
{"id":13479,"date":"2011-03-18T13:31:39","date_gmt":"2011-03-18T12:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13479"},"modified":"2011-03-21T11:00:47","modified_gmt":"2011-03-21T10:00:47","slug":"la-sperimentazione-al-servizio-del-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13479","title":{"rendered":"LA SPERIMENTAZIONE AL SERVIZIO DEL DIRITTO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<p><em>\u00a0<\/em><span style=\"color: #993300;\">IL CONVEGNO DI LUCCA SI PROPONE AMBIZIOSAMENTE DI INAUGURARE UNA NUOVA BRANCA DI STUDI GIUSLAVORISTICI: IL DIRITTO SPERIMENTALE &#8211;\u00a0SE IN CAMPO MEDICO SI CONSIDERA OVVIO CHE NON SI DISTRIBUISCA UN FARMACO PRIMA CHE NE SIANO STATI TESTATI GLI EFFETTI, PERCHE&#8217; NON LO SI DOVREBBE CONSIDERARE OVVIO\u00a0ANCHE NEL CAMPO DELLE POLITICHE DEL LAVORO?<\/span><\/p>\n<p><em>Traduzione in italiano dell&#8217;introduzione al convegno <a title=\"Lucca\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=13209\" target=\"_blank\">convegno di Lucca (25 e 26 marzo 2011)<\/a>\u00a0su <\/em>Il ruolo del metodo sperimentale per il progresso e l&#8217;effettivit\u00e0 della legislazione del lavoro<em> &#8211; V. anche le <a title=\"Lucca\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/slides\/view.asp?IDArticle=906\" target=\"_blank\">slides della presentazione<\/a>, in formato pdf<\/em><\/p>\n<p><!--more--><br \/>\n<strong>1.\u00a0 &#8211; <\/strong>Promuovere questo incontro, come prima iniziativa pubblica della <a title=\"Fondazione G Pera\" href=\"http:\/\/www.fondazionegiuseppepera.it\/\" target=\"_blank\">Fondazione Giuseppe Pera<\/a>, \u00e8 stato un atto di coraggio non da poco, da parte degli organi della Fondazione e di questi sponsor: per la novit\u00e0 del tema, innanzitutto; ma anche per la difficolt\u00e0 di mettere in comunicazione su di esso economisti e giuristi, con i rispettivi linguaggi tecnici diversissimi.<br \/>\n<em>\u00a0\u00a0 <strong>Novit\u00e0 del tema<\/strong><\/em>, perch\u00e9 qui non discuteremo genericamente di analisi economica del diritto, bens\u00ec di una cosa molto pi\u00f9 specifica: la sperimentazione empirica degli effetti delle norme che regolano i rapporti di lavoro. A quanto ci risulta, questo tema, che \u00e8 stato oggetto tre anni fa di un convegno internazionale in riferimento alla normativa in materia di istruzione, non \u00e8 mai stato invece oggetto di un convegno di studio internazionale in riferimento al diritto e alle politiche del lavoro. Sul versante giuridico, ci proponiamo di gettare le basi di una branca di studi, che potremmo indicare con il termine \u201cdiritto sperimentale\u201d, nella quale il giurista ha tipicamente bisogno della cooperazione con l\u2019economista e il sociologo. Oggetto di questo comparto di studi giuridici \u00e8 la norma caratterizzata da una funzione diversa da quella che tradizionalmente attribuiamo alla norma legislativa: non la sua classica funzione di dettare una disciplina destinata a un\u2019applicazione generale e tendenzialmente stabile, ma la funzione di anticipare una possibile riforma futura applicandone gli effetti in un novero ridotto di casi, al fine di renderne osservabili e possibilmente anche misurabili gli effetti.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Poi, <strong><em>difficolt\u00e0 di un dialogo e di una cooperazione<\/em><\/strong>, in questo campo specifico, tra economisti e giuristi. Per le ragioni che verranno discusse da Antoine Lyon-Caen e da TatianaSachs, ci\u00f2 che \u00e8 ortodosso per gli uni \u00e8 eretico per gli altri. E viceversa. La necessit\u00e0 di questo dialogo e cooperazione non \u00e8 affatto scontata e non \u00e8 comunemente percepita, n\u00e9 su di un versante, n\u00e9 sull\u2019altro. Invece dialogo e cooperazione tra le due comunit\u00e0 scientifiche sono davvero indispensabili se vogliamo, attraverso la sperimentazione, ridurre il tasso di ideologia e aumentare il tasso di pragmatismo in tanti dibattiti di politica del lavoro.<\/p>\n<p><strong>2. &#8211; <\/strong>In via di prima approssimazione possiamo individuare <strong>quattro tipi di esperimento<\/strong> rilevanti per la nostra discussione:<br \/>\n\u00a0\u00a0 A) l\u2019\u201cesperimento naturale\u201d o \u201cistituzionale\u201d, cio\u00e8 quello che viene attivato da una iniziativa legislativa o amministrativa non animata da intendimenti di ricerca scientifica ma che nondimeno si presta a una misurazione rigorosa degli effetti della misura adottata;<br \/>\n\u00a0\u00a0 B) l\u2019 \u201cesperimento volontario\u201d, nel quale i soggetti interessati possono scegliere concordemente di applicare una determinata disciplina sottraendosi in tal modo alla disciplina generale, e cos\u00ec rendendo in qualche misura osservabili gli effetti della disciplina sperimentata;<br \/>\n\u00a0\u00a0 C) l\u2019esperimento scientifico \u201csul campo\u201d, cio\u00e8 quello che viene attivato essenzialmente e prioritariamente con intendimenti di ricerca scientificamente rigorosa, con individuazione corretta del \u201cgruppo trattato\u201d e del \u201cgruppo di controllo non trattato\u201d;<br \/>\n\u00a0\u00a0 D) l\u2019\u201cesperimento di laboratorio\u201d, cio\u00e8 quello che si basa su di una simulazione della realt\u00e0 realizzata mediante l\u2019interazione tra un gruppo di attori cui si propone di partecipare a un \u201cgioco\u201d governato secondo determinate regole e sotto la stimolazione di determinati incentivi.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ciascuno di questi tipi di esperimento pone problemi, sia sul versante giuridico sia su quello economico, che giuristi ed economisti possono risolvere pi\u00f9 facilmente cooperando tra loro. Ma questa cooperazione interessa particolarmente ai giuristi, i quali sempre pi\u00f9 frequentemente si trovano a dover fare i conti con la il problema della misurazione degli effetti delle norme.<\/p>\n<p><strong>3. &#8211; <\/strong>Un primo caso in cui la misurazione degli effetti della norma \u00e8 necessaria non soltanto sul piano economico, ma anche su quello giuridico, \u00e8 quello della <strong>norma di rango inferiore che deve soddisfare i requisiti posti da una norma di rango superiore<\/strong> (per es.: una legge ordinaria rispetto a una norma costituzionale o europea).<br \/>\n\u00a0\u00a0 Un caso giudiziario molto noto, nel quale \u00e8 emersa la rilevanza degli effetti della norma legislativa ordinaria, ai fini del giudizio di legittimit\u00e0 o no nell\u2019ordinamento europeo, \u00e8 quello deciso con la sentenza <em>Job Centre II<\/em> della Corte di Giustizia, dell\u201911 dicembre 1997, che fa dipendere la legittimit\u00e0 del monopolio statale dei servizi di collocamento dall\u2019efficienza effettiva della gestione di tali servizi da parte delle agenzie pubbliche. Ma la stessa rilevanza, sul piano dell\u2019ordinamento europeo, degli effetti pratici di una norma legislativa nazionale ordinaria \u00e8 venuta in evidenza in altri casi, in materia di lavoro, che saranno oggetto della comunicazione di Massimo Pallini.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Nello stesso ordine di idee, la misurazione degli effetti di una norma di legge ordinaria pu\u00f2 essere indispensabile anche per la sua <strong>qualificazione in termini di discriminazione (vietata dalla Costituzione e dall\u2019ordinamento europeo), oppure di azione positiva, favorita dalle norme di rango superiore<\/strong>. Questo \u00e8 il caso, per esempio, di due disegni di legge che sono stati presentati recentemente dal Parlamento italiano (<a title=\"Ddl Germontani\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/00301947.pdf\" target=\"_blank\">Germontani <em>et al.<\/em>, 2010<\/a>; <a title=\"Ddl Morando\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8046\" target=\"_blank\">Morando <em>et al.<\/em>, 2010<\/a>), entrambi mirati a differenziare il prelievo fiscale per aumentare il tasso di occupazione femminile. Il divieto comunitario e costituzionale di discriminazioni di genere parrebbe vietare al legislatore di differenziare le aliquote dell\u2019imposta sui redditi di lavoro delle donne rispetto ai redditi di lavoro degli uomini. Tuttavia \u00e8 ragionevole ipotizzare che una riduzione del prelievo fiscale a carico delle lavoratrici possa far aumentare il tasso di occupazione femminile, oggi in Italia patologicamente basso, assumendo cos\u00ec la connotazione di una azione positiva. Ma \u201cragionevole ipotesi\u201d non significa certezza; e si possono altrettanto ragionevolmente ipotizzare diverse possibili cause di inefficacia della detassazione selettiva per la promozione del lavoro femminile. \u00c8 allora evidente l\u2019importanza decisiva che, in un giudizio costituzionale o comunitario sulla legittimit\u00e0 della detassazione selettiva, pu\u00f2 assumere la sperimentazione rigorosa di questa misura fiscale mediante il confronto tra il comportamento di un gruppo adeguatamente selezionato e quello di un gruppo di controllo \u201cnon trattato\u201d (questo esperimento non \u00e8 stato ancora effettuato; ma \u00e8 espressamente previsto nel disegno di legge <a title=\"Ddl Morando\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8046\" target=\"_blank\">Morando e altri n. 2102\/2010<\/a>, art. 4) (1).<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 4. &#8211; La relazione di Josh Angrist, prendendo spunto da alcuni esempi di esperimenti nel campo dell\u2019istruzione, mostrer\u00e0 sotto quali condizioni un esperimento controllato o un esperimento naturale possono consentire di individuare <strong>il rapporto causale tra misure adottate ed effetti socio-economici<\/strong>: ci\u00f2 che \u00e8 indispensabile per verificare l\u2019effettivit\u00e0 della disposizione contenuta nella legge. Ma quello che \u00e8 ancora pi\u00f9 interessante osservare \u00e8 che qui non \u00e8 in gioco soltanto la questione se applicare o no una determinata misura, bens\u00ec anche quello del dosaggio della misura stessa. Nel caso della differenziazione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro femminili e maschili, per esempio, si pone anche la questione relativa all\u2019ammontare della differenziazione, necessario per ottenere un determinato aumento del tasso di occupazione femminile.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Se consideriamo questo metodo necessario in campo medico, perch\u00e9 non considerarlo tale anche nella materia delle politiche sociali e del lavoro? Il disegno di legge sopra citato n. 2102\/2010 \u00e8 il primo, in Italia, a quanto mi risulta, nel quale si manifesti esplicitamente la consapevolezza della possibilit\u00e0 di utilizzare anche sul piano delle politiche sociali e del lavoro lo stesso metodo sperimentale che, nel settore farmacologico, \u00e8 ormai da molti decenni pacificamente acquisito nella cultura medica. In nessun Paese civile, oggi, si consente che venga commercializzato un farmaco, se prima non se ne sono sperimentati rigorosamente gli effetti. L\u00e0 dove la stessa sperimentazione \u00e8 possibile anche in materia di politiche sociali e del lavoro, perch\u00e9 mai non si dovrebbe considerarla necessaria \u2013 o comunque molto opportuna \u2013 prima del varo di una riforma o dell\u2019adozione generalizzata di una determinata misura volta a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro?<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 <strong>5. &#8211; <\/strong>Un problema pi\u00f9 europeo che americano \u00e8 quello della <strong>legittimit\u00e0 di esperimenti territorialmente limitati<\/strong>. Negli U.S.A. un nuovo orientamento giurisprudenziale o l\u2019introduzione di una nuova norma nell\u2019ordinamento di uno o pi\u00f9 dei 50 Stati dell\u2019Unione consente una misura rigorosa degli effetti del \u201ctrattamento\u201d attraverso il confronto con quanto accade negli altri Stati, i quali vengono utilizzati come gruppi di controllo \u201cnon trattati\u201d (di questa opportunit\u00e0 insita nella struttura federale dell\u2019ordinamento statuale ci parler\u00e0 oggi Matt Finkin). In ciascuna delle nazioni europee maggiori la stessa cosa potrebbe avvenire attraverso il confronto tra province o regioni; ma qui, se l\u2019oggetto della sperimentazione \u00e8 costituito da una nuova norma, si pone il problema della legittimit\u00e0 costituzionale di una differenziazione territoriale della disciplina applicabile, finalizzata alla verifica sperimentale degli effetti. \u00c8 lecito, ed entro quali limiti, che una nuova disciplina (per esempio, in materia di limiti alla facolt\u00e0 di licenziamento dei lavoratori, oppure in materia di sostegno del reddito ai lavoratori disoccupati) venga introdotta in una sola provincia o regione al fine di verificarne gli effetti attraverso il confronto con un\u2019altra provincia o regione avente caratteristiche socio-economiche simili ma \u201cnon trattata\u201d? In quale misura una differenziazione territoriale della norma applicabile pu\u00f2 \u2013 per esigenze di sperimentazione \u2013 anticipare una riforma?<br \/>\n\u00a0\u00a0 In Italia il ministero dell\u2019Istruzione ha recentemente varato un duplice esperimento destinato a durare tre anni, per individuare e misurare gli effetti di un sistema di valutazione e incentivazione: A) della <em>performance <\/em>di ciascun istituto scolastico nel suo complesso e B) della <em>performance<\/em> di ciascun insegnante. Una obiezione giuridica \u00e8 stata subito sollevata da un sindacato (la Cgil) in riferimento all\u2019esperimento B): si contesta la legittimit\u00e0 dell\u2019erogazione del premio ad alcuni insegnanti e in alcune citt\u00e0 soltanto, oltretutto in presenza di una disposizione del contratto collettivo nazionale che vieta l\u2019erogazione di premi non previsti nel contratto stesso. Ma la questione giuridica pi\u00f9 generale che si pone a questo proposito \u00e8 se la <em>ratio<\/em> sperimentale possa o no, ed entro quali limiti, giustificare uno scostamento rispetto allo standard fissato da una norma generale inderogabile posta da legge o contratto collettivo nazionale: uguaglianza vs. sperimentazione.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Una soluzione di questo problema pu\u00f2 forse essere fondata sulla nozione di efficienza paretiana, riferita alla misura che si intende sperimentare. Se \u00e8 ragionevole prevedere che da quella misura <strong>qualcuno trarr\u00e0 vantaggio ma nessuno subir\u00e0 conseguenze negative<\/strong>, perch\u00e9 l\u2019esperimento \u2013 ritenuto utile in funzione di una riforma futura \u2013 dovrebbe essere vietato, solo in considerazione della temporanea disuguaglianza che esso genera fra il campione trattato e il campione non trattato?<br \/>\n\u00a0\u00a0 Ma resta comunque aperta la questione se sia accettabile la sperimentazione sulla sola base della ragionevole previsione dell\u2019efficienza paretiana della misura sperimentata, cio\u00e8 della prospettiva che nessuno subir\u00e0 conseguenze negative, in una situazione in cui sia impossibile eliminare l\u2019eventualit\u00e0 che qualcuno di fatto abbia a perderci.\u00a0In altri termini: pu\u00f2 la legittimit\u00e0 dell&#8217;esperimento essere accertata sulla sola base della valutazione <em>ex ante<\/em>\u00a0delle <em>chances<\/em> che esso offre a ciascuno dei soggetti coinvolti? (sar\u00e0 questo uno dei temi che saranno affrontati domani nella relazione di Francesco Clementi).<br \/>\n\u00a0\u00a0 Se la risposta a queste domande \u00e8 positiva, possiamo considerare la sperimentazione come un\u2019esigenza meritevole di tutela nell\u2019ordinamento, con la quale il principio di uguaglianza deve essere contemperato.<\/p>\n<p><strong>6. &#8211; <\/strong>Un <a title=\"ddl 1481\/2009\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=2511\" target=\"_blank\">disegno di legge (n. 1481<\/a>, presentato al Senato italiano il 25 marzo 2009) di cui porto, come primo firmatario, la maggiore responsabilit\u00e0 prevede che accordi collettivi aziendali possano in via sperimentale sostituire la disciplina oggi vigente in Italia in materia di licenziamento (art. 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970) con un regime ispirato ai modelli di <em>flexsecurity<\/em> nord-europei: si tratta in sostanza della sostituzione del controllo giudiziale del giustificato motivo oggettivo di licenziamento con un dispositivo di assistenza integrale al lavoratore (trattamento complementare di disoccupazione, servizi di assistenza intensiva per la ricerca della nuova occupazione e di riqualificazione professionale mirata), interamente a carico dell\u2019impresa che licenzia. Sul piano giuridico qui si pone dunque lo stesso problema di legittimit\u00e0 costituzionale gi\u00e0 menzionato: in quale misura \u00e8 legittimo consentire alle parti di un sistema di relazioni industriali di <strong>sottrarsi mediante un accordo tra di loro all\u2019applicazione futura di una norma inderogabile<\/strong> dell\u2019ordinamento statale. La questione giuridica pu\u00f2 sintetizzarsi nei termini del conflitto tra i due principi: \u201cuguaglianza vs. sperimentazione\u201d; dove il primo ha gi\u00e0 un fondamento costituzionale ben preciso, mentre il secondo \u00e8 ancora in attesa di essere definito dai giuristi; e pu\u00f2 prospettarsi la necessit\u00e0 di una sua successiva definizione anche sul piano legislativo.<br \/>\n\u00a0\u00a0 Sull\u2019altro versante, si pone, a questo proposito un interrogativo cui devono rispondere gli economisti: quello della valutazione dei risultati di un esperimento volontario. In riferimento a un esperimento nel quale la scelta se adottare una nuova disciplina del rapporto di lavoro \u00e8 lasciata ai soggetti interessati, si pone il problema se e in quale misura l\u2019autoselezione dei soggetti stessi sia compatibile con una qualche significativit\u00e0 sul piano scientifico dei risultati dell\u2019esperimento. Quali conclusioni possono esserne correttamente tratte?<\/p>\n<p><strong>7. &#8211; <\/strong>Tutt\u2019altra cosa, rispetto agli esempi qui proposti, \u00e8 l\u2019<strong>abuso terminologico<\/strong> che si manifesta in numerosi provvedimenti legislativi, dove una disposizione viene qualificata come \u201csperimentale\u201d soltanto per attutire il dissenso espresso in proposito dagli oppositori, oppure per giustificare la sua applicazione territorialmente limitata (qui \u201csperimentale\u201d significa soltanto che non ci sono soldi per tutti), ma senza alcuna previsione di una rilevazione corretta dei dati. La nascita del \u201cdiritto sperimentale\u201d deve portare con s\u00e9 anche l\u2019affermarsi di un rigore terminologico, che non consenta pi\u00f9 di spacciare per sperimentazione ci\u00f2 che col metodo sperimentale non ha nulla a che vedere.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 Nel lasciare la parola ai relatori, formulo l\u2019augurio che questo <strong>atto di coraggio<\/strong>, con cui la Fondazione Giuseppe Pera ha scelto di dare il proprio primo contributo alle scienze del lavoro, non si riveli alla prova dei fatti un azzardo temerario. E che esso possa davvero contribuire allo sviluppo di una cultura giuslavoristica che assuma come suoi pilastri fondamentali la sperimentazione e la comparazione.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>(1) Riporto il testo dell\u2019articolo 4 del <a title=\"Ddl Morando 2010\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=8046\" target=\"_blank\">disegno di legge Morando n. 2102\/2010<\/a>.<br \/>\nArt. 4 (<em> Sperimentazione di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili<\/em>)<br \/>\n1. In via sperimentale, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, la Banca d\u2019Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito.<br \/>\n2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entit\u00e0 non superiore alla met\u00e0 dell\u2019imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della popolazione.<br \/>\n3. Entro il 28 febbraio 2017, la Banca d\u2019Italia comunica al Ministro dell\u2019economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 1. Il medesimo Ministro procede, d\u2019intesa con Ministri dello sviluppo economico, dell\u2019economia e delle finanze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonch\u00e9 le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell\u2019efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di valutare l\u2019eventuale prosecuzione della sperimentazione o l\u2019adozione di disposizioni finalizzate all\u2019attuazione e all\u2019estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0IL CONVEGNO DI LUCCA SI PROPONE AMBIZIOSAMENTE DI INAUGURARE UNA NUOVA BRANCA DI STUDI GIUSLAVORISTICI: IL DIRITTO SPERIMENTALE &#8211;\u00a0SE IN CAMPO MEDICO SI CONSIDERA OVVIO CHE NON SI DISTRIBUISCA UN FARMACO PRIMA CHE NE SIANO STATI TESTATI GLI EFFETTI, PERCHE&#8217; NON LO SI DOVREBBE CONSIDERARE OVVIO\u00a0ANCHE NEL CAMPO DELLE POLITICHE DEL LAVORO? 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