
{"id":16386,"date":"2011-08-03T12:20:12","date_gmt":"2011-08-03T11:20:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16386"},"modified":"2011-08-09T09:26:05","modified_gmt":"2011-08-09T08:26:05","slug":"il-disegno-di-legge-del-pd-per-la-riforma-elettorale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16386","title":{"rendered":"IL DISEGNO DI LEGGE DEL PD PER LA RIFORMA ELETTORALE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">PREVEDE IL COLLEGIO UNINOMINALE A DOPPIO TURNO PER L\u2019ELEZIONE DEL SETTANTA PER CENTO DEI PARLAMENTARI, MENTRE IL TRENTA PER CENTO SAR\u00c0 ELETTO CON UN SISTEMA PROPORZIONALE &#8211; PROPONGO ALCUNE OSSERVAZIONI CRITICHE IN PROPOSITO<\/span><\/p>\n<p><em>Disegno di legge presentato contemporaneamente al Senato e alla Camera dai Gruppi parlamentari del Partito democratico il 31 luglio 2011 &#8211; Era urgente che una proposta venisse presentata dal Pd: bene, dunque, che questo sia avvenuto; ma vedo nella soluzione\u00a0delineata qualche difetto: innanzitutto il fatto di riproporre (sia pure soltanto per il 30 per cento degli eletti) un sistema fondato sulle liste bloccate decise dai partiti, cio\u00e8 un sistema analogo a quello oggi in vigore e che tutti abbiamo fortemente criticato; in secondo luogo il fatto che &#8211; stante il meccanismo adottato &#8211; i candidati appartenenti alla lista per il proporzionale hanno oggettivamente interesse a che i candidati del loro stesso partito nei collegi uninominali non vincano; infine il fatto che il meccanismo di &#8220;recupero proporzionale&#8221; adottato sia tale da ridurre fortemente l&#8217;effetto maggioritario dei collegi uninominali &#8211; Osservo, infine, che questa proposta di riforma sarebbe molto pi\u00f9 forte se fosse accompagnata dall&#8217;<strong>impegno del Pd a sostegno del referendum abrogativo mirato al ritorno alla legge elettorale precedente<\/strong> (il c.d. <\/em>Mattarellum<em>): senza questo, sar\u00e0 difficile costringere la maggioranza attuale ad accettare una buona riforma<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISEGNO DI LEGGE<\/strong><br \/>\nd\u2019iniziativa dei Senatori Anna Finocchiaro, Enzo Bianco, Luigi Zanda e altri<\/p>\n<p><em>Nuove norme per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RELAZIONE<\/p>\n<p>Onorevoli senatori! &#8211; 1. Nel corso degli ultimi anni, la forma di governo delineata dalla Costituzione ha subito (di fatto) una trasformazione profonda ed il Parlamento ha progressivamente perso sia il potere di indirizzo politico e l\u2019influenza sull\u2019azione del governo, sia la fiducia di molti cittadini.<br \/>\nL\u2019abuso della decretazione d\u2019urgenza e del ricorso all\u2019istituto della questione di fiducia, ad esempio, sono al contempo ormai ben pi\u00f9 che un campanello d\u2019allarme o il segnale di un momento di difficolt\u00e0 nel rapporto tra Parlamento e Governo.<br \/>\nI fenomeni di disaffezione dell\u2019opinione pubblica e di progressiva sfiducia e ripulsa verso ogni forma di organizzazione e di mediazione politica sono davanti agli occhi di tutti, cos\u00ec come i rischi di una sempre pi\u00f9 marcata involuzione populista: il crescente astensionismo nelle ultime elezioni ne \u00e8 una conferma, cos\u00ec come la tendenza alla semplificazione del confronto politico in un confronto tra singoli <em>leader<\/em>.<br \/>\nAll\u2019origine di questa trasformazione (e di questa concentrazione del potere nell\u2019organo esecutivo) vi \u00e8 una trasformazione profonda della realt\u00e0 politica, economica e sociale, nel cui ambito si \u00e8 consumata una crisi dei partiti e della rappresentanza che le ultime modifiche dei sistemi elettorali (l. n. 270del 2005), anzich\u00e9 contrastare, hanno ulteriormente e significativamente acuito.<br \/>\n2. Il sistema elettorale risultato dalla legge n. 270 del 2005 \u00e8 stato, fin dall\u2019inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare.<br \/>\nIn particolare, le perplessit\u00e0 e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare dall\u2019allora minoranza di centrosinistra hanno trovato in larga misura conferma dopo l\u2019applicazione della nuova disciplina, in particolare alle elezioni politiche del 2006.<br \/>\nAlla sua prima prova, il nuovo sistema elettorale si \u00e8 prima di tutto dimostrato inidoneo a garantire la governabilit\u00e0, a causa dell\u2019inefficienza (e della sostanziale irrazionalit\u00e0) del meccanismo dei premi di maggioranza regionali per l\u2019elezione del Senato.<br \/>\nIl sistema non \u00e8 infatti strutturalmente capace di assicurare alla coalizione pi\u00f9 votata la maggioranza assoluta dei seggi al Senato, per effetto della possibile neutralizzazione reciproca dei premi di maggioranza regionali. Questo meccanismo, laddove non annulli o addirittura ribalti &#8211; in termini di seggi &#8211; i risultati elettorali conseguiti dalle coalizioni in termini di voti, produce comunque una irrazionale distorsione della rappresentanza, con esiti del tutto casuali sotto il profilo della composizione delle maggioranze.<br \/>\nIn tal senso, per come configurato, il sistema elettorale vigente sembra contraddire la stessa ratio dell\u2019introduzione di un premio di maggioranza, non riuscendo a contemperare efficacemente l\u2019esigenza di garantire un saldo rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, valido anche per il Senato, con la garanzia di un sufficiente grado di rappresentativit\u00e0 del sistema.<br \/>\nPeraltro, oltre a non assicurare la governabilit\u00e0, il sistema elettorale vigente potrebbe risultare inoltre eccessivamente lesivo del principio di rappresentativit\u00e0, il quale, pur bilanciabile con altri principi costituzionali come la necessit\u00e0 di garantire la stabilit\u00e0, di certo non pu\u00f2 essere compresso in maniera troppo netta. Infatti, non essendo prevista una soglia di consenso minima per l\u2019assegnazione del premio di maggioranza, potrebbe determinarsi un forte squilibrio nel rapporto tra voti conseguiti e seggi ottenuti fino a consentire a liste del tutto minoritarie di avvantaggiarsi \u2013 almeno alla Camera \u2013 in maniera del tutto sproporzionata grazie al premio di maggioranza.<br \/>\nInoltre, l\u2019effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate, della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilit\u00e0 di candidature plurime, ha fatto crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione.<br \/>\nIn particolare, l\u2019ampiezza delle circoscrizioni e la conseguente estensione delle liste bloccate hanno compresso significativamente la riconoscibilit\u00e0 dei candidati da parte dell\u2019elettore, facendo aumentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.<br \/>\n3. Tutto ci\u00f2 \u2013 \u00e8 importante osservare &#8211; non produce peraltro alcuno sviluppo economico. La concentrazione del potere, e la progressiva destrutturazione dei corpi intermedi non aumenta l\u2019efficienza prestazionale delle istituzioni politiche, n\u00e9 accresce la competitivit\u00e0 del sistema Paese.<br \/>\nQuesta situazione concorre solo ad aumentare le disuguaglianze, le divisioni e i conflitti sociali. Il problema dell\u2019unit\u00e0 e della coesione sociale \u00e8 oggi nuovamente un problema serissimo del nostro Paese.<br \/>\nPer contrastare la progressiva lacerazione del tessuto sociale e la crescente perdita di capacit\u00e0 regolativa delle istituzioni occorre dunque procedere ad una solida rilegittimazione delle istituzioni democratico-rappresentative e del sistema politico.<br \/>\n4. In questo contesto, una riforma del sistema elettorale deve in primo luogo perseguire alcuni obiettivi di fondo, da collocarsi nell\u2019attuale fase storica e nel presente contesto politico. In secondo luogo, essa deve scegliere i mezzi pi\u00f9 adeguati a perseguire tali obiettivi.<br \/>\nGli obiettivi di fondo della riforma elettorale devono al tempo stesso saldarsi con la stagione riformatrice della prima met\u00e0 degli anni novanta e tentare di apprendere le lezioni che alcuni fallimenti subiti durante quel percorso hanno impartito.<br \/>\n4.1. Un buon sistema elettorale non pu\u00f2 eludere gli obiettivi di una legittimazione popolare delle maggioranze di governo, che deve consentire in linea di massima all\u2019elettore di scegliere, in quest\u2019ordine, un programma, una coalizione ed un candidato premier. La personalizzazione della politica costituisce un dato irreversibile dell\u2019attuale stagione delle democrazie pluraliste: essa si impone in via di fatto quali che siano le forme di governo ed i contenuti ideologici. La personalizzazione deve tuttavia essere razionalizzata ed inquadrata, trasformandola da guscio vuoto in veicolo sintetico e simbolico di una proposta politica: su di essa deve essere possibile l\u2019espressione di una indicazione popolare. Quest\u2019ultima, al tempo stesso, sarebbe illusoria se non fosse accompagnata da dispositivi, anzitutto politici, finalizzati a proteggere la stabilit\u00e0 della triade programma-coalizione-premier oggetto di indicazione popolare: non certo con irrigidimenti eccessivi ed irrealistici, che verrebbero superati rapidamente dal cambiamento delle condizioni di contesto, ma rilegittimando delle soggettivit\u00e0 collettivi capaci da porsi come punto di coagulo del consenso popolare.<br \/>\n4.2. La legittimazione popolare e la stabilit\u00e0 vanno perseguite non tanto con dispositivi volti a realizzare la preposizione diretta da parte dell\u2019elettorato alle cariche politiche di vertice, quanto attraverso gli strumenti del governo parlamentare di partito. Personalizzazione della politica e soggettivit\u00e0 collettiva vanno perseguite spezzando la spirale perversa dei \u201cpartiti personali\u201d per veicolare in partiti stabilmente organizzati e strutturati, ed al tempo stesso aperti alla partecipazione, le risorse della <em>leadership<\/em>. La scelta deve dunque orientarsi verso un sistema che persegua legittimazione democratica e stabilit\u00e0 di governo promuovendo e non svuotando i partiti politici organizzati.<br \/>\n4.3. Un terzo obiettivo deve muovere da un dato reale del sistema partitico italiano attuale, per accompagnarne l\u2019evoluzione virtuosa, senza n\u00e9 ignorarlo, n\u00e9 tendere illusoriamente a sopprimerlo: il pluralismo delle coalizioni e nelle coalizioni. Una razionalizzazione dell\u2019offerta politica deve favorire il superamento delle formazioni politiche \u201cartificiali\u201d, ma non semplicemente espellere dalla rappresentanza pezzi significativi della cultura politica italiana.<br \/>\n4.4.\u00a0\u00c9 in questo gi\u00e0 complesso quadro di obiettivi che va inserita l\u2019esigenza di superare o quantomeno di attenuare il <em>deficit<\/em> democratico che caratterizza l\u2019attuale sistema elettorale. Il rilancio del ruolo dei partiti in un\u2019ottica di legittimazione delle coalizioni e di stabilit\u00e0 dell\u2019azione di governo (e di quella di opposizione) non deve condurre ad accettare un sistema elettorale come quello attuale, che riduce il voto ad un plebiscito sul Presidente del Consiglio. Le esperienze democratiche pi\u00f9 avanzate in Europa (ad es. Gran Bretagna e Germania) dimostrano che esistono strumenti e tecniche per coniugare la democrazia dei partiti con la legittimazione e la stabilit\u00e0 dei governi e con il controllo democratico degli elettori sui candidati di partito. Ci\u00f2 significa ridare senso al voto come atto di scelta dei deputati non contro, ma dentro i partiti.<br \/>\n4.5.\u00a0\u00c9 in questa prospettiva che va presa in esame l\u2019ipotesi di democratizzare il sistema elettorale mediante la reintroduzione del voto di preferenza. Questa opzione ha senza dubbio il merito di restituire all\u2019elettore un controllo sulle candidature deliberate dalle segreterie di partito, ma essa presenta non pochi inconvenienti. In un contesto di organizzazioni di partito relativamente fragili e da ricostruire e di accentuata personalizzazione politica, le preferenze rischiano di produrre un doppio effetto negativo: quello di scatenare la competizione intrapartitica \u2013 gi\u00e0 ben visibile nelle elezioni regionali \u2013 riducendo la gi\u00e0 scarsa coesione delle formazioni politiche e quello di far lievitare enormemente le spese delle campagne elettorali, e quindi i costi (nascosti, dunque intrinsecamente illeciti) della politica. Per questo motivo, pare preferibile riprendere il modello alternativo di valorizzazione del ruolo dell\u2019elettore: il collegio uninominale. A questo sistema la democrazia italiana si andava gradualmente acclimatando quando \u2013 nel 2005 \u2013 le relative dinamiche sono state interrotte dalla legge elettorale tuttora vigente. Il collegio uninominale \u00e8 invece il luogo nel quale il partito assume il volto concreto di un candidato, che diventa la \u201cfaccia\u201d della coalizione e del programma in uno specifico contesto. Un volto \u201cvisibile\u201d che l\u2019elettore \u00e8 chiamato a giudicare assieme alla proposta politica di scala nazionale ed al suo contenuto.<br \/>\n4.6. Un sistema elettorale basato solo su collegi uninominali maggioritari \u2013 sia a turno unico che a doppio turno \u2013 se presenta il vantaggio della semplicit\u00e0 e della semplificazione della rappresentanza e del rapporto, che esso crea, fra gli elettori ed il deputato del loro territorio, presenta peraltro non pochi svantaggi. Il principale di questi \u00e8 il rilevante effetto distorsivo che esso produce riguardo alla configurazione della rappresentanza. Nell\u2019attuale fase storica esso presenta inoltre il rischio \u2013 ben noto in Canada ed in India \u2013 della eccessiva localizzazione della rappresentanza, al punto che esso potrebbe produrre un parlamento di partiti politici territoriali (magari con una corposa Lega Sud accanto alla gi\u00e0 esistente Lega Nord) ed un parlamento in cui i partiti non maggioritari in una data parte del Paese (si pensi al PD in Sicilia o alla PDL in Emilia-Romagna) potrebbero essere privati della rappresentanza di essa.<br \/>\nOccorre allora combinare le candidature di collegio con quelle di partito, in modo da rafforzare il rapporto fra eletti ed elettori ma senza correrere il rischio di localizzare troppo la rappresentanza stessa.<br \/>\n5. Il sistema elettorale che si intende introdurre con la presente proposta di legge combina, per raggiungere gli obiettivi appena presentati, una percentuale di seggi attribuiti mediante tre diversi \u201ccanali\u201d, per quanto riguarda il sistema elettorale della Camera dei Deputati: a) collegi uninominali; b) una quota proporzionale distribuita su base regionale; c) una quota nazionale di compensazione. L\u2019elettore dispone di una sola scheda, su cui vota solo per un candidato (di partito) in collegi uninominali e, dunque, automaticamente anche per la lista del medesimo partito presentata per circoscrizioni regionali.<br \/>\nIl 70 per cento dei 618 seggi da distribuire in Italia (pari, pertanto, a 433) \u00e8 eletto in collegi uninominali maggioritari. Nei collegi uninominali sono presentate candidature individuali (candidati di partito o indipendenti). E\u2019 eletto al primo turno il candidato che ottiene la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validamente espressi, altrimenti si da&#8217; luogo ad un secondo turno aperto a tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno 10 per cento dei voti degli aventi diritto al primo turno. Nel secondo turno \u00e8 eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.<br \/>\nIl 28 per cento dei seggi \u2013 pari a 173 seggi \u2013 \u00e8 invece attribuito con metodo proporzionale su base regionale o pluriprovinciale, secondo le attuali 26 circoscrizioni regionali o pluriprovinciali. In ogni circoscrizione, ciascun partito ha un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dal candidato di quel partito nel collegio uninominale, sulla base del primo turno elettorale. Da tale somma vengono detratti, per ciascun partito, i voti ottenuti al primo turno dai candidati eletti nei collegi uninominali, sia che l\u2019elezione abbia avuto luogo al primo turno, sia che abbia avuto luogo al secondo. Il riparto dei seggi avviene in ragione proporzionale, esclusivamente su base regionale, con metodo del quoziente corretto a +1 (variante Droop o Hagenbach-Bishoff)<br \/>\nI restanti seggi (circa il 2%, pari cio\u00e8 a 12) pi\u00f9 gli eventuali seggi non attribuiti a livello circoscrizionale vengono attribuiti mediante una quota nazionale di compensazione, composta da una lista di nominativi in ordine alternato e con parit\u00e0 di genere. I voti delle liste nazionali sono calcolati sommando i voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali al primo turno, alla condizione che non siano stati eletti, n\u00e9 i voti siano stati impiegati per l\u2019elezione di candidati nei collegi circoscrizionali.<br \/>\nPer quanto riguarda il sistema elettorale per l\u2019elezione dei membri del Senato della Repubblica si \u00e8 ritenuto pi\u00f9 rispondente alla lettera e allo spirito dell\u2019articolo 57 della Costituzione, il quale prevede che i suoi membri vengano eletti \u201csu base regionale\u201d, prevedere solamente due canali: quello uninominale, per l\u2019elezione del 70 per cento del totale dei suoi membri (pari cio\u00e8 a 216) e quello di lista regionale, per il restante 30% (93 candidati).<br \/>\nPer permettere una tutela della pari opportunit\u00e0 fra i generi, considerato il notevole squilibrio che si registra nelle nostre assembleee rappresentative e la necessit\u00e0 di dar attuazione anche a livello nazionale all\u2019articolo 51 della Costituzione, modificato nel 2003, ma al contempo rispettare i recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale si propone l\u2019introduzione di due misure specifiche.<br \/>\nDa un lato viene previsto che, a pena di inammissibilit\u00e0, nel totale dato dalla somma dei candidati nei collegi uninominali e dei candidati contenuti nell\u2019elenco che compone la lista circoscrizionale cui sono collegati nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento.<br \/>\nAccanto a ci\u00f2, per evitare che i candidati del genere sottorappresentato siano collocati in posizione svantaggiosa nelle liste circoscrizionali o regionali, viene previsto il meccanismo dello zipper system, secondo cui gli elenchi devono presentare una presenza alternata di candidati di entrambi i generi.<br \/>\nPer questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi del presente progetto di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PROPOSTA DI LEGGE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 1.<br \/>\n(Modifiche al Sistema elettorale della Camera dei Deputati)<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante \u201cApprovazione del testo unico delle leggi per l\u2019elezione della Camera dei deputati\u201d, di seguito \u201cTesto unico\u201d, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt.1<br \/>\n1.\u00a0\u00a0\u00a0 La Camera dei deputati \u00e8 eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Il territorio nazionale \u00e8 diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. In queste circoscrizioni, con le modalit\u00e0 stabilite dagli articoli 83 e 84, i seggi sono attribuiti con metodo maggioritario ed eventuale secondo turno di votazione a candidati concorrenti nei collegi uninominali e in ragione proporzionale a candidati concorrenti nei collegi circoscrizionali e nel collegio unico nazionale.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019articolo 3 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt.3<br \/>\n1.\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, \u00e8 effettuata sulla base dei risultati dell\u2019ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla pi\u00f9 recente pubblicazione ufficiale dell\u2019Istituto Centrale di Statistica con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con il Ministro dell\u2019interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Con il medesimo decreto \u00e8 determinato per ciascuna circoscrizione il numero di seggi che sono attribuiti nei collegi uninominali ed il numero di seggi da assegnare a candidati concorrenti in liste circoscrizionali.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 Salvo quanto disposto dall\u2019articolo 2, nell\u2019ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale sono istituiti collegi uninominali in numero eguale al settanta per cento, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore, del complesso dei seggi assegnati alla circoscrizione. I restanti seggi sono assegnati nella circoscrizione a candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, fatta salva una quota di 12 che viene assegnata in un collegio unico nazionale.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0\u00a0 Salvo quanto stabilito dall\u2019articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, alla assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale circoscrizionale almeno uguale al cinque per cento del totale dei voti validi espressi a livello circoscrizionale, calcolata secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019articolo 77, comma 1, numero 2).<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Il comma 2 dell\u2019articolo 4 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c2. Ogni elettore dispone di un voto per l\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale che vale anche per la lista circoscrizionale cui \u00e8 collegato il candidato uninominale prescelto.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0 All\u2019articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 al primo comma, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: \u201ce le candidature nei collegi uninominali che ad essa si collegano secondo quanto dispone l\u2019articolo 18.\u201d;<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 dopo il terzo comma, \u00e8 aggiunto il seguente:<br \/>\n\u201cNon \u00e8 ammessa la presentazione di contrassegni che riproducono in qualsiasi loro parte e composizione il nome, il cognome o il nome di notoriet\u00e0 di uno o pi\u00f9 candidati presenti nelle liste o nelle candidature uninominali collegate al partito o gruppo politico organizzato che presenta il contrassegno.\u201d;<\/p>\n<p>5.\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019articolo 14-bis \u00e8 abrogato<\/p>\n<p>f) dopo l\u2019articolo 17 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt.17-bis<br \/>\n1.\u00a0\u00a0\u00a0 La presentazione delle candidature nei collegi uninominali \u00e8 fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all\u2019articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l\u2019accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall\u2019accettazione scritta del rappresentante, di cui all\u2019articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato pu\u00f2 dichiarare il collegamento con pi\u00f9 di una lista circoscrizionale, n\u00e9 accettare la candidatura in pi\u00f9 di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in pi\u00f9 di un collegio \u00e8 nulla. E\u2019 altres\u00ec nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non venga presentata, ovvero venga ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi.<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, salvo quanto stabilito al comma 2, il contrassegno della lista circoscrizionale cui egli \u00e8 collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell\u2019interno, \u00e8 il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista cui il candidato \u00e8 collegato. Per le candidate donne pu\u00f2 essere indicato il solo cognome o pu\u00f2 essere aggiunto il cognome del marito.<br \/>\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l\u2019indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.<br \/>\n4.\u00a0\u00a0\u00a0 La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non pi\u00f9 di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni \u00e8 ridotto alla met\u00e0. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell\u2019articolo 18-bis.<br \/>\n5.\u00a0\u00a0\u00a0 La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all\u2019estero l\u2019autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.<br \/>\n6.\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che i candidato non ha accettato candidature in altri collegi.\u201d<\/p>\n<p>g) all\u2019articolo 18-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma 2, le parole \u201cabbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell\u2019articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e\u201dsono soppresse;<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 il comma 3, \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/p>\n<p>\u201c3. Ogni lista circoscrizionale, all\u2019atto della presentazione, \u00e8 composta da un elenco di candidati che concorrono ai seggi da assegnare nella circoscrizione. I candidati nelle liste circoscrizionali sono elencati in ordine alternato di genere. Il numero dei candidati concorrenti nella circoscrizione non pu\u00f2 essere superiore alla met\u00e0 dei seggi determinati da distribuire su scala circoscrizionale, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore. Pena la nullit\u00e0 della candidatura, nessuno pu\u00f2 essere presente nell\u2019elenco dei candidati circoscrizionali in pi\u00f9 di una circoscrizione, n\u00e9 pu\u00f2 candidarsi in pi\u00f9 di un collegio uninominale. Il numero minimo e massimo delle candidature \u00e8 ridotto ad un quinto, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche.<br \/>\n3-bis. Ogni lista nazionale, all\u2019atto della presentazione, \u00e8 composta da un elenco di candidati che concorrono ai seggi da assegnare nel collegio unico nazionale. I candidati nelle liste nazionali sono elencati in ordine alternato di genere e in ciascuna lista nessuno dei due generi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento alla unit\u00e0 superiore.\u201d<\/p>\n<p>h) dopo l\u2019articolo 18-bis \u00e8 inserito il seguenti:<\/p>\n<p>\u201cArt. 18-ter<br \/>\n1. A pena di inammissibilit\u00e0, nel totale dato dalla somma delle candidature presentate nei collegi uninominali e dei candidati contenuti nell\u2019elenco che compone la lista circoscrizionale cui sono collegate nessuno dei due generi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento alla unit\u00e0 superiore\u201d<\/p>\n<p>i) all\u2019articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma primo, numero 3), le parole \u201cal comma 2 dell\u2019articolo 18-bis\u201d sono sostituite dalle parole \u201cal comma 3 dell\u2019articolo 18-bis\u201d;<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma primo, dopo il numero 6), \u00e8 inserito seguente:<br \/>\n\u201c6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati gi\u00e0 presentatisi in altro collegio;\u201d;<br \/>\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma primo, dopo il numero 7), \u00e8 aggiunto il seguente:<br \/>\n\u201c8) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con pi\u00f9 di una lista circoscrizionale e, salvo quanto stabilito dal comma 2 dell\u2019articolo 18, nulle le candidature uninominali di candidati che non risultino collegate ad una lista circoscrizionale validamente presentata.\u201d;<\/p>\n<p>j) l\u2019articolo 24 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt. 24<br \/>\n1. L\u2019Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell\u2019ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d\u2019ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l\u2019ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato sar\u00e0 riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell\u2019interno ai sensi dell\u2019articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l\u2019adempimento di cui la numero 4);<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa \u2013 su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni \u2013 dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonch\u00e9 alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell\u2019albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell\u2019ufficio e le altre per l\u2019affissione nella sala della votazione<\/p>\n<p>l) all\u2019articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma primo, le parole \u201cdi cui all\u2019articolo 20\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdi cui all\u2019articolo 18 e all\u2019articolo 20\u201d;<br \/>\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma primo, le parole \u201cdue rappresentanti della lista\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdue rappresentati del candidato nel collegio uninominale o della lista\u201d;<br \/>\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma terzo, le parole \u201ci delegati di lista\u201d sono sostituite dalle parole \u201ci delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista\u201d, le parole \u201cdel deposito delle liste dei candidati\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdel deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati\u201d, e le parole \u201cdel deposito delle liste\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdel deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste\u201d;<\/p>\n<p>m) all\u2019articolo 26, le parole \u201cIl rappresentante di ogni lista di candidati\u201dsono sostituite dalle parole \u201cIl rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati\u201d;<\/p>\n<p>n) all\u2019articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni;<\/p>\n<p>1) al comma primo, numero 4), alle parole \u201ctre copie del manifesto\u201d son premesse le parole \u201ctre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e\u201d;<br \/>\n2) al comma primo, numero 6), le parole \u201cdi lista\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdei candidati nei collegi uninominali e di lista\u201d;<br \/>\n3) al comma primo, numero 8), le parole \u201cun\u2019urna\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdue urne\u201d;<\/p>\n<p>o) l\u2019articolo 31 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt.31<br \/>\nLe schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero del\u2019interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 24. Qualora per l\u2019assegnazione del seggio nei collegi uninominali debba procedersi ad un secondo turno di votazione, nella scheda, con le medesime caratteristiche del modello B, sono riportati soltanto i nomi ed i contrassegni dei candidati i quali nel primo turno elettorale abbiano ottenuto il voto di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia secondo i termini previsti dall\u2019articolo 77, comma 1, numero 1). Le schede riportano in successione, secondo l\u2019ordine del sorteggio, il cognome ed il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno e, acanto ad esso, il contrassegno della lista con esso collegata ed i nomi dei candidati in essa riportati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.<\/p>\n<p>p) all\u2019articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 al comma settimo, le parole \u201cdel manifesto contenente le liste dei candidati\u201d sono sostituite dalle parole \u201cdei manifesti contenti l\u2019elenco delle candidature uninominali e le liste dei candidati circoscrizionali e nazionali\u201d;<\/p>\n<p>q) i commi 2 e 3 dell\u2019articolo 58 sono sostituiti dai seguenti:<\/p>\n<p>L\u2019elettore si reca ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno relativo. Sono vietati altri segni o indicazioni.<br \/>\nL\u2019elettore piega poi la scheda secondo le linee in essa tracciate e la chiude inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.<br \/>\nCompiuta l\u2019operazione di voto l\u2019elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda, ove questa non sia chiusa invita l\u2019elettore a chiuderla facendolo rientrare in cabina; ne verifica l\u2019identit\u00e0 esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull\u2019appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l\u2019appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell\u2019urna.\u201d<\/p>\n<p>r) all\u2019articolo 67, comma primo, sono apportata le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) al numero 2), terzo periodo, dopo le parole \u201cnonch\u00e9 i rappresentanti\u201d sono poste le seguenti: \u201cdei candidati nei collegi uninominali e\u201d<\/p>\n<p>s) all\u2019articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) al comma 3 premettere i seguenti:<br \/>\n\u201c01. Compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall\u2019urna contenente le schede per l\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale \u00e8 stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.<br \/>\n02. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.\u201d<\/p>\n<p>t) all\u2019articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>2. al comma terzo, le parole \u201cdi lista presenti\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdei candidati nel collegio uninominale\u201d;<\/p>\n<p>u) il comma terzo dell\u2019articolo 73 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cAlla cassetta, all\u2019urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell\u2019Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonch\u00e9 le firme del presidente e di almeno due scrutatori.<\/p>\n<p>v) all\u2019articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1)al comma primo, secondo periodo, \u201cdelle liste presenti\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdei candidati nel collegio uninominale e\u201d;<\/p>\n<p>z) l\u2019articolo 77 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArt. 77<br \/>\n1. L\u2019Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\n1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi almeno pari alla met\u00e0 pi\u00f9 uno, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore, del totale dei voti validi espressi nel collegio. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede nella seconda domenica successiva ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i candidati che nel primo turno elettorale abbiano ottenuto voti pari ad almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia all\u2019ufficio centrale circoscrizionale entro il primo venerd\u00ec successivo allo svolgimento del primo turno elettorale. Nel secondo turno elettorale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parit\u00e0 l\u2019Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto tra essi il candidato che al primo turno elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti;<br \/>\n2) determina la cifra elettorale circoscrizionale teorica di ogni lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa al primo turno; Vengono escluse dal riparto al livello circoscrizionale le liste che non abbiano ottenuto una cifra teorica almeno uguale al cinque per cento del totale dei voti validamente espressi.<br \/>\n3) determina il quoziente elettorale circoscrizionale; a tal fine aumenta di una unit\u00e0 il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 3, lettera b) e divide per tale numero il totale dei voti validi espressi per tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione al primo turno; la parte intera di tale risultato costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;<br \/>\n4) al termine delle operazioni del secondo turno elettorale, calcola la cifra elettorale circoscrizionale effettiva di ciascuna lista ammessa sottraendo alla cifra elettorale circoscrizionale teorica di ciascuna lista determinata ai sensi del numero 2) i voti ottenuti al primo turno elettorale dai candidati nei collegi uninominali con essa collegati che siano risultati eletti;<br \/>\n5) divide la cifra elettorale circoscrizionale effettiva di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 4) per il quoziente elettorale circoscrizionale determinato ai sensi del numero 3) e attribuisce a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi ottenuti da tale operazione; i seggi che residuano sono attribuiti, uno ciascuno, alle liste i cui voti residuali risultino pi\u00f9 alti, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore; a tal fine si considerano voti residuali anche le cifre elettorali delle liste ammesse che non hanno dato luogo alla attribuzione di alcun quoziente intero;<br \/>\n6) determina il numero dei voti validi non utilizzati da ciascuna lista per l\u2019attribuzione dei seggi in sede circoscrizionale;<br \/>\n7) al termine delle operazioni relative al secondo turno di votazione comunica all\u2019Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei voti validi ottenute da ciascuna lista, non utilizzate per l\u2019attribuzione di seggi alle liste circoscrizionali;<br \/>\n2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il presidente dell\u2019Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo le risultanze delle attribuzioni di cui al comma 1, numero 1) e successivamente proclama eletti i candidati compresi nell\u2019elenco di candidati circoscrizionali di ciascuna lista alla quale l\u2019Ufficio ha attribuito seggi ai sensi del comma 1, numero 6), procedendo secondo l\u2019ordine in cui i candidati sono collocati nella lista e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Qualora il numero di seggi da assegnare risulti superiore al numero dei candidati contenuti nella lista circoscrizionale, i seggi ulteriori vengono assegnati ai candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale. Parimenti, il presidente dell\u2019Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione dei candidati eletti nei collegi uninominali secondo l\u2019attribuzione dei seggi effettuata a seguito del secondo turno di votazione.<\/p>\n<p>aa) all\u2019articolo 79, ai commi quinto e sesto, in ciascuna delle occorrenze, al posto delle parole \u201cdelle liste dei candidati\u201d sono inserite le seguenti: \u201cdei candidati nei collegi uninominali e\u201d;<\/p>\n<p>bb) l\u2019articolo 83 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u201cArt. 83<br \/>\n1. Al termine delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali relative al secondo turno di votazione, l\u2019Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\n1) determina:<br \/>\na) il totale nazionale dei voti attribuiti ai candidati nei collegi uninominali che non siano stati eletti e le cui liste circoscrizionali collegate non abbiano conseguito seggi nel riparto proporzionale circoscrizionale;<br \/>\nb) le liste che abbiano ottenuto una quota dei voti di cui alla lettera a) che si siano presentate con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni;<br \/>\nc) il totale nazionale dei voti di cui alla lettera a) spettante a ciascuna lista di cui alla lettera b);<br \/>\n2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, \u2026 sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti cos\u00ec ottenuti, i pi\u00f9 alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire , disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parit\u00e0 di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio \u00e8 attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit\u00e0 di quest\u2019ultima, per sorteggio;<\/p>\n<p>cc) l\u2019articolo 84 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u201cArt. 84<br \/>\n1. Compiute le operazioni di cui all\u2019articolo 83 l\u2019Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 2) del medesimo articolo secondo l\u2019ordine di presentazione dei candidati.<\/p>\n<p>2. Di tutte le operazioni dell\u2019Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare \u00e8 rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l&#8217;altro esemplare \u00e8 depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.<\/p>\n<p>dd) l&#8217;articolo 85 \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>ee) i commi 1 e 2 dell&#8217;artico 86 sono sostituiti dai seguenti;<br \/>\n1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta \u00e8 attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all&#8217;articolo 77, comma 1, numero 4). Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali si da luogo ad elezione suppletiva.<br \/>\n2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 85, comma 2.\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 2.<br \/>\n(Modifiche al Sistema elettorale del Senato della Repubblica)<\/p>\n<p>1. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante \u201cTesto unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica\u201d, di seguito \u201cTesto unico\u201d, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) L\u2019articolo 1 \u00e8 sostituito dal seguente<\/p>\n<p>\u201cArticolo 1<br \/>\n1. Il Senato della Repubblica \u00e8 eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell\u2019articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell\u2019ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla pi\u00f9 recente pubblicazione ufficiale dell\u2019Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell\u2019interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.<br \/>\n2. Con il medesimo decreto \u00e8 determinato per ciascuna regione il numero di seggi che sono attribuiti nei collegi uninominali ed il numero di seggi da assegnare a candidati concorrenti in liste regionali ed alla lista nazionale.<br \/>\n3. Nell\u2019ambito di ciascuna circoscrizione regionale sono istituiti collegi uninominali in numero eguale al settanta per cento, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore, del complesso dei seggi assegnati alla circoscrizione. Il restante trenta per cento dei seggi viene assegnato nella circoscrizione regionale a candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali regionali.<br \/>\n4. Salvo per le liste espressione di minoranze linguistiche secondo quanto previsto dall\u2019articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale nelle circoscrizioni concorrono soltanto le liste che ottengono, rispettivamente e separatamente per ciascuna delle due assegnazioni, una cifra elettorale regionale almeno uguale al cinque per cento del totale dei voti validi espressi per le liste concorrenti nella circoscrizione.<br \/>\n5. L\u2019assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti \u00e8 effettuata con metodo maggioritario ed eventuale secondo turno di votazione a candidati concorrenti nei collegi uninominali e in ragione proporzionale a candidati concorrenti nei collegi regionali, con le modalit\u00e0 stabilite dal Titolo VI della presente legge.<br \/>\n6. La regione Valle d\u2019Aosta \u00e8 costituita in unico collegio uninominale.<br \/>\n7. La regione Trentino-Alto Adige \u00e8 costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione \u00e8 attribuita con metodo del recupero proporzionale.<\/p>\n<p>b) All\u2019articolo 2 le parole \u201csulla base dei voti espressi\u201d sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti \u201cespresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni regionali\u201d<\/p>\n<p>c) L\u2019articolo 8 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArticolo 8<br \/>\n1. Coloro che intendono presentare candidature per l\u2019elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell\u2019interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l\u2019osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, cos\u00ec come modificato dall\u2019articolo 1 della presente legge.\u201d<\/p>\n<p>d) L\u2019articolo 9 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArticolo 9<br \/>\n1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali \u00e8 fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste circoscrizionali regionali alle quali gli stessi aderiscono con l\u2019accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall\u2019accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato pu\u00f2 dichiarare il collegamento con pi\u00f9 di una lista circoscrizionale, n\u00e9 accettare la candidatura in pi\u00f9 di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in pi\u00f9 di un collegio \u00e8 nulla. E\u2019 altres\u00ec nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione regionale non sia presentata, ovvero venga ricusata, la lista circoscrizionale regionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi.<br \/>\n2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale cui egli \u00e8 collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell\u2019interno, \u00e8 il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione regionale la lista cui il candidato \u00e8 collegato. Per le candidate donne pu\u00f2 essere indicato il solo cognome o pu\u00f2 essere aggiunto il cognome del marito.<br \/>\n3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l\u2019indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.<br \/>\n4. La presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non pi\u00f9 di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni \u00e8 ridotto alla met\u00e0. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.<br \/>\n5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all\u2019articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all\u2019estero l\u2019autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.<br \/>\n6. L\u2019accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che i candidato non ha accettato candidature in altri collegi.<br \/>\n7. Ogni lista, all\u2019atto della presentazione, \u00e8 composta da un elenco di candidati che concorrono ai seggi da assegnare nella circoscrizione regionale. I candidati nelle liste regionali sono elencati in ordine alternato di genere. Il numero dei candidati concorrenti nella circoscrizione regionale non pu\u00f2 essere superiore alla met\u00e0 dei seggi determinati da distribuire su regionale, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore. Il numero minimo e massimo delle candidature \u00e8 ridotto, rispettivamente, ad un quinto e ad un terzo, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 inferiore, per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche. Pena la nullit\u00e0 della candidatura, nessuno pu\u00f2 essere presente nell\u2019elenco dei candidati circoscrizionali in pi\u00f9 di una regione n\u00e9 pu\u00f2 candidarsi in pi\u00f9 di un collegio uninominale.<br \/>\n8. A pena di inammissibilit\u00e0, nel totale dato dalla somma delle candidature presentate nei collegi uninominali e dei candidati contenuti nell\u2019elenco che compone la lista regionale cui sono collegate nessuno dei due generi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento alla unit\u00e0 superiore.<br \/>\n9. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d&#8217;appello o del tribunale sede dell&#8217;ufficio elettorale regionale, con l&#8217;osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cos\u00ec come modificato dall\u2019articolo 1 della presente legge.<\/p>\n<p>e) All\u2019articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>1) Al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: \u201csecondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge\u201d<br \/>\n2) Al comma 2 le parole \u201cdelle liste di candidati\u201d sono soppresse<br \/>\n3) Al comma 5 dopo le parole \u201cdelle liste di candidati\u201d sono inserite le seguenti: \u201co di singoli candidati\u201d<\/p>\n<p>f) L\u2019articolo 11 \u00e8 sostituito dal presente:<\/p>\n<p>\u201cArticolo 11<br \/>\n1. L\u2019Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell\u2019ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:<br \/>\n1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d\u2019ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l\u2019ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato viene riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;<br \/>\n2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;<br \/>\n3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione regionale i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell\u2019interno ai sensi dell\u2019articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l\u2019adempimento di cui la numero 4);<br \/>\n4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione regionale, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonch\u00e9 alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell\u2019albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell\u2019ufficio e le altre per l\u2019affissione nella sala della votazione;<br \/>\n5) provvede alla stampa delle schede di votazione, recanti il contrassegno di ogni candidato accanto al nominativo del candidato stesso. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero del\u2019interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle D e E, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione regionale. Qualora per l\u2019assegnazione del seggio nei collegi uninominali debba procedersi ad un secondo turno di votazione, nella scheda, con le medesime caratteristiche del modello D, sono riportati soltanto i nomi ed i contrassegni dei candidati i quali nel primo turno elettorale abbiano ottenuto il voto di almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato richiesta di rinuncia secondo i termini previsti dall\u2019articolo 16, comma 1, numero 1). Le schede riportano in successione, secondo l\u2019ordine del sorteggio, il cognome ed il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno e, accanto ad esso, il contrassegno della lista con esso collegata ed i nomi dei candidati in essa riportati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.<br \/>\n2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.<br \/>\n3. La scheda elettorale per l&#8217;elezione uninominale nel collegio della Valle d&#8217;Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.<\/p>\n<p>g) All\u2019articolo 12 le parole \u201cdelle liste di candidati\u201d sono soppresse<\/p>\n<p>h) L\u2019articolo 14 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cArticolo 14<br \/>\n1. Ogni elettore traccia con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno relativo. Sono vietati altri segni o indicazioni.<\/p>\n<p>i) Gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:<\/p>\n<p>\u201cArticolo 16<br \/>\n1. L\u2019Ufficio centrale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o pi\u00f9 esperti scelti dal presidente:<br \/>\n1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformit\u00e0 ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi almeno pari alla met\u00e0 pi\u00f9 uno, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore, del totale dei voti validi espressi nel collegio. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, si procede nella seconda domenica successiva ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i candidati che nel primo turno elettorale abbiano ottenuto voti pari ad almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e che non abbiano presentato espressa rinuncia all\u2019ufficio centrale circoscrizionale entro il primo venerd\u00ec successivo allo svolgimento del primo turno elettorale. Nel secondo turno elettorale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parit\u00e0 l\u2019Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto tra essi il candidato che al primo turno elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti;<br \/>\n2) determina la cifra elettorale regionale teorica di ogni lista. Tale cifra \u00e8 data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa al primo turno. Vengono escluse dal riparto al livello circoscrizionale le liste che non abbiamo ottenuto una quota almeno uguale al cinque per cento del totale dei voti validamente espressi.<br \/>\n3) determina il quoziente elettorale regionale; a tal fine aumenta di una unit\u00e0 il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione regionale ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 3 e divide per tale numero il totale dei voti validi espressi per tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale; la parte intera di tale risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;<br \/>\n4) al termine delle operazioni del secondo turno elettorale, sottrae alla cifra elettorale regionale teorica di ciascuna lista ammessa, determinata ai sensi del numero 2), i voti ottenuti al primo turno elettorale dai candidati nei collegi uninominali con essa collegati, che siano risultati eletti<br \/>\n5) divide la cifra elettorale regionale effettiva di ciascuna lista di cui al numero 4) per il quoziente elettorale circoscrizionale determinato ai sensi del numero 3) e attribuisce a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi ottenuti da tale operazione; i seggi che residuano sono attribuiti, uno ciascuno, alle liste i cui voti residuali risultino pi\u00f9 alti; a tal fine si considerano voti residuali anche le cifre elettorali delle liste ammesse che non hanno dato luogo alla attribuzione di alcun quoziente intero;<br \/>\n2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il presidente dell\u2019Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo le risultanze delle attribuzioni di cui al comma 1, numero 1) e successivamente proclama eletti i candidati compresi nell\u2019elenco di candidati regionali di ciascuna lista alla quale l\u2019Ufficio ha attribuito seggi ai sensi del comma 1, numero 5), procedendo secondo l\u2019ordine in cui i candidati sono collocati nella lista e sino a concorrenza del numero dei seggi in palio. Parimenti, il presidente dell\u2019Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione dei candidati eletti nei collegi uninominali secondo l\u2019attribuzione dei seggi effettuata a seguito del secondo turno di votazione.<\/p>\n<p>l) All\u2019articolo 19 le parole da \u201cnella lista segue\u201d sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: \u201csegue nella graduatoria di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, numero 4). Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali si da luogo ad elezione suppletiva.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Articolo 3<br \/>\n(Delega al governo per determinazione dei collegi uninominali)<\/p>\n<p>1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 23 agosto,1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui agli articoli 1 e 2, nell&#8217;ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:<br \/>\na) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneit\u00e0 economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma.. non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, n\u00e9 dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno pi\u00f9 collegi. In quest&#8217;ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell&#8217;ambito del comune medesimo o della medesima citt\u00e0 metropolitana istituita ai sensi dell&#8217;articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi tender\u00e0 a conformarsi, per quanto possibile, ad unit\u00e0 multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l&#8217;elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell&#8217;esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;<br \/>\nb) la popolazione di ciascun collegio pu\u00f2 scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione. quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il venticinque per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione \u00e8 determinato arrotondando all&#8217;unit\u00e0 inferiore il quoziente ottenuto dividendo per 2 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.<br \/>\n2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dall\u2019entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all&#8217;articolo 7, comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Lo schema \u00e8 predisposto entro due mesi dalla data dell\u2019insediamento quando i Presidenti delle Camere procedono al rinnovo della Commissione.<br \/>\n3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall&#8217;invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, \u00e8 trasmesso alle Camere, ai fini dell&#8217;espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia;<br \/>\nladdove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.<br \/>\n4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 4.<br \/>\n(Regolamento di attuazione)<\/p>\n<p>1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto, 1988, n. 400, i regolamenti di attuazione della presente legge anche ad integrazione e modificazione del D.P.R. 5 gennaio 1994, n 14.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 5.<br \/>\n(Disciplina transitoria)<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, e la disciplina per le elezioni del Senato della repubblica prevista dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 6<br \/>\n(Entrata in vigore)<\/p>\n<p>1. La presente legge \u00e8 dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREVEDE IL COLLEGIO UNINOMINALE A DOPPIO TURNO PER L\u2019ELEZIONE DEL SETTANTA PER CENTO DEI PARLAMENTARI, MENTRE IL TRENTA PER CENTO SAR\u00c0 ELETTO CON UN SISTEMA PROPORZIONALE &#8211; PROPONGO ALCUNE OSSERVAZIONI CRITICHE IN PROPOSITO Disegno di legge presentato contemporaneamente al Senato e alla Camera dai Gruppi parlamentari del Partito democratico il 31 luglio 2011 &#8211; Era [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,41],"tags":[],"class_list":["post-16386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-progetti-di-legge","category-riforma-elettorale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}