
{"id":16747,"date":"2011-09-11T15:39:47","date_gmt":"2011-09-11T14:39:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16747"},"modified":"2011-09-12T10:26:41","modified_gmt":"2011-09-12T09:26:41","slug":"2011-anno-zero-per-il-diritto-sindacale-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16747","title":{"rendered":"2011: ANNO ZERO PER IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">MENTRE MI SEMBRA IMPROBABILE CHE L&#8217;ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO PRODUCA EFFETTI DAVVERO RILEVANTI, \u00c8 CERTO, INVECE, CHE LI PRODURR\u00c0 L&#8217;ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO, IL QUALE SEGNA L&#8217;INIZIO DELLA FINE DEL NOSTRO SESSANTENNIO DI &#8220;DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO&#8221;<\/span><\/p>\n<p><em>Intervista a cura di Alessia Liparoti, pubblicata su <\/em><a title=\"Finanza&amp;Diritto\" href=\"http:\/\/www.finanzaediritto.it\/articoli\/2011-anno-zero-per-il-diritto-sindacale-intervista-esclusiva-a-pietro-ichino-avvocato-giuslavorista-e-senatore-pd-9591.html\" target=\"_blank\">Finanza &amp; Diritto<\/a> <em>il 12 settembre 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more--><strong>Si terr\u00e0 a Napoli il 29 ottobre il Convegno Nazionale dell\u2019Associazione Giuslavoristi Italiani. Si pu\u00f2 dire che il convegno si tiene nell\u2019\u201canno zero\u201d del nostro diritto sindacale?<br \/>\n<\/strong>Direi senz\u2019altro di s\u00ec in riferimento all\u2019accordo interconfederale del 28 giugno scorso, che segna davvero l\u2019inizio della fine del sessantennio di \u201cdiritto sindacale transitorio\u201d apertosi con l\u2019abrogazione dell\u2019ordinamento corporativo e l\u2019emanazione dell\u2019articolo 39 della Costituzione. Darei invece la risposta contraria in riferimento all\u2019articolo 8 del decreto di Ferragosto (d.l. 13 agosto 2011 n. 138 \u2013 <em>n.d.r.<\/em>).<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9? Non ritiene che questa nuova norma legislativa segni una svolta di grande rilievo?<br \/>\n<\/strong>La\u00a0nuova norma stabilisce che l\u2019imprenditore pu\u00f2 negoziare con i sindacati maggiori una disciplina dei rapporti di lavoro su misura per la propria azienda, anche in deroga rispetto alla legge vigente, purch\u00e9 siano rispettati principi e regole fissati dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle direttive europee. In linea teorica, la norma sembra costituire una riforma molto incisiva del nostro diritto del lavoro, che fino a ieri \u2011 tranne alcune eccezioni molto circoscritte \u2013 \u00e8 stato caratterizzato dal divieto di deroga non solo in sede di contrattazione individuale, ma anche in sede di contrattazione collettiva. Sul piano pratico, per\u00f2, vi sono buoni motivi per ritenere che la nuova norma non produrr\u00e0 effetti molto rilevanti, n\u00e9 in bene n\u00e9 in male.\u00a0Essa \u00e8, innanzitutto, a rischio di incostituzionalit\u00e0 per diversi aspetti, uno dei quali\u00a0riguarda l&#8217;ammissibilit\u00e0 di una deroga alla legge contrattata con efficacia <em>erga omnes<\/em>\u00a0al livello aziendale, oltretutto senza un criterio di verifica della rappresentativit\u00e0 predeterminato. Vi \u00e8 poi comunque il rischio che il giudice del lavoro disapplichi il contratto aziendale in deroga, perch\u00e9 qualsiasi aspetto del rapporto di lavoro pu\u00f2, in un modo o nell\u2019altro, essere ricondotto a un principio costituzionale; e poi perch\u00e9 il contratto deve essere, secondo la nuova norma, finalizzato a determinati obiettivi e il giudice potr\u00e0 sempre ritenere che tale finalizzazione faccia difetto nel caso specifico. C\u2019\u00e8 infine il rischio che il contratto aziendale, come qualsiasi contratto, venga disdetto da una nuova rappresentanza dello stesso sindacato che lo ha stipulato. Cos\u00ec stando le cose, quale imprenditore potr\u00e0 fondare un piano industriale su quel contratto, senza correre il rischio che l\u2019intera costruzione crolli nel giro di poco tempo? La realt\u00e0 \u00e8 che una riforma complessa e delicata come quella del diritto del lavoro non pu\u00f2 essere delegata alla contrattazione aziendale: occorre un disegno organico e un legislatore che se ne assuma direttamente la responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Quali sono, invece, a suo modo di vedere, le conseguenze dell\u2019accordo del 28 giugno?<br \/>\n<\/strong>A differenza dell\u2019articolo 8 del decreto di Ferragosto, l\u2019accordo interconfederale stabilisce dei criteri precisi di misurazione della rappresentativit\u00e0 dei sindacati, sia al livello nazionale sia a quello aziendale. Esso, inoltre, per la prima volta stabilisce alcune regole fondamentali di democrazia sindacale. Innanzitutto, quella per cui la coalizione sindacale maggioritaria ha il potere di negoziare con efficacia nei confronti di tutti i dipendenti dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>Ma per questo non sarebbe necessario dare attuazione all\u2019articolo 39 della Costituzione?<br \/>\n<\/strong>No. Per due motivi. Il primo \u00e8 che, secondo l\u2019orientamento dottrinale prevalente \u2013 che condivido \u2013, l\u2019articolo 39 detta una disciplina applicabile soltanto alla contrattazione collettiva nazionale e di settore: quando esso venne elaborato ed emanato la contrattazione aziendale era del tutto sconosciuta in Italia. Quest\u2019ultima materia resta dunque nella piena disponibilit\u00e0 del legislatore ordinario. Ma il motivo pi\u00f9 forte e decisivo \u00e8 che la disposizione contenuta nell\u2019accordo interconfederale opera efficacemente, prima ancora che nell\u2019ordinamento statuale, nell\u2019ordinamento intersindacale, cio\u00e8 in quello fondato esclusivamente sul sistema della contrattazione collettiva. Tutti i soggetti, imprenditori e lavoratori, che accettano di collocarsi dentro questo sistema, ne sono vincolati, in virt\u00f9 non della legge, ma degli atti di autonomia collettiva compiuti nell\u2019ambito del sistema stesso. Tutti i lavoratori che, all\u2019atto della costituzione del rapporto di lavoro, accettano il suo assoggettamento al contratto collettivo nazionale, entrano nel sistema, godono dei benefici che ne derivano e, corrispettivamente, ne accettano i vincoli.<\/p>\n<p><strong>Quali sono le altre regole di democrazia sindacale poste dall\u2019accordo e che ruolo hanno in un contesto di difficolt\u00e0 economica come quello attuale?<br \/>\n<\/strong>Un\u2019altra regola posta dall\u2019accordo \u00e8 quella per cui l\u2019eventuale clausola di tregua sindacale, cio\u00e8 una disposizione che limiti la possibilit\u00e0 di proclamare lo sciopero per la durata del contratto aziendale in cui essa \u00e8 contenuta, vincola tutti i sindacati. Questo restituisce al sindacato confederale la disponibilit\u00e0 di una \u201cmoneta di scambio\u201d indispensabile per riacquistare forza contrattuale, soprattutto in questo contesto di crisi.<\/p>\n<p><strong>Ma l&#8217;accordo stabilisce anche, esplicitamente, che la clausola di tregua non vincola i singoli lavoratori.<br \/>\n<\/strong>\u00c8 vero. Occorre per\u00f2 pur sempre un sindacato che proclami lo sciopero, perch\u00e9 il singolo lavoratore possa aderirvi. Ora, in violazione della clausola di tregua lo sciopero pu\u00f2 essere proclamato soltanto da un sindacato che si collochi fuori dal sistema intersindacale: cio\u00e8 da un sindacato che non pu\u00f2 partecipare ad alcuna trattativa e ancor meno pu\u00f2 aspirare a stipulare alcun contratto collettivo.<\/p>\n<p><strong>A proposito di sciopero, qual \u00e8 stato il significato dello sciopero generale del 6 settembre?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 stato uno sciopero politico, in s\u00e9 perfettamente legittimo, contro la manovra finanziaria e in particolare contro l\u2019articolo 8 di cui abbiamo parlato prima. Il motivo del mio dissenso sta negli obiettivi dello sciopero, che mi sono parsi essenzialmente difensivi dell\u2019esistente, sia sul piano del diritto del lavoro sia sul piano previdenziale: a me sembra che su entrambi i piani sia necessaria una profonda riforma, volta a recuperare il carattere universale dell\u2019ordinamento, la sua applicabilit\u00e0 effettiva a tutti e la sua capacit\u00e0 di costruire pari opportunit\u00e0 per tutti. Soprattutto per le nuove generazioni.<\/p>\n<p><strong>L\u2019assenza di Cisl e Uil (Bonanni aveva definito l\u2019iniziativa \u201cdemenziale\u201d) che peso ha avuto?<br \/>\n<\/strong>Ha sancito il raggiungimento di un obiettivo tattico del ministro del Lavoro: quello della riapertura della frattura tra queste due confederazioni e la Cgil.<\/p>\n<p><strong>Lei ha scritto un libro nel 2005 dal titolo <em><a title=\"A che cosa serve il sindacato? - Mondadori, 2005\" href=\"http:\/\/archivio.www.pietroichino.it\/libri\/view.asp?IDArticle=330\" target=\"_blank\">A che cosa serve il sindacato?<\/a>,<\/em> in cui parla di un sistema bloccato e auspica che si giunga a una \u201cnuova cornice di regole\u201d per lo sviluppo di un pluralismo fecondo. Da allora si \u00e8 fatto qualche passo in avanti oppure no?<br \/>\n<\/strong>L\u2019accordo interconfederale 28 giugno 2011 realizza gran parte \u2013 anche se non la totalit\u00e0 \u2011 del progetto di riforma delle relazioni industriali delineato in quel libro.<\/p>\n<p><strong>E alla domanda \u201ca cosa serve il sindacato oggi\u201d come risponderebbe?<br \/>\n<\/strong>Nell\u2019era della globalizzazione il sindacato deve essere l\u2019intelligenza collettiva che consente ai lavoratori di selezionare il meglio dell\u2019imprenditoria mondiale, aprire con essa il negoziato, valutare i piani industriali proposti senza altra pregiudiziale che il rispetto della legge. Se la valutazione \u00e8 positiva il mestiere del sindacato \u00e8 quello di guidare i lavoratori nella scommessa comune con l\u2019imprenditore, nell\u2019attuazione del programma contrattato; e, ovviamente, di controllare che il programma sia rispettato anche per la distribuzione dei frutti, quando la scommessa sia stata vinta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MENTRE MI SEMBRA IMPROBABILE CHE L&#8217;ARTICOLO 8 DEL DECRETO DI FERRAGOSTO PRODUCA EFFETTI DAVVERO RILEVANTI, \u00c8 CERTO, INVECE, CHE LI PRODURR\u00c0 L&#8217;ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO, IL QUALE SEGNA L&#8217;INIZIO DELLA FINE DEL NOSTRO SESSANTENNIO DI &#8220;DIRITTO SINDACALE TRANSITORIO&#8221; Intervista a cura di Alessia Liparoti, pubblicata su Finanza &amp; Diritto il 12 settembre 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,11],"tags":[],"class_list":["post-16747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interview","category-23-sindacato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}