
{"id":16564,"date":"2011-08-25T22:27:37","date_gmt":"2011-08-25T21:27:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16564"},"modified":"2011-08-26T10:11:34","modified_gmt":"2011-08-26T09:11:34","slug":"la-riforma-del-lavoro-non-si-fa-lanciando-il-sasso-e-nascondendo-la-mano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16564","title":{"rendered":"LA RIFORMA DEL LAVORO NON SI FA LANCIANDO IL SASSO E NASCONDENDO LA MANO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">UNA QUESTIONE DELICATA COME QUELLA DEI LICENZIAMENTI NON PU\u00d2 ESSERE OGGETTO DI UNA DELEGA IN BIANCO ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE: OCCORRE UN DISEGNO EQUILIBRATO E ORGANICO, MA SOPRATTUTTO UN LEGISLATORE CHE SE NE ASSUMA APERTAMENTE LA RESPONSABILIT\u00c0 POLITICA E TECNICA<\/span><\/p>\n<p><em>Intervento pubblicato sul <\/em>Corriere della Sera <em>nella rubrica &#8220;Lettera sul Lavoro&#8221; il 26 agosto 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more-->Caro Direttore, la \u201cmanovra aggiuntiva\u201d varata dal Governo con il decreto-legge del 13 agosto contiene, all\u2019articolo 8, una norma di rilievo davvero eccezionale. La norma stabilisce che ciascuna azienda, mediante un accordo stipulato con le proprie rappresentanze sindacali, pu\u00f2 modificare qualsiasi aspetto della disciplina dei rapporti di lavoro, compresi gli effetti dell\u2019eventuale licenziamento ingiustificato, con la sola eccezione delle sanzioni contro le discriminazioni.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Colpisce il contrasto tra le dichiarazioni minimaliste del ministro del Lavoro (\u201cl\u2019articolo 18 non \u00e8 stato toccato\u201d) e la portata potenzialmente rivoluzionaria di questa disposizione. \u00c8 vero: l\u2019articolo 18 non viene formalmente menzionato; ma \u00e8 evidente come ora qualsiasi contratto aziendale possa letteralmente svuotarlo. E non solo in materia di licenziamento; d\u2019ora in poi un semplicissimo accordo stipulato dall\u2019imprenditore con le rappresentanze sindacali potrebbe eliminare qualsiasi vincolo anche in materia di trasferimento, di mutamento di mansioni, di orario, di malattia. Potrebbe persino \u2013 la norma lo dice esplicitamente \u2013 esonerare l\u2019impresa committente dalla corresponsabilit\u00e0 con l\u2019appaltatore per i contributi previdenziali e le ritenute fiscali sulle buste-paga dei lavoratori, all\u2019insaputa dell\u2019Inps e dell\u2019Erario.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c8 probabile che in sede di conversione in legge la maggioranza apporti alcune correzioni e limitazioni alla norma, se non altro per integrarla con un indispensabile criterio di selezione delle rappresentanze sindacali che firmano l\u2019accordo; inoltre per evitare che essa venga immediatamente abrogata dalla Corte costituzionale per contrasto con i vincoli derivanti, in materia di lavoro, dai trattati internazionali, dalle direttive europee e dalla stessa Costituzione. Anche scontando questi probabili perfezionamenti tecnici in corso d\u2019opera, non \u00e8 comunque esagerato affermare che con una norma di questo genere l\u2019intero diritto del lavoro verrebbe reso derogabile. In teoria. Ma sul piano pratico? Prima che, ritornati dalle vacanze e appresa la novit\u00e0, i liberisti esultino e gli estimatori del nostro vecchio diritto del lavoro scatenino il finimondo occorre interrogarsi con attenzione circa le possibili conseguenze effettive di una norma di questo genere.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La prima conseguenza sarebbe quella di dividere nettamente il nostro tessuto produttivo in due. Da una parte le aziende \u2013 quasi tutte quelle di dimensioni medio-grandi \u2013 in cui la maggioranza dei dipendenti \u00e8 saldamente rappresentata dai sindacati confederali maggiori: qui \u00e8 difficile pensare che la contrattazione aziendale possa portare a deroghe sconvolgenti rispetto alla legge vigente. Qualche cosa di questo genere potrebbe invece accadere nelle altre aziende, soprattutto in quelle di piccole dimensioni, dove comunque le rappresentanze sindacali non sono costituite e l\u2019imprenditore ha minori difficolt\u00e0 a farne nascere di disponibili a qualsiasi accordo. Un primo effetto che occorre mettere in conto sarebbe dunque l\u2019aggravarsi del dualismo attuale tra le imprese medio-grandi sindacalizzate, che presumibilmente resterebbero per lo pi\u00f9 assoggettate all\u2019applicazione integrale dello Statuto dei lavoratori e in particolare dell\u2019articolo 18, e tutte le altre, che occupano pi\u00f9 di met\u00e0 dei lavoratori italiani, dove ogni disposizione protettiva potrebbe essere azzerata.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel fronte liberista qualcuno pu\u00f2 forse ritenere che l\u2019abbattimento delle vecchie rigidit\u00e0 sia comunque un bene, anche se limitato a questa parte soltanto del tessuto produttivo. Ma c\u2019\u00e8 da dubitare che, pur limitato a quest\u2019area, l\u2019effetto di una flessibilizzazione si verificherebbe per davvero. Immaginiamo che cosa potrebbe accadere in un caso di licenziamento in una azienda dove un accordo con le rappresentanze sindacali abbia escluso l\u2019applicazione dell\u2019articolo 18. Il lavoratore, se ben assistito, sollever\u00e0 davanti al giudice del lavoro una questione di costituzionalit\u00e0 (\u201ccome pu\u00f2 il rappresentante di un sindacato cui non sono iscritto privarmi della protezione prevista da una legge dello Stato, oltretutto senza una adeguata compensazione\u201d); oppure sollever\u00e0 altre questioni, circa la validit\u00e0 della designazione del rappresentante che ha stipulato l\u2019accordo, o circa la sua rappresentativit\u00e0 effettiva. Una parte dei giudici respinger\u00e0 queste eccezioni; ma un\u2019altra parte le accoglier\u00e0, o disporr\u00e0 complesse istruttorie in proposito, nel frattempo reintegrando il lavoratore in via provvisoria. Qualche giudice forse applicher\u00e0 il \u201ccomma 22\u201d: \u201cun sindacato che accetti l\u2019azzeramento dell\u2019articolo 18 non pu\u00f2 che essere un sindacato di comodo, dunque l\u2019accordo non pu\u00f2 che essere nullo\u201d; fra qualche anno, in appello o in cassazione, la sentenza sar\u00e0 forse annullata, ma intanto il lavoratore verr\u00e0 reintegrato e risarcito. L\u2019effetto complessivo non sar\u00e0 comunque una maggiore flessibilit\u00e0 del nostro tessuto produttivo, neppure l\u00e0 dove contratti di questo genere verranno stipulati, ma soltanto un fattore di maggiore complessit\u00e0 e imprevedibilit\u00e0 del nostro sistema.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La realt\u00e0 \u00e8 che riforme cos\u00ec ambiziosamente incisive non possono essere oggetto di una delega in bianco alla contrattazione aziendale. Occorre un disegno organico equilibrato; e soprattutto un legislatore che se ne assuma la responsabilit\u00e0 in prima persona. Se la maggioranza, come \u00e8 auspicabile, ci ripensa, c\u2019\u00e8 ancora tempo per avviare la sperimentazione di una riforma di questa stessa materia molto pi\u00f9 equilibrata ed effettivamente utile per la crescita del Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA QUESTIONE DELICATA COME QUELLA DEI LICENZIAMENTI NON PU\u00d2 ESSERE OGGETTO DI UNA DELEGA IN BIANCO ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE: OCCORRE UN DISEGNO EQUILIBRATO E ORGANICO, MA SOPRATTUTTO UN LEGISLATORE CHE SE NE ASSUMA APERTAMENTE LA RESPONSABILIT\u00c0 POLITICA E TECNICA Intervento pubblicato sul Corriere della Sera nella rubrica &#8220;Lettera sul Lavoro&#8221; il 26 agosto 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,9],"tags":[],"class_list":["post-16564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriale","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16564\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}