
{"id":14214,"date":"2011-04-27T12:39:32","date_gmt":"2011-04-27T11:39:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14214"},"modified":"2011-05-16T23:19:15","modified_gmt":"2011-05-16T22:19:15","slug":"la-battaglia-della-fiom-contro-il-contratto-collettivo-del-2009","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14214","title":{"rendered":"ADN-KRONOS: LA BATTAGLIA DELLA FIOM CONTRO IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 2009 E GLI ACCORDI FIAT"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA SULLA QUESTIONE DEI LIMITI DI EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI METALMECCANICI DEL 2008 E DEL 2009 PONE IN EVIDENZA LA NECESSITA\u2019 URGENTE DI REGOLE CHIARE SU RAPPRESENTANZA SINDACALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Fabio Paluccio, pubblicata <\/em>on line<em>\u00a0dall&#8217;Agenzia <\/em>Adn Kronos <em>il\u00a027 aprile 2011, ma solo in parte per motivi di spazio<\/em>\u00a0&#8211;\u00a0<em>V. anche il testo della <a title=\"Sentenza di Modena\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/sentenza_Modena.pdf\" target=\"_blank\">sentenza del Tribunale di Modena<\/a>\u00a0cui l\u2019intervista si riferisce &#8211; In argomento v. inoltre il mio scritto\u00a0del 2000 su\u00a0<em><a title=\"Estratto da &quot;Il contratto di lavoro&quot;, 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14226\" target=\"_blank\">Che cosa \u00e8 discriminazione antisindacale e che cosa no<\/a><\/em><\/em><\/p>\n<p><strong><!--more-->Professor Ichino, la sentenza del Tribunale di Modena ha accolto il ricorso della Fiom e ritenuto valido l&#8217;accordo per il rinnovo del contratto del 2008 e non l&#8217;accordo separato del 2009. Da giuslavorista, qual \u00e8 il suo giudizio sulla sentenza?<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 esattamente questo il contenuto della sentenza: per il Tribunale di Modena anche il contratto del 2009 \u00e8 valido; ma esso non pu\u00f2 essere imposto ai dissenzienti. Pi\u00f9 precisamente, il contratto stipulato senza la Fiom-Cgil nel 2009 \u00e8 valido ed efficace per gli iscritti ai sindacati stipulanti e per i non iscritti che vi prestano il loro consenso; esso non pu\u00f2, invece, applicarsi agli iscritti alla Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che preferiscano \u201ctenersi\u201d il contratto del 2008 fino alla sua scadenza. Sul piano giuridico, la sentenza \u00e8 ineccepibile. Sul piano pratico, essa pone in evidenza i pasticci cui d\u00e0 luogo il protrarsi ultrasessantennale del regime di \u201cdiritto sindacale transitorio\u201d, conseguente alla mancata attuazione dell\u2019articolo 39 della Costituzione. \u00c8 molto urgente che si provveda a dettare le regole essenziali in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva, che consentano di dirimere in modo chiaro e semplice il contrasto tra sindacati, quando questo \u00e8 insanabile.<\/p>\n<p><strong>Come giudica l&#8217;orientamento di Federmeccanica che, dopo la pronuncia del Tribunale, intende chiedere alle aziende interessate di non corrispondere pi\u00f9 ai lavoratori iscritti a questo sindacato gli aumenti previsti dal rinnovo stesso, e anche di farsi restituire gli aumenti corrisposti finora?<\/strong><br \/>\nL\u2019indicazione che Federmeccanica sta dando alle imprese associate si pone esattamente nella logica della sentenza di Modena. Ai lavoratori che rifiutano il nuovo contratto collettivo del 2009, si riconosce la perdurante applicabilit\u00e0 di quello del 2008, fino alla sua scadenza al 31 dicembre 2011, ma si chiede anche la restituzione degli aumenti retributivi percepiti in applicazione del contratto rifiutato. Qui va messa in conto, tuttavia, un\u2019altra possibile complicazione: i lavoratori che rifiutano il contratto collettivo del 2009 potrebbero sostenere \u2013 un po\u2019 paradossalmente \u2013 che l\u2019aumento retributivo disposto da questo contratto inefficace nei loro confronti sia comunque dovuto, a norma dell\u2019articolo 36 della Costituzione, sotto il profilo della \u201cgiusta retribuzione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Quale probabilit\u00e0 avrebbe questa rivendicazione retributiva di essere accolta dai giudici?<\/strong><br \/>\nSarebbe una tesi molto opinabile: in sostanza il lavoratore chiederebbe al giudice di considerare come parametro per la determinazione della \u201cgiusta retribuzione\u201d dovuta a norma dell\u2019articolo 36 della Costituzione proprio quel contratto collettivo di cui egli rinnega l\u2019efficacia nei propri confronti. Questa tesi, a mio avviso, \u00e8 giuridicamente errata:\u00a0essa avr\u00e0 dunque pi\u00f9 probabilit\u00e0 di essere disattesa dai giudici del lavoro che di essere accolta. Ma qualche giudice disposto ad accoglierla, come \u00e8 accaduto ieri a Torino,\u00a0pu\u00f2 sempre esserci. Anche questa considerazione contribuisce a sottolineare la necessit\u00e0 urgente di norme semplici e chiare in materia di rappresentanza sindacale ed efficacia della contrattazione collettiva.<\/p>\n<p><strong>Qualcuno ipotizza che l\u2019esclusione dei dissenzienti dal godimento dell\u2019aumento disposto dal contratto del 2009 possa configurare una discriminazione antisindacale.<\/strong><br \/>\nSu questo punto dissento nettamente: dieci anni fa ho affrontato proprio questa questione in uno scritto [<em><a title=\"Estratto da &quot;Il contratto di lavoro&quot;, 2000\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14226\" target=\"_blank\">Che cosa \u00e8 discriminazione antisindacale e che cosa no<\/a>\u00a0&#8211; n.d.r.<\/em>] nel quale mi sono proposto di mostrare che proprio il principio di libert\u00e0 sindacale pu\u00f2 imporre all\u2019impresa di applicare un contratto collettivo invece di un altro, per effetto della scelta sindacale compiuta dal lavoratore. E osservavo che una differenziazione del trattamento nascente da una libera scelta del lavoratore non pu\u00f2 evidentemente essere qualificata come discriminazione ai suoi danni. D\u2019altra parte, come anche la sentenza del Tribunale di Modena pone in evidenza, il contratto collettivo del 2008, insieme al minor livello retributivo rispetto a quello del 2009, presenta alcuni aspetti di maggior protezione. Il contratto va applicato nella sua interezza, se non si vuole alterare l\u2019equilibrio negoziale. Non si pu\u00f2 consentire n\u00e9 al datore n\u00e9 al prestatore di lavoro di cogliere fior da fiore, prendendo da un contratto collettivo quel che fa pi\u00f9 comodo e scartandone quel che fa meno comodo.<\/p>\n<p><strong>Veniamo alla vicenda Fiat. Anche l\u00ec carte bollate.\u00a0Qual \u00e8 la sua prognosi riguardo al ricorso della Fiom sulla questione del passaggio dei dipendenti Fiat alle <em>Newco<\/em>?<br \/>\n<\/strong>\u00a0La Fiat sostiene che in questo caso non si verifica\u00a0il &#8220;trasferimento d\u2019azienda&#8221; previsto dall&#8217;articolo 2112 del codice civile, quindi non c&#8217;\u00e8 passaggio diretto di lavoratori dalla vecchia impresa alla nuova, dal momento che tutta la nuova strumentazione produttiva, con gli ingentissimi investimenti necessari, sar\u00e0 fornita dalla <em>newco<\/em>, ovvero dalla societ\u00e0 che assume i lavoratori. Come ho rilevato gi\u00e0 l&#8217;anno scorso, all&#8217;indomani della stipulazione dell&#8217;accordo di Mirafiori, <a title=\"Botta e risposta con L. Mariucci - 29.12.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12052\" target=\"_blank\">replicando a una nota di Luigi Mariucci<\/a>, questa tesi\u00a0potrebbe\u00a0essere disattesa dal giudice del lavoro, il quale (rifacendosi soprattutto a un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia\u00a0di\u00a0europea)\u00a0ritenesse che comunque vi sia trasferimento di azienda per il solo fatto che la nuova impresa assume tutti o la maggior parte dei dipendenti della vecchia impresa. Una decisione giudiziale in questo senso avrebbe per\u00f2 soltanto l\u2019effetto di obbligare la Fiat ad esperire la procedura di consultazione sindacale preventiva (coinvolgendo in essa anche la Fiom) e riconoscere la continuit\u00e0 di tutti i rapporti di lavoro, ma \u2013 per il motivo detto sopra \u2013 non avrebbe effetti sul trattamento economico dei lavoratori.<\/p>\n<p><strong>Ma se c&#8217;\u00e8 trasferimento d&#8217;azienda, a norma del codice civile, i lavoratori hanno il diritto di conservare il contratto collettivo nazionale applicato nell&#8217;azienda di origine, fino alla sua scadenza.<br \/>\n<\/strong>Salvo che il giudice consideri come &#8220;contratto collettivo nazionale&#8221; quello qualificato come &#8220;contratto di primo livello&#8221; &#8211; cio\u00e8 di livello nazionale, appunto &#8211; che \u00e8 stato stipulato con Fim-Cisl e Uilm per tutte le <em>Newco.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><strong>Qui per\u00f2\u00a0la Fiom sostiene che un contratto come quello, stipulato da una sola azienda &#8211; la Fiat &#8211; non pu\u00f2 essere qualificato come contratto nazionale.<br \/>\n<\/strong>Ci sono gi\u00e0 altri esempi, in passato, di contratti stipulati da una sola\u00a0grande azienda, che sono stati considerati come contratti nazionali: per esempio\u00a0quello dei telefonici, stipulato dalla vecchia Sip. La questione, comunque, \u00e8 molto opinabile. Se il giudice accogliesse la tesi della Fiom, resterebbe applicabile fino alla fne del\u00a02112 il contratto collettivo nazionale stipulato dalla Confindustria con Fim-Cisl e Uilm nel 2009. E per gli iscritti alla Fiom resterebbe applicabile quello stipulato dalla Confindustria nel 2008.<\/p>\n<p><strong>Potrebbe la Fiat evitare quest&#8217;ultimo effetto disaffiliandosi anch&#8217;essa dalla Confindustria prima del passaggio dei lavoratori alle <em>Newco<\/em>?<br \/>\n<\/strong>Non direi, perch\u00e9 l&#8217;uscita da Confindustria non farebbe cessare l&#8217;applicazione del contratto collettivo nazionale attualmente in vigore per i rapporti di lavoro che fanno capo alla Fiat.<\/p>\n<p><strong>Un bel pasticcio. Come se ne pu\u00f2 uscire?<br \/>\n<\/strong>Lo dico da molto tempo: l&#8217;unica soluzione \u00e8 una legge sindacale semplice e snella, come quella delineata nel mio <a title=\"D.d.l. 11.11.09 n. 1872\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4987\" target=\"_blank\">disegno di legge n. 1872\/2009<\/a>, che attribuisca\u00a0in modo netto al contratto collettivo aziendale stipulato da una coalizione sindacale maggioritaria il potere di\u00a0disciplinare i rapporti di lavoro nell&#8217;unit\u00e0 produttiva a 360 gradi,\u00a0sostituendosi integralmente al contratto collettivo\u00a0nazionale.\u00a0\u00a0E&#8217; quanto accade da anni in Germania. Una legge come questa scioglierebbe come d&#8217;incanto il groviglio contrattuale che si \u00e8 determinato alla Fiat, evitando la disarticolazione totale del nostro sistema delle relazioni industriali.<strong><br \/>\n<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA SULLA QUESTIONE DEI LIMITI DI EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI METALMECCANICI DEL 2008 E DEL 2009 PONE IN EVIDENZA LA NECESSITA\u2019 URGENTE DI REGOLE CHIARE SU RAPPRESENTANZA SINDACALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Intervista a cura di Fabio Paluccio, pubblicata on line\u00a0dall&#8217;Agenzia Adn Kronos il\u00a027 aprile 2011, ma solo in parte per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,11],"tags":[],"class_list":["post-14214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}