzioni italiana e tedesca hanno poi rappresentato, come \u00e8 noto, un modello per le principali costituzioni del secondo dopoguerra: negli anni ottanta, dopo la caduta dei regimi fascisti (Spagna, Portogallo) e, negli anni novanta, dopo il crollo di quei regimi comunisti che avevano preteso di annullare i diritti della persona di fronte allo Stato e al Partito unico.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nella stessa direzione si sono mosse le sempre pi\u00f9 numerose dichiarazioni universali dei diritti dell\u2019uomo, fin dalla Dichiarazione dei diritti del 1948 e dai due successivi Patti sui diritti civili e sociali del 1966, che del costituzionalismo liberaldemocratico rappresentano la proiezione esterna.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 <strong>3. I &#8220;nuovi diritti&#8221;: il pericolo di un nuovo scontro<\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0 Alla fine degli anni ottanta, nel giro di pochi decenni, divengono sempre pi\u00f9 numerose, e spesso clamorose, le novit\u00e0 nell\u2019applicazione delle conoscenze scientifiche, soprattutto nella genetica e nelle biotecnologie, fino a creare in laboratorio le condizioni della vita o fino a spostare le stesse frontiere fra la vita e la morte. A queste si aggiungono i fenomeni di globalizzazione e i processi di multi-culturalizzazione. Fenomeni tutti, in breve, che hanno pi\u00f9 volte messo in gravi difficolt\u00e0 gli schemi costruiti dal costituzionalismo liberaldemocratico, gi\u00e0 sollecitati dalla crescita di soggettivit\u00e0 femminile e giovanile della fine degli anni sessanta. Da qui i ripetuti tentativi di individuare diritti non espressamente sanciti nelle costituzioni, spesso costruiti sulla base di forzati rimandi multilivello a Carte europee e internazionali.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nel tentativo di rispondere alle spesso drammatiche domande che tali innovazioni sollevano, rischia di spezzarsi quella convergenza fra il costituzionalismo liberale e il pensiero cattolico che ho prima sottolineato; quella sintesi che ha costituito la parte pi\u00f9 viva del costituzionalismo liberaldemocratico del secondo dopoguerra.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Le risposte a tali innovazioni non sono facili ma sono in grado di innescare conflitti anche aspri, come ci ricordano le non lontane vicende del referendum sulla fecondazione assistita o le tensioni innescate dalla proposta di riconoscimento delle unioni omosessuali o, da ultimo, le angoscianti vicende legate ai casi di <em>Piergiorgio Welby <\/em>o di <em>Eluana Englaro <\/em>(casi, peraltro, assai diversi fra loro ma appiattiti nella polemica politica e mediatica: perch\u00e9 il primo era in grado di esprimere una volont\u00e0, per la seconda invece si \u00e8 dovuta ricostruire una volont\u00e0).\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Sono questioni, peraltro, che pongono problemi spesso inediti per la scienza giuridica. Le Corti costituzionali, con una tecnica importata dalla Corte Suprema degli USA, fanno ricorso al <em>bilanciamento fra diritti<\/em>. Significativa sotto questo profilo la sentenza (n. 27 del 1975) con cui la Corte costituzionale italiana richiese il bilanciamento fra il diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute della madre (ma cos\u00ec anche la storica sentenza della Corte Suprema <em>Roe vs. Wade <\/em>del 1973). E in alcuni casi il bilanciamento non sarebbe difficile realizzarlo: ad esempio fra il diritto al matrimonio di coppie omosessuali e la tutela dell\u2019istituto familiare si \u00e8 tentata la strada (finora per\u00f2 senza successo in Italia) del riconoscimento delle cos\u00ec dette unioni civili (in questo senso sembra del resto spingere una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 138 del 2010).<br \/>\n\u00a0\u00a0 In altri casi le operazioni di <em>balancing<\/em> si complicano perch\u00e9 richiedono una risposta a domande complesse, che pi\u00f9 volte ci siamo posti in questi anni. Alcune riguardano l\u2019inizio della vita: fino a che punto pu\u00f2 spingersi la libert\u00e0 della ricerca scientifica e dove interviene il limite della dignit\u00e0 dell\u2019embrione (&#8220;essere umano&#8221; ma non &#8220;persona&#8221; per la Corte di Strasburgo: caso <em>Vo vs.\u00a0 France <\/em>del luglio 2004)? come bilanciare il diritto alla procreazione per via eterologa con il diritto dei figli alla identit\u00e0 biologica e ad un equilibrato sviluppo psichico? come bilanciare il diritto a procreare e la lesione della dignit\u00e0 di quelle donne il cui utero \u00e8 preso in affitto? pu\u00f2 essere limitato il diritto all\u2019obiezione di coscienza dei medici allorch\u00e9 in determinate strutture sanitarie sia necessario garantire l\u2019accesso alle pratiche di interruzione della maternit\u00e0?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Altre riguardano il limite estremo della vita: esiste il diritto disporre della propria vita e quindi a porre fine alla propria vita? fino a che punto pu\u00f2 spingersi l\u2019accanimento terapeutico? entro che limiti ammettere il testamento biologico? rappresentano forme di accanimento terapeutico l\u2019alimentazione e l\u2019idratazione forzate?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ed ancora: si pu\u00f2 intervenire con tecniche invasive nei confronti di chi pratica uno sciopero della fame e della sete (viene alla memoria il caso di <em>Bobby Sands<\/em>, che nel maggio 1981 si lasci\u00f2 morire per la causa irlandese)? come bilanciare la scelta religiosa del Testimone di Geova e il diritto alla salute del minore cui deve essere praticata una emotrasfusione (o dello stesso Testimone che sia in stato di incoscienza)?<br \/>\n\u00a0\u00a0 In questioni cos\u00ec eticamente sensibili \u00e8 assai arduo rinvenire una visione comune a tutte le componenti della societ\u00e0 (tanto che la Corte di Strasburgo, pur cos\u00ec attiva in altri ambiti, si \u00e8 fin qui tenuta lontana dalle questioni che attengono all\u2019inizio e al fine vita, ricorrendo al &#8220;margine di apprezzamento nazionale&#8221;). Salvaguardare il pluralismo nella sfera pubblica, cercando di salvaguardare insieme le posizioni di credenti e non credenti, \u00e8 compito alto di una politica che voglia definirsi laica.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 <strong>4. Un metodo laico <\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0 Ma che significa laicit\u00e0? Diversi i volti della laicit\u00e0. In un mio saggio ( 2008) ho messo in rilievo diversi volti della stessa:<br \/>\n1) innanzitutto essa \u00e8 <em>autonomia del diritto dai precetti religiosi<\/em>, in antitesi alle &#8220;Religioni del libro&#8221; (islamica ed ebraico-ortodossa) che fanno derivare puntuali regole giuridiche dal Corano o dal Pentateuco;<br \/>\n2) pu\u00f2, inoltre, essere vista come autonomia del potere politico dalle ingerenze ecclesiastiche, in antitesi a concezioni teocratiche o confessionali;<br \/>\n3) pu\u00f2 viceversa essere vista come <em>libert\u00e0 delle Chiese dall\u2019ingerenza temporale <\/em>attraverso le varie espressioni storiche del &#8220;giurisdizionalismo&#8221;, dal &#8220;regalismo&#8221; al &#8220;gallicanesimo&#8221; al &#8220;giuseppinismo&#8221; alle pi\u00f9 recenti &#8220;chiese patriottiche&#8221;;<br \/>\n4) pu\u00f2, ancora, intendersi come <em>affermazione del pluralismo religioso<\/em> di contro a confessioni di stato, come aspetto di un pi\u00f9 ampio pluralismo dei valori;<br \/>\n5) pu\u00f2 intendersi come <em>esclusione della religione dalla sfera pubblica<\/em>, relegata nel privato (\u00e8 la la\u00efcit\u00e9 de combat, secondo una tradizione, sia pure in via di lento superamento, del solo costituzionalismo francese; concezione che talvolta affiora nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti a proposito della presenza di simboli religiosi nelle scuole o allorch\u00e9 ha giustificato forme di divieto, in taluni paesi, del velo islamico);<br \/>\n6) pu\u00f2 essere vista, infine, a prescindere dal riferimento immediato alla dimensione religiosa, come <em>rifiuto dello Stato etico<\/em>, che tende a subordinare la libert\u00e0 dell\u2019individuo a verit\u00e0 e ideologie di stato.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ai predetti significati della laicit\u00e0 si pu\u00f2 aggiungere un altro significato che possiamo cos\u00ec definire: <em><strong>laicit\u00e0 come metodo<\/strong><\/em>, un metodo in grado di accomunare non credenti e credenti e di realizzare le condizioni per la coesistenza fra valori e progetti di vita contrastanti; in primo luogo il rifiuto di fondamentalismi e di chiusure dogmatiche contrapposte. Il metodo laico \u2013 a differenza delle sopracitate definizioni della laicit\u00e0 &#8211; non \u00e8 una categoria giuridica, ma \u00e8 regola per fare coesistere e dialogare fra loro tutte le fedi e tutte le dottrine, \u00e8 un processo che di per s\u00e9, anche a prescindere dai risultati conseguiti, assicura il loro mutuo rispetto e la loro reciproca comprensione.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Come sottolinea <em>J\u00fcrgen Habermas<\/em>, in queste materie non devono scontrarsi ragioni assolute ma vanno operati, da parte di credenti e non credenti, in forma &#8220;discorsiva&#8221;, bilanciamenti ispirati a criteri di &#8220;accettabilit\u00e0 razionale&#8221;, vale a dire di &#8220;ragionevolezza&#8221;e di &#8220;proporzionalit\u00e0&#8221;. Nei suoi scritti Habermas va al di l\u00e0 della &#8220;clausola condizionale&#8221; (&#8220;Proviso&#8221;) che <em>Rawls <\/em>aveva posto per un dialogo fra credenti e non credenti, cio\u00e8 che essi trovassero in comune il linguaggio della politica. Per Habermas i laici devono produrre lo sforzo di tenere conto del linguaggio e dei valori delle fedi religiose, in quanto integrabili nei valori della comunit\u00e0 o in quanto non nettamente contrastanti con essa (non quindi l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio \u2013 traduco io \u2013 ma il rispetto dei simboli religiosi, compreso il crocefisso, o le festivit\u00e0).<br \/>\n\u00a0\u00a0 Vi pu\u00f2 essere \u2013 \u00e8 un punto che intendo qui sottolineare &#8211; <em>un metodo e un atteggiamento laico <\/em>in chi \u00e8 credente e vi pu\u00f2 essere, viceversa, un atteggiamento non laico da parte chi, pur professandosi laico, pretende di imporre come assolute pretese verit\u00e0. Seguire un &#8220;metodo laico&#8221; significa mantenere il pungolo del dubbio e non adagiarsi sulle chiusure dogmatiche che sono proprie non solo delle religioni vissute acriticamente ma anche di talune ideologie giuridiche individualiste. Il metodo laico richiede, in breve, il senso del limite, spirito critico (e autocritico) e misura nel giudicare.\u00a0 \ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Chi \u00e8 laico &#8211; se \u00e8 un intellettuale, e non un &#8220;ideologo&#8221; &#8211; anche se ha la fortuna di possedere certezze interiori, deve essere aperto alle ragioni degli altri, sapendo che l\u2019accesso alla verit\u00e0 \u00e8 per definizione sempre imperfetto e che nessuno deve pretendere di possedere, nella sfera pubblica, le chiavi per una verit\u00e0 certa e condivisa. E\u2019 un atteggiamento che si impone ancor pi\u00f9 di fronte al mistero della vita, laddove la scienza non \u00e8 in grado di dare tutte le risposte necessarie. Tutto ci\u00f2 non implica necessariamente relativismo, eclettismo, indifferentismo, ma \u00e8 il presupposto per un dialogo fra posizioni etiche diverse.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 <strong>5. Il principio di maggioranza (e i suoi limiti)<\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0 I valori della laicit\u00e0 sono strettamente legati con i principi del costituzionalismo liberaldemocratico per il quale la principale tecnica di adozione delle decisioni politiche \u00e8 il <em>principio di maggioranza<\/em>. Esso affida le decisioni politiche alla maior pars, lasciando ai margini altre tecniche, sia il principio di unanimit\u00e0 sia, soprattutto, il criterio della sanior pars. In base a questo ultimo criterio la decisione \u00e8 lasciata alle persone investite di una autorit\u00e0 derivante o da una autorit\u00e0 scientifica o da un carisma o da una condizione sacerdotale. E\u2019 quest\u2019ultima, infatti, la tecnica di decisione prevista all\u2019interno della Chiesa cattolica o in talune nazioni islamiche o nei collegi che svolgono attivit\u00e0 di ricerca scientifica.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Il principio di maggioranza \u00e8 invece la conseguenza sia del riconoscimento della eguaglianza dei cittadini sia di un fondamentale principio liberaldemocratico, in base al quale nessuno, nella sfera pubblica, pu\u00f2 considerarsi portatore di verit\u00e0 assolute, ma solo di visioni parziali della verit\u00e0. Chi \u00e8 portatore di verit\u00e0 assolute, e quindi non negoziabili, difficilmente accetter\u00e0 di restare in minoranza sulla base della conta dei voti e della prevalenza della maior pars.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Il ricorso al principio di maggioranza \u00e8 dunque l\u2019unica risorsa possibile per la convivenza all\u2019interno di una comunit\u00e0 politica. Vi \u00e8 tuttavia un limite da tenere presente. La delicatezza della materia trattata, relativa a valori essenziali per la comunit\u00e0, richiede che le varie maggioranze, anche laddove le norme costituzionali dovessero consentirlo, non possono annullare completamente le ragioni delle minoranze; devono appunto adottare un &#8220;metodo laico&#8221;. Vi \u00e8, infatti, una condizione epistemologica da soddisfare, insita nel principio stesso di maggioranza. Essa \u00e8 soddisfatta solo quando la decisione adottata a maggioranza conclude un procedimento che ha preliminarmente sottoposto a vaglio critico gli elementi che concorrono alla decisione stessa, al fine di testarne la validit\u00e0 e di consentire un confronto fra le varie opinioni. E\u2019 l\u2019etica della &#8220;discussione &#8221; cui prima mi riferivo. Mi rendo conto che essa \u00e8 un\u2019etica che pu\u00f2 restare a un livello &#8220;formale&#8221;, ma \u00e8 l\u2019unico strumento che ci \u00e8 dato per raggiungere nella sfera pubblica una comprensione dialogica delle rispettive convinzioni morali.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ho parlato di principio di maggioranza: nulla a che vedere con i principi delle democrazie &#8220;maggioritarie&#8221; contrapposte a quelle &#8220;consensuali&#8221; o proporzionalistiche (precisazione ovvia ma non cos\u00ec scontata in alcuni recenti scritti!).\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Dicevo prima che si rischia di spezzare il felice incontro fra il costituzionalismo liberale e il personalismo cristiano. Non aiutano ad evitare un simile risultato sia talune posizioni cos\u00ec dette laiche sia talune posizioni di credenti. Le prime, quelle laiche, allorch\u00e9 individuano diritti di libert\u00e0 in ogni bisogno o in ogni aspirazione soggettiva; allorch\u00e9, in breve, ritengono frutto di &#8220;proibizionismo&#8221; qualunque tentativo di imporre limiti e regole alla libert\u00e0 di autodeterminazione, considerata come un assioma indiscutibile. Le seconde, quelle dei credenti, allorch\u00e9 pretendono di imporre, attraverso le norme giuridiche, anche a chi credente non \u00e8, i propri convincimenti e i propri comportamenti etici.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Mi limito a due esempi, che a me paiono &#8220;casi limite&#8221;.\u00a0 \ufffd<br \/>\n<em>\u00a0\u00a0 Primo esempio<\/em>. Da parte laica non vedo argomenti a favore della fecondazione eterologa che non si risolvano nella difesa della libert\u00e0 di procreazione in quanto tale, escludendo il bilanciamento con altri valori. Lascia assai perplessi non solo il non tenere conto del diritto alla identit\u00e0 biologica del nascituro; non solo l\u2019ipocrisia del concetto di &#8220;donatore&#8221; che spesso nasconde forme di mercificazione, talvolta anche in chiave eugenetica, ma persino il sacrificio di terzi coinvolti, sia esso un donatore di seme o una donatrice di ovociti.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Penso per esempio alla recente notizia di un noto cantante inglese (Elton John) e di un suo compagno, che per soddisfare il loro bisogno di genitorialit\u00e0 hanno fatto ricorso all\u2019affitto dell\u2019utero di una ragazza. Alcuni commentatori non hanno mancato di sottolineare questa nuova frontiera per le coppie omosessuali \u2013 &#8220;nascere per contratto&#8221; (<em>Shalev<\/em>) &#8211; ma non sembrano sfiorati dal dubbio per la grave offesa inferta alla dignit\u00e0 di madre di quella ragazza, il cui grembo \u00e8 stato preso in affitto (pratica sempre pi\u00f9 frequente sfruttando la situazione di bisogno di ragazze dei paesi poveri, dell\u2019India in particolare, ove sono fiorenti alcune cliniche specializzate). Il silenzio dei movimenti femministi sul tema \u00e8 assordante (per quanto almeno a mia conoscenza).\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 <em>Secondo esempio<\/em>. Da parte cattolica non vedo sforzi significativi per sottoporre a vaglio critico la perdurante avversione verso le campagne a favore dell\u2019uso dei profilattici nei paesi del terzo mondo, essenziali per contenere la diffusione dell\u2019Aids, mentre vedo chiuso lo spiraglio che sembrava aperto in una recente intervista del Pontefice (<em>Luce del mondo<\/em>).\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nel primo esempio la libera determinazione della coppia \u00e8 assunta come un indiscutibile valore assoluto, nell\u2019altro esempio il richiamo non meno dogmatico a una dottrina &#8211; enunciata da Paolo VI nel n. 14 dell\u2019enciclica <em>Humanae Vitae <\/em>&#8211; che non riesce a spiegare razionalmente perch\u00e9 l\u2019uso di detto contraccettivo sarebbe moralmente inaccettabile, e quindi vietato, mentre sarebbe consentito il complesso calcolo dei giorni infecondi. Il richiamo alla necessit\u00e0 che l\u2019amore coniugale&#8221;rimanga sempre aperto alla vita&#8221; (Istruzione <em>Dignitas personae<\/em>, punto 6) sembra in contraddizione con il principio di responsabilit\u00e0 delle persone e pi\u00f9 legato a un astratto ordine naturale, alla &#8220;fisicit\u00e0 &#8221; del dato biologico, e rischia di porsi in contraddizione con il concetto stesso di &#8220;persona&#8221; e quindi con le condizioni concrete della singola coppia.\u00a0 \ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ogni divieto \u2013 \u00e8 un punto fondamentale di ogni sistema etico \u2013 si giustifica sulla necessit\u00e0 di tutelare un &#8220;bene morale&#8221;; bene che qui non riesco a intravvedere, mentre anzi rischia di essere messa gravemente in pericolo la salute delle persone (che non pu\u00f2 non costituire un &#8220;bene&#8221; da tutelare).\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Anche le vicende che hanno accompagnato l\u2019approvazione della legge sulla fecondazione assistita possono essere eloquenti per quanto riguarda il rispetto del principio di maggioranza, sia da parte di laici sia da parte di credenti. Tale principio non \u00e8 stato rispettato da parte di coloro che &#8211; per esempio alcuni autorevoli ginecologi o taluni movimenti femministi &#8211; non volevano alcuna legge, preferendo la libert\u00e0 assoluta e contestando la legittimazione del Parlamento a decidere, ritenendo cos\u00ec (a torto o a ragione) che si ponessero vincoli sia alla ricerca scientifica sia alla libert\u00e0 femminile. E non \u00e8 stato rispettato da parte di chi \u2013 fra questi la stessa Conferenza episcopale italiana &#8211; pur avendo responsabilmente accettato, all\u2019atto della discussione e approvazione della legge, la regolamentazione di pratiche di fecondazione assistita (in linea di principio esclusa dalla dottrina cattolica), ha puntato, con il metodo ostruzionistico (con metodo da tempo praticato anche da partiti politici), al non raggiungimento del <em>quorum<\/em>, per evitare che gli elettori, in una libera consultazione referendaria, potessero andare al di l\u00e0 del compromesso parlamentare. Ben diversa era stata negli anni settanta la posizione cattolica a proposito delle consultazioni referendarie su divorzio e interruzione della gravidanza, peraltro promossi da organizzazioni cattoliche.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Capisco, anche se non condivido, la contrariet\u00e0 alla crioconservazione degli embrioni, che, pur se non &#8220;persone&#8221;, hanno la &#8220;dignit\u00e0 di persona&#8221;, ma non comprendo \u2013 lo dico in modo sommesso non avendo la necessaria competenza scientifica \u2013 perch\u00e9 la predetta Istruzione si pronunci anche contro la crioconservazione degli ovociti.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 <strong>6. Un &#8220;moderno <em>habeas corpus<\/em>&#8220;?<\/strong><br \/>\n\u00a0\u00a0 A mettere in discussione il principio di maggioranza e ad alimentare forme di fondamentalismo laico concorre un\u2019impostazione teorica, con effetti di tipo &#8220;libertario&#8221;, volta a individuare nel nostro sistema costituzionale un generale e indistinto diritto di libera auto-determinazione dell\u2019individuo &#8211; un generale diritto all\u2019auto-determinazione, definito &#8220;libert\u00e0 morale&#8221;, espressione di una &#8220;sovrant\u00e0 su di s\u00e9&#8221;, progressivamente declinato in varie direzioni, dalla pi\u00f9 innocente &#8220;auto-determinazione informativa&#8221;, alla pi\u00f9 impegnativa &#8220;auto-determinazione biologica&#8221;, dalla pi\u00f9 pacifica &#8220;auto-determinazione terapeutica&#8221; fino al &#8220;diritto a togliersi la vita&#8221;. Un &#8220;diritto alla libera disposizione del proprio corpo&#8221; che si traduce in \u00a0un &#8220;moderno <em>habeas corpus<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0 \u00a0Evidenti ne sono le ripercussioni sulla possibilit\u00e0 della legge &#8211; espressione, pur sempre, della maggioranza parlamentare democraticamente eletta &#8211; di incidere sull\u2019autonoma e libera determinazione dell\u2019individuo. Se le (innumerevoli) facolt\u00e0 che discenderebbero da tale diritto hanno un fondamento costituzionale, non sarebbe possibile che la legge ordinaria incida su quel diritto generale di libert\u00e0. Nella costruzione di un sistema giuridico \u00e8 indispensabile la coerenza delle varie parti dello stesso. E coerenza vuole che tale diritto ricomprenda non solo il diritto a darsi la morte, ma anche a mutilarsi, a drogarsi, a disporre in vario modo del proprio corpo. E infatti una delle poche costituzioni che tutela un diritto generale di azione &#8211; la Costituzione tedesca con la <em>frei Entfaltung seiner Personenlickeit <\/em>&#8211; lo circonda di intensi limiti, ivi compresa la <em>Sittengesetz<\/em>, la &#8220;legge morale&#8221;.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Quella del \u201cdiritto all\u2019auto-determinazione\u201d \u00e8 una posizione coerentemente presente in taluni movimenti femministi che, ad esempio, tendono a leggere la soluzione trovata nella legge 194 come il riconoscimento di un &#8220;nuovo diritto &#8220;, un diritto di libert\u00e0 &#8211; della madre \u2013 di disporre di ci\u00f2 che \u00e8 ancora parte del proprio corpo &#8211; e non \u2013 come nella sentenza della Corte e nell\u2019intenzione del legislatore &#8211; un <em>agere licere<\/em>, frutto di un bilanciamento fra il diritto alla salute della stessa e il diritto alla vita del nascituro.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Dall\u2019antico e assoluto dominium rei a un pi\u00f9 moderno dominium sui. E poich\u00e9 \u2013 sempre sulla base di questa impostazione \u2013 deve essere riconosciuto un diritto a liberamente disporre del proprio corpo ne deriva, per esempio, che l\u2019assunzione di sostanze stupefacenti rientra nella libera determinazione individuale. Dopo il referendum dell\u2019aprile 1993 sulla legge Iervolino-Vassalli, drogarsi non \u00e8 pi\u00f9 un reato. Per alcuni tale svolta antiproibizionista \u00e8 stata la ricerca di un modo migliore di combattere la diffusione delle droghe, per altri \u00e8 invece il riconoscimento di un diritto di libert\u00e0 (<em>a right to do wrong<\/em>, in altri Paesi.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0 \u00a0La differenza fra le due posizioni, emersa anche nel dibattito che accompagn\u00f2 la consultazione referendaria, non \u00e8 da poco. Se si trattasse di diritti di libert\u00e0, non solo questi comportamenti non potrebbero essere puniti (e pu\u00f2 esserlo saggio non farlo), ma soprattutto non si potrebbero porre limiti a chi agevola l\u2019esercizio degli stessi (a tanto, per\u00f2, nessuno \u00e8 giunto). Si possono avere le opinioni pi\u00f9 diverse sulle sanzioni amministrative nei confronti di chi assume sostanze stupefacenti, per esempio quelle previste dal nuovo art. 75 del d.p.r. 309\/390 introdotto con la legge 49\/2006 (la c.d. legge Fini-Giovanardi), ma non si pu\u00f2 convenire con chi ritiene che le sanzioni amministrative ivi previste siano incostituzionali perch\u00e9 incidono su diritti di libert\u00e0 dei cittadini. Drogarsi \u2013 non sarebbe necessario dirlo &#8211; non significa esercitare una libert\u00e0; significa privarsi di una libert\u00e0 e anzi offendere la propria dignit\u00e0.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Capisco il timore di derive &#8220;proibizioniste&#8221;, ma se, come ho cercato di sottolineare, la Costituzione italiana, come altre costituzioni del secondo dopoguerra, pone alla base dei diritti la tutela dei valori della persona, la sua dignit\u00e0, il suo sviluppo e la sua responsabilit\u00e0, le istituzioni repubblicane \u2013 lo ribadisco &#8211; non possono essere per definizione neutrali e indifferenti.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte per la prostituzione.<br \/>\n\u00a0\u00a0 I movimenti liberali dell\u2019Occidente sono all\u2019avanguardia nel combattere il fenomeno tribale delle mutilazioni genitali femminili. Ma \u2013 mi chiedo &#8211; se si parte da una concezione che fonda le libert\u00e0 sulla libera disponibilit\u00e0 del proprio corpo e se si parte dalla considerazione che non vengono toccate libert\u00e0 altrui, non sarebbe possibile negare a donne adulte (diverso per le minorenni) il diritto a ricorrere alla pratica della mutilazione genitale. A questo si riferiscono taluni critici della legge n. 7 del 2006, che prevede le stesse come reato, mai accettata comunque da chi ritiene che il diritto penale deve rispettare le specificit\u00e0 etniche.\ufffd<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ma si potrebbero citare altre situazioni. Esiste un diritto a sterilizzarsi? La legge 194\/78 ha portato ad una <em>abolitio criminis<\/em>, ad una abrogazione del reato previsto dall\u2019art. 52 di sterilizzazione volontaria. ma siamo di fronte a una scelta discrezionale del legislatore o al riconoscimento di dell\u2019esercizio di un diritto costituzionale ?<br \/>\n\u00a0\u00a0 E ancora. In base alla legge 164\/182 \u00e8 riconosciuto un diritto a mutare i caratteri del proprio sesso, ma sulla base di una autorizzazione del giudice; fino a che punto \u2013 bisogna chiedersi &#8211; tale intervento autorizzatorio \u00e8 riconosciuto compatibile con il riconoscimento di un diritto costituzionale?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Siamo di fronte a impostazioni che potevano considerarsi coerenti con i principi delle costituzioni liberali che esaurivano la loro funzione nel porre limiti al potere pubblico. Ma nel momento in cui le costituzioni ambiscono a costituire anche una tavola di valori che informa l\u2019intero ordinamento, \u00e8 ancora possibile alle stesse restare neutrali o agnostiche rispetto alle varie concezioni del bene presenti nella societ\u00e0?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 E\u2019 una domanda che ci colloca ai confini dello \u201cstato etico\u201d? Mi limito a riprendere una domanda di <em>Dworkin<\/em>, che pure \u00e8 uno dei padri del neo-costituzionalismo: quanti, in nome dell\u2019autonomia individuale, sono pronti a sostenere che \u00e8 proprio di uno Stato etico imporre l\u2019uso del casco o della cintura di sicurezza? L\u2019esempio per Dworkin era formulato per assurdo, ma di queste limitazioni si \u00e8 dovuta occupare la Corte costituzionale italiana in due occasioni. Pi\u00f9 di recente (ord. 49\/2009),\u00a0\u00e8 stato ritenuto da un giudice che l\u2019obbligo delle cinture di sicurezza previsto dal Codice della strada contrasterebbe, oltre che con alcuni immancabili articoli della Convenzione europea per i diritti dell\u2019uomo e della Dichiarazione Universale, anche \u201ccon l\u2019art. 13 Cost., non costituendo misura di prevenzione atta a evitare danni a terzi, ma paternalistica previsione dell\u2019ordinamento nei confronti del singolo, considerato in posizione di inferiorit\u00e0 etica e psicologica, retaggio di ordinamenti assolutistici e illiberali, in stridente contrasto con i principi dello Stato democratico\u201d e quindi con l\u2019art. 2 Cost., \u201cgiacch\u00e9 i diritti inviolabili dell\u2019uomo e lo sviluppo della sua personalit\u00e0 risultano gravemente compressi\u201d (<em>sic<\/em>!).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Non a caso Dworkin \u00e8 ironico con quei costituzionalisti o filosofi del diritto che mettono sullo stesso piano, con sussiego accademico, la libert\u00e0 di opinione e la libert\u00e0 di compiere un gesto insignificante, vale a dire i diritti umani per i quali generazioni intere hanno combattuto e i variopinti frammenti di pretesi diritti dell\u2019individuo.\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 <strong>7. Il \u201cdiritto a morire\u201d come espressione del diritto sul proprio corpo?<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Premesse siffatte \u2013 basate sulla piena sovranit\u00e0 sul proprio corpo &#8211; sono presenti in quanti ritengono inopportuni interventi del Parlamento volti a elaborare una legislazione sul fine vita, salvo che essi non si limitino a riconoscere che la materia sarebbe gi\u00e0 coperta da un diritto costituzionale, il diritto a morire, limitando quindi la funzione della legge (ritenuta opportuna ma non necessaria) alla sola regolamentazione di dettaglio. Un agghiacciante diritto a morire, che anzi renderebbe incostituzionale, e quindi sindacabile dalla Corte costituzionale, l\u2019art. 580 del codice penale, laddove prevede come reato l\u2019\u201caiuto al suicidio\u201d, mentre viene ovviamente salvato il pi\u00f9 grave reato di \u201cistigazione al suicidio\u201d previsto dal medesimo codice.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Si tratta di posizioni riprese di recente, ma che in realt\u00e0 rispecchiano antiche posizioni individualiste. Nessun dubbio sul fatto che in assenza di una legge debba prevalere un diritto generale di libert\u00e0 che consenta al cittadino di fare ci\u00f2 che la legge non vieti espressamente. E\u2019 un aspetto del pi\u00f9 generale \u201cprincipio di legalit\u00e0\u201d, ma da ci\u00f2 non \u00e8 possibile trarre il riconoscimento costituzionale di un principio generale di autodeterminazione.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0 \u00a0Proprio allo scopo di meglio garantire il sistema delle libert\u00e0 con puntuali garanzie istituzionali, le costituzioni contemporanee, e fra queste quella italiana, fanno riferimento a specifiche fattispecie di libert\u00e0, non assumendo a livello costituzionale tutti i possibili diritti dell\u2019individuo o, meno ancora, generici interessi dei cittadini. E\u2019 ben vero che l\u2019art. 2 della Costituzione racchiude una \u201cfattispecie aperta\u201d, ma \u00e8 anche vero che esso collega i diritti inviolabili ai valori della persona; un riferimento, certo, elastico ma in grado &#8211; torner\u00f2 sul punto &#8211; di evitare un ancor pi\u00f9 generico riferimento a qualsivoglia libera determinazione dell\u2019individuo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Non par dubbio che tale norma vieti forme di eutanasia attiva (\u201ceugenetica\u201d, \u201ceconomica\u201d, \u201cpietosa\u201d), atteso che il valore della persona non pu\u00f2 essere misurato sulla base dell\u2019efficienza fisica della stessa; pu\u00f2 invece rimanere il dubbio per le forme di eutanasia passiva, da ricondurre alla volont\u00e0 stessa del soggetto (e diverse dal lasciarsi morire richiedendo un intervento attivo di altri soggetti). I dubbi possono essere pi\u00f9 o meno fondati, ma \u00e8 anche da considerare che la funzione di apertura ad altri diritti svolta dall\u2019art. 2 \u00e8 da legare strettamente agli orientamenti prevalenti nella comunit\u00e0 (alla costituzione \u201cmateriale\u201d secondo la terminologia mortatiana).\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Di quei diritti non vi \u00e8 traccia nella Costituzione repubblicana. E proprio per ci\u00f2 sarebbe oggi una forzatura fare dire a detta norma pi\u00f9 di quanto il legislatore \u00e8 oggi in grado di dire, ribaltando addirittura le norme del codice penale e riconoscendo legittime forme di \u201csuicidio assistito\u201d. In tal senso, peraltro, si \u00e8 pronunciata la Corte di Strasburgo nel caso <em>Pretty v. Regno Unito <\/em>dell\u2019aprile 2002, negando che esista il right to die invocato nel ricorso della signora sulla base dell\u2019art. 2 della Convenzione europea dei diritti (che prevede il diritto alla vita, ma non nel suo versante negativo del diritto a togliersi la vita).\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Nell\u2019ordinamento costituzionale italiano l\u2019unico punto di riferimento \u00e8 invece rappresentato dall\u2019art. 32 della Costituzione che, richiedendo il consenso della persona per le terapie, e quindi riconoscendo il diritto a rifiutare le cure (ivi comprese, a me pare, l\u2019alimentazione e l\u2019idratazione forzate), implicitamente riconosce un diritto del paziente a che la malattia faccia il suo corso, anche scontando un esito letale della stessa (un diritto a \u201crifiutare le cure \u201c, non un \u201cdiritto a morire\u201d). Un \u201clasciarsi morire e un lasciare morire\u201d non significa un \u201cfare morire\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 So bene tuttavia che tale distinzione si basa su una differenza tra \u201comissione\u201d (rifiuto delle cure) e \u201ccomportamento attivo\u201d (attivit\u00e0 volta all\u2019eutanasia) che non sempre \u00e8 facile delineare nel caso concreto (da ultimo un caso sottoposto ai giudici tedeschi: Bundesgerichtshof, 25 giugno 2010), ma ci\u00f2 non pu\u00f2 escludere che vada posta la questione di principio, almeno per quanti cooperano attivamente a favorire il togliersi la vita. Se vi \u00e8 il diritto a ottenere un aiuto per morire \u2013 in caso di inabilit\u00e0, ad esempio, come nel citato caso della signora Pretty \u2013 vi dovrebbe essere un corrispondente (ma inammissibile) dovere di dare la morte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Fatto salvo che il diritto alla vita &#8211; diritto assoluto, non negoziabile e non rinunciabile &#8211; \u00e8 il valore prioritario dell\u2019ordinamento, il diritto riconosciuto dall\u2019art. 32 di rifiuto delle cure pu\u00f2 invece comportare &#8211; io credo &#8211; due conseguenze :<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di esprimere una chiara, inequivocabile ed espressa dichiarazione anticipata di volont\u00e0 attraverso il c.d. testamento biologico, nelle forme e nei modi che spetta al legislatore stabilire, da utilizzare nel caso in cui il paziente non sia pi\u00f9 in grado di esprimere una volont\u00e0 (ma con una formulazione meno maldestra del testo in discussione alla Camera dei deputati, che sembra ricomprendere i pazienti affetti da Alzheimer);<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 per pazienti capaci di intendere e di volere, e che si trovano tuttavia in condizioni di totale dipendenza fisica, di potere rinunciare alle cure, anche quando questa rinuncia richieda un comportamento \u201cattivo\u201d da parte di un medico (fermo il riconoscimento di una possibile obiezione di coscienza); intervento volto non direttamente a provocare la morte, ma a rimuovere il mezzo tecnologico che tiene inchiodati in vita (per esempio staccare una macchina).\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Non voglio riaprire dolorosissimi casi che hanno commosso tanti di noi, ma non possono essere posti sullo stesso piano il caso Welby e i casi sempre pi\u00f9 frequenti, non solo in Italia, in cui si cerca di ricostruire una volont\u00e0 di un paziente, non in grado di esprimersi per uno stato vegetativo permanente, sulla base del suo \u201cstile di vita\u201d e delle sue \u201cconvinzioni etiche\u201d.\u00a0<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 <strong>8. Una concezione delle libert\u00e0 non coerente con i valori costituzionali<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Alla base delle posizioni radicali fin qui evidenziate sta la concezione teorica delle libert\u00e0 cui prima mi riferivo, vale a dire la piena legittimit\u00e0 di tutti quei comportamenti che non toccano direttamente la \u201clibert\u00e0 del vicino\u201d. In tal caso la politica e il diritto dovrebbero arretrare rispetto alla sovranit\u00e0 e all\u2019autonomia dell\u2019individuo, cui spetta ogni valutazione sul contenuto etico della propria azione. Nelle posizioni classiche del liberalismo individualista le libert\u00e0 sono viste essenzialmente come \u201cnon intromissione\u201d della legge nell\u2019autonomia individuale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Ma vi \u00e8 anche chi, nell\u2019ambito del medesimo pensiero liberale, ritiene che compito dello Stato non \u00e8 solo quello di assicurare il libero dispiegarsi delle inclinazioni individuali, ma soprattutto quello di assicurare &#8211; mi riferisco a <em>Rawls <\/em>&#8211; che siano garantite pari opportunit\u00e0 secondo principi di giustizia.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Del tutto opposte le posizioni <em>communitarians<\/em> che, esaltando il ruolo delle comunit\u00e0 di appartenenza, finiscono per svalutare l\u2019autonomia e la responsabilit\u00e0 individuali.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 L\u2019esperienza delle costituzioni del secondo dopoguerra cui prima mi riferivo e lo sviluppo conseguente della teoria costituzionale non consentono, a mio avviso, di accettare impostazioni cos\u00ec radicali delle libert\u00e0. In primo luogo perch\u00e9 il concetto di libert\u00e0 non pu\u00f2 essere costruito solo sulla base di modelli giuridici auto-referenti. Non pu\u00f2 n\u00e9 tradursi nella tautologica \u201clibert\u00e0 di volere liberamente\u201d, n\u00e9 essere circoscritto alla mera dimensione procedurale (previsione di riserve di legge o fissazione di garanzie giurisdizionali), prescindendo dai contenuti.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 La persona non \u00e8 il frutto di una sommatoria di diritti ma, capovolgendo il punto di vista, \u00e8 una entit\u00e0 irriducibile cui vanno riconosciuti diritti fondamentali. Stretto \u00e8 quindi il collegamento fra \u201cdignit\u00e0 della persona\u201d e \u201clibert\u00e0\u201d della stessa; collegamento che si spinge fino al punto di delimitare i confini di una libert\u00e0 sulla base del rispetto o meno della dignit\u00e0 personale. La dignit\u00e0 della persona \u00e8 insieme \u2013 \u00e8 stato detto in modo incisivo \u2013 \u201cfondamento \u201c e \u201climite\u201d delle libert\u00e0 costituzionali.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Come sottintende la nostra Costituzione (citavo prima l\u2019art. 2), e come espressamente affermato in altri testi costituzionali (e in molte dichiarazioni internazionali), i diritti di libert\u00e0 sono riconosciuti in funzione della tutela e dello sviluppo dei valori della persona, in primo luogo della \u201cdignit\u00e0 della persona\u201d. E i valori della persona fanno riferimento non all\u2019individuo isolato, \u201cchiuso nella volubilit\u00e0 delle sensazioni\u2026. senza passato e avvenire, senza legami\u201d, ma a una \u201cpersona\u201d, titolare di diritti e di doveri e inserita in relazioni sociali, e perci\u00f2 responsabile. \u201cLa persona si oppone all\u2019individuo in quanto essa \u00e8 dominio, scelta, formazione, conquista di s\u00e9\u201d (<em>Mounier<\/em>, 1955).\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 La persona ha il diritto di scegliere non ci\u00f2 che pi\u00f9 le aggrada, ma ci\u00f2 che ritiene pi\u00f9 giusto per s\u00e9 e per gli altri: cos\u00ec sottolineava <em>Immanuel Kant <\/em>per il quale l&#8217;essenza della \u201clibert\u00e0 consiste nel fare ci\u00f2 che le regole rispondenti a ragione ti impongono di fare\u201d (e a Kant si deve la costruzione della \u201cpersona\u201d come categoria non solo etica ma giuridica). Non si pu\u00f2 confondere \u201cla libert\u00e0 con il tornaconto egoistico\u2026di chi considera libert\u00e0 qualunque facolt\u00e0 appaia a taluno conveniente\u201d (<em>Amato<\/em>). L\u2019ordinamento, anche laddove riconosce ampi margini di autonomia all\u2019individuo, deve alimentare modalit\u00e0 di esercizio della stessa che favoriscano la necessaria ponderazione nelle scelte da compiere (come previsto, ad esempio, dalla legge 194 per la decisione della donna di interrompere la gravidanza).\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 In questa prospettiva, libert\u00e0 non \u00e8 solo \u201cliberazione\u201d da impedimenti &#8211; un liberarsi dal potere o dagli altri &#8211; ma libera \u201ccomunicazione\u201d di s\u00e9. La rimozione degli impedimenti \u00e8 in questa prospettiva un mezzo, non un fine. Non \u00e8 \u201cla libera volont\u00e0\u201ddi un individuo ripiegato su se stesso ma una disciplina interiore che conduce al dominio di s\u00e9; non \u00e8 diritto \u201cdi ciascuno per s\u00e9\u201d quanto, piuttosto, energia che si espande, \u201cfiamma che accende altre fiamme\u201d \u201crelazione con l\u2019altro\u201d.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Sotto il profilo della scienza giuridica, va osservato che non aiutano le antiche categorie, costruite solo sulla \u201clibert\u00e0 da\u201d (le libert\u00e0 dallo Stato, o dal potere, o comunque da costrizioni esterne), mentre appare pi\u00f9 in linea con le moderne tendenze costituzionali una concezione dell\u2019individuo come persona cui spetta una \u201clibert\u00e0 per\u201d (<em>right to, <\/em>per <em>Lon Fuller<\/em>).\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0 \u00a0Una concezione della libera autodeterminazione che non conosce altre ragioni al di fuori di se stessa esaspera la dimensione soggettivistica e giunge, persino, come abbiamo visto, a giustificare la libert\u00e0 di drogarsi o il diritto di disporre del proprio corpo o di mutilarsi.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Nel costituzionalismo di questo secondo dopoguerra (che si tende a definire \u201cneocostituzionalismo\u201d) sono presenti inevitabili punti di debolezza e di forza nello stesso tempo, cos\u00ec riassumibili:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">a) mentre i classici diritti di libert\u00e0 si basano su puntuali fattispecie analitiche (manifestare un pensiero, riunirsi, associarsi ecc.), i nuovi diritti della persona privilegiano la tecnica dei \u201cprincipi\u201d rispetto a quella delle \u201cregole analitiche\u201d;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">b) i valori della persona sono assunti secondo uno \u201cschema aperto\u201d. Come ebbe infatti a sottolineare lo stesso <em>Mounier<\/em>, il personalismo non pu\u00f2 mai essere un sistema compiuto, in quanto la persona, che ne rappresenta l\u2019oggetto principale, va sempre oltre ogni possibile sistemazione definitiva.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">c) l\u2019interpretazione delle norme che abbiano come punto di riferimento i valori della persona deve necessariamente rispondere alle esigenze del \u201ccaso\u201d sottoposto a giudizio, e a principi di \u201cragionevolezza\u201d e \u201cproporzionalit\u00e0\u201d, con un movimento che parta dal caso stesso al diritto e non, come di solito, in modo deduttivo, dal diritto al caso da decidere.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Mettendo in relazione stretta libert\u00e0 e dignit\u00e0 della persona, si giustifica \u2013 come prima dicevo &#8211; il riconoscimento di un diritto a lasciarsi morire rifiutando determinati trattamenti sanitari &#8211; ivi comprese, io credo, la tanta discussa alimentazione e idratazione forzate -, ma \u00e8 assai problematico giustificare il ricorso a forme di \u201ceutanasia attiva\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Cos\u00ec pure, sempre mettendo in relazione libert\u00e0 e dignit\u00e0 della persona, si possono giustificare, alla luce dei principi costituzionali, le manipolazioni geniche \u201cgerminali\u201d effettuate a scopi terapeutici, per eliminare la trasmissione di difetti genetici, mentre sarebbero \u2013 io credo \u2013 in contrasto con i principi di libert\u00e0 e di dignit\u00e0 della persona le manipolazioni effettuate a fini \u201ceugenetici\u201d, alla ricerca di \u201cqualit\u00e0 superiori\u201d della propria discendenza. Cos\u00ec come \u2013 \u00e8 appena il caso di dirlo \u2013 contrasterebbero con i citati principi costituzionali \u2013 e non sarebbero tutelate dalla libert\u00e0 della ricerca scientifica &#8211; le forme di \u201cclonazione ibrida\u201d (meno dubbi potrebbe forse sollevare, invece, il \u201ctrasferimento di nucleo\u201d da una cellula umana a un ovocita).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Vi \u00e8 poi un secondo motivo che rende assai deboli le tesi sopra indicate. Un altro punto di forza del costituzionalismo del Novecento \u00e8 imperniato sull\u2019idea che l\u2019ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali, ma deve adoperarsi per il loro sviluppo. Potrebbe essere cos\u00ec anche per questo tipo di pretesi diritti? La Repubblica dovrebbe non solo non interferire ma addirittura avrebbe il compito \u2013 ne accennavo prima &#8211; di aiutare l\u2019esercizio di tali libert\u00e0, ivi compresi, appunto, o togliersi la vita, o drogarsi o prostituirsi, o sterilizzarsi, o mutilarsi?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 E\u2019 quanto, ad esempio, stanno tentando alcuni Comuni per favorire il diritto, previsto dall\u2019art. 32 della Costituzione, di rifiutare forme di accanimento terapeutico attraverso la possibile registrazione presso appositi uffici comunali dei \u201ctestamenti biologici\u201d, pur in assenza di una normativa nazionale. Si pu\u00f2 segnalare al riguardo la nota Anci del 23 novembre 2010 sui registri comunali per il testamento biologico, per la quale \u201csi pu\u00f2 fondare la legittimit\u00e0 dell\u2019azione comunale in una generica e generale competenza innominata a far fronte comunque alle esigenze delle proprie comunit\u00e0, allorch\u00e9 questo avvenga senza violazione di leggi, secondo il principio in base al quale ci\u00f2 che non \u00e8 vietato \u00e8 permesso, fermo restando il rispetto di situazioni giuridiche altrui\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><strong>\u00a0\u00a0 9. Una concezione della Costituzione \u201cnon totalizzante\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Vengo a una <em>conclusione <\/em>che richiederebbe \u2013 ne sono cosciente \u2013 pi\u00f9 ampio svolgimento. Sia nelle posizioni di chi cerca spazi nella Costituzione per il riconoscimento di sempre pi\u00f9 insaziabili diritti individuali, sia in chi cerca nella Costituzione il divieto di cittadinanza degli stessi, prevale una concezione \u201ctotalizzante \u201c del documento costituzionale. Quella concezione totalizzante delle costituzioni che non sempre \u00e8 in linea con i principi di una \u201cdemocrazia aperta\u201d e che, alla fine, finisce per dare spazio a minoranze tecnocratiche (i giudici delle Corti, italiane o europee) rispetto alla maggioranze democratiche.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Siamo in campi in cui il legislatore, sulla base appunto del principio di maggioranza, potr\u00e0 riconoscere o meno la liceit\u00e0 di determinati comportamenti. Spetter\u00e0 ad esso, sulla base di valutazioni politiche e\/o etiche (e rispettando \u201cproporzionalit\u00e0\u201d e \u201cragionevolezza\u201d), punire o meno l\u2019aiuto al suicidio, reprimere o meno atti di disposizione del proprio corpo, consentire o meno la sterilizzazione, porre limiti o meno alla procreazione eterologa, reprimere o meno l\u2019uso di stupefacenti, prevedere o meno la obbligatoriet\u00e0 di taluni trattamenti immunitari, consentire alle ordinanze dei sindaci di ostacolare, o meno, la prostituzione nelle strade. E spetter\u00e0 al legislatore prevedere, con maggiore o minore ampiezza, le forme di espressione del rifiuto delle cure, anche mediante dichiarazione anticipata di volont\u00e0.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Sotto questo ultimo profilo \u00e8 possibile giungere alla conclusione, lo dico in breve, che <em>la Costituzione non prevede n\u00e9 un \u201cdiritto a morire\u201d n\u00e9, viceversa, un \u201cdovere di vivere\u201d. <\/em>Il gi\u00e0 citato riferimento ai \u201cdiritti inviolabili\u201d dell\u2019art. 2 della Costituzione consente di veicolare nell\u2019ordinamento costituzionale diritti non espressamente previsti nel testo costituzionale dagli articoli 13 e seguenti, sia trasmettendo diritti previsti da dichiarazioni internazionali, sia arricchendo i valori costituzionali che possono consentire il bilanciamento con altri diritti costituzionali, ma non esclude (anzi esige) un\u2019opera di \u201cconformazione legislativa\u201d in sede parlamentare (cos\u00ec \u00e8 stato, per esempio, per il diritto alla <em>privacy<\/em>).\u00a0 Sarebbe una forzatura ritenere che tali comportamenti debbano essere necessariamente vietati, ma \u00e8 una forzatura maggiore ritenere che essi siano espressione di diritti di libert\u00e0 costituzionalmente tutelati, tali addirittura da determinare la illegittimit\u00e0 costituzionale di leggi contrastanti.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Ma come deve comportarsi il legislatore? Ho gi\u00e0 detto che il principio di maggioranza legittima l\u2019intervento dello stesso, ma che \u00e8 parimenti necessario che esso tenga conto delle ragioni delle minoranze, siano esse formate da credenti o non credenti. Vale anche per il legislatore \u2013 aggiungo &#8211; la distinzione weberiana fra etica dei \u201cprincipi\u201d ed etica della \u201cresponsabilit\u00e0\u201d. Richiamandosi a quest\u2019ultima, bisogna che credenti e non credenti mantengano la capacit\u00e0 di distinguere tra i singoli valori che possono essere, secondo i rispettivi punti di vista, non negoziabili \u2013 e in questo consiste il rifiuto del relativismo etico &#8211; e le concrete scelte da operare nella sfera pubblica, dove sono in gioco valori di cui sono portatori gruppi ed etiche diverse. E in questo consiste il rispetto del pluralismo in una societ\u00e0 multi-etnica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Nell\u2019epoca del \u201cdisincanto\u201d, proprio delle societ\u00e0 postmoderne, si tende a contrapporre alla sacralit\u00e0 della vita (<em>sanctity of life<\/em>) il concetto ritenuto pi\u00f9 laico di qualit\u00e0 della vita (<em>quality of life<\/em>). Il riferimento al \u201csacro\u201d pu\u00f2 richiamare un ancoraggio alla trascendenza, non da tutti accettato. D\u2019altro canto il concetto di \u201cqualit\u00e0 della vita\u201d viene sempre pi\u00f9 utilizzato non solo come \u201cauto-rappresentazione\u201d da parte del soggetto stesso, ma anche in chiave economica e statistica, come calcolo di costi e benefici che l\u2019intera comunit\u00e0 \u00e8 chiamata a sostenere sia nell\u2019accogliere che nel sostenere.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 E\u2019 necessario \u2013 io credo &#8211; sfuggire a questo falso dilemma. Il \u201csacro\u201d pu\u00f2 non essere necessariamente legato alla trascendenza ed essere pi\u00f9 laicamente considerato. Nelle rivoluzioni dell\u2019Occidente, che hanno dato la spinta al costituzionalismo liberaldemocratico, i diritti dell\u2019uomo venivano definiti \u201csacri e inviolabili\u201d. Il \u201csacro\u201d, come fondamento di legittimit\u00e0, di ordine e di senso comunitario, non discendeva pi\u00f9 dall\u2019alto attraverso la persona del sovrano, secondo la nota formula paolina (<em>omnis potestas a Deo<\/em>), ma si trasfondeva direttamente nei diritti dell\u2019uomo e del cittadino definiti, nelle prime Carte rivoluzionarie, sacri e inviolabili. I diritti della persona, per i credenti, vanno difesi in quanto essa \u00e8 costruita a \u201cimmagine e somiglianza di Dio\u201d, per i non credenti in quanto la persona \u201cha valore in s\u00e9 e per s\u00e9\u201d, come \u201cbene comune\u201d, e non solo per la sua utilit\u00e0. Sotto questo profilo ha ragione <em>Ronald Dworkin <\/em>nel sottolineare che la sacralit\u00e0 della vita pu\u00f2 rappresentare un terreno comune di dialogo per credenti e non credenti? Io ritengo di s\u00ec, con riferimento all\u2019arricchimento comune che la storia \u00e8 riuscita a sviluppare. Le due culture dialogando hanno avuto ed hanno la possibilit\u00e0 di arricchirsi vicendevolmente, attraversandosi (secondo l\u2019etimo <em>dia-logos<\/em>).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\">\u00a0\u00a0 Ho prima citato la convergenza di cattolici e laici sul terreno del costituzionalismo liberaldemocratico, ma posso ricordare, sui temi della \u201cvita\u201d, i sempre pi\u00f9 incisivi movimenti per l\u2019abolizione delle pene capitali. Nati in ambito laico, hanno fatto s\u00ec che la Chiesa cattolica abbandonasse progressivamente la propria posizione giustificazionista (anche se continua nei documenti ufficiali ad usare l\u2019ambigua espressione \u201cvita innocente\u201d). Su quali fondamenta intendiamo appoggiare il richiamo a tali valori, se a un \u201cDio personale\u201d o a un \u201cDio ignoto\u201d, \u00e8 problema di grande rilievo ma, tutto sommato, di minore importanza rispetto al modo come <em>credenti e non credenti possono riuscire a dialogare sui temi che coinvolgono la vita delle persone.<\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><em><\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><em><\/em><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><strong><em><a title=\"Bibliografia di A. BARBERA, La laicit\u00e0\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12938\" target=\"_blank\">Riferimenti bibliografici<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL METODO NECESSARIO PER LA COOPERAZIONE TRA PERSONE DI BUONA VOLONTA\u2019 NELLA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE CONSISTE NEL RICONOSCIMENTO DELL&#8217;AUTONOMIA PROPRIA DELLA SFERA POLITICA E DI QUELLA TECNICO-SCIENTIFICA, DUNQUE NELLA RINUNCIA DA PARTE DI TUTTI, CREDENTI E NON CREDENTI, A FAR VALERE PROPRIE VERITA\u2019 RIVELATE\u00a0SUL TERRENO DELLE SOLUZIONI PRATICHE AI PROBLEMI DELLA CITTA&#8217; DELL&#8217;UOMO \u00a0Passi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34,14],"tags":[],"class_list":["post-12926","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-laicita","category-26-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12926\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}