
{"id":16009,"date":"2011-07-16T22:37:29","date_gmt":"2011-07-16T21:37:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16009"},"modified":"2011-07-22T18:15:01","modified_gmt":"2011-07-22T17:15:01","slug":"la-stampa-commento-a-caldo-alla-sentenza-sul-contratto-fiat-di-pomigliano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16009","title":{"rendered":"LA STAMPA: COMMENTO A CALDO ALLA SENTENZA SUL CONTRATTO FIAT DI POMIGLIANO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">LA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TORINO APPLICA DI FATTO QUANTO DISPONE IL NUOVO ACCORDO INTERCONFEDERALE: DIRITTO DELLA MAGGIORANZA SINDACALE DI NEGOZIARE CON EFFICACIA PER TUTTI, DIRITTO DELLA MINORANZA DI NON FIRMARE SENZA PERDERE IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><em>Testo integrale dell&#8217;intervista a cura di Luigi Grassia, pubblicata sulla <\/em>Stampa <em>il 17 luglio 2011 (con alcuni piccoli tagli per motivi di spazio), in riferimento alla sentenza pronunciata dal Giudice di Torino\u00a0alle 22 del giorno precedente: l&#8217;intervista \u00e8 stata quindi realizzata tra le 23 e le 24 di quel giorno\u00a0&#8211; In argomento v. anche, in precedenza, la mia <a title=\"Intervista ad Adn-Kronos, 27.4.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14214\" target=\"_blank\">intervista all&#8217;Agenzia Adn-Kronos del 27 aprile scorso<\/a>, nella quale formulavo una previsione che non si discosta di molto da questo primo esito del procedimento giudiziale promosso dalla Fiom a Torino (*)<\/em><\/span><strong><\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>Professor Ichino, come si pu\u00f2 interpretare questa decisione del giudice del lavoro di Torino?<br \/>\n<\/strong>Per una valutazione pi\u00f9 precisa occorrer\u00e0 attendere il deposito della motivazione della sentenza, che dovrebbe avvenire molto presto. Ma mi sembra probabile che per giungere alla decisione pronunciata ieri\u00a0il giudice abbia ritenuto, per un verso, l&#8217;operazione di Pomigliano qualificabile come trasferimento d\u2019azienda, secondo quanto sostiene la Fiom, ma per altro verso ne abbia tratto soltanto una piccola parte delle conseguenze che la Fiom avrebbe voluto.<\/p>\n<p><strong>Pi\u00f9 precisamente?<br \/>\n<\/strong>Se il passaggio dei lavoratori dalla vecchia impresa, la Fiat, alla nuova, cio\u00e8 la cosiddetta <em>newco<\/em>, va considerato come trasferimento d\u2019azienda, la prima conseguenza, a norma di una direttiva europea, \u00e8 che esso deve essere preceduto da una procedura di consultazione sindacale con tutti i sindacati presenti nella vecchia impresa, quindi anche con la Fiom. Il giudice probabilmente ha ritenuto che sia antisindacale l\u2019omissione di questa procedura, la quale dovr\u00e0 dunque essere esperita, con la partecipazione di tutti i sindacati rappresentati presso la vecchia impresa, dunque anche la Fiom.<\/p>\n<p><strong>E l\u2019altra conseguenza?<br \/>\n<\/strong>L\u2019altra conseguenza del trasferimento d\u2019azienda \u00e8 che la nuova impresa, in questo caso la <em>newco<\/em>, deve applicare la disciplina collettiva applicata presso la vecchia, fino a che essa non sia sostituita da una \u201cdisciplina di pari livello\u201d. Qui il giudice del lavoro ha accolto le difese della Fiat, riconoscendo come valido contratto \u201cdi primo livello\u201d quello stipulato a livello nazionale dalla Fiat con Fim e Uilm per il settore auto. Dunque questo contratto sostituisce da subito il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici in entrambe le sue versioni: sia quello del 2008, firmato anche dalla Fiom, sia quello del 2009.<\/p>\n<p><strong>Per\u00f2 la sentenza riconosce anche il diritto della Fiom alle rappresentanze sindacali, e a tutti i relativi diritti previsti dal titolo III dello Statuto, anche presso la <em>newco<\/em> di Pomigliano.<br \/>\n<\/strong>Sul piano della politica del diritto, sembra quasi che il giudice abbia voluto in qualche modo anticipare la generalizzazione degli effetti del <a title=\"Accordo interconfederale 28.6.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=15647\" target=\"_blank\">nuovo accordo interconfederale del 28 giugno<\/a>: diritto della maggioranza sindacale di negoziare con effetti vincolanti per tutti, diritto della minoranza di non firmare, senza per questo perdere il diritto alla rappresentanza riconosciuta in azienda e ai relativi diritti. Non riesco, per\u00f2, a spiegarmi come il giudice abbia potuto costruire questa soluzione sulla base del diritto oggi vigente.<\/p>\n<p><strong>Dov&#8217;\u00e8\u00a0il problema?<\/strong><br \/>\nSulla base della legislazione oggi vigente, avrei capito che venissero riconosciuti \u00a0alla Fiom i diritti sindacali nella nuova azienda se il giudice avesse ritenuto applicabile il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 2008: allora ne sarebbe derivata\u00a0automaticamente la titolarit\u00e0 in capo alla Fiom di quei diritti sindacali. Ma la sentenza pare escludere l\u2019applicazione alla <em>newco<\/em> di quel contratto collettivo: quindi, in base all\u2019articolo 19 dello Statuto nella sua attuale formulazione, la Fiom non avrebbe diritto alle rappresentanze sindacali, non essendo firmataria di alcun contratto collettivo applicato nella nuova azienda. Per capire meglio questa parte del dispositivo occorre attendere la motivazione della sentenza.<\/p>\n<p><strong>In conclusione, si pu\u00f2 parlare di un pareggio tra le parti?<br \/>\n<\/strong>Credo che alla Fiat, come a Fim, Uilm e Fismic, interessasse, molto pi\u00f9 che la parte della sentenza sui diritti sindacali della Fiom, la parte relativa alla legittimit\u00e0 dei nuovi contratti. E su questa parte le difese della Fiat sono state integralmente accolte. Del resto, questa sentenza si pone in perfetta coerenza con l&#8217;equilibrio previsto dal nuovo accordo interconfederale del 28 giugno scorso, di cui la stessa Fiat chiede la generalizzazione con legge.\u00a0Per questo parlerei pi\u00f9 di un 2 a 1 che di un pareggio. Comunque, ripeto, una valutazione pi\u00f9 precisa e motivata si potr\u00e0 fare solo sulla base della motivazione della sentenza.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p><em>(*) Nell&#8217;<a title=\"Intervista ad Adn-Kronos, 27.4.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14214\" target=\"_blank\">intervista all&#8217;Agenzia Adn-Kronos del 27 aprile scorso<\/a> si leggevano questa domanda del giornalista e questa mia risposta:<\/em><br \/>\n<strong>Veniamo alla vicenda Fiat. Anche l\u00ec carte bollate.\u00a0Qual \u00e8 la sua prognosi riguardo al ricorso della Fiom sulla questione del passaggio dei dipendenti Fiat alle <em>Newco<\/em>?<br \/>\n<\/strong>La Fiat sostiene che in questo caso non si verifica\u00a0il \u201ctrasferimento d\u2019azienda\u201d previsto dall\u2019articolo 2112 del codice civile, quindi non c\u2019\u00e8 passaggio diretto di lavoratori dalla vecchia impresa alla nuova, dal momento che tutta la nuova strumentazione produttiva, con gli ingentissimi investimenti necessari, sar\u00e0 fornita dalla <em>newco<\/em>, ovvero dalla societ\u00e0 che assume i lavoratori. Come ho rilevato gi\u00e0 l\u2019anno scorso, all\u2019indomani della stipulazione dell\u2019accordo di Mirafiori, <a title=\"Botta e risposta con L. Mariucci - 29.12.10\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=12052\" target=\"_blank\">replicando a una nota di Luigi Mariucci<\/a>, questa tesi\u00a0potrebbe\u00a0essere disattesa dal giudice del lavoro, il quale (rifacendosi soprattutto a un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia\u00a0di\u00a0europea)\u00a0ritenesse che comunque vi sia trasferimento di azienda per il solo fatto che la nuova impresa assume tutti o la maggior parte dei dipendenti della vecchia impresa. Una decisione giudiziale in questo senso avrebbe per\u00f2 soltanto l\u2019effetto di obbligare la Fiat ad esperire la procedura di consultazione sindacale preventiva (coinvolgendo in essa anche la Fiom) e riconoscere la continuit\u00e0 di tutti i rapporti di lavoro, ma \u2013 per il motivo detto sopra \u2013 non avrebbe effetti sul trattamento economico dei lavoratori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TORINO APPLICA DI FATTO QUANTO DISPONE IL NUOVO ACCORDO INTERCONFEDERALE: DIRITTO DELLA MAGGIORANZA SINDACALE DI NEGOZIARE CON EFFICACIA PER TUTTI, DIRITTO DELLA MINORANZA DI NON FIRMARE SENZA PERDERE IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA Testo integrale dell&#8217;intervista a cura di Luigi Grassia, pubblicata sulla Stampa il 17 luglio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,11],"tags":[],"class_list":["post-16009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}