
{"id":1499,"date":"2009-01-29T11:23:53","date_gmt":"2009-01-29T10:23:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1499"},"modified":"2009-06-04T13:35:45","modified_gmt":"2009-06-04T12:35:45","slug":"valutazione-e-trasparenza-nelle-pa-il-parere-di-un-giurista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1499","title":{"rendered":"VALUTAZIONE E TRASPARENZA NELLE P.A.: IL PARERE DI UN GIURISTA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">IL D.D.L. SULLE P.A. PERFEZIONA LE RIFORME CASSESE E BASSANINI-D&#8217;ANTONA<\/span><br \/>\nAudizione del 28 gennaio 2009, nell\u2019ambito della discussione del disegno di legge C. 2031 Governo, approvato dal Senato, \u201cDelega al Governo finalizzata all\u2019ottimizzazione della produttivit\u00e0 del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonch\u00e9 disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL e alla Corte dei Conti\u201d<br \/>\nProf. Alberto Pizzoferrato<br \/>\n<em>Ordinario di Diritto del lavoro nell\u2019Universit\u00e0 di Bologna<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong> Osservazioni generali <\/strong><br \/>\nIl disegno di legge in esame (n. 2031) si apprezza particolarmente per l\u2019innovativa risposta che fornisce al tema della valorizzazione del merito e della produttivit\u00e0 all\u2019interno delle pubbliche amministrazioni ed al contenimento dei costi che ne rappresenta naturale corollario.<br \/>\nLe riforme Cassese e Bassanini-D\u2019Antona degli anni \u201990 hanno contribuito significativamente all\u2019ammodernamento della pubblica amministrazione italiana, assumendo per la prima volta i target dell\u2019efficienza e dell\u2019efficacia dell\u2019azione amministrativa, superando il classico binomio rapporto organico e rapporto di servizio a favore di un \u00abnuovo\u00bb rapporto di lavoro pubblico, paritetico e retto da logiche, strumenti e regole privatistiche, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli organi di governo, e funzioni gestionali di amministrazione concreta, attribuite alla dirigenza pubblica. Tuttavia tali interventi legislativi stanno denotando un\u2019indubbia fragilit\u00e0 applicativa, su un punto nodale, che condiziona il buon funzionamento dell\u2019intero sistema, quello della responsabilizzazione della dirigenza, della programmazione e verifica dei risultati di gestione, della valutazione di qualit\u00e0 dei beni e servizi pubblici resi ai cittadini utenti. In assenza di un mercato competitivo, si sono allargate prassi consociative che in molte occasioni hanno sopito ogni fruttuoso impulso all\u2019innovazione organizzativa ed alla progettualit\u00e0 strategica.<br \/>\nIl disegno di legge in oggetto intende coraggiosamente porre rimedio al problema della deresponsabilizzazione, dell\u2019abbassamento del livello qualitativo dei servizi, del diffondersi di atteggiamenti opportunistici, facendo leva sul controllo esterno di andamento gestionale, sul c.d. civic auditing. Preso atto che la politica non \u00e8 spesso in grado di fornire un\u2019idonea controspinta all\u2019inefficiente gestione dirigenziale, che le associazioni sindacali faticano ad assumere un ruolo super partes di controllori dei servizi, rimanendo ancorati alla loro tradizionale prospettiva rivendicativa, che i cittadini utenti non hanno in molti casi la possibilit\u00e0 di rivolgersi altrove e di appagare i loro bisogni sul mercato privato, data la posizione \u00abmonopolistica\u00bb pubblica (non hanno cio\u00e8 l\u2019opzione di exit, non possono cambiare fornitore in caso di insoddisfazione), si \u00e8 imboccata la strada del controllo diffuso, si \u00e8 dato corpo e sostanza alla voice dell\u2019utenza, alla possibilit\u00e0 di denunciare disservizi, di pretendere, anche in via giurisdizionale amministrativa, il rispetto di standard minimi essenziali riconosciuti attraverso metodologie scientifiche condivise, del formarsi di una consapevolezza critica nell\u2019opinione pubblica, basata su informazioni reali e circostanziate. Insomma, si vuole mettere in campo un meccanismo che, obiettivizzando la funzione gestionale per gruppi di servizi omogenei o affini attraverso indicatori di performance standardizzati, sia in grado di far emergere i risultati effettivi raggiunti, renderli comparabili, pubblicizzarli nelle forme pi\u00f9 aperte possibili, consentire espressioni di dissenso individuale o collettivo sull\u2019attivit\u00e0 prodotta da singole strutture (che pu\u00f2 sfociare anche in sede giurisdizionale).<br \/>\nDa tale processo di trasparenza totale (che passa appunto attraverso gli step della libera accessibilit\u00e0 ai dati, della valutazione effettuata da un organo interno dell\u2019amministrazione ma secondo parametri e indicatori forniti da un\u2019agenzia indipendente che svolge funzioni di indirizzo e supervisione, del c.d. benchmarking comparativo tra amministrazioni omologhe), dovrebbero trarsi, a beneficio degli organi politici di governo, gli elementi necessari per, a monte, costruire pi\u00f9 efficacemente la griglia di obiettivi e traguardi da assegnare in sede di conferimento o rinnovo dell\u2019incarico, a valle, sanzionare il comportamento gestionale deficitario con la mancata conferma o la revoca o, nei casi pi\u00f9 gravi, con il licenziamento; a beneficio dell\u2019utenza, per reclamare un eventuale cambio di gestione in ipotesi di palesi violazioni o sofferenze gestionali; a beneficio degli stessi dirigenti pi\u00f9 meritevoli, per avanzare legittime pretese di incrementi retributivi negoziati sui risultati effettivamente raggiunti. La valutazione della qualit\u00e0 dei servizi resi dall\u2019amministrazione diviene l\u2019asse portante dell\u2019attribuzione di responsabilit\u00e0 e meriti e dunque della distribuzione delle risorse e degli investimenti. Ma non si tratta di una qualunque valutazione, bens\u00ec di un giudizio ponderato secondo parametri e indicatori obbligatori, la cui corretta applicazione viene rimessa alla verifica dell\u2019organismo centrale specializzato ed indipendente, e che culmina con l\u2019assegnazione di uno score univoco.<br \/>\nL\u2019impianto convince, anche se andr\u00e0 verificato e aggiustato alla prova dei fatti (e prima ancora in sede di esercizio della delega), per prevenire fenomeni di \u00abaggiramento\u00bb delle procedure di valutazione o di concentrazione dell\u2019attivit\u00e0 gestionale su risultati di breve periodo, pi\u00f9 facilmente misurabili e remunerabili, o di  scollamento dell\u2019attivit\u00e0 di auditing interna rispetto alle regole uniformi provenienti dall\u2019agenzia centrale.<br \/>\nAllo stesso modo appare del tutto convincente la rivalutazione, operata in chiave meritocratica, del principio di concorsualit\u00e0 non solo nell\u2019accesso, ma anche nelle progressioni verticali del pubblico impiego (incluso il passaggio alla dirigenza di prima fascia), secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale dell\u2019ultimo decennio, che ha sempre salvaguardato con grande vigore l\u2019art. 97 della Costituzione; nonch\u00e9 l\u2019affermazione del principio della selettivit\u00e0 nell\u2019assegnazione delle progressioni economiche, delle funzioni organizzative, degli incentivi premiali, di fatto gi\u00e0 introdotto dalla contrattazione nazionale di comparto, ma con sfumature e soprattutto prassi applicative molto differenziate (cfr. art. 2, c. 32, l. n. 203\/2008: \u201cA decorrere dall&#8217;anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni \u00e8 corrisposto in base alla qualit\u00e0, produttivit\u00e0 e capacit\u00e0 innovativa della prestazione lavorativa\u201d). La solenne riaffermazione della centralit\u00e0 del momento concorsuale non solo assume un importante valore simbolico di riconoscimento dei meriti individuali svincolati da logiche di appartenenza ma preserva da un appiattimento indistinto verso l\u2019alto, stimola l\u2019impegno personale, favorisce il risparmio dei costi e costituisce un argine alla discrezionalit\u00e0 delle scelte effettuate dall\u2019organo di amministrazione.<br \/>\nMeno comprensibile risulta invece la volont\u00e0 di procedere a una nuova ripartizione tra materie riservate alla competenza regolatoria della legge (e sulla base di questa, ad atti di macro o micro-organizzazione) e a quella della contrattazione collettiva, lasciando peraltro immutati gli attuali capisaldi dell\u2019assetto disciplinare (il principio della derogabilit\u00e0 della legge ad opera del contratto collettivo, salvo previsione esplicita contraria da parte della prima; il principio del divieto di duplicazione delle materie fra livello nazionale e decentrato, quest\u2019ultimo chiamato ad esplicarsi all\u2019interno dei limiti e degli ambiti delineati dal contratto di comparto; il principio della piena operativit\u00e0 del contratto collettivo in tema di determinazione dei diritti e delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro). Non ci sembra che la compressione del grado di autonomia del dirigente registratasi nei fatti, sia da ascrivere ad un\u2019impropria distribuzione delle competenze regolatorie; piuttosto potrebbe affermarsi che gli spazi lasciati talvolta liberi dall\u2019inerzia o dall\u2019ignavia del dirigente siano stati riempiti dalla negoziazione collettiva integrativa e dalla prassi di \u201cportare tutto\u201d in commissione trattante, ma nessuna norma di legge pu\u00f2 impedire il verificarsi di un simile fenomeno. Pu\u00f2 farlo solo la minaccia (reale) di una sanzione dissuasiva, che penalizzi l\u2019adozione di modelli organizzativi e gestionali inefficienti. La prima parte dell\u2019art. 2 (c. 1 e c. 2, lett. a-d) appare dunque di scarsa incidenza e di dubbia utilit\u00e0 pratica, oltre che fonte di possibili tensioni sindacali in quanto direttamente incidente sulla libert\u00e0 di contrattazione collettiva.<br \/>\nDiversamente \u00e8 da salutare con favore l\u2019iniziativa contenuta nel prosieguo dell\u2019art. 2, di rivedere e snellire le procedure di contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, focalizzando gli aspetti di controllo preventivo sulle compatibilit\u00e0 finanziarie e di bilancio, riducendo i comparti, unificando la durata giuridica ed economica, rivedendo la composizione dell\u2019ARAN anche in versione \u00abregionalista\u00bb, ridefinendo la struttura e le competenze dei comitati di settore (ma questi ultimi sono davvero necessari e utili o concorrono solo a moltiplicare irragionevolmente le sedi decisionali?). Mancano, ma a questa lacuna dovrebbe provvedere il legislatore delegato, indicazioni precise su quali strumenti adottare per tenere a freno gli andamenti economici della contrattazione decentrata, al di l\u00e0 del generico rinvio ai vigenti controlli operati dalla Corte dei conti, la cui efficacia \u00e8 strettamente correlata al diverso grado di \u201cdinamismo\u201d regionale della stessa.<br \/>\nNon riteniamo pertanto che il testo, nella sua formulazione attuale, possa essere tacciato di dirigismo o di intrusivit\u00e0 nella sfera delle relazioni sindacali, sia perch\u00e9 l\u2019opera di rilegificazione apportata \u00e8 davvero contenuta (ai criteri generali delle progressioni in carriera ed ai procedimenti disciplinari), sia perch\u00e9 comunque nelle menzionate materie l\u2019intervento legislativo si impone a tutela del superiore interesse pubblico al buon andamento ed imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione dinanzi ad una prassi negoziale indebitamente orientata agli avanzamenti \u00aba pioggia\u00bb ed alla difesa pregiudiziale e ad oltranza del dipendente pubblico, anche se reo di comportamenti ad elevato disvalore sociale.<br \/>\nIl testo del disegno di legge in esame non \u00e8 peraltro immune, a nostro avviso, da incongruenze e imperfezioni tecniche, anche di una certa rilevanza, di seguito sommariamente descritte.<\/p>\n<p>Osservazioni specifiche su alcuni profili oggetto di possibile emendamento<br \/>\nIl primo profilo a nostro avviso censurabile \u00e8 rappresentato dall\u2019estensione della valutazione di produttivit\u00e0 a tutto il personale dipendente. La previsione rischia di irreggimentare e burocratizzare il processo, ponendo vincoli esterni al dirigente preposto, con una diretta limitazione delle sue facolt\u00e0  organizzative, senza offrire output gestionali realmente affidabili. Ora, un conto \u00e8 valutare la produttivit\u00e0 di un servizio e conseguentemente la capacit\u00e0 gestionale del soggetto responsabile, diverso discorso \u00e8 promuovere valutazioni di professionalit\u00e0 in via generalizzata e uniforme, da cui far discendere automaticamente l\u2019applicazione di indennit\u00e0 e premi, se non passaggi di livello economico. E\u2019 evidente che la produttivit\u00e0 gioca un importante ruolo nella valutazione della professionalit\u00e0 individuale (anche se non pu\u00f2 essere l\u2019unico, e forse nemmeno il prevalente metro di giudizio), ma non dimentichiamoci che: i) al dipendente privo di incarichi direzionali non \u00e8 addossata alcuna responsabilit\u00e0 gestionale-organizzativa; ii) al dirigente pubblico, come accade per quello privato, deve essere lasciato un margine di manovra operativo per compensare comportamenti virtuosi e attitudini al lavoro particolarmente accentuate; iii) tale margine deve rispondere a criteri di intrinseca ragionevolezza perch\u00e9 non si cada nell\u2019arbitrio o nella disparit\u00e0 ingiustificata di trattamento, ma non si pu\u00f2 richiedere n\u00e9 l\u2019assolvimento di obblighi di formalizzazione eccessivamente defatiganti e dispersivi, n\u00e9 la sottoposizione obbligata a criteri standardizzati esterni (essi possono costituire un utile riferimento, al limite una presunzione di ragionevolezza dell\u2019agire del dirigente, ma non un vincolo gestionale insuperabile alla luce delle concrete condizioni di contesto).<br \/>\nNel contempo non si giustifica l\u2019esclusione delle societ\u00e0 a partecipazione (quanto meno totalitaria o prevalente) pubblica dall\u2019applicazione delle disposizioni sulla valutazione (art. 3). Tale esito mal si concilia con il processo di assimilazione funzionale in atto nel nostro ordinamento giuridico e da ultimo chiaramente espresso dall\u2019art. 18 l. n. 133\/2008 (che impone l\u2019adozione, nelle societ\u00e0 a partecipazione pubblica totale o di controllo, di criteri e modalit\u00e0 per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni), nonch\u00e9 dalla giurisprudenza univoca della Corte dei conti che estende la responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale alle condotte produttive di danno patrimoniale o non patrimoniale commesse da funzionari e dirigenti di societ\u00e0 pubbliche. Come si potrebbe giustificare il fatto che i dirigenti di societ\u00e0 pubbliche debbano essere assunti tramite concorso, rispondano alla collettivit\u00e0 per cattiva gestione delle risorse pubbliche, determinino a carico della societ\u00e0 una responsabilit\u00e0 solidale per danni commessi a terzi nell\u2019esercizio della loro attivit\u00e0 istituzionale, sulla falsariga di quanto previsto dall\u2019art. 28 Cost., e poi non siano soggetti ai meccanismi di valutazione e verifica dei risultati conseguiti al pari degli altri dirigenti pubblici (inclusi quelli di enti pubblici economici)? Il paradosso \u00e8 ancora pi\u00f9 eclatante solo che si pensi al fatto che la Corte dei conti estende attualmente il proprio sindacato giudiziale al merito dei comportamenti organizzativi adottati dai responsabili pubblici: \u00e8 vero che permane il limite dell\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte discrezionali (art. 1, l. n. 20\/1994: ossia il sindacato del giudice sulla compatibilit\u00e0 delle scelte amministrative con i fini pubblici dell\u2019ente), ma \u00e8 altrettanto vero che, a differenza del sindacato del giudice amministrativo, che rimane ancorato alla legittimit\u00e0 degli atti con l\u2019effetto che anche laddove venga riscontrata un\u2019applicazione non conforme delle regole tecniche di giudizio non vi potr\u00e0 mai essere la sostituzione della valutazione del funzionario preposto con quella del giudice procedente, per quanto riguarda il giudizio per danno erariale la Corte dei conti pu\u00f2 valutare se una data decisione organizzativa sia o meno ragionevole, economica, efficace, se, cio\u00e8, sia convenientemente funzionalizzata alla migliore organizzazione del servizio pubblico erogato. Dunque potrebbe, in maniera del tutto insensata, avvenire che ad un dirigente di una societ\u00e0 pubblica non possano essere applicati (ed eventualmente contestati) parametri valutativi generali per la rilevazione di manchevolezze gestionali da parte del proprio datore di lavoro mentre quegli stessi indicatori possano essere utilmente spesi dalla Corte dei conti per il giudizio di responsabilit\u00e0 erariale a carico dello stesso funzionario.<br \/>\nIl secondo profilo di possibile intervento riguarda alcuni aspetti di dettaglio dell\u2019art. 5. Innanzi tutto come si fa a conciliare il principio avanzato al n. 1 per cui al dirigente preposto compete la \u201cindividuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell\u2019ufficio al quale \u00e8 preposto\u201d con la regola generale per cui gli atti di macro-organizzazione sono di competenza dell\u2019organo di governo politico dell\u2019amministrazione? Orbene, come si pu\u00f2 prospettare che sul tema delle piante organiche, dell\u2019individuazione degli uffici e delle linee fondamentali di organizzazione degli stessi possa configurarsi un terreno di codeterminazione fra organo di indirizzo e organo di gestione? E poi, sarebbe davvero utile un tale esito, o non servirebbe soltanto a creare un alibi al dirigente, una vera e propria presunzione di irresponsabilit\u00e0 in ipotesi di divergenza di valutazioni o di impossibilit\u00e0 materiale di dar corso alle sue richieste? Inoltre, sarebbe opportuno coordinare meglio le lett. c) ed e) del comma 2, e chiarire se la perdita del trattamento economico accessorio (per quanto tempo?) sia sanzione di per s\u00e9 adeguata per situazioni di omesso avvio di procedimento disciplinare entro i termini decadenza, e ferma restando l\u2019automa configurazione di un illecito disciplinare ex lett. i) c. 2, art. 6.<br \/>\nAncora: non si comprende la ragione di un potenziamento del ruolo e delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all\u2019art. 22 d.lgs. 165\/2001. Se l\u2019intento primario del disegno di legge \u00e8 quello di identificare con maggiore precisione e pertinenza gli ambiti di inefficienza e improduttivit\u00e0 della pubblica amministrazione per poter intervenire pi\u00f9 efficacemente alla rimozione dei dirigenti incapaci ed alla valorizzazione e conferma dei dirigenti pi\u00f9 dinamici, perch\u00e9 frapporre, tra la valutazione dell\u2019amministrazione, condotta secondo gli indicatori di performance dell\u2019agenzia, e la decisione di revoca dell\u2019incarico per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive imputabili al dirigente (o, nei casi pi\u00f9 gravi, in verit\u00e0 pressoch\u00e9 mai verificatesi, di collocazione a disposizione dei ruoli o di recesso dal rapporto di lavoro), un ulteriore giudizio di merito assunto da un organismo terzo, che pu\u00f2 vanificare e irrimediabilmente bloccare l\u2019iniziativa della p.a., sostituendo la propria valutazione a quella gi\u00e0 coerentemente resa dall\u2019amministrazione interessata? Devono essere in questa sede richiamati, da un lato, l\u2019orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato secondo cui il parere del Comitato dei garanti \u00e8 obbligatorio e vincolante per la p.a. a pena di nullit\u00e0 dell\u2019atto gestionale finale adottato (revoca, messa a disposizione, recesso) per carenza di potere (per tutte, v. Cass. 20 febbraio 2007, n. 3929); dall\u2019altro, l\u2019estensione, ad opera dei contratti collettivi di comparto, dei presupposti e modalit\u00e0 di intervento del Comitato dei garanti con lo sviluppo di prassi applicative estremamente sbilanciate a favore del dirigente pubblico; la previsione di modelli parzialmente differenziati per le regioni e le autonomie locali ai sensi degli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267\/2000. Ma soprattutto \u00e8 bene sottolineare che non sono previsti strumenti di impugnazione da parte della p.a. nei confronti di pareri eventualmente negativi del Comitato dei garanti. La dottrina, onde colmare la sperequazione di trattamento esistente (impugnabilit\u00e0 del giudizio unitamente all\u2019atto gestionale dinanzi al giudice del lavoro da parte del dirigente, vincolata accettazione degli esiti valutativi sfavorevoli da parte della p.a.), ha ammesso la praticabilit\u00e0 di un\u2019azione preventiva di accertamento in ordine alla legittimit\u00e0 del parere reso dal Comitato dei garanti dinanzi al giudice del lavoro, ma ha limitato l\u2019eventuale declaratoria di illegittimit\u00e0 alle ipotesi di violazione dei principi di logicit\u00e0, coerenza, equit\u00e0 nell&#8217;apprezzamento dei fatti, non per consentire una revisione della valutazione di merito difforme condotta dal Comitato. Stanti tali premesse di fondo, ci sembra pi\u00f9 funzionale allo scopo ultimo di questo provvedimento legislativo, ridimensionare il ruolo del Comitato (se non si voglia alla radice eliminare l\u2019art. 22 d.lgs. 165), magari prescrivendo espressamente il carattere solo consultivo e non vincolante del parere reso. Del tutto velleitaria, infine, e dagli indefiniti contorni applicativi, appare la previsione di cui alla lett. l) del c. 2 dell\u2019art. 6, che individua una figura di responsabilit\u00e0 per danno erariale da mancata determinazione da parte del dirigente preposto delle unit\u00e0 di personale in esubero. A parte i rilievi circa la competenza politica delle eccedenze di personale e di mobilit\u00e0 collettiva di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 165\/2001,  si innesca un delicato problema di valutazione ex post da parte della Corte dei conti circa la sussistenza dei presupposti integranti la fattispecie ed i criteri di quantificazione del danno.<br \/>\nIl terzo profilo concerne i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale. Meritevole di migliore specificazione appare il criterio direttivo di cui all\u2019art. 6, c. 2, lett. b). E\u2019 assolutamente condivisibile l\u2019affermazione del principio di non pregiudizialit\u00e0 del procedimento penale rispetto al procedimento disciplinare (con superamento dell\u2019attuale sospensione obbligatoria del secondo in attesa della definizione del primo, di cui al combinato disposto degli artt. 653 c.p.p e 117 dpr n. 3\/1957), foriero di incresciose situazioni di fatto, anche alla luce della temporaneit\u00e0 dei possibili provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio o di trasferimento d\u2019ufficio (non oltre i cinque anni), e della conservazione, seppure parziale (50%), della retribuzione medio tempore maturata. Tuttavia appare opportuno riformulare il disposto, eliminando l\u2019inciso \u201cstabilendo eventuali meccanismi di raccordo all\u2019esito di quest\u2019ultimo\u201d (NdA procedimento penale), e rivedendo il testo in modo da evitare incertezze in sede attuativa. Infatti, se alle pubbliche amministrazioni viene riconosciuta la discrezionalit\u00e0 di esercitare l\u2019azione disciplinare dinanzi a fatti astrattamente integranti fattispecie penalmente rilevanti, in considerazione delle circostanze del fatto concreto, del castello probatorio assunto o assumibile, dei rischi di un\u2019eventuale lesione o aggravamento della lesione all\u2019immagine, alla credibilit\u00e0 e all\u2019efficiente funzionalit\u00e0 della struttura e servizi cui \u00e8 adibito il dipendente incolpato (discrezionalit\u00e0 comunque soggetta a verifica secondo i canoni delle responsabilit\u00e0 dirigenziali); non si pu\u00f2 consentire il travolgimento a posteriori di tale valutazione attraverso una sentenza penale irrevocabile (indifferentemente di assoluzione o di condanna) che faccia stato nel giudizio disciplinare gi\u00e0 concluso (ed eventualmente nel giudizio lavoristico di impugnazione attivato dal dipendente pubblico). Nel caso in cui l\u2019amministrazione decida di espletare integralmente il procedimento disciplinare (vuoi che si chiuda con un provvedimento sanzionatorio, vuoi con una archiviazione), dovr\u00e0 ritenersi svincolata dagli esiti del giudizio penale in itinere, affermandosi una netta separazione tra i due vasi procedimentali, alla stessa stregua di quanto accade per i processi penali in cui la parte lesa non si sia costituita parte civile, optando per l\u2019avvio di un autonomo giudizio civile di risarcimento del danno (art. 652 c.p.p.). Al contrario, se l\u2019amministrazione ritenga di sospendere da subito il procedimento disciplinare in attesa dell\u2019esito del giudizio penale (per la complessit\u00e0 dell\u2019accertamento fattuale, per l\u2019inconfigurabilit\u00e0 di una minaccia immediata di danno all\u2019immagine o da disservizio, per la piena coincidenza fra fatti contestati disciplinarmente e fatti oggetto dell\u2019imputazione penale, o per altre ragioni obiettive), potr\u00e0 mantenersi l\u2019effetto vincolante dell\u2019accertamento compiuto in sede penale e l\u2019efficacia di giudicato delle sentenza irrevocabile di assoluzione o di condanna.<br \/>\nAppare pertanto erroneo prevedere forme di \u201craccordo\u201d in ipotesi di avvenuto compimento del procedimento disciplinare. Da un lato, la scelta dell\u2019amministrazione per la continuazione del procedimento disciplinare, e dunque il ripudio della pregiudizialit\u00e0, rende i due procedimenti paralleli e non interferenti tra loro neppure quanto all\u2019accertamento materiale dei fatti addebitati; d\u2019altro lato, la scelta per la sospensione del procedimento disciplinare perpetua gli attuali meccanismi e conferma, senza necessit\u00e0 di nuove soluzioni, l\u2019insuperabile vincolativit\u00e0 degli esiti processuali penali. In tal modo, la pubblica amministrazione, caso per caso, potr\u00e0 ancorare l\u2019esito disciplinare alle risultanze del processo penale, disponendo la sospensione del giudizio disciplinare; ovvero potr\u00e0 svincolare definitivamente i due procedimenti, rendendoli liberi ed indipendenti fra loro, esercitando e portando a termine l\u2019azione disciplinare in concomitanza con lo svolgimento del processo penale.<br \/>\nLa disposizione in questione potrebbe pertanto essere cos\u00ec riscritta: \u201cprevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, affermando in tal caso la non applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 653 c.p.c. e dunque la non estensibilit\u00e0 dell\u2019efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna\u201d  (in tal senso, in sede di legge delegata, si dovrebbe introdurre, nell\u2019art. 653, cc. 1 e 2, c.p.p. un inciso del tipo \u201csalvo che la pubblica amministrazione abbia gi\u00e0 concluso l\u2019azione disciplinare ai sensi dell\u2019art. 6, c. 2, lett. b), l. n\u2026\u201d).<br \/>\nPotrebbe infine essere utile precisare che, in caso di sospensione del procedimento disciplinare, la sentenza di condanna, anche non irrevocabile (di primo o secondo grado), al pari della sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), possa esplicare efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilit\u00e0 disciplinare laddove l\u2019imputato sia stato prosciolto per prescrizione del reato e quindi non abbia fatto valere nel processo la rinuncia alla prescrizione chiedendo di essere giudicato comunque nel merito; e che la sospensione dal servizio, come il trasferimento di ufficio e la messa in aspettativa o in disponibilit\u00e0 ex art. 3, l. n. 97\/2001, possano operare, in ipotesi di interruzione del procedimento disciplinare, sino alla conclusione definitiva del processo penale, senza vincoli temporali, senza necessit\u00e0 di reiterazione di provvedimenti o valutazioni e senza il presupposto della ricorrenza di particolari tipologie di reato.<br \/>\nIl quarto profilo investe disposizioni immediatamente precettive relative ad aspetti funzionali ed ordinamentali della Corte dei conti. Pare opportuno segnalare che le novit\u00e0 di cui all\u2019art. 9, c. 2, pur richiamando ad un pi\u00f9 incisivo ruolo della Corte, non sono di sostanza ma solo nominalistiche (gi\u00e0 ora la Corte dei conti, oltre ad un residuale controllo preventivo di legittimit\u00e0 su determinati atti, svolge un controllo successivo di gestione che, nella pratica, pu\u00f2 ritenersi pianamente sovrapponibile ai \u201ccontrolli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento\u201d indicati nel primo periodo della disposizione; gi\u00e0 ora sussistono obblighi di comunicazione alle amministrazioni interessate circa l\u2019accertamento di eventuali gravi irregolarit\u00e0 gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione; gi\u00e0 ora l\u2019amministrazione pu\u00f2 agire in via di prevenzione tramite l\u2019autotutela, comprendente la sospensione dell\u2019impegno di somme gi\u00e0 stanziate su determinati capitoli di spesa).<br \/>\nInoltre la trasformazione del Consiglio di presidenza da \u00aborgano di autogoverno\u00bb a \u00aborgano di amministrazione del personale di magistratura\u00bb, potrebbe creare conflitti di costituzionalit\u00e0 con riguardo agli artt. 100, 103, 108 Cost., anche a causa della sottrazione di compiti inerenti all\u2019autorizzazione e revoca degli incarichi extra-istituzionali e soprattutto ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati contabili, che parrebbero espunti dalle nuove competenze del Consiglio di presidenza per effetto della esplicita abrogazione dell\u2019art. 10 l. n. 117\/1988 ad opera del c. 7, peraltro non totale poich\u00e9 comunque rimane salva, ex c. 6, la previsione di cui al c. 2, lett. d) l. 117\/\u201988, relativa all\u2019estrazione professionale dei rappresentanti di nomina parlamentare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL D.D.L. 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