
{"id":15671,"date":"2011-06-29T14:51:59","date_gmt":"2011-06-29T13:51:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=15671"},"modified":"2011-06-30T11:02:14","modified_gmt":"2011-06-30T10:02:14","slug":"si-apre-una-nuova-stagione-delle-relazioni-industriali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=15671","title":{"rendered":"SI APRE UNA NUOVA STAGIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">L&#8217;INTESA STIPULATA DA CONFINDUSTRIA CON CGIL, CISL E UIL CHIUDE UN DECENNIO DI RAPPORTI SINDACALI RISSOSI E POCO CONCLUDENTI &#8211; NOVITA&#8217; RILEVANTISSIME IN MATERIA DI MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA&#8217;, EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI, RAPPORTI FRA CONTRATTI DI DIVERSO LIVELLO E\u00a0CLAUSOLA DI TREGUA<\/span><\/p>\n<p><em>Commento a caldo all&#8217;<strong><a title=\"Accordo interconfederale 28.6.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=15647\" target=\"_blank\">Accordo interconfederale 28 giugno 2011<\/a><\/strong>, pubblicato sul sito <\/em><a title=\"lavoce.info\" href=\"http:\/\/www.lavoce.info\/\" target=\"_blank\">lavoce.info<\/a><em>\u00a0il giorno successivo<\/em><\/p>\n<p><!--more-->\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per farsi un\u2019idea dell\u2019importanza dell\u2019accordo firmato marted\u00ec dalle tre confederazioni sindacali maggiori con Confindustria, basti pensare che esso pu\u00f2 forse <strong>avviare a conclusione la lunghissima fase del cosiddetto \u201cdiritto sindacale transitorio\u201d<\/strong>, aperta nel 1944 con l\u2019abrogazione del regime corporativo e finora mai chiusa, perch\u00e9 restano a tutt\u2019oggi in larga parte inattuati gli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39 della Costituzione repubblicana in materia di contrattazione collettiva. Ma l\u2019accordo, anche se non sar\u00e0 seguito da un intervento legislativo volto ad attuare o modificare quella norma costituzionale, segna comunque la fine di un decennio di relazioni sindacali rissose e poco concludenti. E volta pagina rispetto a un triennio nel quale il ministro del Lavoro si \u00e8 intensamente adoperato per costruire un sistema di relazioni industriali capace di funzionare escludendo la Cgil. Le divergenze tra quest\u2019ultima confederazione e le altre due non sono superate; ma il nuovo accordo interconfederale detta le <strong>regole di democrazia sindacale che consentiranno di dirimere i contrasti, l\u00e0 dove essi si presenteranno come insanabili<\/strong>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pu\u00f2 essere che la firma di questo accordo segni anche l\u2019apertura di una nuova stagione di unit\u00e0 d\u2019azione fra le tre confederazioni maggiori. Ma, anche se cos\u00ec non sar\u00e0, le nuove regole condivise consentiranno di evitare che i dissensi tra sindacati \u2013 fisiologici in un regime di <strong>vero pluralismo sindacale<\/strong> \u2013 si traducano in paralisi delle relazioni industriali e perdita di rilevanza pratica della contrattazione collettiva, come troppo sovente \u00e8 accaduto negli ultimi anni.<\/p>\n<p>RAPPRESENTANZA SINDACALE<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La disposizione contenuta nel primo capoverso dell\u2019accordo ha per oggetto la misurazione della <strong>rappresentativit\u00e0 dei sindacati sul piano nazionale<\/strong>. Qui si affida al CNEL di costruire gli indici di rappresentativit\u00e0 delle confederazioni e delle organizzazioni di settore sulla base di una media tra il \u201cdato associativo\u201d, cio\u00e8 il numero di deleghe conferite dai lavoratori alle imprese per il versamento delle quote di iscrizione a ciascun sindacato, fornito dall\u2019INPS, e il dato relativo ai risultati del voto per le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, fornito dalle confederazioni: si incomincia cos\u00ec finalmente ad attribuire al CNEL una funzione di grande rilievo anche pratico (il che \u2013 sia detto per inciso &#8211; nulla toglie all\u2019opportunit\u00e0 che il numero dei membri e la struttura di questo organo costituzionale vengano drasticamente ridotti).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La misurazione della <strong>rappresentativit\u00e0 al livello aziendale<\/strong> \u00e8 oggetto del quarto e del quinto capoverso dell\u2019accordo. Qui si consolida l\u2019alternativa oggi in atto: dove i tre sindacati vanno d\u2019accordo, si attivano le <em>rappresentanze sindacali unitarie<\/em>-rsu, previste e disciplinate dal protocollo del 23 luglio 1993 (protocollo che \u00e8 espressamente richiamato e, dunque, per questo aspetto rimane in vigore); dove i tre sindacati non vanno d\u2019accordo, si attivano le <em>rappresentanze sindacali aziendal<\/em>i-rsa previste e disciplinate dall\u2019articolo 19 dello Statuto dei lavoratori del 1970. Le rsu sono caratterizzate dall\u2019investitura \u201cdal basso\u201d, data ai rappresentanti dall\u2019essere eletti direttamente dai lavoratori; le rsa sono invece caratterizzate dal rapporto organico esclusivo che le lega al rispettivo sindacato territoriale, il quale designa i propri rappresentanti. Poich\u00e9 l\u2019accordo non prevede una modifica dell\u2019articolo 19 dello Statuto \u2013 salva la previsione del limite triennale di durata della carica di rappresentante sindacale aziendale \u2013, in questo secondo caso la rappresentativit\u00e0 dei sindacati non \u00e8 misurata: donde la perdurante distribuzione dei rappresentanti sindacali in misura pari tra tutti i sindacati accreditati a norma dell\u2019articolo 19 e la necessit\u00e0 di una disciplina particolare in materia di contratto aziendale stipulato da una o pi\u00f9 rsa.<\/p>\n<p>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per la <strong>legittimazione a negoziare sul piano nazionale<\/strong>, l\u2019accordo stabilisce soltanto una soglia minima di rappresentativit\u00e0 (il 5 per cento); non prevede invece alcuna soglia per la stipulazione del contratto di settore. L\u2019accordo non preclude, dunque, l\u2019efficacia del contratto collettivo nazionale stipulato da una coalizione sindacale minoritaria nel settore, ma neppure regola il caso in cui questo contratto si sovrapponga a uno precedente stipulato da una coalizione maggioritaria (\u00e8 il caso verificatosi tra il 2008 e il 2009 nel settore metalmeccanico, dal quale \u00e8 nato un nutrito contenzioso giudiziario). La soluzione della questione resta dunque per ora fondata sui criteri desumibili dal diritto comune dei contratti; ma non \u00e8 escluso che in un futuro prossimo le parti sociali possano fare su questo terreno il passo ulteriore necessario per colmare la lacuna, spianando la strada all\u2019attuazione o modifica degli ultimi tre commi dell\u2019articolo 39 della Costituzione.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il secondo e il terzo capoverso dell\u2019accordo sembrano ribadire l\u2019<strong>assetto centralizzato del sistema della contrattazione sancito dal protocollo del luglio 1993<\/strong>, ribadendo che al livello aziendale essa si esercita soltanto sulle \u201cmaterie delegate\u201d dal contratto nazionale. Ma in materia di contrattazione aziendale le novit\u00e0 sono numerose e assai rilevanti: qui sta la vera svolta.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il contratto aziendale, anche se non sottoscritto da uno o pi\u00f9 dei sindacati firmatari dell\u2019accordo interconfederale, \u00e8 vincolante per tutti sotto una delle due seguenti condizioni: <em>a)<\/em> se <strong>stipulato dalla rsu<\/strong> con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri (quarto capoverso); <em>b)<\/em> se <strong>stipulato da una o pi\u00f9 delle rsa<\/strong> titolari della maggioranza delle deleghe in seno all\u2019azienda; ma in quest\u2019ultimo caso il contratto deve essere sottoposto a referendum se lo chiede uno dei sindacati firmatari dell\u2019accordo interconfederale, oppure il 30 per cento dei lavoratori interessati (quinto capoverso): in tal caso la maggioranza dei votanti pu\u00f2, con il proprio voto contrario, privare il contratto dei suoi effetti.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il sesto capoverso prevede \u2013 e anche questa \u00e8 una novit\u00e0 rilevantissima \u2013 che sia vincolante per tutti i sindacati anche <strong>la clausola di tregua sindacale<\/strong> contenuta nel contratto aziendale, quando ricorrano, alternativamente, le condizioni di cui si \u00e8 detto sopra alle lettere <em>a)<\/em> o <em>b)<\/em>.\u00a0L&#8217;accordo &#8211; in omaggio a un orientamento della dottrina giuslavoristica &#8211; precisa che clausola stessa non \u00e8 vincolante per i singoli lavoratori; ma questa precisazione ha uno scarso effetto pratico,\u00a0dal momento che devono essere i sindacati a proclamare lo sciopero.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Un\u2019altra novit\u00e0 rilevantissima \u00e8 contenuta nel settimo capoverso dell\u2019accordo, dove si prevede che, in linea generale, il contratto nazionale stabilisca \u201ci limiti e le procedure\u201d della <strong>contrattazione aziendale modificativa rispetto al contratto nazionale<\/strong>. Dove il contratto nazionale nulla preveda in proposito, l\u2019accordo autorizza comunque, \u201cal fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell\u2019impresa\u201d, la stipulazione di contratti aziendali modificativi \u201ccon riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l\u2019organizzazione del lavoro\u201d. Se il contratto aziendale \u00e8 stipulato nel rispetto delle condizioni di cui si \u00e8 detto sopra alle lettere a) o b), anche la deroga rispetto al contratto nazionale ha efficacia generale nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se questo accordo interconfederale fosse stato in vigore un anno fa, non si sarebbero posti i problemi giuridici che sono invece sorti in riferimento ai <strong>contratti Fiat<\/strong> di Mirafiori, Pomigliano e Grugliasco, e in particolare ai loro rapporti con i contratti nazionali. L\u2019accordo, per\u00f2, non ha efficacia retroattiva: esso pertanto non pu\u00f2 essere direttamente utilizzato per la soluzione di quelle controversie. La Fiat mantiene dunque la propria richiesta di un <strong>intervento legislativo che colmi la lacuna sulla materia<\/strong>: intervento che potrebbe recepire i contenuti essenziali dell\u2019accordo, estendendone l\u2019efficacia nei confronti di tutti i sindacati, anche di quelli che non lo sottoscriveranno. Sar\u00e0 interessante rilevare, nei giorni prossimi, le posizioni che verranno espresse dai firmatari dell\u2019accordo sulla prospettiva di legificazione di questa materia. Tradizionalmente la Cgil \u00e8 favorevole a questo intervento legislativo e la Cisl vi \u00e8 contraria; ma oggi, per ragioni contingenti, le posizioni potrebbero invertirsi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;INTESA STIPULATA DA CONFINDUSTRIA CON CGIL, CISL E UIL CHIUDE UN DECENNIO DI RAPPORTI SINDACALI RISSOSI E POCO CONCLUDENTI &#8211; NOVITA&#8217; RILEVANTISSIME IN MATERIA DI MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA&#8217;, EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI, RAPPORTI FRA CONTRATTI DI DIVERSO LIVELLO E\u00a0CLAUSOLA DI TREGUA Commento a caldo all&#8217;Accordo interconfederale 28 giugno 2011, pubblicato sul sito lavoce.info\u00a0il giorno successivo<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,11],"tags":[],"class_list":["post-15671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}