
{"id":16926,"date":"2011-09-19T17:50:51","date_gmt":"2011-09-19T16:50:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16926"},"modified":"2011-10-01T21:40:27","modified_gmt":"2011-10-01T20:40:27","slug":"sintesi-del-progetto-semplificazione-e-flexsecurity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pietroichino.it\/?p=16926","title":{"rendered":"SINTESI DEL PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E FLEXSECURITY"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\">I CONTENUTI ESSENZIALI DEL CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO PROPOSTO CON IL DISEGNO DI LEGGE N. 1873\/2009<\/span><\/p>\n<p><em>Scheda destinata alla pubblicazione sul sito del Movimento Democratico e alla promozione dei contratti aziendali\u00a0volti alla sperimentazione del nuovo regime\u00a0\u2013 20 settembre 2011<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1.\u00a0In primo luogo il disegno di legge ridefinisce la <strong>nozione del \u201clavoro dipendente\u201d<\/strong> cui si applica il diritto del lavoro, in modo che i suoi elementi essenziali non richiedano l\u2019intervento di ispettori, avvocati e giudici per essere accertati. La definizione si basa sui tre elementi essenziali della <strong>continuit\u00e0<\/strong>, <strong>monocommittenza<\/strong> e <strong>limite di reddito <\/strong>annuo: sono lavoratori dipendenti, oltre a quelli tradizionalmente qualificati come \u201csubordinati\u201d tutti coloro che prestano continuativamente il proprio lavoro per una azienda traendone pi\u00f9 di due terzi del proprio reddito, semprech\u00e9 il reddito stesso non superi la soglia dei 40.000 euro annui.<\/p>\n<p>2.\u00a0Al \u201clavoratore dipendente\u201d cos\u00ec definito si applicano <strong>i 70 articoli del nuovo <em>Codice del lavoro<\/em> semplificato<\/strong>. Gli standard di protezione sono definiti secondo il criterio generale dell\u2019allineamento agli standard fissati dall\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall\u2019Unione Europea, soprattutto in materia di parit\u00e0 di trattamento e discriminazioni, igiene e prevenzione antinfortunistica, orario e riposi, tutela della malattia e maternit\u00e0\/paternit\u00e0. In tutta l\u2019area del lavoro subordinato e dipendente si applica un contributo previdenziale universale pari al 28% della retribuzione.<\/p>\n<p>3.\u00a0In materia di <strong>licenziamento<\/strong> la nuova disciplina si applica solo ai rapporti costituiti da qui in avanti. Nel nuovo regime, il controllo giudiziale \u00e8 limitato ai soli licenziamenti disciplinari e a quelli discriminatori. Per i licenziamenti dettati da motivi economici od organizzativi, invece, l\u2019idea centrale \u00e8 la <strong>sostituzione integrale del controllo giudiziale con una ragionevole responsabilizzazione dell\u2019impresa<\/strong> per la ricollocazione del lavoratore.<\/p>\n<p>4.\u00a0Dopo il periodo di prova, della durata di sei mesi, il lavoratore licenziato per motivi economico-organizzativi ha sempre diritto a un\u2019<strong>indennit\u00e0 di licenziamento <\/strong>pari a una mensilit\u00e0 per anno di anzianit\u00e0 di servizio, convertibile a scelta del lavoratore in un preavviso lungo, fino a un massimo di sei mesi, con costo aziendale invariato. La stessa indennit\u00e0, senza convertibilit\u00e0 in preavviso,\u00a0\u00e8 dovuta al lavoratore anche in caso di contratto a termine, se esso non si converte in contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>5.\u00a0Quando siano stati maturati due anni di anzianit\u00e0 di servizio, tra l\u2019impresa e il lavoratore licenziato si instaura un <strong>contratto di ricollocazione<\/strong> che prevede:<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0un <strong>trattamento complementare di disoccupazione<\/strong> tale da garantire al lavoratore per il primo anno il 90% dell\u2019ultima retribuzione (con il tetto di 3000 euro al mese); in caso di necessit\u00e0 l\u201980% il secondo anno e il 70% il terzo; la durata del trattamento \u00e8 pari all\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata dopo i primi due anni, con un massimo di tre anni;<br \/>\n\u00a0\u00a0 &#8211; l\u2019attivazione di <strong>servizi di <em>outplacement<\/em> e di riqualificazione professionale mirata<\/strong>, ai livelli migliori disponibili nel mercato del lavoro; il costo di questi servizi pu\u00f2 e deve essere rimborsato dalla Regione, anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo.<\/p>\n<p>6.\u00a0Nel primo anno dopo il licenziamento, il trattamento complementare costa assai poco all\u2019impresa (nell\u2019industria l\u2019Inps paga l\u201980%): questo la incentiva ad attivare i servizi di <em>outplacement<\/em> migliori, per ricollocare al pi\u00f9 presto il lavoratore licenziato. Per converso, in virt\u00f9 del contratto di ricollocazione<strong> il lavoratore \u00e8 affidato a un\u2019agenzia scelta dall\u2019impresa<\/strong>, che lo assiste nell\u2019attivit\u00e0 di ricerca e riqualificazione e ne controlla la disponibilit\u00e0 e l\u2019attivazione effettiva. In altre parole, il contratto di ricollocazione costringe il lavoratore ad attivarsi, realizzando la \u201ccondizionalit\u00e0\u201d del trattamento di disoccupazione.<\/p>\n<p>7.\u00a0Questo regime di <em>flexsecurity<\/em> per le nuove assunzioni \u00e8 suscettibile di essere esteso senza aggravio alle<strong> imprese sotto la soglia dei 16 dipendenti<\/strong>, con accollo all\u2019Erario del relativo costo medio per le imprese stesse, che \u00e8 stimato nello 0,5% del monte salari. Il costo complessivo per l\u2019Erario \u00e8 inizialmente molto modesto, perch\u00e9 la fiscalizzazione dello 0,5% si applica alle sole nuove assunzioni; quando il nuovo regime riguarder\u00e0 tutti i 4 milioni di dipendenti delle piccole imprese, ammonter\u00e0 a poco pi\u00f9 di 300 milioni annui.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I CONTENUTI ESSENZIALI DEL CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO PROPOSTO CON IL DISEGNO DI LEGGE N. 1873\/2009 Scheda destinata alla pubblicazione sul sito del Movimento Democratico e alla promozione dei contratti aziendali\u00a0volti alla sperimentazione del nuovo regime\u00a0\u2013 20 settembre 2011<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-16926","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16926\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pietroichino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}