
{"id":16731,"date":"2011-09-11T14:46:11","date_gmt":"2011-09-11T13:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16731"},"modified":"2011-10-01T09:32:14","modified_gmt":"2011-10-01T08:32:14","slug":"la-denuncia-alla-commissione-europea-contro-il-dualismo-del-mercato-del-lavoro-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16731","title":{"rendered":"LA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL DUALISMO DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">\u00a0I RAPPRESENTANTI DI SETTE DIVERSE ORGANIZZAZIONI CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE ESPONGONO AL GOVERNO UE I MOTIVI PER CUI IL REGIME DI APARTHEID FRA PROTETTI E NON PROTETTI CHE CARATTERIZZA IL TESSUTO PRODUTTIVO ITALIANO DEVE CONSIDERARSI INCOMPATIBILE CON L&#8217;ORDINAMENTO COMUNITARIO<\/span><\/p>\n<p><em>Atto presentato alla Commissione Europea il 14 settembre 2011 da <strong>Emma Bonino<\/strong>, vicepresidente del Senato, gi\u00e0\u00a0commissario europeo, <strong>Benedetto Della Vedova<\/strong>, deputato FLI firmatario di un progetto di legge ispirato al principio della <\/em>flexsecurity <em>(<a title=\"P.d.l. 7.4.11 n. 4277\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=14025\" target=\"_blank\">p.d.l. n. 4277\/2011<\/a>), <strong>Antonio Funiciello<\/strong>, direttore di <a title=\"Associazione Libertaeguale\" href=\"http:\/\/www.libertaeguale.com\/index.php\" target=\"_blank\">Libert\u00e0Eguale<\/a>,\u00a0<strong>Pietro Ichino<\/strong>, senatore Pd, autore del <a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">progetto <\/a><\/em><a title=\"Portale della Semplificazione e della Flexsecurity\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=1079\" target=\"_blank\">flexsecurity<\/a>\u00a0<em>e del progetto di Codice del lavoro semplificato (<a title=\"D.d.l. 9.11.09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 1873\/2009<\/a>),\u00a0\u00a0<strong>Giulia Innocenzi<\/strong>, responsabile italiana di <a title=\"Avaaz- Il mondo in azione\" href=\"http:\/\/www.avaaz.org\/it\/\" target=\"_blank\">AVAAZ<\/a>\u00a0(che ha gi\u00e0 raccolto oltre 40.000 firme a sostegno di questa iniziativa), <strong>Nicola Rossi<\/strong>, senatore, esponente della <a title=\"Italiafutura\" href=\"http:\/\/www.italiafutura.it\/\" target=\"_blank\">Fondazione Italia Futura<\/a>, firmatario del <a title=\"D.d.l. 9.11.09\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=4896\" target=\"_blank\">d.d.l. n. 1873\/2009<\/a>, <strong>Eleonora Voltolina<\/strong>, fondatrice della testata <\/em>on line<em>\u00a0\u00a0<\/em><a title=\"La Repubblica degli Stagisti\" href=\"http:\/\/www.repubblicadeglistagisti.it\/\" target=\"_blank\">Repubblica degli Stagisti<\/a>\u00a0&#8211; <em>V. in proposito il dibattito sviluppatosi nei giorni immediatamente successivi sul quotidiano <\/em>Europa<em>, con <a title=\"Portale del dibattito su Europa - 15-27.9.11\" href=\"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=17119\" target=\"_blank\">gli interventi<\/a> di Pierpaolo Baretta, Emma Bonino, Cesare Damiano, Sergio D&#8217;Antoni, Pietro Ichino e Nicola Rossi, Tiziano Treu, Lanfranco Turci e Sergio Cesaratto<\/em>\u00a0<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00a0RELATIVA ALLA VIOLAZIONE <\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA <\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL\u2019APPARTENENZA<br \/>\nALL\u2019UNIONE EUROPEA<\/strong><\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\">I sottoscritti<br \/>\nEmma BONINO, nata a Bra il 9 marzo 1949;<br \/>\nBenedetto DELLA VEDOVA,\u00a0 nato\u00a0 il 3 aprile 1962\u00a0 a Sondrio;<br \/>\nAntonio FUNICIELLO, nato il 27 gennaio 1976 a Piedimonte Matese;<br \/>\nPietro ICHINO, nato il 22 marzo 1949 a Milano;<br \/>\nGiulia INNOCENZI, nata il 13 febbraio 1984 a Rimini;<br \/>\nNicola ROSSI, nato il 9.12.51 a Andria;<br \/>\nEleonora VOLTOLINA, nata il 22\/10\/1978 a Roma;<br \/>\ntutti di cittadinanza italiana, rappresentati dall\u2019avvocato Pietro Ichino, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso di lui in Milano, via Mascheroni 31, telefono +39.02.48193249, fax +39.02.48100102, email <a href=\"mailto:pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it\">pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it<\/a>,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">espongono quanto segue<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">IN FATTO<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IL DUALISMO DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO<\/p>\n<p><strong>1. \u2013 La fuga dal diritto del lavoro nel corso dell\u2019ultimo trentennio<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dalla seconda met\u00e0 degli anni \u201970 in Italia si \u00e8 assistito a una progressiva espansione dell\u2019area di non applicazione della normativa posta a protezione del lavoro dipendente. In un primo periodo la \u201cfuga\u201d degli imprenditori dal diritto del lavoro \u00e8 avvenuta mediante ricorso alla figura della <em>collaborazione autonoma continuativa e coordinata<\/em> (co.co.co.), prevista esplicitamente dalla legge italiana fin dal 1959, ma per la quale fino al 2003 non \u00e8 stata in vigore alcuna disciplina protettiva particolare. Nel 2003 il decreto legislativo n. 276 (c.d. Legge Biagi) \u00e8 intervenuto a limitare drasticamente la possibilit\u00e0 di ricorso alle collaborazioni autonome continuative nel settore privato, consentendo soltanto quelle collegate a uno specifico \u201cprogetto\u201d, quindi a una precisa esigenza produttiva delimitata nel tempo. Da allora il numero delle collaborazioni coordinate e continuative ha subito una netta diminuzione (oggi si calcola che esse ammontino complessivamente a circa 400.000); e le imprese che intendono ingaggiare personale sostanzialmente dipendente, ma sottraendolo all\u2019applicazione del diritto del lavoro, fanno prevalentemente ricorso alla figura del <em>lavoro autonomo con partita Iva<\/em>. Questo consente loro di imporre al collaboratore sostanzialmente dipendente il contratto a termine, anche quando la prospettiva di collaborazione \u00e8 a tempo indeterminato, rinnovando di volta in volta il contratto per un numero indeterminato di volte.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mentre alcune modeste provvidenze sono state recentemente estese ai lavoratori \u201ca progetto\u201d (in particolare, il d.l. 29 novembre 2008 n. 185, art. 19, comma 2, ha istituito per loro un trattamento di disoccupazione \u2013 peraltro di entit\u00e0 estremamente esigua \u2013 e li ha ricompresi nel campo di applicazione della \u201cCassa integrazione in deroga\u201d, ovvero un ammortizzatore sociale destinato ad attutire gli effetti della grave congiuntura recessiva), nessuna provvidenza \u00e8 stata estesa ai collaboratori continuativi a basso reddito in regime di monocommittenza e \u201cpartita Iva\u201d, che pure sono ormai molto pi\u00f9 numerosi dei lavoratori \u201ca progetto\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le ultime elaborazioni disponibili, di fonte Istat, forniscono i seguenti dati di <em>stock<\/em>, riferiti a fine 2009, circa i lavoratori sostanzialmente dipendenti effettivamente assoggettati al diritto del lavoro in Italia:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0&#8211;\u00a0dipendenti subordinati da aziende private<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 con meno di 16 dipendenti (con protezione limitata)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 4.332.291<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0&#8211;\u00a0dipendenti subordinati da enti pubblici<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o aziende private con pi\u00f9 di 15 dipendenti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">7.566.224<\/span><br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0&#8211;\u00a0e dunque <strong>totale dei lavoratori subordinati regolari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a011.898.515<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di questi quasi 12 milioni di lavoratori subordinati regolari, alla fine del 2009 quelli <strong>assunti con contratto a termine<\/strong> erano circa <strong>2.153.000<\/strong>, pari approssimativamente al <strong>18% del totale dei lavoratori subordinati<\/strong>: percentuale, questa, gi\u00e0 superiore di cinque punti rispetto alla media dell\u2019Unione Europea (13%). Ma questa percentuale \u00e8 ingannevole, poich\u00e9 essa non comprende quella gran parte della forza-lavoro italiana, che, pur operando in posizione di sostanziale dipendenza, \u00e8 qualificata come \u201cautonoma\u201d. A questi occorre aggiungere, secondo una stima attendibile,<br \/>\n&#8211;\u00a0due milioni e mezzo di dipendenti irregolari,<br \/>\n&#8211;\u00a0almeno un milione e mezzo di lavoratori qualificati come collaboratori autonomi, ma in realt\u00e0 operanti in\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 condizioni di effettiva dipendenza;<br \/>\n&#8211;\u00a0quasi mezzo milione di \u201cstagisti\u201d, i quali vengono ingaggiati a termine senza una retribuzione regolare e senza l\u2019applicazione di alcuna disposizione protettiva, talvolta in funzione di un effettivo programma di addestramento <em>on the job<\/em>, ma pi\u00f9 sovente soltanto al fine dell\u2019elusione del diritto del lavoro.<\/p>\n<p><strong>2. \u2013 La denuncia del dualismo del mercato del lavoro italiano da parte della Commissione Europea<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La situazione sinteticamente descritta nel paragrafo precedente \u00e8 ben nota a codesta Commissione, che la ha recentemente denunciata in modo preciso e ineccepibile nel documento preparatorio della raccomandazione del Consiglio, conseguente alla presentazione da parte del Governo italiano del Piano Nazionale delle Riforme (<em><strong>Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilit\u00e0 2011 dell\u2019Italia<\/strong><\/em>, Bruxelles, 7 giugno 2011)<br \/>\n\u201c<em>[\u2026]<\/em><br \/>\n\u201c<strong><em>Trovare un punto di equilibrio tra sicurezza e flessibilit\u00e0<\/em><\/strong><br \/>\n<em>\u201cIl PNR non affronta il problema del dualismo del mercato del lavoro perch\u00e9, secondo le autorit\u00e0, l\u2019Italia non ne risentirebbe pi\u00f9 di altri paesi dell\u2019UE. Tuttavia un dualismo esiste tra lavoratori con contratti a durata indeterminata e lavoratori con una protezione limitata, se non del tutto inesistente, dal rischio di disoccupazione. <strong>Non sono tanto i lavoratori con contratti a tempo determinato, che rappresentano una percentuale dell\u2019occupazione totale prossima alla media dell\u2019UE (13%), ad essere scarsamente protetti, bens\u00ec piuttosto i lavoratori registrati ufficialmente come autonomi ma in realt\u00e0 in una relazione di lavoro subordinato come tutte le altre (i cosiddetti para-subordinati o collaboratori). Le loro possibilit\u00e0 di essere riconosciuti come dipendenti o di diventare veri lavoratori autonomi sono molto inferiori alle possibilit\u00e0 dei lavoratori con contratti a tempo determinato di ottenere un contratto permanente<\/strong><\/em>.\u201d<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E la Commissione prosegue osservando che il dualismo nasce da un eccesso di rigidit\u00e0 dei rapporti di lavoro stabili regolari:<br \/>\n\u201c<em>In realt\u00e0, una protezione rigida dal licenziamento, anche tramite un\u2019applicazione molto restrittiva dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per ragioni economiche, scoraggia l\u2019assunzione di lavoratori permanenti e pertanto aumenta il ricorso a contratti pi\u00f9 flessibili, anche di lavoro para-subordinato. [&#8230;]<\/em>\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Donde la conclusione secondo cui la soluzione del problema non pu\u00f2 nascere soltanto dal riconoscimento ai lavoratori \u201catipici\u201d di qualche brandello delle protezioni gi\u00e0 riconosciute ai lavoratori stabili regolari, bens\u00ec deve essere perseguita attraverso una profonda riscrittura dell\u2019intero diritto del lavoro, capace di renderlo davvero suscettibile di applicazione universale.<\/p>\n<p><strong>3. \u2013 Alcuni riscontri puntuali della situazione descritta<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vi sono oggi in Italia alcuni settori produttivi, come quello dell\u2019editoria, quello edilizio, o quello delle case di cura, nei quali da molto tempo soltanto una parte minima delle nuove assunzioni di personale dipendente avviene nella forma del rapporto di lavoro subordinato regolare.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.1.<\/strong>\u00a0\u00a0 Nel <strong>settore giornalistico<\/strong>, per esempio, nel corso di una recente audizione parlamentare sono emersi dati impressionanti circa l\u2019<em>apartheid<\/em> che in Italia separa i lavoratori protetti dai non protetti. Riportiamo qui di seguito la deposizione svolta da una rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dottoressa Antonella Benanzato, davanti alla Commissione Lavoro del Senato:<br \/>\n\u201c<em>Presidente, desidero comunicare delle cifre riguardanti il Veneto: i<strong> giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in Veneto sono 753; i giornalisti iscritti esclusivamente alla gestione separata (solitamente i collaboratori) (*) sono 1.640; il reddito medio di un giornalista dipendente \u00e8 di 59.445 euro l\u2019anno; il reddito medio di un giornalista co.co.co. \u00e8 di 7.489 euro l\u2019anno; il reddito medio di un giornalista libero professionista \u00e8 di 9.000 euro l\u2019anno.<\/strong><\/em><br \/>\n<em>Vorrei far presente, proprio per sollevare l\u2019argomento della previdenza per i giornalisti precari, che dai risultati dell\u2019indagine condotta dalla LSDI (l\u2019associazione per la libert\u00e0 di stampa e il diritto all\u2019informazione), pubblicati recentemente, risulta che le pensioni dei lavoratori autonomi (sempre con riferimento ai giornalisti), per il 63 per cento delle contribuzioni, ammontano a circa 500 euro lordi l\u2019anno. Vi lascio calcolare a quanto possa ammontare la pensione mensile. Ci\u00f2 avviene perch\u00e9 i lavoratori precari, o i collaboratori, non sono neanche in grado di pagare delle quote importanti di previdenza e, quindi, si ritrovano con delle pensioni al di sotto di quelle sociali, assolutamente irrisorie, che anzi rappresentano un costo per la stessa cassa dei giornalisti, dal momento che quasi non \u00e8 conveniente erogare delle pensioni pari a 20 euro al mese. [&#8230;]<\/em>\u201d<\/p>\n<p>(*) Per la migliore comprensione di questa deposizione occorre precisare che la \u201cGestione separata\u201d dell\u2019Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) \u00e8 quella alla quale devono obbligatoriamente iscriversi, dal 1995, tutti i lavoratori autonomi \u2013 siano essi co.co.co., lavoratori a progetto, o \u201cpartite Iva\u201d\u00a0\u00a0 che non siano gi\u00e0 obbligatoriamente iscritti a una cassa di previdenza di settore, quali ad esempio le Casse per gli avvocati, per gli ingegneri e architetti, per i geometri, ecc.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dai dati forniti dall\u2019Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) su scala nazionale si trae che, tra i <strong>giornalisti di et\u00e0 fino a 40 anni<\/strong>,<br \/>\n&#8211;\u00a0quelli assunti come lavoratori <strong>subordinati regolari <\/strong>(meno della met\u00e0 del totale) hanno un reddito medio annuo di <strong>32.423 euro<\/strong>;<br \/>\n&#8211;\u00a0quelli ingaggiati come <strong>collaboratori autonomi continuativi<\/strong> hanno un reddito annuo medio di <strong>7.253 euro<\/strong> (a fronte di un reddito medio di tutti i giornalisti co.co.co. pari a 8.500 euro);<br \/>\n&#8211;\u00a0quelli ingaggiati come <strong>liberi professionisti (\u201ca partita Iva\u201d)<\/strong> hanno un reddito annuo medio pari a <strong>6.523 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per dare alla Commissione la percezione diretta di come \u00e8 oggi diffusamente organizzato il lavoro in questo settore, offriamo di documentare e provare due casi tipici di piccole case editrici lombarde.<br \/>\n<em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Caso 1 \u2013 Web TV<\/em><br \/>\nOrganico dell\u2019impresa: proprietario-editore, una segretaria amministrativa assunta come lavoratrice subordinata a tempo parziale, due giornaliste assunte come collaboratrici a progetto a tempo pieno, tre tecnici\/montatori video addetti alla realizzazione dei servizi anch\u2019essi assunti come collaboratori a progetto, a tempo pieno o parziale.<br \/>\nA settembre 2009 questa <em>web tv <\/em>assume un giovane giornalista professionista attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma con un impegno orario ben definito \u2013 <em>full time<\/em>, sabati e domeniche inclusi \u2013 e una retribuzione bassissima (800 euro lordi al mese). Commento dell\u2019Ordine dei giornalisti, cui il giornalista chiede consiglio: &#8220;il contratto, pur essendo la cifra bassissima, pu\u00f2 considerarsi regolare&#8221;.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Caso 2 \u2013 Casa editrice di periodici specializzati<\/em><br \/>\nOrganico dell\u2019impresa: proprietario-editore, moglie del medesimo che figura come direttore responsabile delle riviste, due segretarie assunte come lavoratrici subordinate, un addetto alla gestione del sito <em>web<\/em> assunto come \u201ccollaboratore a progetto\u201d, tre venditori di spazi pubblicitari retribuiti a provvigione, una giornalista e un collaboratore per uno o due pomeriggi alla settimana, entrambi assunti come collaboratori a progetto a tempo indeterminato.<br \/>\nA febbraio 2010 la casa editrice assume un giovane giornalista professionista attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma con un impegno orario a tempo pieno ben definito e vincolante e una retribuzione di 800 euro lordi al mese. Il contratto ha inizialmente una durata predeterminata di tre mesi, a maggio viene prorogato di altri sei mesi. A dicembre la casa editrice propone al giornalista un contratto di collaborazione a progetto a tempo indeterminato. Commento dell\u2019Ordine dei giornalisti, cui il giornalista chiede se sia legale offrire un rapporto di \u201clavoro a progetto\u201d a tempo indeterminato: &#8220;in effetti un contratto di questo genere per chi \u00e8 iscritto a un ordine professionale si pu\u00f2 fare, anche se questo tipo di rapporto dovrebbe essere riservato a chi ha il doppio lavoro, o la partita Iva\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>3.2.<\/strong>\u00a0\u00a0 In riferimento al <strong>settore delle costruzioni<\/strong>, il Segretario della Fillea-Cgil \u2013 il maggiore sindacato dei lavoratori edili \u2013 di Modena in un recente intervento (pubblicato sulla rivista <em>Media &amp; Impresa<\/em>, giugno 2011, p. 11) ha scritto: \u201c<em>Sono portato ad apprezzare il tentativo di superare il dualismo <\/em>insider-outsider<em> fra lavoratori, che vivo quotidianamente nel settore delle costruzioni e che seguo come segretario del sindacato Fillea\/Cgil. Nel mondo delle costruzioni abbiamo <strong>da un lato lavoratori, stabili, professionalizzati, sindacalizzati e occupati in aziende strutturate, dall\u2019altro, una fascia di lavoratori, per lo pi\u00f9 ex-dipendenti, indotti ad aprire partita Iva, formalmente autonomi ma, di fatto, con un vincolo di dipendenza strettissimo con un unico committente, e privi di ogni tutela<\/strong><\/em>\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per dare alla Commissione la percezione diretta di come \u00e8 oggi diffusamente organizzato il lavoro in questo settore, offriamo di documentare e provare due casi tipici di imprese edili.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<em>Caso 1 \u2013 Piccola impresa della provincia di Biella<\/em><br \/>\nOrganico dell\u2019impresa: titolare imprenditore, due impiegate, sei operai muratori dipendenti stabili, da otto a dieci operai muratori impiegati continuativamente nei cantieri dove l\u2019impresa opera, ma ingaggiati \u201ccon partita Iva\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Caso 2 \u2013 Piccola impresa della provincia di Pistoia<\/em><br \/>\nOrganico dell\u2019impresa: titolare imprenditore, una impiegata a tempo parziale e due operai muratori stabili con rapporti di lavoro subordinato regolari, da quattro a otto operai muratori impiegati continuativamente nei cantieri dove l\u2019impresa opera, ma ingaggiati \u201ccon partita Iva\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<strong> 3.3.<\/strong> \u2013 Il fenomeno del dualismo fra lavoratori assunti con rapporto di lavoro stabile regolare e lavoratori assunti per lo svolgimento delle stesse identiche mansioni ma con rapporto di lavoro precario, privo di tutte o quasi tutte le protezioni riservate ai regolari stabili, si manifesta con particolare evidenza nel <strong>settore dell\u2019impiego pubblico<\/strong>, dove \u00e8 del tutto normale che funzioni essenziali di strutture dello Stato o di enti locali (quali la scuola, il catasto, le cancellerie di tribunali, i servizi tecnici comunali o regionali) vengano permanentemente svolte da personale precario.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In riferimento alle <strong>amministrazioni scolastiche<\/strong> un calcolo prudenziale indica in circa 400.000 le persone che lavorano da anni in condizione di precariet\u00e0 permanente, nella categoria del personale docente e in quella del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, svolgendo esattamente le stesse mansioni del personale di ruolo, ma con contratti a termine che vengono sistematicamente rinnovati di anno in anno. Queste persone non sono private soltanto della sicurezza derivante dalla stabilit\u00e0 di cui gode il personale di ruolo, ma godono anche di trattamenti nettamente deteriori sul piano retributivo, su quello della contribuzione previdenziale, su quello dei permessi e ferie retribuite, su quello del trattamento di malattia, nonch\u00e9 per altri aspetti di minore rilievo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In riferimento alle <strong>amministrazioni locali<\/strong> proponiamo la descrizione del fenomeno del dualismo fra protetti e precari contenuta nel messaggio di un geologo di Brindisi, il dott. Tommaso Elia, pervenutoci il 20 maggio 2011:<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201c<em>Sono un dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo determinato, a vario titolo, dall&#8217;ottobre 1998. Dal 1998 al 3 novembre 2005 ho ricoperto il ruolo di geologo funzionario D3 presso i Servizi Ambiente, Ecologia, Pianificazione Territoriale, Protezione civile ovvero laddove vi \u00e8 stata necessit\u00e0 di servizio. il mio posto di geologo era ed \u00e8 incardinato nella pianta organica presso il S.I.T. &#8211; Sistema Informativo Territoriale, fin dal 2002.<\/em><br \/>\n<em>Nel novembre 2005 termina l&#8217;ultimo dei quattro contratti a tempo pieno e determinato sottoscritti con l&#8217;Amministrazione Provinciale di Brindisi, previo superamento ad ogni scadenza contrattuale di prove selettive per titoli e colloquio conseguenti a bandi ad evidenza pubblica.<\/em><br \/>\n<em>Nel 2005, l&#8217;Amministrazione entrante decide di disfarsi del personale precario impiegato dal &#8217;98 nei vari servizi per attivit\u00e0 istituzionali. Dopo 16 mesi, nel febbraio 2007, vengo esternalizzato come precario nella societ\u00e0 <\/em>in house<em> della provincia e, pur se demansionato a impiegato di 6\u00b0 livello, resto coordinatore delle 5 unit\u00e0 dell&#8217;ufficio S.I.T., anch&#8217;esso servizio istituzionale esternalizzato per tre anni alla societ\u00e0 in house. [&#8230;]<\/em>\u201d<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.4.<\/strong> \u2013 In riferimento al settore del <strong>lavoro parlamentare<\/strong>, da una recente indagine del ministero del Lavoro \u00e8 emerso che pi\u00f9 di due terzi degli assistenti operanti alle dipendenze di deputati o senatori nel corso della legislatura attualmente in corso sono ingaggiati in forma di collaboratori continuativi autonomi: rinviamo in proposito ai dati riportati da Luigi Cancrini sul quotidiano <em>l\u2019Unit\u00e0<\/em> dell\u20198 giugno 2011 sotto il titolo <em>Il precariato in Parlamento<\/em> (pag. 18), riservandoci di produrre \u2013 se richiesti \u2013 i dati pi\u00f9 precisi risultanti da <em>una indagine a tappeto sui rapporti di lavoro tra i parlamentari e i loro collaboratori, in corso di ultimazione da parte del ministero del Lavoro<\/em>. Questo dato \u00e8 particolarmente significativo, in quanto mostra come il dualismo caratteristico del sistema italiano sia comunemente accettato anche nelle sedi pi\u00f9 qualificate, e in particolare nelle sedi istituzionali alle quali competerebbe invece di adoperarsi per il suo superamento.<\/p>\n<p><strong>4. \u2013 La gravissima disparit\u00e0 di trattamento fra i lavoratori subordinati regolari e i lavoratori sostanzialmente dipendenti, ma qualificati come collaboratori autonomi continuati<\/strong>vi<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nell\u2019ordinamento italiano ai collaboratori autonomi, siano essi qualificati come \u201clavoratori a progetto\u201d, o come \u201ccollaboratori a partita Iva\u201d, \u00e8 riservato uno statuto protettivo incomparabilmente pi\u00f9 povero rispetto ai lavoratori subordinati regolari. Essi, in particolare,<br \/>\n&#8211;\u00a0non hanno alcuna protezione contro il <em>licenziamento<\/em> e contro la reiterazione dei contratti a termine, la quale pu\u00f2 avvenire senza alcun limite;<br \/>\n&#8211;\u00a0sono esclusi da qualsiasi limite di <em>orario di lavoro<\/em> nella giornata, nella settimana o nell\u2019anno;<br \/>\n&#8211;\u00a0non godono del diritto alle <em>ferie annuali<\/em>;<br \/>\n&#8211;\u00a0sono normalmente esclusi dall\u2019applicazione dei contratti collettivi di settore e in particolare degli standard retributivi minimi (con i risultati di impressionante disparit\u00e0 di trattamento, a parit\u00e0 di lavoro, dei quali si \u00e8 detto, a titolo di esempio, nel \u00a7 3.1);<br \/>\n&#8211;\u00a0sono soggetti a un regime contributivo previdenziale diverso rispetto ai subordinati regolari: il loro contributo complessivo ammonta approssimativamente al 27 per cento della retribuzione, mentre per i subordinati regolari esso ammonta per lo pi\u00f9 al 32 o 33 per cento.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Solo per i \u201clavoratori a progetto\u201d il d.lgs. n. 276\/2003 ha introdotto una protezione \u2013 peraltro molto blanda \u2013 per il caso di malattia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<br \/>\n\u00a0Tutto ci\u00f2 premesso in fatto, i sottoscritti osservano<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>IN DIRITTO<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0 Violazione da parte dell\u2019Italia dell\u2019obbligo di prevedere misure per impedire, e all\u2019occorrenza punire, l\u2019abuso di una successione di contratti a tempo determinato (clausole 1 e 5 dell\u2019Accordo quadro recepito nella direttiva 1999\/70\/CE del Consiglio del 28 giugno 1999).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.1.<\/strong> <em>La normativa europea<\/em>\u00a0&#8211;\u00a0 L\u2019accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva 1999\/70\/CE, impone agli Stati membri di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (clausola 1, lettera b, e clausola 5 dell\u2019accordo quadro). Il punto 6 delle Considerazioni generali dell\u2019Accordo quadro afferma, altres\u00ec, il principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro\u00a0 e contribuiscono alla qualit\u00e0 della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento; al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato che la finalit\u00e0 dell\u2019Accordo quadro consiste nel proteggere i lavoratori dall\u2019instabilit\u00e0 dell\u2019impiego (sentenza 23 aprile 2009, causa da C-378\/07 a C-380\/07, <em>Angelidaki<\/em>, punto 99).<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La clausola 5 dell\u2019Accordo quadro mira a prevenire in modo effettivo l\u2019utilizzo abusivo di contratti o rapporti lavoro a tempo determinato in sequenza, l\u00e0 dove potrebbe e dovrebbe invece essere utilizzato il tipo legale del rapporto a tempo indeterminato. Come chiarito dalla Corte, \u201c<em>tale utilizzo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato sarebbe incompatibile con la premessa sulla quale si fonda l\u2019accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell\u2019impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attivit\u00e0, come si evince dai punti 6 e 8 delle considerazioni generali dell\u2019accordo quadro stesso<\/em>\u201d (<em>Angelidaki<\/em>, punto 104). Sempre secondo la Corte, il beneficio della stabilit\u00e0 dell\u2019impiego costituisce un elemento portante della tutela dei lavoratori (v. anche sentenza 22 novembre 2005, causa C-144\/04, <em>Mangold<\/em>, punto 64); la Corte stessa sottolinea che l\u2019accordo quadro intende delimitare il ripetuto ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, considerati come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte a evitare il circolo vizioso precariet\u00e0-difetto di investimento in formazione-debolezza nel mercato-precariet\u00e0 ulteriore dei lavoratori dipendenti (sentenza 4 luglio 2006, causa C\u2011212\/04, <em>Adeneler\u00a0<\/em>e a.\u00a0punto 63). La Corte sottolinea ancora come nel secondo capoverso del preambolo dell\u2019Accordo quadro e nel punto 8 delle sue considerazioni generali, i contratti di lavoro a tempo determinato siano considerati idonei a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori <strong>soltanto in alcune circostanze ben delimitate<\/strong> (<em>Angelidaki<\/em>, punto 105).<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dall\u2019appartenenza all\u2019Unione europea deriva dunque l\u2019obbligo per gli Stati membri di raggiungere il risultato previsto da una direttiva, nonch\u00e9 il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l\u2019adempimento di tale obbligo (art. 4, par. 3, Trattato sull\u2019Unione Europea). Secondo i termini stessi dell\u2019articolo 2, primo comma, della direttiva 1999\/70, gli Stati membri devono \u201c<em>prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla [detta] direttiva<\/em>\u201d. Tali risultati sono stati efficacemente sintetizzati dalla Corte di Giustizia, in questi termini: \u201c[\u2026 ] <em>l\u2019accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato<\/em>.\u201d (sentenza 13 settembre 2007, causa C-307\/05, <em>Del Cerro Alonso<\/em>, punto 37).<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La clausola 5, punto 1, dell\u2019accordo quadro \u00e8 specificamente volta a prevenire gli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. A tal fine, la clausola impone agli Stati membri l\u2019obbligo di introdurre nel proprio ordinamento giuridico almeno una delle misure elencate nel detto punto 1, lett. a), b) e c), qualora non siano gi\u00e0 in vigore nello Stato membro interessato disposizioni normative equivalenti volte a prevenire in modo efficace l\u2019utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenze <em>Adeneler<\/em> e a., cit., punti 64 e 65; 7 settembre 2006, causa C 53\/04, <em>Marrosu e Sardino<\/em>, punto 44, nonch\u00e9 causa C 180\/04, <em>Vassallo<\/em>, punto 35).<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.2.<\/strong> <em>L\u2019orientamento sostanzialistico della giurisprudenza della Corte di Giustizia<\/em>.\u00a0&#8211; Le tre misure indicate consistono nel divieto del rinnovo del contratto a termine che non risponda a ragioni oggettive, nella fissazione della durata massima complessiva di contratti di lavoro a termine in sequenza e nella fissazione di un numero massimo di rinnovi. Tuttavia, la clausola 5, punto 1, dell\u2019accordo quadro, che assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, lascia loro la scelta dei mezzi per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza 15 aprile 2008, causa C 268\/06, <em>Impact<\/em>, punto 70). A norma di tale disposizione, rientra, infatti, nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, a tal fine, a una o pi\u00f9 tra le misure indicate, o ancora a norme in vigore equivalenti, anche tenendo conto delle esigenze di settori specifici e\/o di categorie di lavoratori, ma pur sempre nel rispetto del principio generale sotteso all\u2019intero accordo-quadro (sentenza <em>Impact<\/em>, cit., punto 71).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al riguardo, la Corte ha riconosciuto (da ultimo, sentenza 10 marzo 2011, causa C-109\/09, Deutsche Lufthansa AG contro Gertraud Kumpan, punto 34 e ss.) che \u201c<em>in virt\u00f9 di tale disposizione, gli Stati membri beneficiano di un margine di discrezionalit\u00e0 nel conseguimento di tale obiettivo, a condizione, tuttavia, che essi garantiscano il risultato imposto dal diritto dell\u2019Unione, cos\u00ec come risulta non solo dall\u2019art. 288, terzo comma, TFUE, bens\u00ec anche dall\u2019art. 2, primo comma, della direttiva 1999\/70, letto alla luce del diciassettesimo \u2018considerando\u2019 di quest\u2019ultima. <\/em>[\u2026]<em> Il potere discrezionale conferito agli Stati membri alla clausola 5, punto 1, dell\u2019accordo quadro deve essere esercitato altres\u00ec nel rispetto del diritto dell\u2019Unione e, in particolare, dei principi generali di quest\u2019ultimo nonch\u00e9 delle altre disposizioni dell\u2019accordo quadro (v., in tal senso, citate sentenze Mangold, punti 50-54 e 63-65, e Angelidaki e a., punto 85)<\/em>\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ultimamente la Corte di Giustizia, nella causa C-3\/10 Affatato c. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rispondendo con l\u2019ordinanza del 1\u00b0 ottobre 2010 a una serie di questioni poste dal Tribunale di Rossano, ha bens\u00ec confermato l\u2019ampia discrezionalit\u00e0 di cui dispongono gli Stati membri nella scelta delle misure idonee a realizzare il risultato sostanziale previsto dalla direttiva 1999\/70\/CE, ma ha anche sottolineato <strong>la necessit\u00e0 che le misure adottate siano comunque efficaci, cio\u00e8 in concreto idonee a conseguire il risultato stesso<\/strong>.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Spetta agli Stati membri prevedere misure idonee ed efficaci per la prevenzione dell\u2019utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato <strong>in qualsiasi forma tale utilizzazione avvenga, nell\u2019area del lavoro sostanzialmente dipendente<\/strong>. Questo obbligo opera anche in situazioni che solo apparentemente esulano dall\u2019ambito di applicazione della direttiva 1999\/70\/CE, ma che sono generate da pratiche di elusione sistematica delle norme europee. L\u2019effettivit\u00e0 del diritto dell\u2019Unione europea \u00e8 con tutta evidenza pregiudicata in una situazione come quella italiana, nella quale l\u2019ordinamento nazionale si \u00e8 adeguato solo formalmente alle disposizioni sovranazionali, consentendo che esse siano sostanzialmente aggirate e disattese in una vasta parte del tessuto produttivo.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pi\u00f9 precisamente, l\u2019Italia si \u00e8 resa responsabile della mancata adozione di misure volte a impedire, e all\u2019occorrenza punire, l\u2019aggiramento e la sostanziale vanificazione del divieto di rinnovo senza limiti di un contratto di lavoro a tempo determinato tramite il ricorso a contratti di collaborazione autonoma aventi per oggetto prestazioni di lavoro sostanzialmente dipendente, reiterati nel tempo fino ad assumere una durata complessiva anche ultradecennale e persino pluridecennale, che oggi costituisce prassi diffusissima e pacificamente tollerata. Come si \u00e8 visto nella parte narrativa di questa denuncia, si tratta di una prassi generalizzata, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, nei confronti della quale l\u2019ordinamento italiano non prevede mezzi di tutela adeguata ed effettiva per i lavoratori.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>5.3.<\/strong> <em>Applicabilit\u00e0 delle regole poste dalla direttiva n. 1999\/70\/CE a tutti i rapporti di lavoro in condizione di sostanziale dipendenza <\/em>&#8211; Giova ribadire, a questo proposito, che le disposizioni delle direttive europee in materia di lavoro devono intendersi riferite a tutte le <strong>posizioni di lavoro sostanzialmente dipendente, indipendentemente dalla qualificazione particolare che di esse dia l\u2019ordinamento dello Stato membro<\/strong>: dove con l\u2019espressione \u201cposizione di lavoro dipendente\u201d si indica quella di chi collabora continuativamente con un\u2019unica azienda, inserito nella sua struttura, traendo da tale rapporto l\u2019intero proprio reddito, o la parte assolutamente prevalente di esso (\u00e8 infatti la posizione di dipendenza economica, e non l\u2019assoggettamento della prestazione a etero-direzione, la ragion d\u2019essere essenziale della protezione disposta dall\u2019ordinamento: torneremo pi\u00f9 approfonditamente su questo punto nel \u00a7 7.1). Una conferma del fatto che lo stesso ordinamento italiano riconosce questa come la nozione essenziale del \u201clavoro dipendente\u201d si trae dal gi\u00e0 citato (nel \u00a7 1, pag. 2 di questo atto) articolo 19, comma 2, del d.l. n. 185\/2008, dove per identificare i lavoratori \u201catipici\u201d, anche formalmente qualificati come \u201cautonomi\u201d, cui estendere il trattamento di disoccupazione si pone il requisito che essi<br \/>\n\u201ca) operino in regime di monocommittenza;<br \/>\n\u00a0 b) abbiano conseguito l\u2019anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000\u00a0\u00a0 euro\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c8 ben vero che questa norma estende il trattamento di disoccupazione soltanto ai \u201ccollaboratori autonomi continuativi\u201d e ai \u201clavoratori a progetto\u201d, mantenendo l\u2019esclusione per i lavoratori che, pur rispondendo a entrambi i requisiti menzionati, operino in regime di \u201cpartita Iva\u201d. Ma dal punto di vista sostanziale non si vede davvero alcun motivo che possa ragionevolmente giustificare tale disparit\u00e0 di trattamento, stante la perfetta identit\u00e0 della situazione sostanziale nei due casi. Se dunque devono considerarsi \u201clavoratori dipendenti\u201d i cosiddetti co.co.co. e i \u201clavoratori a progetto\u201d operanti continuativamente in regime di monocommittenza e a basso reddito, devono considerarsi \u201clavoratori dipendenti\u201d anche gli altri lavoratori autonomi che operino nelle stesse condizioni, anche se formalmente in regime di \u201cpartita Iva\u201d.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Devono pertanto sicuramente essere ricompresi nell\u2019area coperta dalla direttiva n. 1999\/70\/CE anche tutti i rapporti di lavoro che nell\u2019ordinamento italiano vengono qualificati come di \u201clavoro parasubordinato\u201d, ma caratterizzati appunto dalla monocommittenza, dal basso reddito e dal carattere continuativo della collaborazione con la prestazione nell\u2019azienda del committente. Sulla necessit\u00e0 di una <strong>interpretazione estensiva della nozione di lavoro<\/strong> cui le disposizioni protettive europee si riferiscono, la giurisprudenza della Corte di Giustizia \u00e8 consolidata ormai da un trentennio: cfr. la sentenza 3 luglio 1986, causa 66\/85, <em>Deborah Lawrie\/Blum<\/em>, nonch\u00e9 la sentenza 23 marzo 1982, causa 53\/81, <em>Levin<\/em>, racc. pag. 1035: \u201c<em>poich\u00e8 la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali della comunit\u00e0, <strong>la nozione di lavoratore<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 48 non pu\u00f2 essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. La nozione comunitaria di lavoratore, che definisce la sfera d\u2019applicazione di tale libert\u00e0 fondamentale, <strong>non pu\u00f2 essere interpretata restrittivamente<\/strong><\/em>\u201d. V. inoltre la sentenza 26 febbraio 1992, C-3\/90, M.J. e <em>Bernini c. Minister Van Onderwijs En Wtenschappen,<\/em> \u00a7 14: \u201c<em>deve essere considerata lavoratore ogni persona che svolga <strong>attivit\u00e0 reali ed effettive<\/strong>, restando escluse quelle attivit\u00e0 talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie<\/em>\u201d.<br \/>\n\u00c8 ben vero che quest\u2019ultima sentenza prosegue con questa precisazione: \u201c<em>La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro \u00e8 il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore <strong>e sotto la direzione<\/strong> di un\u2019altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione<\/em>\u201d. Ma la dottrina giuslavoristica ha da tempo posto in evidenza il fatto che, quando la prestazione lavorativa abbia il carattere della durevolezza nel tempo e della continuit\u00e0 in senso tecnico \u2013 ovvero della illimitata divisibilit\u00e0 in ragione del tempo lungo il quale essa si svolge\u00a0 , questo elemento dell\u2019assoggettamento a un potere direttivo del creditore della prestazione ben pu\u00f2 essere oggetto di una presunzione di carattere generale, almeno fino a prova contraria. E questa presunzione \u00e8 tanto pi\u00f9 forte quanto pi\u00f9 ridotto \u00e8 il livello professionale della prestazione, del quale \u00e8 un indicatore anche il livello retributivo (questo spiega la <em>ratio<\/em> del limite massimo di reddito posto dalla norma italiana sopra citata\u00a0\u00a0 articolo 19, comma 2, del d.l. n. 185\/2008\u00a0 , mentre il limite minimo di reddito \u00e8 evidentemente posto nella stessa norma al fine di escludere le prestazioni occasionali, nelle quali cio\u00e8 fa difetto il carattere della durevolezza nel tempo).<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.4.<\/strong> <em>Inadeguatezza delle sanzioni poste dall\u2019ordinamento italiano<\/em> &#8211;\u00a0La condotta dell\u2019Italia \u00e8 in contrasto con gli obblighi derivanti dall\u2019appartenenza all\u2019Unione europea anche sotto il profilo dell\u2019<strong>inadeguatezza delle sanzioni<\/strong>. Occorre in proposito ricordare che la clausola 5, punto 1, dell\u2019accordo quadro impone agli Stati membri l\u2019adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure enumerate in tale disposizione e dirette a prevenire l\u2019utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda gi\u00e0 misure equivalenti. Come pi\u00f9 volte ricordato dalla Corte di Giustizia, quando il diritto dell\u2019Unione non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi, \u201c<em>spetta alle autorit\u00e0 nazionali adottare misure adeguate per far fronte a una siffatta situazione, <strong>misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altres\u00ec sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate<\/strong> in attuazione dell\u2019accordo quadro\u201d. Inoltre, \u201canche se le modalit\u00e0 di attuazione di siffatte norme attengono all\u2019ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virt\u00f9 del principio dell\u2019autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), n\u00e9 rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u2019esercizio dei diritti conferiti dall\u2019ordinamento giuridico comunitario (principio di effettivit\u00e0). Ne consegue che, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione<\/em>.\u201d (sentenza 7 settembre 2006, causa C-53\/04, <em>Marrosu e Sardino<\/em>, punti 51-53).<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le misure adottate dall\u2019Italia in attuazione dell\u2019accordo quadro non possono ritenersi affatto effettive e dissuasive, se si considera l\u2019ampiezza dell\u2019area di sostanziale disapplicazione e l\u2019accettazione corrente della disapplicazione stessa. Consentendo che la disciplina sul rapporto di lavoro a tempo determinato sia svuotata dalla possibilit\u00e0 del ricorso \u2013 reiterato senza limiti di tempo, n\u00e9 di numero dei rinnovi, nei confronti di un medesimo lavoratore \u2013 a tipi contrattuali di collaborazione autonoma, le tutele previste a fronte del ricorso abusivo a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato risultano sostanzialmente disapplicate, mentre la piena efficacia della direttiva 1999\/70\/CE \u00e8 compromessa.<\/p>\n<p><strong>6. \u2013 Violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo comparabili (clausola 4 dell\u2019Accordo quadro)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Accordo quadro dispone che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per quanto riguarda le condizioni di impiego. La Corte di Giustizia ha chiarito in proposito che \u201c<em>La clausola 4, punto 1, dell\u2019accordo quadro dev\u2019essere interpretata nel senso che osta all\u2019introduzione di una disparit\u00e0 di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato<\/em>\u201d. Pi\u00f9 precisamente, \u201c<em>tenuto conto dell\u2019importanza del principio della parit\u00e0 di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999\/70 e dall\u2019accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev\u2019essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela<\/em>.\u201d (sentenza 13 settembre 2007, causa C-307\/05, <em>Del Cerro Alonso<\/em>, punti 59 e 27).<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Orbene:<br \/>\n\u00a0&#8211;\u00a0come abbiamo visto nei \u00a7\u00a7 1-3, in Italia oggi gli imprenditori, quando assumono un lavoratore in regime di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 collaborazione continuativa e monocommittenza, sono di fatto lasciati liberi di scegliere se qualificarlo come lavoratore subordinato o come collaboratore autonomo (nella maggior parte dei casi il lavoratore o l\u2019ispettore che contesta la qualificazione del rapporto in termini di lavoro autonomo incontra una gravissima difficolt\u00e0 nell\u2019assolvimento dell\u2019onere della prova circa l\u2019assoggettamento pieno della prestazione di lavoro al potere direttivo del titolare dell\u2019azienda);<br \/>\n&#8211;\u00a0come pure abbiamo visto nel \u00a7 4, in Italia oggi la collaborazione autonoma continuativa \u00e8 totalmente svincolata dalle limitazioni imposte dal diritto del lavoro al licenziamento e al contratto a termine; di fatto questo consente che pi\u00f9 di cinque milioni di italiani lavorino continuativamente in una posizione di sostanziale dipendenza dall\u2019azienda, e senza un contratto a tempo indeterminato, con un sostanziale aggiramento delle disposizioni previste dall\u2019Unione europea a tutela dei lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;<br \/>\n&#8211;\u00a0come abbiamo visto nel \u00a7 4, in Italia oggi <strong>ai collaboratori autonomi<\/strong>, siano essi qualificati come \u201clavoratori a progetto\u201d, o come \u201ccollaboratori a partita Iva\u201d, <strong>anche quando lavorano in condizioni di dipendenza sostanziale dall\u2019azienda (continuit\u00e0 e monocommittenza), \u00e8 riservato uno statuto protettivo incomparabilmente pi\u00f9 povero rispetto ai lavoratori subordinati regolari<\/strong>, in dispregio al principio di parit\u00e0 di trattamento posto dall\u2019Accordo quadro e dalla direttiva n. 1999\/70.<\/p>\n<p><strong>7. \u2013 Considerazioni conclusive<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non \u00e8 difficile prevedere la linea difensiva che il Governo italiano adotter\u00e0 contro le contestazioni mosse con questa denuncia. Esso, con tutta probabilit\u00e0, sosterr\u00e0 che i casi sono due:<br \/>\n&#8211;\u00a0o le prestazioni oggetto dei due milioni e mezzo di rapporti di collaborazione autonoma continuativa di cui si \u00e8 detto nel \u00a7 1 sono effettivamente caratterizzate dall\u2019autonomia, e in tal caso \u00e8 giusto che esse siano sottratte all\u2019applicazione del diritto del lavoro;<br \/>\n&#8211;\u00a0oppure in quei rapporti il carattere autonomo della prestazione \u00e8 simulato: in tal caso la legge nazionale sarebbe violata e dovrebbero applicarsi le sanzioni dalla legge stessa previste (conversione di diritto dei rapporti di lavoro autonomo simulato in rapporti di lavoro subordinato, con conseguente applicazione integrale del diritto del lavoro e risarcimento del danno subito dal lavoratore per il periodo durante il quale la simulazione \u00e8 durata).<br \/>\nQuesta probabile difesa deve essere respinta per i motivi che seguono.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7.1.<\/strong> <em>Ancora sulla nozione di \u201clavoro dipendente\u201d applicabile<\/em> \u2013 Come si \u00e8 visto, la nozione di <strong>lavoratore dipendente<\/strong> cui il diritto dell\u2019Unione europea riferisce le proprie normative di protezione deve essere intesa nel senso pi\u00f9 ampio del termine: dunque non come concetto rigidamente legato all\u2019elemento dell\u2019assoggettamento pieno della prestazione lavorativa al potere direttivo del titolare dell\u2019azienda (elemento che oltretutto \u00e8 sovente difficilissimo da provare in giudizio); bens\u00ec come concetto incentrato sulla situazione di sostanziale <em>dipendenza<\/em> del lavoratore. Si trova in questa posizione \u2013 applicandosi qui la nozione di \u201cdipendenza economica\u201d che il diritto del lavoro attinge dalla scienza economica\u00a0&#8211; <strong>chi collabora continuativamente con un\u2019unica azienda, inserito nella sua struttura, traendo da tale rapporto l\u2019intero proprio reddito<\/strong>, o la parte assolutamente prevalente di esso, quando il livello medio-alto del reddito stesso non sia indice di una posizione di forza professionale e quindi anche contrattuale. La <em>ratio<\/em> della protezione disposta dall\u2019ordinamento \u00e8 essenzialmente legata proprio a tale posizione, per l\u2019alterazione che essa comporta nell\u2019equilibrio contrattuale tra le parti. \u00c8 infatti proprio dalla continuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0 della prestazione che derivano a) l\u2019asimmetria informativa tra le parti circa le opportunit\u00e0 alternative offerte dal mercato del lavoro; b) la concentrazione del rischio per il prestatore inerente alla cessazione del rapporto; c) la dispersione di professionalit\u00e0 specifica derivante dalla cessazione del rapporto.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se questa del <em>lavoratore dipendente dall\u2019azienda<\/em> \u00e8 la fattispecie di riferimento del diritto del lavoro nell\u2019ordinamento europeo, il dato statistico di fonte Istat riportato nel \u00a7 1 di questa denuncia ci dice che i lavoratori dipendenti italiani sottratti pressoch\u00e9 totalmente all\u2019applicazione dell\u2019intera normativa di protezione, e in particolare alla disciplina limitativa del contratto a termine, sono circa un terzo del totale. L\u2019esistenza stessa di quel terzo di lavoratori non protetti costituisce violazione grave, di entit\u00e0 macroscopica, della direttiva n. 1999\/70.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7.2.<\/strong> <em>Necessit\u00e0 di un apparato sanzionatorio efficace contro l\u2019elusione <\/em>\u2013 In ogni caso, quand\u2019anche la probabile difesa del Governo italiano di cui si \u00e8 detto sopra fosse plausibile per quel che riguarda la definizione della fattispecie di riferimento per l\u2019applicazione del diritto del lavoro, essa non lo sarebbe per quel che riguarda la predisposizione di <strong>un apparato sanzionatorio efficace<\/strong> non soltanto contro la violazione, ma anche contro l\u2019elusione della disciplina inderogabile della materia. Confidiamo di aver mostrato quanto diffusa sia l\u2019elusione, ovvero la \u201cfuga dal diritto del lavoro\u201d, nel tessuto produttivo italiano attuale. Codesta stessa Commissione Europea, del resto, ha rilevato questo fenomeno con impietosa precisione nel recente documento che abbiamo citato e in parte riportato sopra, nel \u00a7 2.<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea non pu\u00f2 accontentarsi di <strong>un adempimento soltanto formale<\/strong> da parte dello Stato membro, consistente nell\u2019emanazione di una disciplina nazionale della materia il cui contenuto \u00e8 astrattamente compatibile con la norma sovraordinata. Al contrario, come abbiamo visto nel \u00a7 5, lo Stato membro \u00e8 tenuto ad adottare misure non soltanto proporzionate, ma anche <strong>sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme<\/strong> di fonte europea. Ci\u00f2 implica che i casi di violazione delle norme stesse devono costituire un evento marginale, di peso modesto rispetto ai casi di corretta applicazione. Quando invece, come nel caso italiano attuale, la violazione diventa nei fatti la regola, lo Stato membro non pu\u00f2 essere considerato adempiente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7.3.<\/strong> <em>Necessit\u00e0 del superamento del dualismo del mercato del lavoro italiano <\/em>\u2013 Non potr\u00e0 neppure essere opposto dal Governo italiano l\u2019argomento secondo cui l\u2019estensione del diritto del lavoro italiano all\u2019intera area dei lavoratori in posizione di sostanziale dipendenza priverebbe il tessuto produttivo di un indispensabile polmone di flessibilit\u00e0. Codesta stessa Commissione Europea, nel documento del 7 giugno scorso pi\u00f9 volte citato, indica la necessit\u00e0 che venga trovato \u201c<em>un punto di equilibrio tra sicurezza e flessibilit\u00e0<\/em>\u201d e \u2013 come si \u00e8 visto\u00a0\u00a0 osserva che \u201c<em>In realt\u00e0, una protezione rigida dal licenziamento, anche tramite un\u2019applicazione molto restrittiva dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per ragioni economiche, scoraggia l\u2019assunzione di lavoratori permanenti e pertanto aumenta il ricorso a contratti pi\u00f9 flessibili, anche di lavoro para-subordinato<\/em>.\u201d Con ci\u00f2 ribadendo il principio fondamentale che sottende la direttiva n. 1999\/70, per il quale la flessibilit\u00e0 di cui il sistema produttivo ha bisogno non pu\u00f2 essere perseguita col dividere i lavoratori in una classe di privilegiati soggetti a protezione rigida e una di \u201cparia\u201d, poco o per nulla protetti, che portano tutto il peso della flessibilit\u00e0 di cui il sistema ha bisogno. La soluzione del problema deve consistere in un diritto del lavoro capace di conciliare la massima possibile flessibilit\u00e0 delle strutture produttive con la massima possibile sicurezza di <strong>tutti<\/strong> i lavoratori dipendenti nel mercato. Con la conseguenza che quest\u2019ultima non pu\u00f2 essere costruita con l\u2019ingessatura dei rapporti di lavoro, bens\u00ec con il rafforzamento della posizione di tutti i lavoratori nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>7.4.<\/strong> <em>Inidoneit\u00e0 dell\u2019ultima norma emanata in materia di lavoro (d.l. n. 138\/2009)<\/em> \u2013 \u00c8 prevedibile, infine, che il Governo italiano indichi come misura adottata contro il dualismo del mercato del lavoro la nuova norma emanata con l\u2019articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, che legittima ciascuna impresa a stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative contratti collettivi aziendali che potranno derogare alla legge nazionale, tra l\u2019altro anche in materia di disciplina dei licenziamenti e dei rapporti di collaborazione autonoma. Questo argomento non pu\u00f2 che essere respinto in considerazione del fatto che<br \/>\n&#8211; la nuova norma non vincola affatto le imprese, n\u00e9 le loro controparti sindacali, a negoziare contratti volti a superare il dualismo tra lavoratori protetti e non protetti;<br \/>\n&#8211; la nuova norma non indica alcuna disposizione contrattuale che possa essere in qualche modo considerata funzionale al superamento del dualismo stesso;<br \/>\n&#8211; la nuova norma \u00e8 formulata in modo gravemente difettoso, non indicando con precisione il criterio di selezione dell\u2019agente contrattuale abilitato a stipulare i contratti aziendali in deroga: donde una pesante ipoteca sulla possibilit\u00e0 stessa che tali contratti, se e quando vengano stipulati nel prossimo futuro, siano idonei a offrire certezza di effetti alle imprese e ai lavoratori interessati;<br \/>\n&#8211; la stipulazione di contratti aziendali mirati all\u2019obiettivo del superamento del dualismo fra protetti e non protetti nel mercato del lavoro \u00e8, per altro verso, assai improbabile, se si considera che i soggetti immediatamente interessati a questo obiettivo \u2013 ovvero i c.d. \u201clavoratori atipici\u201d, per lo pi\u00f9 appartenenti alle nuove generazioni \u2013 di fatto non sono oggi rappresentati dai sindacati di categoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Autorizziamo la Commissione a indicare la nostra identit\u00e0 nei Suoi contatti con le autorit\u00e0 della Repubblica Italiana, contro la quale \u00e8 presentata questa denuncia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Questa denuncia viene presentata contestualmente mediante spedizione alla Segreteria generale della Commissione Europea, B-1049 Belgio, e mediante consegna diretta alla Rappresentanza della Commissione Europea a Roma, via IV Novembre 149.<\/p>\n<p>Milano, 12 settembre 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Emma Bonino<br \/>\nBenedetto Della Vedova<br \/>\nAntonio Funiciello<br \/>\nPietro Ichino<br \/>\nGiulia Innocenzi<br \/>\nNicola Rossi<br \/>\nEleonora Voltolina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0I RAPPRESENTANTI DI SETTE DIVERSE ORGANIZZAZIONI CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE ESPONGONO AL GOVERNO UE I MOTIVI PER CUI IL REGIME DI APARTHEID FRA PROTETTI E NON PROTETTI CHE CARATTERIZZA IL TESSUTO PRODUTTIVO ITALIANO DEVE CONSIDERARSI INCOMPATIBILE CON L&#8217;ORDINAMENTO COMUNITARIO Atto presentato alla Commissione Europea il 14 settembre 2011 da Emma Bonino, vicepresidente del Senato, gi\u00e0\u00a0commissario [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-16731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16731"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}